CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia inRoma, alla via Sistina n. 121, presso l’[OSCURATO:PERSONA] epresso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL].- ricorrente -controBALZAMO FERDINANDO, rappresentato e difeso, giusta procura specialeapposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domicilia in Roma, alla via Girolamo da Carpi n. 6, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026BARBA PAOLO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barbagallo, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Gregorio VIIn. 108, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AvvocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla viaValadier n. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] DeMasi Riccardo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Valadier n.44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la sentenza, n. cron. 1366/2021, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 14/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso,cassandosi, con rinvio, la sentenza impugnata;udito, per la società ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], per delegadell’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso, insistendo per l'illegittimità dell'art. 59 della legge n. 69/2009 seinterpretato nel senso di negare la translatio iudicii. In subordine, ha chiestola rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;udito il difensore presente per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo sulla non sovrapponibilitàNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'azione erariale con quella relativa alla responsabilità degli amministratoridi una società;udito, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’AvvocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, insistendosulla non sovrapponibilità dell'azione erariale con quella relativa allaresponsabilità degli amministratori di una società;lette le memorie depositate ex art. 378 cod. proc. civ.1. Con atto ritualmente notificato il 2 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA].p.a. citò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GabrieleAcquaviva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoRea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata in materia d’impresa, dichiarando diriassumere il giudizio di responsabilità per danno erariale in precedenzapromosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti deimedesimi, dopo che la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionaleper la Regione Campania, n. 723 del 13 luglio 2015, aveva osservato, inrecepimento della pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione sulregolamento preventivo di giurisdizione promosso da [OSCURATO:PERSONA],che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dovesse reputarsi società in house del Comune diNapoli solo a partire dal 2 novembre 2009 ed aveva concluso che, per quantoconcerneva «l’asserita responsabilità del Balzamo per le retribuzioniillegittimamente corrisposte (né assorbite in occasione dei successivi aumenticontrattuali) in favore del personale della società», «l’assunzione illegittimadi personale dipendente, nonché (…) l’assunzione dello stesso direttoregenerale con la qualifica di dirigente a tempo indeterminato», sussisteva lagiurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di «condotte da lui tenute inepoca anteriore al 2 novembre 2009» ed «essendo tali eventi verificatisi neglianni 2007 e 2008 quando ancora non sarebbe stato possibile qualificare lasocietà come in house providing».Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026La società attrice espose che il Procuratore regionale della Corte dei contiaveva appreso da fonti giornalistiche di talune condotte, probabili cause didanno erariale nei confronti della società medesima, partecipata interamentedal Comune di Napoli a partire dal 16 febbraio 2004, ed aveva svolto, quindi,articolate indagini, all’esito delle quali aveva dato impulso al giudizio diresponsabilità contabile nei confronti dei convenuti, ognuno nei limiti e inragione della funzione svolta, e dunque: per il Balzamo, quale direttoregenerale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualeassessore del Comune di Napoli; contro il Manna, l’Acquaviva, il Rosiello ed ilMarino, quali membri del consiglio di amministrazione; verso il Martone, ilRea ed il Barba, quali componenti del collegio sindacale, ed infine nei riguardidi [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sindaco del Comune di Napoli.La medesima società dedusse che, in particolare, il Procuratore regionaleaveva accertato, anche attraverso le indagini svolte per suo conto dallaGuardia di Finanza, e contestato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: a) aveva attribuitoa taluni dipendenti, appartenenti alla categoria “quadri”, il cd. superminimoin violazione di quanto previsto dall’art. 18 del vigente CCNL, erogandoincrementi ad personam fino al 2011 per l’importo complessivo di €696.614,80, senza alcuna plausibile giustificazione e senza che gli incrementifossero riassorbiti in occasione dei successivi aumenti contrattuali effettodelle nuove contrattazioni collettive, che, quindi, si erano cumulati aipregressi; b) aveva proceduto all’assunzione, quali dipendenti a tempoindeterminato, di quattro persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in violazione del codice di disciplina delleprocedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale approvato con ladelibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 2419 del 06.07.2007; le assunzioni intuitupersonae erano avvenute in assenza non solo di ogni pubblica selezione, maanche di ogni preventiva programmazione e rilevazione dell’effettivo econcreto fabbisogno di personale; trattandosi, pertanto, di assunzioni inutili,il danno che ne era conseguito non poteva dirsi ridotto dal vantaggio chel’azienda aveva ricevuto dalle prestazioni di lavoro rese nel frattempo, ed erapari, quindi, all’intera retribuzione erogata, per complessivi € 433.222,55; inNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026via subordinata, la società prospettava che, ove non fosse risultata l’inutilitàdelle assunzioni, la totale assenza di preventiva pubblica selezione avevacomportato quantomeno un danno alla concorrenza, concretizzantesi nellaperdita per la società procedente della possibilità di effettuare un’oculatascelta tra più candidati, e questo danno veniva quantificato in via equitativain € 44.000,00, pari al 10% del totale delle retribuzioni corrisposte; c) avevasubìto anche l’illegittima assunzione, in qualità di dirigente a tempoindeterminato, di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta allorché egli ne eraamministratore delegato e direttore generale e disposta da parte del sociounico Comune di Napoli, in persona dell’assessore [OSCURATO:PERSONA]; si eratrattato di assunzione illecita sotto plurimi profili, attinenti sia alla violazionedell’art. 3, comma 44, della legge n. 244/07, sia al mancato rispetto dei criteridirettivi di cui alla delibera GM n. 2419/07; era stato violato, altresì, il punto4 di questa delibera, laddove vietava l’assunzione o l’incarico di parenti diprimo grado dei soggetti che ricoprissero responsabilità di controllo o funzionedi amministratore/dirigente/quadro, proprio al fine di evitare indebitepressioni o pericolose commistioni di ruoli, il che era per l’appunto accadutoin quanto ad essere stata assunta era proprio la persona che rivestiva unruolo apicale perché già amministratore delegato e direttore generale; infine,il Balzamo aveva sì rinunciato al compenso, pari ad € 110.000,00 annui,spettantegli come amministratore delegato, ma aveva maturato il diritto apercepire la retribuzione di dirigente a tempo indeterminato, pari ad €145.000,00 annui.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi: i) ricordò che la Procura regionale della Cortedei conti aveva ascritto la responsabilità di tutte le condotte a FerdinandoBalzamo, mentre aveva contestato ai consiglieri di amministrazione (cheavevano votato a favore della sua assunzione), ai componenti del collegiosindacale (che non avevano rilevato la macroscopica illegittimità delladelibera), all’assessore Oddati (che aveva sollecitato l’assunzione) ed alsindaco del Comune di Napoli (per non aver vigilato e verificato il correttoesercizio dei poteri delegati) le conseguenze dell’illegittima assunzione delBalzamo; ii) dedusse che, «in seguito alla sentenza della Corte dei Conti, laNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026condotta dei convenuti va dunque sussunta sotto le norme del codice civileche disciplinano la responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c.) e deisindaci (art. 2407 c.c.) nei con fronti della società per depauperamento delpatrimonio sociale», e «che gli esborsi conseguenti alla corresponsione delsuperminimo e all’illegittima assunzione di personale vanno dunque qualificaticome danno alla società invece che come danno erariale»; iii) riassunse ilgiudizio dinanzi al giudice ordinario, quantificando i danni maturati inrelazione al periodo compreso tra il mese di gennaio 2008 ed il mese difebbraio 2009 e concludendo con le richieste di: «a) accertare e dichiarareche la corresponsione del cd. superminimo ai dipendenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreIodice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CCNL comparto imprese di pulizia e servizi integrati multi servizi; b) perl’effetto condannare l’autore della decisione, l’arch. [OSCURATO:PERSONA], diriconoscere ai predetti dipendenti il cd. superminimo a risarcire [OSCURATO:PERSONA] somma di eu ro 157.278,97; c) accertare e dichiarare che l’assunzionedell’arch. [OSCURATO:PERSONA] è contrastante con la delibera del Comune diNapoli n. 2419 del 2007; d) accertare e dichiarare che di tale assunzione nesono responsabili in via principale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso arch.Balzamo e che concorrono nella responsabilità di quest’ultimi gli altricomponenti del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], GabrieleAcquaviva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che hanno altresì concorso peraver omesso la doverosa attività di vigilanza e componenti del collegiosindacale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il sindacodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; e) condannare tutti i predettisoggetti in solido tra loro a risarcire [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. del la somma di170.000,00 €; f) accertare e dichiarare che l’assunzione con qualifica diquadri dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosarioTarallo è avvenuta in violazione della delibera di G.M 2419 del 6 luglio 2007;g) accertare e dichiarare che autore delle assunzioni in parola è stato l’arch.Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’effetto condannare quest’ultimo a risarcire [OSCURATO:PERSONA] della somma di €433,222,55».2. Rimasta contumace la sola [OSCURATO:PERSONA], si costituirono tutti iconvenuti, resistendo alle domande della società, eccependonel’inammissibilità per novità rispetto a quelle proposte dalla Procura regionaledella Corte dei Conti, taluni eccependo, inoltre, la prescrizione dei dirittiderivanti dal rapporto sociale, l’estinzione del processo riassunto el’infondatezza degli addebiti.3. L’adito tribunale, con sentenza del 12 aprile 2019, n. 3968, respinsela domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FabrizioMartone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reputandofondata l’eccezione di prescrizione che essi avevano sollevato.Osservò che la questione preliminare da risolversi era se il giudiziopotesse considerarsi prosecuzione di quello originariamente iniziato dalProcuratore regionale presso la Corte dei Conti ovvero se la domandaproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dovesse reputarsi nuova rispetto ad essa.Dopo aver evidenziato che la menzionata società aveva dichiarato di proporreal giudice ordinario le domande ex artt. 2393 e 2407 cod. civ., che le azioniproposte nel giudizio contabile ed in quello di responsabilità differivano sottoil profilo soggettivo attivo e che anche in relazione all’elemento psicologicoesse non erano sovrapponibili, quel giudice affermò che trattavasi di domandetra loro diverse, escluse che la società attrice potesse giovarsi della salvezzadegli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale contemplatadall’art. 59 della legge n. 69 del 2009 e concluse che, risalendo i fatti oggettodegli addebiti al 2009 ed essendosi prodotti i relativi effetti fino al novembredel 2009, la domanda proposta ex novo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., connotificazione effettuata in data 1/2 dicembre 2015, era stata esercitata oltreil termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., che, dunque,era maturata nei confronti di tutti i convenuti che l’avevano eccepita, salvoche per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (amministratori nei cuiconfronti aveva operato la sospensione ex art. 2941, n. 7, cod. civ.), mentreNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026nessuna eccezione era stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAlfonso Marino.4. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso questa decisionefu respinto dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 aprile 2021,n. 1906, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], RosaIervolino Russo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoRea.Quella corte considerò infondato l’unico formulato motivo diimpugnazione, rubricato «error in judicando: violazione del principio dell’unitàdella giurisdizione - violazione dell’art. 59, comma 1, della legge n. 69/2009– violazione dell’art. 23 della l. n. 87/1953 – violazione dell’art. 163 c.p.c. –violazione degli artt. 2 e 5 della l. n. 19/1994».Ritenne, infatti, che: i) «L'azione di responsabilità per danno erariale equella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere leordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamenteindipendenti, e ciò anche quando riguardino i medesimi fatti materiali (così,tra le tante, Cass. n. 24859 del 2019). La ragione è che, mentre la prima èvolta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento dellaP.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche ed ha funzioneprevalentemente sanzionatoria, la seconda è finalizzata, invece, al pienoristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, aprotezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. LaSuprema corte ha precisato che l'eventuale interferenza che può determinarsitra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azionedi responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis inidem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (così Cass., Sez. U., 21ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez.U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582;Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659)»; ii) «D’altro canto, che tral’azione proposta dal procuratore regionale e quella “riproposta” da NapoliServizi s.p.a. ricorrano tratti differenziali è confermato dall’aspetto, peraltronon indagato dalle parti, delle notevoli difficoltà qualificatorie (sulle qualiNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’appellante ha glissato e delle quali, quindi, non ha offerto una propriaproposta di superamento) della domanda svolta innanzi al giudice ordinariocontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, siccome amministratori delComune di Napoli – ente pubblico nel cui patrimonio, per effetto del caratteredi sua società in house providing della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i danni predicatisi producono immediatamente – sono stati correttamente ritenutipassivamente legittimati nel giudizio di responsabilità contabile, laddove essinel presente giudizio, siccome amministratori non della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ma dell’unico suo socio, non potrebbero essere ritenuti responsabili in basealle norme evocate (artt. 2392 e segg. e 2407 e segg. c.c.), in quanto néamministratori né membri del collegio sindacale società appellante, néessendone stata peraltro prospettata la partecipazione ai fatti illeciti qualiamministri di fatto […]»; iii) «La società appellante, nel predicare che l’azione“riproposta” innanzi al giudice ordinario si gioverebbe della salvezza deglieffetti della precedente azione di responsabilità contabile o che essacostituisca riassunzione della medesima, muove da una lettura parzialedell’art. 59 l. n. 69 del 2009, che non a caso prevede che “il giudice che, inmateria civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali,dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudicenazionale che ritiene munito di giurisdizione”. È, in altri termini, affattocorretto il rilievo che “l’inciso, se esistente, contenuto nel primo commadell’art. 59 cit., lascia intendere che non sempre e non necessariamente, incaso di difetto di giurisdizione, esiste altro giudice innanzi al quale riassumerela domanda giudiziale”, il che sarebbe confermato proprio dal caso dell’azionedi responsabilità erariale, che per le sue caratteristiche strutturali non èriassumibile innanzi al giudice civile. D’altro canto, le Sezioni Unite dellaSuprema Corte, nel pronunciare sul regolamento preventivo di giurisdizioneproposto proprio dal Balzamo (cfr. ord. n. 3677 del 2015), si sono limitate anegare la giurisdizione contabile per i fatti antecedenti il 2.11.2009 sul rilievoche prima di quel momento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era qualificabile comesocietà in house, ma non hanno affermato che rispetto a quei fatti sussistessela giurisdizione del giudice ordinario […]”»; iv) «Risulta corretta laNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026qualificazione da parte del Tribunale della domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,riproposta o riassunta che sia, come domanda radicalmente nuova, priva –nonostante la medesimezza dei fatti materiali e della parte destinataria deisuoi effetti – di carattere di continuità con quella del procuratore regionaledella Corte dei conti»; v) «l’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016,costituisce disposizione non solo formalmente ma anche sostanzialmentenuova, regolando in termini innovativi (anche rispetto ai ricordati principidella giurisprudenza di legittimità) i rapporti tra la domanda di responsabilitàpatrimoniale amministrativa di danno proposta dal procuratore contabile e ladomanda risarcitoria che l’amministrazione danneggiata avrebbe potutoproporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario».5. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a., affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi,[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della fissata adunanza camerale,sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.5.1. Con ordinanza interlocutoria del 14 ottobre 2025, n. 27475, questaCorte ha ritenuto che, in relazione alla questione di diritto complessivamenteposta dai motivi di ricorso, – concernente, sostanzialmente, «se l’istitutodella translatio iudicii sia operativo anche nei rapporti tra giudizio diresponsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti e giudizio ordinario(In altri termini, più specificamente, se, una volta trasmigrato il processodalla giurisdizione contabile a quella civile, debbano farsi salvi gli effettiprocessuali e sostanziali della domanda inizialmente proposta dalProcuratore erariale)» – «stante l’assenza, sul punto, di specifici precedentidi legittimità (posto che Cass., SU, n. 4314 del 2020 e Cass., SU, n. 20687del 2018, pur dandone atto, non hanno pronunciato, poi, in proposito,perché, nelle rispettive controversie, la relativa questione non era rilevanteai fini della decisione) ed il chiaro e rilevante valore nomofilattico dell’odiernalite, perché la questione suddetta può ripresentarsi anche in altri analoghigiudizi, appare opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza».Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026Successivamente è stata fissata l’odierna pubblica udienza,nell’imminenza della quale il Procuratore generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo rigettarsi il ricorso e sono state depositate memorie ex art.378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:I) Ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione dell’art. 59,commi 1 e 2, della legge n. 69/2009, nonché dell’art. 23 della legge n.87/1953 e degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 453/1993, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 19/1994 – violazione dell’art. 12 delle preleggi». Si censura lasentenza della corte partenopea «perché, anche ove fosse corretto (e diseguito lo si contesterà) il suo assunto circa la differenza tra le azioni inquestione, ciò non potrebbe in ogni caso essere d’ostacolo all’applicazionedella disposizione in epigrafe al caso in esame. Depongono in tal senso leragioni per le quali la stessa è stata introdotta nel nostro ordinamento,ovvero dare soluzione ai problemi evidenziati dalla sentenza della CorteCostituzionale n. 77/2007. Cioè non si può interpretare correttamente ladisposizione in epigrafe se non si guarda alla sua ratio, che, in linea conquanto statuito dalla predetta sentenza della Consulta, è quella di fornireuna più efficace risposta alla domanda di giustizia»;II) Ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione dell’art. 59,commi 1 e 2, della legge n. 69/2009, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. edegli artt. 39, 81 e 163 c.p.c.». Si deduce l’erroneità dell’affermazione cortedistrettuale secondo cui azione civile e azione di danno erariale non possonoritenersi coincidenti stante la diversità dei loro elementi identificativi:soggetto che agisce, causa petendi e petitum.2. Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente stante la evidenteconnessione tra esse esistente, si rivelano infondate alla stregua delleconsiderazioni tutte di cui appresso, che il Collegio ritiene di strutturare inautonomi paragrafi al fine di una loro maggiore chiarezza.2.1. Breve riepilogo della vicenda processuale.Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026L’iter procedimentale che ha caratterizzato il complessivo svolgimentodel processo in esame può così riassumersi.La vicenda prese le mosse da una serie di condotte gestionali poste inessere tra il 2007 e il 2008 all’interno della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,azienda a totale capitale pubblico detenuto dal Comune di Napoli. La ProcuraRegionale presso la Corte dei Conti per la Campania, ravvisando profili didanno erariale, contestò ai vertici politici e tecnici dell’ente e della società lecondotte già compiutamente descritte nei “Fatti di causa” e, con atto del 10maggio 2013, li citò in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento deldanno erariale. Tra i soggetti citati figuravano pure l’on. [OSCURATO:PERSONA](sindaco di Napoli) e il dott. [OSCURATO:PERSONA] (assessore), chiamati a risponderedel danno in virtù della loro funzione di indirizzo e vigilanza sulla societàpartecipata.Nel corso del giudizio erariale, l’arch. Balzamo propose regolamentopreventivo di giurisdizione, che le Sezioni Unite di questa Corte decisero conl’ordinanza del 24 febbraio 2015, n. 3677, recante il seguente dispositivo:«La Corte dichiara che, in ordine alle azioni promosse dal Procuratoreregionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regioneCampania per le vicende meglio specificate in motivazione, la giurisdizionedi detta Corte dei conti sussiste unicamente con riguardo agli addebiti mossial sig. [OSCURATO:PERSONA] e solo per i comportamenti da lui tenuti in epocasuccessiva al 2 novembre 2009». In particolare, le Sezioni Unite ritennero,tra l’altro: i) essere nota, senza necessità, quindi, di doverne ripercorrere lerelative argomentazioni, «la giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondola quale – fatta eccezione per specifiche società di origine legale connotateda indiscutibili connotati pubblicistici – dev'essere esclusa la giurisdizione delgiudice contabile in tema di azione di responsabilità per mala gestioimputabile agli organi sociali quando ne sia derivato un pregiudizio a caricodel patrimonio di una società partecipata da enti pubblici, a meno che questanon possa essere qualificata come società in house providing, mera longamanus della pubblica amministrazione partecipante, con conseguenteequiparazione al danno erariale del pregiudizio che gli atti di mala gestioNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026abbiano arrecato al suo patrimonio […]»; ii) fosse da escludere «che, perl'intero arco di tempo cui si riferiscono i fatti di causa, compreso tra il 2007ed il 2011, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., benché sin da principio destinataa svolgere la propria attività essenzialmente in favore del Comune di Napoli,potesse essere qualificata come in house providing, […]. Nello statutosocietario del quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era dotata all'inizio del periodo ditempo considerato mancava, infatti, una previsione volta ad escludere lapossibile partecipazione al capitale anche di soci privati, e mancava altresì ilrequisito del cd. controllo analogo: […]. Lo statuto sociale risulta, però,essere stato modificato con deliberazione assembleare del 2 novembre2009, proprio al fine di "rafforzare il rapporto organico tra la società NapoliServizi s.p.a. ed il Comune di Napoli, coerentemente con i requisiti richiestidal controllo analogo e più in generale con le innovazioni legislative in temadi in house providing" […]; alla stregua dello statuto socialeconseguentemente modificato […], la società [OSCURATO:PERSONA] può senz'altroessere definita "in house" […]»; iii) essere «allora inevitabile trarre laconclusione che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordineall'asserita responsabilità del sig. Balzamo per le retribuzioniillegittimamente corrisposte (né assorbite in occasione di successivi aumenticontrattuali) in favore del personale della società solo con riguardo allecondotte da lui tenute a partire dal 2 novembre 2009, data in cui lesuaccennate modifiche statutarie consentono di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] società in house del Comune di Napoli; viceversa, la giurisdizione delgiudice contabile va esclusa per la responsabilità ascritta al medesimo sig.Balzamo per analoghi fatti risalenti ad epoca precedente a quella in cui lasocietà della quale egli era direttore generale ha assunto le caratteristichedi una società in house (non potendosi nella specie neppure invocare, rationetemporis, la disposizione dell'art. 4, comma 12, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95,a tenore della quale, in caso di violazione dei vincoli al riguardo imposti daicommi precedenti, gli amministratori esecutivi e i dirigenti della societàpartecipata dall'ente pubblico rispondono a titolo di danno erariale per leretribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati); per leNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026medesime ragioni va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti in ordineagli addebiti di responsabilità mossi al sig. Balzamo ed agli altri convenutiper l'assunzione illegittima di personale dipendente, nonché per l'assunzionedello stesso direttore generale con la qualifica di dirigente a tempoindeterminato, essendosi tali eventi verificati negli anni 2007 e 2008, quandoancora non sarebbe stato possibile qualificare la società come in houseproviding».Preso atto di tale statuizione, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionaleper la Campania, con sentenza del 13 luglio 2015, n. 723, dichiarò il propriodifetto di giurisdizione per i fatti del 2007-2008, «indicando quale giudicefornito di giurisdizione il Tribunale territorialmente competente».Successivamente, in data 1/2 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.citò i soggetti odierni controricorrenti innanzi al Tribunale di Napoli, SezioneImprese, qualificando il proprio atto come “riassunzione” ex art. 59 dellalegge n. 69/2009, ma la domanda ivi formulata venne rimodellata comeazione sociale di responsabilità (artt. 2392-2393 cod. civ.) ed azione controi sindaci (art. 2407 cod. civ.).Si è già riferito, infine (cfr. § 3 e 4 dei “Fatti di causa”), degli esiti diquesto giudizio innanzi all’adito tribunale, nonché di quello di gravame controla sua decisione intrapreso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi alla Corte diappello, sezione specializzata in materia di impresa, della medesima città.Esiti, che, per quanto qui di specifico interesse, possono così riassumersi: a)il giudizio instaurato nel 2015, innanzi al giudice ordinario, non potevagiovarsi della translatio iudicii dalla Corte dei conti, stante l’insanabile alteritàsoggettiva ed oggettiva tra l’azione del Pubblico Ministero contabile e quelladella società; b) l’iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituiva una “domandanuova”, i cui effetti interruttivi della prescrizione si erano prodotti solo neldicembre 2015 (al momento, cioè, della notificazione della corrispondentecitazione), quando, però, il termine quinquennale ex art. 2949 cod. civ. eraormai ampiamente decorso rispetto ai fatti del 2007-2008; c) l’art. 17,comma 8, del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. n. 174 del 2016) erainapplicabile ratione temporis, giacché norma entrata in vigore nel 2016,Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026successivamente, quindi, alla notifica dell’atto di “riassunzione” suddetto, erecante una disposizione «non solo formalmente ma anche sostanzialmentenuova, regolando in termini innovativi (anche rispetto ai ricordati principidella giurisprudenza di legittimità) i rapporti tra la domanda di responsabilitàpatrimoniale amministrativa di danno proposta dal procuratore contabile e ladomanda risarcitoria che l’amministrazione danneggiata avrebbe potutoproporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario» (cfr. pag. 14 dellasentenza oggi impugnata).Da ultimo, l’ordinanza interlocutoria di questa Corte del 14 ottobre 2025,n. 27475, ha individuato la questione di diritto complessivamente posta daimotivi di ricorso, nello stabilire «se l’istituto della translatio iudicii siaoperativo anche nei rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativadavanti alla Corte dei conti e giudizio ordinario (In altri termini, piùspecificamente, se, una volta trasmigrato il processo dalla giurisdizionecontabile a quella civile, debbano farsi salvi gli effetti processuali esostanziali della domanda inizialmente proposta dal Procuratore erariale)».2.2. La cd. translatio iudicii: sua operatività anche nei rapporti tragiudice contabile e giudice ordinario.È assolutamente intuitivo che una questione di giurisdizione può porsiesclusivamente nella misura in cui esiste (oltre alla più generale e qui nonrilevante tematica dell’actio finium regundorum tra tutela dei diritti di fronteal giudice nazionale e giurisdizione di altri stati) un problema di ripartizionedella funzione giurisdizionale tra giudice ordinario e giudici speciali, a suavolta accompagnato dal divieto di istituzione di giudici straordinari o di(nuovi) giudici speciali (art. 102, comma 1, Cost.), ponendosi, perciò,concretamente un tema di allocazione presso gli stessi dei poteri chepossono essere esercitati per la tutela delle situazioni giustiziabili (cfr. artt.103 e 111 Cost.).Tale questione trova i suoi corollari nei principi di indipendenza dellamagistratura (art. 101 Cost.) e del giudice naturale (art. 25 Cost.),esprimendo questi ultimi l’idea della necessaria attribuzione ex ante deldovere di pronunciare su una data domanda giudiziale, con la quale la parteNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026esercita il proprio fondamentale diritto di azione (art. 24 Cost.), cui si correlail dovere dello Stato, attraverso i propri organi giudiziari, di dare una rispostache, per rimanere per semplicità e maggiore attinenza alla sfera dellacognizione ordinaria civile, si esprima in una pronuncia sul merito del dirittoche si afferma leso.Proprio in questa ottica, finalizzata ad offrire tutela sostanziale alla partee ad evitare, in primis, l’inutile dispendio, spesso irreparabile, di attivitàprocessuale, è emersa col tempo, dapprima in dottrina, l’idea della translatioiudicii fra giurisdizioni diverse e non semplicemente fra giudici della stessagiurisdizione diversamente competenti, in quanto, come opinato da unautorevole studioso del diritto processuale, “giudice ordinario e giudiceamministrativo più non rappresentano due mondi incomunicabili, ma proprioperché il criterio, che li distingue, si riallaccia all'oggetto delle rispettivecognizioni, riesce applicabile il principio direttivo, in virtù del quale lacompetenza è non presupposto della domanda, ma condizione di legittimitàdei provvedimenti del giudice (ordinario e amministrativo): per dirla inparole povere, l'art. 367, comma 2, c.p.c., più non funziona nell'unico sensofavorevole al giudice ordinario e nell'interno del regolamento preventivo, ma,ormai posto sullo stesso piano dell'art. 50 del codice di rito civile, consentela trasmissione della causa dal giudice dei diritti al giudice degli interessi eviceversa”.Si è dovuto attendere, tuttavia, l’intervento delle Sezioni Unite di questaCorte, con la sentenza del 22 febbraio 2007, n. 4109, per vedere affermatoin termini generali l’esistenza del principio della translatio iudicii fra diversegiurisdizioni, pur in mancanza di una norma espressa al riguardo. In quellasede, infatti, si ritenne che «qualora il TAR abbia positivamente statuito sullapropria giurisdizione, decidendo nel merito, la mancata riproposizione, insede di appello davanti al Consiglio di Stato, della relativa questionedetermina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione.L'inosservanza di tale preclusione da parte del Consiglio di Stato, chedichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pur in assenzadi impugnazione sulla positiva statuizione del TAR comporta che, l'impugnataNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio diStato, rilevandosi, l'applicabilità del principio della "translatio iudicii" che,ancorché previsto dalla disciplina in tema di competenza nell'ambito dellagiurisdizione ordinaria, non si prospetta incompatibile, con riguardo airapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, senza trascurare che, qualoranon si adottasse la pronuncia di rinvio davanti al giudice munito digiurisdizione, si verificherebbe, in contrasto con i principi del giusto processoe di economia processuale, l'inaccettabile conseguenza di un processo che siconclude con una sentenza che conferma la giurisdizione del giudice adito,senza che questi possa decidere sull'esistenza o meno della pretesaazionata». La stessa decisione aggiunse pure che «sia nel caso di ricorsoordinario ex art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. – previsto per il sologiudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell'art. 111 Cost. a tutte le decisioni,assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni unite lagiurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata – sia nel casodi regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudiceordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario,opera la "translatio iudicii", così consentendosi al processo, iniziatoerroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, dipoter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione,onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia,comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il serviziogiustizia, costituzionalmente rilevante. Il principio della "translatio iudicii" èestensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse daigiudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametricostituzionale di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all'attuale,impeditiva disciplina processuale, dal momento che, in virtù di unainterpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorché la pronunciadel giudice di merito dichiarativo del difetto di giurisdizione, a differenza diquella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non imponga, al giudicedel quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle parti èdato, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione, ilNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma secondo,c.p.c., sicché il meccanismo correttivo della situazione di stallo, consente, dipervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolantinei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale èresa praticabile la "translatio iudicii"».La dottrina accolse positivamente tale pronuncia, poi seguita dallasentenza della Corte costituzionale del 12 marzo 2007, n. 77, che, inconsapevole dissenso con una parte delle argomentazioni utilizzatedall’appena richiamata statuizione delle Sezioni Unite, ritenne non sufficientel’interpretazione costituzionalmente orientata operata da queste ultime, cosìdichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 1034/71(istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), in relazione agli artt. 24,111 e 113 Cost., «nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali eprocessuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizionesi conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processoproseguito davanti al giudice munito di giurisdizione».Secondo il Giudice delle leggi, l'esistenza nel codice di procedura civiledi una norma disciplinante, in generale, l'istituto della riassunzione dellacausa (art. 125 disp. att. cod. proc. civ.) non risolveva affatto il problemasollevato dal giudice a quo: «la possibilità — esplicitamente prevista dallalegge ovvero desumibile attraverso una sistematica "ricucitura' delle norme— di riassumere il processo non implica di per sé che la domanda propostain riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria. Latrasmigrabilità del processo è strumento necessario, ma non sufficienteperché il giudice ad quem possa giudicare della domanda dinanzi a luiriassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel momento incui lo fu al giudice privo di giurisdizione». Da qui l’ulteriore precisazione che«al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a sé stesse, mafunzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressochécostantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente Codice diprocedura civile, ed in particolare vi si ispira la decisione cheall'individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato,Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato,l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisionedi merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta,affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della lorocontesa”. La decisione, infine, si concluse con un invito al legislatore adintervenire al fine di meglio regolamentare la questione, dovendo osservarecomunque nell’introducenda disciplina la regola della conservazione deglieffetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, maessendo libero di disciplinare le forme, modalità e tempi della riassunzionee, quindi, della stessa translatio iudicii.La portata di queste due pronunce del 2007 fu tale che ulteriori dubbi dicostituzionalità che in seguito furono sollevati, rispetto all’art. 37 cod. proc.civ., nei confronti degli artt. 24 e 113 Cost., portarono la Consulta a rilevarnela manifesta inammissibilità, con l’ordinanza del 30 luglio 2009, n. 257, nellaquale rimarcò: «che questa Corte, con sentenza n. 77 del 2007, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui nonprevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domandaproposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito dideclinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice diquesta munito; che, a fondamento di tale pronuncia, questa Corte ha posto(tra gli altri) i seguenti rilievi di carattere generale: a) il principio dellaincomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, comprensibile inaltri momenti storici, “è certamente incompatibile, nel momento attuale, confondamentali valori costituzionali”; b) la Costituzione, fin dalle origini, haassegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistemagiurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, deidiritti soggettivi e degli interessi legittimi; c) questa essendo l'essenzialeragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non puòrisolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione dellatutela giurisdizionale: ciò che avviene quando la disciplina dei loro rapportiè tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (oNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi nel pregiudizioirreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda ditutela giurisdizionale; d) una disciplina siffatta, in quanto potenzialmentelesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e, comunque, tale da incidere sullasua effettività, è incompatibile con il principio fondamentaledell'ordinamento, il quale riconosce bensì l'esistenza di una pluralità digiudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distintecompetenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, non giàaffinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda vengadata risposta; e) al principio per cui le disposizioni processuali non sono finia se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, siispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile, ed inparticolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudicecompetente non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta,affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della lorocontesa; f) al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che siispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi,allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, aseguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice; che i principi orariassunti sono stati ribaditi da questa Corte con ordinanza n. 363 del 2008;che anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. civili., sentenze n.2871 del 2009, n. 13048 e n. 4109 del 2007) ha ammesso la translatioiudicii tra giudice ordinario e giudici speciali; che, pertanto, in base ai principiaffermati da questa Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenzadi legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del dirittoprocessuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti algiudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria dellagiurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio diconservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda propostaa giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversial'individuazione degli strumenti processuali per renderli operanti (conriguardo alla disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa);Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026che i suddetti principi sono stati recepiti anche dall'art. 59 della recentissimalegge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che,per quanto non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (art.58), rivela la volontà del legislatore di dare ad essi continuità».Questo essendo, in sintesi, il quadro interpretativo formatosi almomento della emanazione della legge di riforma del processo civile 18giugno 2009, n. 69, deve qui ricordarsi che l’art. 59 di quest’ultima, – perquanto qui rileva in particolare – stabilì, testualmente, quanto segue: “1. Ilgiudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudicispeciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente,il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sullagiurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolanteper ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termineperentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui alcomma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivoprocesso le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi glieffetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudicedi cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazionedel primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità esecondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazioneal rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono giàpronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudicedavanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza,tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione,fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano fermele disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanzadei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per laprosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che èdichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazionedegli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso diNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le proveraccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono esserevalutate come argomenti di prova”.Questa norma, dunque, intervenne per colmare il vuoto creatosi con lagià descritta sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007.Essa ha raccolto ed ampliato, in parte, le indicazioni che venivanodall’appena citata pronuncia della Consulta. Mentre quest’ultima, infatti,aveva affrontato specificamente il tema – tradizionale ed ormai desuetorispetto ai principi del giusto processo – della incomunicabilità dellagiurisdizione civile ed amministrativa, la nuova norma, con il primo comma,si è fatta carico di prendere in esame e statuire in odine alla possibilità diaffermare la translatio iudicii anche rispetto a tutte le altre giurisdizionispeciali (ad. es. Commissioni tributarie, Tribunale acque pubbliche, Corte deiconti), prevedendo che qualunque giudice, in materia civile, amministrativa,contabile o speciale, quando declina la propria giurisdizione, debba indicareil giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione sulla controversiapropostagli. In base a quanto previsto dal secondo comma, poi, taleindicazione è vincolante per le parti, purché la riproposizione del giudiziodavanti all’autorità giudiziaria indicata venga effettuata entro tre mesi dalpassaggio in giudicato della decisione con la quale è stata dichiarato il difettodi giurisdizione, ma non per il giudice ad quem (il quale, ai sensi del terzo,comma, se ritiene di essere a propria volta carente di giurisdizione, puòsollevare la questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sesu tale questione il massimo organo di nomofilachia non si sia giàpronunciato).Malgrado la diversità di formulazione tra il codice di rito – che si esprimein termini di “riassunzione della causa” (cfr. art. 50 cod. proc. civ.) – e l’art.59 in esame, che parla invece, ai commi 2 e 5, di “riproposizione” delladomanda (al comma 4, invece, è utilizzata la dicitura “riassunzione oprosecuzione … del processo”), quest’ultima norma è chiara nell’affermareche sono fatti salvi gli “effetti sostanziali e processuali” che la domandaavrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione – e diNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026fronte al quale il processo è tempestivamente trasmigrato – fosse stato aditofin dall'instaurazione del primo giudizio, mentre la riproposizione (la normaparla, appunto, di domanda che si “ripropone”) deve avvenire con lemodalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice aditoed in relazione al rito applicabile (ossia forme e rito del giudice ad quem).Meno chiaro è l’inciso “ferme restando le preclusioni e le decadenzeintervenute” che, per non snaturare e contraddire quanto la norma declamacirca la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domandainiziale tempestivamente trasmigrata avanti al diverso giudice munito digiurisdizione, deve essere intesa – secondo parte della dottrina – comerelativa a quelle preclusioni o decadenze che si fossero già formate primadella proposizione della domanda iniziale, seppur rivolta a giudice privo digiurisdizione. Non è mancato, peraltro, chi ha opinato che l’inciso volto amantenere ferme le preclusioni o decadenze intervenute riguardi, in verità,quelle endoprocessuali, ossia le decadenze in cui la parte sia incorsa nelgiudizio instaurato e prima della declinatoria di giurisdizione, così da evitareche la trasmigrazione del processo possa consentire un azzeramento dellepreclusioni istruttorie ed assertive in cui la parte fosse già incorsa.Muovendo dal presupposto che il processo che prosegue deve ritenersiil medesimo di quello inizialmente intrapreso, la dottrina prevalente haritenuto che i provvedimenti cautelari eventualmente pronunciati dal giudicedichiaratosi carente di giurisdizione siano destinati a mantenere i loro effettinel giudizio proseguito. Non è mancato, tuttavia, chi ha sottolineato chel’identità del processo che prosegue deve essere valutata dal punto di vistasostanziale, essendo possibili, cioè, delle modifiche al petitum immediatocollegate alla diversità di giurisdizione ed ai diversi poteri spettanti al giudicead quem, così come avviene, in modo paradigmatico, nel passaggio dagiurisdizione ordinaria a giurisdizione amministrativa di legittimità.Il quarto comma, infine, puntualizza che una eventuale inosservanza deitermini previsti “per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio”determina l'estinzione del processo (che potrà essere dichiarata anched'ufficio alla prima udienza), situazione, questa, che impedisce laNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domandainizialmente avanzata, con la precisazione, di parte della dottrina, che l'attodi riassunzione, ove comunque contenga tutti gli elementi necessari per laproposizione della domanda (e non si siano medio tempore verificatedecadenze), può convertirsi in atto introduttivo di un nuovo giudizio.Si è osservato, affatto condivisibilmente, che l'applicazione del quartocomma della norma in esame comporta la caducazione dell'effettointerruttivo-sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione delladomanda, ma non di quello interruttivo istantaneo, come si ritiene accada inoccasione dell'estinzione del processo, nonostante che l'art. 310 cod. proc.civ. preveda in tale ipotesi l'inefficacia degli atti compiuti, poiché trovacomunque applicazione il principio generale di conservazione secondocompatibilità degli effetti dell'atto.All’art. 59 della legge n. 69/2009 è seguito, poi, l’art. 11 del d.lgs. n.104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che ha eliminatoqualunque riferimento alla riassunzione del giudizio e all’estinzione delprocesso tardivamente riassunto, descrivendo la fattispecie traslativa intermini di riproposizione del processo e disciplinando innovativamente ilregime di stabilità delle misure cautelari emanate dal giudice a quo.L’art. 11 c.p.a. prevede, invero, al comma 2, che “quando lagiurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudicenazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenzeintervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domandase il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia chedeclina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suopassaggio in giudicato”; e che, in caso di attribuzione della giurisdizione algiudice amministrativo da parte delle Sezioni Unite, gli effetti sostanziali eprocessuali sono fatti salvi se il giudizio è riproposto nel termine di tre mesidalla pubblicazione della decisione. Il giudice può concedere la rimessione intermini per errore scusabile (cfr. commi 4 e 5).Successivamente è intervenuto l’art. 17 del d.lgs. n. 174/2016 (cd.Codice di giustizia contabile), che, nel disciplinare le “Decisioni sulleNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026questioni di giurisdizione”, ha dettato una normativa volta ad agevolare latranslatio dal giudice contabile a quello ordinario, esplicitamente, regolando,poi (cfr. comma 8), la fattispecie di responsabilità patrimonialeamministrativa di danno in caso di declinatoria della giurisdizione contabilee tempestiva riproposizione della domanda, da parte dell'amministrazionedanneggiata, dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione.Sul testo di questa norma e sulle modifiche ad esso apportate dal d.lgs.n. 114 del 2019, vigenti dal 31 ottobre 2019, si tornerà specificamente diqui a breve.In questa sede, invece, si intende affermare che, da tutto quanto dettofinora, deriva che nessun dubbio può sorgere in ordine alla operatività dellacd. translatio iudicii anche nel rapporto tra giurisdizione contabile edordinaria (e viceversa), in cui gli errori di radicamento sono spesso dovutiall’area grigia tra responsabilità amministrativa (danno erariale) eresponsabilità civile/contrattuale. La qualificazione del rapporto di servizio,anche in senso funzionale, e l’individuazione del danno pubblico sono snodiricostruttivi che, invero, talora dipendono da elementi fattuali emergenti solonel corso dell’istruttoria.In quest’ottica, dunque, il Collegio condivide, in astratto, la linea diragionamento del sostituto procuratore generale secondo cui, in sostanza,ben prima della disciplina di cui all’art. 17 d.lgs. n. 174 del 2016 (cd. Codicedi giustizia contabile) – vigente, nella sua formulazione originaria, dal 7ottobre 2016, ma interessato da modifiche entrate in vigore solo ilsuccessivo 31 ottobre 2019 – la translatio iudicii fra giudizio contabile egiudizio ordinario era configurabile, e ciò non solo in virtù dell’art. 59 dellalegge n. 69/2009, ma, appunto, anche in forza della sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2007.Non persuade appieno, invece, – per le ragioni di cui si dirà nel paragrafoimmediatamente successivo – quanto dal medesimo sostituto procuratoreargomentato al fine di fornire risposta positiva al quesito riguardantel’applicabilità alla concreta fattispecie oggi in esame, antecedentel’introduzione del codice di giustizia contabile, della translatio iudicii eNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento che si sarebbeverificata grazie alla previa introduzione del giudizio contabile ad opera delPubblico Ministero innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dellaCampania, che sarebbe così proseguito con il successivo giudizio introdottodalla società in house del Comune di Napoli (cioè la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,oggi ricorrente) dopo la già descritta pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte n. 3677/2015, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, cheebbe a dichiarare, in relazione ai fatti per i quali la Procura contabile avevaagito, l’esistenza della giurisdizione contabile solo in relazione aicomportamenti successivi al 2009.2.3. La cd. translatio iudicii e la fattispecie regolata dall’art. 17, comma8, del Codice di giustizia contabile.In passato, la netta distinzione tra l’area del pubblico e quella del privatoe l’utilizzo, per il perseguimento di finalità pubblicistiche, di enti pubblici chenon avevano le vesti di società rendevano agevole tracciare i limiti dellagiurisdizione del giudice contabile. Da quando, però, le PubblicheAmministrazioni hanno iniziato ad usare lo strumento societario anche perla realizzazione di fini tipicamente pubblicistici, nella convinzione chel’adozione di forme privatistiche consentisse di raggiungere una maggioreefficienza gestionale, il perimetro della giurisdizione della Corte dei Conti èdiventato meno chiaro.A seguito dell’offuscarsi dei confini tra pubblico e privato, negli ultimianni le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono trovate sovente adaffrontare il problema del riparto di giurisdizione tra la Corte dei Conti e ilGiudice ordinario.In particolare, più volte la Corte di cassazione è stata chiamata asciogliere il dubbio se alle società di capitali a partecipazione pubblica siapplichino le norme del diritto societario, con conseguente giurisdizione delGiudice ordinario, o se dalla presenza del socio pubblico discendal’assoggettamento di tali società alla disciplina della responsabilità contabile,con conseguente giurisdizione della Corte dei Conti.Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il problema è insorto in quanto alla veste privatistica delle societàpartecipate, anche totalitariamente, da enti pubblici si contrappone il riflessopubblicistico, sul patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], del dannoprovocato al patrimonio di tali società dalle condotte di mala gestio dei loroamministratori. La vera difficoltà che la giurisprudenza di legittimità hadovuto affrontare, pertanto, è stata quella di verificare in quali casi lecondotte di mala gestio degli amministratori di simili società abbianocagionato un danno erariale e ciò perché, come é stato precisato, il dannocagionato al patrimonio sociale non può essere qualificato alla stregua didanno erariale per il solo fatto che la società sia totalmente partecipata daenti pubblici. Si è opinato, infatti, che, da una parte, «la società per azioninon muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l’entepubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni» (cfr. Cass., SU, n. 7799del 2005); dall’altra, che la giurisdizione contabile non si radica per il solofatto che la società partecipata gestisca un servizio pubblico essenziale (cfr.Cass., SU, n. 10299 del 2013).Secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SU, n.13088 del 2023; Cass., SU, n. 20297 del 2024), allora, il danno subìto dauna società partecipata dallo Stato o da altro soggetto pubblico (a causadella mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo dicontrollo), non è da considerare quale danno erariale, inteso comepregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che rivesta laqualità di socio, dal momento che la diversa soggettività giuridicariconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stessesono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferireal patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degliorgani sociali abbia eventualmente cagionato al patrimonio della società,dall’altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’entetitolare della partecipazione. Affinché il danno erariale ricorra, e si radichi,dunque, la giurisdizione contabile, è necessario che ricorrano i presuppostidella società in house e delle società cd. legali (quelle, cioè, attraverso lequali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica),Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026in mancanza delle quali, pertanto, non c’è la responsabilità erariale degliamministratori, né, quindi un’azione della procura erariale che siagiustiziabile innanzi ad una giurisdizione.In questa sede, comunque, non rileva indugiare ulteriormente su questoprofilo, rivelandosi sufficiente ribadire gli ormai consolidati seguenti approdi:i) la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitatadalla Procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere laresponsabilità degli organi sociali o dei dipendenti per i danni da essicagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intenderequella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi,di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, chestatutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli entipartecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controlloanaloghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (cfr., inmotivazione, Cass., SU, n. 11186 del 2023); ii) ad incardinare lagiurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione diuna fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapportod'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al meritoogni problema relativo alla sua effettiva esistenza (cfr. Cass., SU, n. 9188del 2012; Cass., SU, n. 25042 del 2016; Cass., SU, n. 11186 del 2023); iii)l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civilepromossa dalle singole amministrazioni davanti al giudice ordinario restanoreciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fattimateriali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale,al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse, confunzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pienoristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa,a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice, sicché leeventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non digiurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi algiudice contabile (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 9988 del 2023; Cass.n. 23833 del 2024), sempre che, come opportunamente puntualizzato daNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026Cass., SU, n. 9988 del 2023, «non sia contestata dinanzi alla Corte dei contila configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione aipresupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilitàamministrativa contestata dal Procuratore contabile, nel qual caso siconfigura, invece, una questione di giurisdizione risolvibile dalle SezioniUnite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudicecontabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatoreordinario, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degliinteressi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte cost., sentenze n.641/1987, n. 46/2008 e n. 355/2010)»; iv) in relazione ad una medesimavicenda, sussiste la astratta possibilità del concorso fra giurisdizioneordinaria e giurisdizione contabile, in quanto, come già affermato da Cass.,SU, n. 26086 del 2020, laddove sia prospettato anche un danno erariale, aldi là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibilela proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudiziocontabile risarcitorio (cfr. pure nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 63del 2014; Cass., SU, n. 22406 del 2018; Cass., SU, n. 10019 del 2019; Cass.,SU, n. 20297 del 2024); v) giusta Cass., SU, n. 9988 del 2023 (cfr. inmotivazione), «nella prospettiva già evidenziata della reciproca indipendenzatra le azioni civilistiche e quella di responsabilità amministrativo-contabile ecome messo in luce segnatamente dalla consolidata giurisprudenza dellaCorte dei conti (cfr., tra le altre, Sez. II Appello n. 174 /2001; Sez. II Appellon. 286/2003; Sez. III Appello n. 440/2003; Sez. II Appello n. 195/2004;Sez. II Appello n. 198/2004; Sez. giur. Sicilia n. 221/2012; Sez. I Appello n.43/2014; Sezione Appello Sicilia n. 475/2014; Sez. III Appello n. 328/2014;Sez. giur. Veneto n. 98/2015; Sez. giur. Lombardia n. 62/2017; Sez. IAppello n. 540/2017), il danno erariale deve ritenersi certo quando risultiincontestabile nella sua realtà materiale; effettivo quando la perdita non èipotetica; determinato quando è quantificato o quantificabile secondo iprincipi del codice civile; attuale se sussiste al momento dell’eserciziodell’azione di responsabilità, rimanendo a tal riguardo irrilevante l’astrattapossibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno perNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026cause esterne. Ai fini della configurazione del danno, infatti, non occorre chelo stesso sia anche “irreversibile”, tale cioè che il pregiudizio debba risultarenon sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesacreditoria affinché si possa, quindi, proficuamente esercitare l’azione diresponsabilità amministrativa. Infatti, solo all’esito di tali rimedi alternativi,qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsila necessità di verificare l’avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del dannosubito, ai fini di procedere al saldo dovuto (cfr. Sez. giur. Sicilia n. 221/2012e Sez. giur. Lombardia n. 166/2014)».agosto 2015, n. 124, delegò il Governo ad adottare un decreto legislativorecante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernentetutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.Criteri direttivi di ordine generale furono l’adeguamento delle normevigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizionisuperiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile,espressione di principi generali, e la concentrazione delle tutele spettanti allacognizione della giurisdizione contabile. In particolare, furono richiamatinella delega i principi della concentrazione e dell'effettività della tutela, nelrispetto di quello della ragionevole durata del processo anche mediante ilricorso a procedure informatiche e telematiche. Furono indicati, altresì,specifici principi e criteri in merito alle azioni del Pubblico Ministero, nonchéalle funzioni ed alle attività del giudice e delle parti, attraverso disposizionidi semplificazione e razionalizzazione di quelli vigenti in materia digiurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto allealtre giurisdizioni.In attuazione di quella legge delega, è stato adottato il decreto d.lgs. n.174 del 2016 (cd. Codice di giustizia contabile), che, per quanto di specificointeresse in questa sede, ha previsto all’art. 17, come si è già anticipato, ladisciplina riguardante le “Decisioni sulle questioni di giurisdizione”, dettandouna normativa volta ad agevolare la translatio dal giudice contabile a quelloNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026ordinario, esplicitamente, regolando, poi (cfr. comma 8), la fattispecie diresponsabilità patrimoniale amministrativa di danno in caso di declinatoriadella giurisdizione contabile e tempestiva riproposizione della domanda, daparte dell'amministrazione danneggiata, dinanzi al giudice indicato comemunito di giurisdizione.Il testo originario di questa norma (in vigore dal 7 ottobre 2016 al 30ottobre 2019) così disponeva: “1. Il giudice contabile, quando declina lapropria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito. 2.Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altrogiudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenzeintervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domandase il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia chedeclina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dallacomunicazione del passaggio in giudicato della sentenza. 3. Quando ilgiudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile,quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto digiurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice lesezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione digiurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme restandole preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effettiprocessuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parteche vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisionedelle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo allepreclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in terminiper errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. Nel giudizio ripropostodavanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudiceprivo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7.Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo lapubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione delgiudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelarial giudice munito di giurisdizione. 8. Nei giudizi di responsabilità patrimonialeamministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudiceNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investitedella questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione delgiudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzial giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito digiurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo digiurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”Per effetto delle modifiche apportategli dall’art. 7 del d.lgs. n. 114 del2019 (vigenti dal 31 ottobre 2019), il menzionato art. 17 prevede ora (leparti modificate vengono sottolineate per una loro più chiara individuazione):“1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, seesistente, il giudice che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinatadal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restandole preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effettiprocessuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzial giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro iltermine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 3.Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile,quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto digiurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice lesezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione digiurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, se il giudizio èriproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dallapubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando lepreclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanzialie processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta findall'instaurazione del primo giudizio. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, conriguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere larimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6.Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nelprocesso davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutatecome argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la loro efficaciaNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difettodi giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto digiurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia dellamisura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizionedi cui al comma 2 dell'articolo 78. Le parti possono riproporre le domandecautelari al giudice munito di giurisdizione. 8. Nei giudizi di responsabilitàamministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata dalgiudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione,investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizionedel giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causadinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggioin giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e ledecadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali chela domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primogiudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, leprove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possonoessere valutate come argomenti di prova. 8-bis. Nei giudizi nei quali sicontroverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione èdeclinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52,comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entroun mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casidi cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cuiall'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia eferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunquefatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda”.Orbene, appare immediatamente evidente che questa norma, perquanto concerne la disposizione contenuta nel comma 2, ribadisce, inrelazione alla fattispecie di trasmigrazione del giudizio dal giudice contabilea quello ordinario, quanto già sancito, in termini affatto analoghi, dal comma2 dell’art. 11 del c.p.a. con riferimento alla trasmigrazione dal giudiceamministrativo a quello ordinario. È utile ricordare, allora, che, proprioNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026interpretando la disposizione del codice del processo amministrativo daultimo citata, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27163 del2018, hanno puntualizzato che, «In tema di rapporti tra giurisdizioni e diindividuazione degli strumenti idonei a garantire la conservazione deglieffetti sostanziali e processuali della domanda erroneamente incardinatadinanzi a giudice privo di giurisdizione, l'art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, regola le relazioni tra la giurisdizione amministrativa e le altregiurisdizioni, ordinaria e speciali: esso, ponendosi in rapporto di specialitàrispetto alla disciplina dettata in via generale dall'art. 59 della legge 18giugno 2009, n. 69 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria),identifica con la sola riproposizione del processo il mezzo di tutela esperibile,a differenza del detto art. 59 che contempla anche, ove ricorranodeterminate condizioni, l'istituto della riassunzione. Pertanto, la domanda,ai fini della salvezza degli effetti di quella originariamente azionata, deveessere sempre nuovamente – e tempestivamente – proposta, con contenutonon diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, cosìdeterminando l'instaurazione di un giudizio nuovo, secondo la disciplinaapplicabile a quest'ultimo, anche con riguardo alla ritualità delcontraddittorio».In quella sede, peraltro, si è rimarcato pure (cfr. in motivazione) che «lacircolazione del processo che provenga da un diverso comparto digiurisdizione non necessariamente deve corrispondere al congegno dellatranslatio iudicii per essere idonea a salvaguardare gli effetti della domandaproposta dinanzi al giudice a quo» e che compete al legislatore il compito disuperare l'incomunicabilità tra il giudice ordinario e quello speciale,ponendosi l’obiettivo «di porre rimedio all'errore commesso dall'attore nelrivolgersi al giudice a quo, mediante, appunto, la salvaguardia degli effettisostanziali e processuali della domanda, senza la quale la riattivazione delprocesso non sarebbe soddisfacente, perché non porrebbe riparo all'errore».In definitiva, secondo questa pronuncia, è rimasta piena ladiscrezionalità del legislatore nella scelta della tecnica atta ad un siffattoscopo, ossia degli strumenti processuali utili a rendere operante il principioNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026di salvaguardia degli effetti (cfr. Corte cost. n. 223 del 2011), atteso che,per un verso, la trasmigrazione, di per sé, «è strumento necessario, ma nonsufficiente perché il giudice ad quem possa giudicare della domanda dinanzia lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel momentoin cui lo fu al giudice privo di giurisdizione» (così ancora Corte cost. n. 77del 2007); per altro verso, la salvezza degli effetti sostanziali e processualidella domanda non è ineludibilmente correlata alla riassunzione. Gli effettidella domanda, invero, pertengono al merito di essa, il cui esame è devolutoal giudice munito di giurisdizione, e la riassunzione identifica soltanto unodei possibili strumenti attraverso i quali il processo riesce a pervenire algiudice che può conoscerlo, nel rispetto del principio della necessariasalvaguardia degli effetti, che, essendo immanente nell'ordinamento, vacomunque salvaguardato.È proprio muovendo da queste ultime considerazioni di caratteregenerale, allora, che occorre interrogarsi circa il se, nella concreta fattispecieoggi all’esame della Corte, una volta trasmigrato il processo dallagiurisdizione contabile a quella civile, possano, o meno, farsi salvi gli effettiprocessuali e sostanziali della domanda inizialmente proposta dalProcuratore erariale nei confronti degli stessi odierni controricorrenti.Ad un siffatto quesito, il Collegio ritiene di dovere fornire rispostanegativa alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.Giova ricordare, in primis, che è ormai costante l’orientamento di questaCorte che ritiene l’azione contabile per responsabilità erariale affattoautonoma rispetto a quella risarcitoria ordinaria, con il solo limite del divietodi duplicazione risarcitoria (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, nn. 9988 del2023 e 8818 del 2025).In particolare, nella menzionata Cass., SU, n. 8818 del 2025, si legge(cfr. pag. 5-7 della motivazione) che «Priva di pregio si rivela la pretesasovrapponibilità delle due azioni […]. In merito, infatti, consolidatagiurisprudenza riconosce i differenti interessi che possono sottendere azionimeramente risarcitorie o riparatorie del danno subìto dall’ente pubblicodatoriale del dipendente, che abbia tenuto una condotta illegittima, oNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026illegale, la cui finalità è dunque il pieno ristoro conseguibile dalla singolaamministrazione, e l’azione intrapresa dal procuratore contabile dinanzi allaCorte di conti per danni erariali, il cui accertamento sull'inosservanza deidoveri inerenti al rapporto di servizio è indirizzato a tutelare l'interessegenerale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorsepubbliche, dunque con funzione essenzialmente o prevalentementesanzionatoria (ex multis, cfr. Sez. U, 18 dicembre 2014, n. 26659; 15febbraio 2022, n. 4871; 26 giugno 2024, n. 17634; vedi inoltre 14 luglio2015, n. 14632; 20 dicembre 2018, n. 32929; 5 settembre 2024, n. 23833).In tema, cioè sulla identità delle azioni e sulla stessa astratta ammissibilitàdella translatio, la giurisprudenza ha evidenziato gli elementi contrari, oquanto meno peculiari, del procedimento avviato dalla Procura contabilerispetto ad una azione risarcitoria iniziata da altra P.A., quali l’ufficiosità edoverosità dell'azione emergente solo dinanzi al giudice contabile, la nonidentità di persone, e in particolare l'attore (che nel giudizio contabile è laProcura di quella giurisdizione), la non perfetta identità di causa petendi e lastruttura limitata e specifica del petitum dell'azione contabile rispetto aquella ordinaria, la diversità di rito e di poteri in capo all'attore pubblico, lasostanziale impraticabilità del breve termine di riassunzione, per il caso delladeclinatoria verso il giudice contabile - come nel caso di specie -, attesa lacomplessità degli incombenti cui è tenuto il procuratore regionale prima didare inizio all'azione di responsabilità erariale (cfr. Sez. U, 9 agosto 2018, n.20687). Si tratta cioè di specificità, che non consentono di trattare latranslatio tra G.O. e Corte dei conti così come quella tra G.O. e G.A., proprioper la peculiarità delle incombenze della Procura contabile, previste edisciplinate dagli artt. 54 e segg. del d.lgs. n. 174 del 2016 (apertura delprocedimento istruttorio, attività istruttorie, con acquisizioni di documenti,eventuali audizioni personali di soggetti informati ed ogni altra attività diaccertamento, invito a fornire deduzioni). La conferma si riscontra proprionella peculiarità della disciplina della translatio, regolata complessivamentedall’art. 17 del medesimo decreto legislativo, ma con peculiari previsioni neicommi 8-bis ed 8-ter in tema di danno erariale».Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026La più recente Cass. n. 1573 del 2026, a sua volta, nel ritenere lairrilevanza delle censure svolte, innanzi ad essa ed attinenti ad una mancatasospensione per pregiudizialità, fondate su una prospettazione in termini diesclusività del giudizio contabile, ha ribadito (cfr. pag. 6-7 della motivazione)che «Questa Corte ha in più occasioni precisato che non sussiste violazionedel principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A.,avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suodiritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile,contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da partedi soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promossoper i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile,nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causaè finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria edintegralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dellasingola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tuteladell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al correttoimpiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentementesanzionatoria (da ultimo Cass. n. 23833/2024; Cass. n. 32929/2018; Cass.SS.UU. n. 14632/2015)», osservando, altresì, che «l'azione civile propostadalle amministrazioni ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dallalesione di un diritto soggettivo, in ragione della violazione di un’obbligazionecivile, contrattuale o legale, o dalla clausola generale di danno aquiliano, inun’ottica riparatoria e compensativa, a protezione dell'interesse particolaredella singola amministrazione attrice, ed invece il regime della responsabilitàamministrativa è correlato ad un’azione obbligatoria e indisponibile, cherichiede, a differenza dell'azione civile il dolo o la colpa grave, conconnotazione della funzione in termini sanzionatori, risulta evidente ladiversità tra le due azioni e la non sovrapponibilità delle stesse […]».Va rilevato, inoltre, che, in linea con tale quadro di principi, la CorteCostituzionale ha da tempo risalente evidenziato (cfr. sentenza n. 453 del1998), con riguardo ai pubblici dipendenti, che la responsabilità erariale peril danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto aiNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026principi comuni in materia, ribadendo successivamente, con la sentenza n.203 del 2022, la reciproca indipendenza delle azioni per il danno erariale eper la responsabilità civile. Proprio in quest’ultima sentenza, del resto, silegge, tra l’altro, che la responsabilità amministrativa, «la giurisdizione sullaquale è demandata dall’art. 103 Cost. alla Corte dei conti, si caratterizza peruna serie di aspetti peculiari rispetto alla concorrente responsabilità civiledegli stessi agenti pubblici nei confronti dell’amministrazione diappartenenza, rinveniente il proprio fondamento negli artt. 28 Cost. e 22 eseguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioniconcernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), che impone aldanneggiante il risarcimento dei pregiudizi derivanti a terzi per effetto dellapropria condotta in forza di un illecito contrattuale (art. 1218 del codicecivile) ovvero aquiliano (art. 2043 cod. civ.), rimessa al giudice ordinario. Inparticolare, come ha già sottolineato questa Corte, la responsabilitàamministrativa o erariale è connotata dalla combinazione di elementirestitutori e di deterrenza (sentenze n. 355 del 2010, n. 453 e n. 371 del1998), ciò che giustifica anche la possibilità di configurare la stessa solo inpresenza di una condotta, commissiva o omissiva, imputabile al pubblicoagente per dolo o colpa grave, al fine precipuo di determinare quanto delrischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico deldipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, perdipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità«ragione di stimolo, e non di disincentivo» (sentenza n. 371 del 1998). […].Vi è dunque che, come ha ancora sottolineato questa Corte, nell’ambito dellaresponsabilità amministrativa «l’intero danno subito dall’Amministrazione,ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate delfatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabileha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promovimentoda parte del pubblico ministero dell’azione di responsabilità amministrativae contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre unavalutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sullabase dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regolaNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze delcaso, stabilisce quanta parte del danno subito dall’Amministrazione debbaessere addossato al convenuto, e debba pertanto essere consideratorisarcibile» (sentenza n. 183 del 2007). Un’altra caratteristica peculiare dellaresponsabilità amministrativa, a seguito della novella operata dalla legge 14gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dellaCorte dei conti), è la regola generale della parziarietà della stessa, attesoche, per un verso, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, «[s]e il fatto dannosoè causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singoleresponsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso», e, per unaltro, giusta il comma 1-quinquies, sono responsabili solidalmente i soliconcorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agitocon dolo. Anche tale regola si distingue da quella, salve diverse previsioni dilegge, della solidarietà dell’obbligazione sul versante passivo operante nellaresponsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale (artt. 1292 e 2055cod. civ.). Nella giurisprudenza costituzionale la differente scelta ancora unavolta effettuata per la configurazione della responsabilità erariale è stataritenuta costituzionalmente legittima proprio evidenziando che, per i pubblicidipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto didiscipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia (sentenza n.453 del 1998). Da questi presupposti differenziati per l’affermazione dellaresponsabilità del pubblico agente sul piano civile e contabile deriva chel’azione di responsabilità per danno erariale promossa dal PM dinanzi allaCorte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singoleamministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restanoreciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fattimateriali, poiché la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale,al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiegodelle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzioneriparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell’interesse particolaredella amministrazione attrice (Corte di cassazione, sezioni unite civili,ordinanze 23 novembre 2021, n. 36205 e 7 maggio 2020, n. 8634). CiòNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026significa che un pubblico agente può essere convenuto affinché ne vengaaccertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da unasoltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l’esercizio dientrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile,erariale o civile».Ragioni di completezza e di sistema, infine, impongono di rimarcare chela recente decisione della Corte Edu, Prima Sezione, Florio e Bassignana c.Italia, 5 febbraio 2026, nn. 34324/15 e 65192/16, nell’affrontare il tema delrapporto tra la giurisdizione penale e quella contabile con specifico riguardoal cumulo degli effetti patrimoniali determinato dalla adozione, in relazioneal medesimo fatto illecito, della confisca del profitto del reato in sede penalee del risarcimento del danno in sede contabile, ha ritenuto, in relazione aicasi posti alla sua attenzione, che l’omessa decurtazione, da parte dellaCorte dei Conti, delle somme già oggetto di confisca ad opera dei giudicipenali costituisce per il condannato un carico incompatibile con il principio diproporzionalità.Le direttrici interpretative della CEDU trovano compiuto riscontro nellagiurisprudenza interna, che in più decisioni ha messo a fuoco la radicalediversità tra l’esercizio dell’azione civile in sede penale da partedell’amministrazione danneggiata dal reato ed il giudizio contabile promossodal Procuratore presso la Corte dei conti per danno erariale, sottolineandoche, nel primo caso, il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del dannoderivante dal reato in vista della reintegrazione del pregiudizio patitodall’amministrazione, mentre, nel secondo caso, l’accertamento concernel’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzioneessenzialmente, o prevalentemente, sanzionatoria, a tutela dell’interessegenerale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al correttoimpiego delle risorse pubbliche (cfr. Cass., pen., Sez. 6, n. 40595 del02/03/2021; Cass., pen., Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021;Cass., pen., Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017; Cass. civ., SU., n. 36205 del2021; Cass. civ., SU, n. 8634 del 2020, Rv. 657633 – 01).Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026I complessivi approdi ermeneutici fin qui descritti, dunque, consentonoagevolmente di affermare che l’azione di responsabilità amministrativa perdanno erariale (al cui esercizio è legittimato esclusivamente il Procuratorecontabile) e quella di responsabilità civile promossa dalle singoleamministrazioni davanti al giudice ordinario, sono innegabilmente differenti,oltre che reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimifatti materiali: la prima, infatti, mira alla tutela dell’interesse pubblicogenerale, al buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] ed al correttoimpiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; laseconda, invece, è volta al completo ristoro del danno, con funzioneriparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesseparticolare dell’amministrazione attrice.Calando, allora, queste conclusioni nella concreta vicenda oggi all’esamedel Collegio ne consegue, affatto agevolmente, che proprio quella diversitàe reciproca indipendenza che caratterizza le azioni de quibus (nella specie,dunque, quella intrapresa dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Contiper la Campania con citazione del 10 maggio 2013 e, successivamente, dopola sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campaniadel 13 luglio 2015, n. 723 – che dichiarò il proprio difetto di giurisdizione peri fatti del 2007-2008, «indicando quale giudice fornito di giurisdizione ilTribunale territorialmente competente» – quella di cui alla citazionenotificata in data 1/2 dicembre 2015, con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evocò isoggetti gli odierni controricorrenti innanzi al Tribunale di Napoli, SezioneImprese, qualificando il proprio atto come “riassunzione” ex art. 59 dellalegge n. 69/2009, ma rimodellando la domanda ivi formulata come azionesociale di responsabilità, ex artt. 2392-2393 cod. civ., ed azione contro isindaci ex art. 2407 cod. civ.) escludono che possa configurarsi, in caso diloro trasmigrazione dalla giurisdizione contabile a quella ordinaria (eviceversa), una translatio iudicii nel suo significato proprio, vale a dire dimeccanismo di continuità che consente al processo iniziato davanti al giudiceprivo di giurisdizione di proseguire dinanzi al giudice dotato di potestasNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026iudicandi, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali delladomanda, nei limiti stabiliti dall’ordinamento.Invero, come sostanzialmente traspare dalla motivazione della sentenzaoggi impugnata, in relazione alla domanda del Procuratore contabile per ifatti anteriori al novembre 2009, non c’era un giudice munito di giurisdizione,come implicitamente si desume anche dal rilievo che Cass., SU, n. 3677 del2015, nel decidere il regolamento preventivo di giurisdizione promosso dalBalzamo proprio nell’ambito di quel procedimento intrapreso dal Procuratoresuddetto, si limitò a negare la giurisdizione contabile per il periodoantecedente al 2009, ma non specificò, in relazione all’azione promossa dalmedesimo Procuratore, che, per quello stesso periodo, la giurisdizione fossequella del giudice ordinario. Tanto, del resto, è ragionevolmente spiegabilese solo si pensa che, essendo volta quell’iniziativa dell’ufficio requirentecontabile a far accertare l’esistenza di un danno erariale (su cui lagiurisdizione appartiene, esclusivamente, alla Corte dei conti), proprio lainconfigurabilità di quest’ultimo, stante l’assenza, nello statuto della NapoliServizi s.p.a. anteriore alle modifiche apportategli nel 2009, dei requisiti perpoter considerare detta società come in house del Comune di Napoli,precludeva l’individuazione di un giudice diverso, rispetto a quello adito,munito della giurisdizione su quella specifica domanda.Questa conclusione, del resto, si rivela assolutamente coerente conquanto opinato da Cass., SU, n. 4314 del 2020, nella cui motivazione, allepagine 17-18, si puntualizza che «una controversia introdotta su iniziativaofficiosa del Pubblico Ministero Contabile, se fosse stata introdotta in carenzadella giurisdizione contabile, non potrebbe come tale, cioè in quantointrodotta ad iniziativa di quel Pubblico Ministero, spettare ad una diversagiurisdizione. Essa potrebbe solo essere dichiarata estranea alla giurisdizionecontabile, qualora tale giurisdizione fosse riconosciuta inesistente. Non èprevisto, infatti, che il detto Pubblico Ministero possa esercitare la suainiziativa officiosa davanti ad una giurisdizione diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non è configurabile che un'azione esercitata da tale ufficioerroneamente davanti alla giurisdizione contabile nel presuppostoNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'esistenza di tale giurisdizione possa, una volta che tale giurisdizionevenga riconosciuta al contrario inesistente, aver corso dinanzi ad una diversagiurisdizione siccome introdotta da quel Pubblico Ministero. Nel caso in cuil'azione sia stata esercitata da parte del detto Pubblico Ministero senza chericorresse la giurisdizione contabile, in sede di statuizione sulla giurisdizioneda parte delle Sezioni Unite od anche da parte dello stesso giudice contabile,la relativa pronuncia può solo dichiarare il difetto della giurisdizionecontabile, non essendo possibile che la controversia nei termini soggettivi incui è stata proposta e, dunque, come azione ad iniziativa officiosa delPubblico Ministero contabile, possa spettare ad una diversa giurisdizionenazionale. Il potere di azione del Pubblico Ministero contabile, infatti, èprevisto solo dinanzi alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ciò, del resto, èsupposto anche nell'attuale regime che riconosce, in ossequio al dictum dellaCorte Costituzionale, la possibilità della c.d. translatio del giudizioerroneamente introdotto davanti ad una giurisdizione davanti a quellaeffettivamente esistente sulla controversia. Non a caso, il dettato dell'art.59, primo comma, della l. n. 69 del 2009, nell'individuare il contenuto delladecisione dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice che sia statoerroneamente adito, prescrive che il giudice declinante la giurisdizione debbaindicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione sullacontroversia, ma «se esistente». Prescrizione, questa, che è da ritenereapplicabile anche alle pronunce rese sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite oin sede di regolamento o in sede di ricorso ordinario o in sede di conflitto exart. 362 cod. proc. civ.».In definitiva, un fenomeno di translatio iudicii, come si èprecedentemente spiegato, viene in rilievo esclusivamente quando unosoltanto è il giudice munito di giurisdizione sulla domanda proposta,contabile o ordinario, sicché il processo, erroneamente iniziato innanzi alprimo, trasmigra dinanzi al secondo restando salvi, ove ciò avvengatempestivamente, gli effetti sostanziali e processuali della domandaoriginariamente introdotta innanzi al giudie che, poi, ha declinato la suagiurisdizione.Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026La fattispecie oggi all’attenzione di questa Corte, invece, è relativa, comeillustrato dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite n. 3677 del 2015,ad una società a partecipazione pubblica che solo successivamente aspecifiche modifiche statutarie intervenute nel 2009, divenne in houseproviding, sicché, prima di tali modifiche, erano inipotizzabili un dannoerariale (alla stregua della giurisprudenza di legittimità di cui si è già riferitoin precedenza) e, ancor prima, l’azione stessa come intrapresa dalProcuratore contabile, che, pertanto, certamente non sarebbe potutatrasmigrare innanzi al giudice ordinario.Ulteriore logica conseguenza della diversità e reciproca indipendenzacaratterizzanti le tipologie di azioni di cui si discute è che, nella specie, lasocietà odierna ricorrente ben avrebbe potuto far valere immediatamente ilproprio invocato diritto risarcitorio, contestualmente (ed ancheindipendentemente) all’azione della Procura innanzi al giudice contabile,trattandosi di rimedi concorrenti, con il solo limite del doversi evitare unrisarcimento complessivamente superiore a quello effettivamente spettante.Ecco, dunque, che la questione si sposta sull’essere decorso, o meno,l’intero termine di prescrizione (qui pacificamente quinquennale, ex art.2949 cod. civ.) con riguardo ad un’azione proponibile indipendentementedall’iniziativa del Procuratore contabile: quesito, cui entrambi i giudici dimerito hanno fornito risposta positiva sul presupposto, rimastoincontroverso, che tutte le condotte per le quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevaagito innanzi al Tribunale di Napoli con la citazione notificata in data 1-2dicembre 2016 erano risalenti ad un periodo anteriore al novembre 2009.Resta da affrontare, a questo punto, un ultimo problema, vale a dire se,giusta quanto disposto dall’art. 17 del d.lgs. n. 174 del 2016 (cd. Codice digiustizia contabile), già richiamato in precedenza, sia possibile, nell’odiernavicenda, assicurare la salvezza degli effetti sostanziale e processuali delladomanda originariamente introdotta dal Procuratore contabile nel 2013anche all’azione poi intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel dicembre 2016,innanzi al Tribunale di Napoli, così da assicurare, in quest’ultima, l’effettointerruttivo e sospensivo della prescrizione prodotto da quella domanda, oveNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026(diversamente da quanto si è già riferito) si fosse stato al cospetto di unatranslatio iudicii.Pure questo interrogativo merita risposta negativa ad avviso di questoCollegio.Invero, è opportuno ricordare che l’art. 17 predetto, nella suaformulazione originaria (in vigore dal 7 ottobre 2016 al 30 ottobre 2019),aveva sancito, al comma 8 (qui di specifico interesse), che “Nei giudizi diresponsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizioneè declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Cortedi cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difettodi giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiataripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro seimesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio ripropostodavanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processodavanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate comeargomenti di prova”.Questo testo è stato successivamente modificato dall’art. 7 del d.lgs. n.114 del 2019 (ed è vigente dal 31 ottobre 2019), nei seguenti sensi (le partimodificate vengono sottolineate per una loro più chiara individuazione): “8.Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario, quando lagiurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unitedella Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione,statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazionedanneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito digiurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. In talcaso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fattisalvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto seproposta fin dall'instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio ripropostodavanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processodavanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate comeargomenti di prova”.Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026Questo comma, dunque, reca, nell’ambito della complessiva disciplinadettata dall’intero articolo per le decisioni sulle questioni di giurisdizione, unapuntuale regolamentazione della fattispecie di responsabilità patrimonialeamministrativa di danno in caso di declinatoria della giurisdizione contabilee tempestiva riproposizione della domanda, da parte dell'amministrazionedanneggiata, dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione.Indubbio rilievo rivestono le locuzioni, in esso rinvenibili,l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che èmunito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato dellapronuncia, e “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che ladomanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primogiudizio (salvezza, quest’ultima, inesistente, come si è già visto, nel testooriginario del comma, ed introdotta solo dal d.lgs. n. 114 del 2019).Appare chiaro l’intento del legislatore delegato di volere assicurare – oveil giudice contabile declini la propria giurisdizione, in favore dell’autoritàgiudiziaria ordinaria, nei giudizi di responsabilità amministrativa per dannoerariale – che la causa tempestivamente riproposta dall’amministrazionedanneggiata (soggetto evidentemente diverso dal Procuratore contabilelegittimato ad agire solo innanzi a quel giudice), innanzi all’autoritàgiudiziaria ordinaria, benefici degli effetti sostanziali e processuali(essenzialmente, quello interruttivo/sospensivo della prescrizione) che ladomanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primogiudizio.Orbene, si è già ampiamente riferito circa l’orientamento di questaCorte, assolutamente consolidato, oltre che ancora recentemente ribadito daCass., SU, n. 8818 del 2025 e Cass. n. 1573 del 2026, circa l’autonomiadell’azione contabile per responsabilità erariale rispetto a quella risarcitoriaordinaria, con il solo limite del divieto di duplicazione risarcitoria, così comesi è già spiegato pure che proprio quella diversità e reciproca indipendenzache caratterizza le azioni de quibus escludono che possa configurarsi, in casodi loro trasmigrazione dalla giurisdizione contabile a quella ordinaria (eviceversa), una translatio iudicii nel suo significato proprio, vale a dire diNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026meccanismo di continuità che consente al processo iniziato davanti al giudiceprivo di giurisdizione di proseguire dinanzi al giudice dotato di potestasiudicandi, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali delladomanda, nei limiti stabiliti dall’ordinamento.Tuttavia, muovendo dal duplice presupposto che (a) «la circolazione delprocesso che provenga da un diverso comparto di giurisdizione nonnecessariamente deve corrispondere al congegno della translatio iudicii peressere idonea a salvaguardare gli effetti della domanda proposta dinanzi algiudice a quo» e che (b) compete al legislatore il compito di superarel'incomunicabilità tra il giudice ordinario e quello speciale, ponendosil’obiettivo «di porre rimedio all'errore commesso dall'attore nel rivolgersi algiudice a quo, mediante, appunto, la salvaguardia degli effetti sostanziali eprocessuali della domanda, senza la quale la riattivazione del processo nonsarebbe soddisfacente, perché non porrebbe riparo all'errore» (cfr. Cass.,SU, n. 27163 del 2018), le conclusioni esposte quanto alla inipotizzabilità diun fenomeno di translatio iudicii con riguardo alle due azioni predette, nonimplicano, necessariamente, una soluzione obbligata (ed analoga) alproblema della possibile configurazione, con una logica non dissimile daquella sottesa alla translatio, di una salvezza di eventuali effetti favorevoliricollegabili all'introduzione del giudizio contabile e, dunque, all'esercizioofficioso dell'azione contabile, a favore dell'ente pubblico a tutela della cuiposizione erariale quell'esercizio risulti oggettivamente avvenuto, sebbenein difetto di giurisdizione contabile, in vista di una diversa azione da dettoente in ipotesi introducibile davanti ad altra giurisdizione in guisa tale daassicurare a beneficio dell'ente effetti in qualche modo similari a quelliconsentiti dalla cd. translatio iudicii di cui all'art. 59 della legge n. 69 del2009 (profilo, questo, ipotizzato, ma poi non affrontato, perché non rilevanteai fini delle relative decisioni, già da Cass., SU, n. 4314 del 2020 e Cass.,SU, n. 20687 del 2018).In quest’ottica, dunque, è assolutamente ragionevole ritenere cheproprio questo ha inteso fare il legislatore attraverso la ricordata disciplinadi cui all’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016: ha voluto equiparare,Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026cioè, esclusivamente quoad effectum, fattispecie tra loro evidentementedifferenti, cioè la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario,disciplinata dal precedente comma 2 di detto articolo, e la riproposizione, daparte dell’amministrazione danneggiata, davanti al giudice ordinario, dellacausa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organiamministrativi e di controllo di una società partecipata, interamente o inmodo preponderante, da un soggetto pubblico, ove preceduta da unadomanda introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa perdanno all'erario già proposta dal Procuratore contabile innanzi alla Corte deiconti dichiaratasi, però, carente di giurisdizione.In altri termini, proprio tenuto conto delle complessive peculiarità checaratterizzano l’agire del Procuratore contabile, in relazione alle fattispeciedi responsabilità amministrativa per danno erariale, rispetto alla domandarisarcitoria innanzi al giudice ordinario contro amministratori e sindaci disocietà a preponderante partecipazione pubblica (si pensi, a mero titoloesemplificativo, alla ufficiosità e doverosità della sola azione del primodinanzi al giudice contabile; alla non perfetta identità di personae, ad iniziareproprio dalla parte attrice; alla potenziale non perfetta identità di causapetendi ed alla struttura limitata e specifica del petitum dell'azione contabilerispetto a quella ordinaria; alla diversità di rito e di poteri in capo all'attorepubblico ed a quello privato; etc.) hanno condotto il legislatore a doverdettare una specifica disciplina (rinvenibile, appunto, nell’art. 17, comma 8,del d.lgs. n. 174 del 2016) per il passaggio, in questa ipotesi, dal giudicecontabile al giudice ordinario: in tal modo, infatti, da un lato, ha superato ledifficoltà che, stanti le peculiarità suddette, non avrebbero consentito ditrattare questa specifica ipotesi di trasmigrazione tra giudice contabile edordinario allo stesso modo di quella tra quest’ultimo e giudiceamministrativo; dall’altro, ha mostrato chiaramente di tenere conto diesigenze assolutamente ineludibili, quali, il consentire, appunto, latrasmigrazione in tutte le tipologie di azioni esperibili dinanzi allagiurisdizione contabile; l'utilità della conservazione degli effetti delladomanda iniziale, quand'anche malamente proposta a giudice non dotato diNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026giurisdizione, ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale soprattutto nelcaso in cui i danni da perseguire siano arrecati a patrimoni pubblici in sensolato e sono caratterizzati da termini prescrizionali brevi, su cui potrebbe nonesplicarsi l'effetto sospensivo ex art. 2945, co. 3, cod. civ. in caso didefinizione in rito della prima domanda senza translatio; l’utile riproponibilitàdella domanda con l'adeguamento anche al rito ed alle peculiarità dei petitaazionabili dinanzi ai differenti giudici via via aditi, secondo quanto adesempio elaborato da Cass. n. 15223 del 2016.Se così è, tuttavia, il menzionato art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del2016, come affatto condivisibilmente opinato dalla corte partenopea nellasentenza oggi impugnata, deve considerarsi disposizione non soloformalmente ma anche sostanzialmente nuova, regolando in terminiinnovativi (anche rispetto ai ricordati principi della giurisprudenza dilegittimità) i rapporti tra la domanda di responsabilità patrimonialeamministrativa di danno proposta dal Procuratore contabile e la diversadomanda risarcitoria che l’amministrazione danneggiata avrebbe potutoproporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario.Restano assorbite, infine, per tutto quanto si è detto: i) l’eccezioneformulata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Mazzone e Rea alle pag. 5 e ss. del lorocontroricorso («ove, per assurdo, si ritenesse – come si pretende ex adverso– che l’azione proposta davanti al giudice ordinario sia la prosecuzione delgiudizio di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti, dovrebbedichiararsi ex art. 59, comma 2, L. 69/2009 la domanda inammissibile perintervenuta decadenza in quanto, come già rilevato in fatto ed eccepito findalla comparsa di costituzione di primo grado [pagg. 5 e 6], il predettocomma 2 dispone che la riassunzione debba essere proposta, sotto pena didecadenza, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che si èpronunciata sul difetto di giurisdizione. Nel caso di specie, il “dies a quo”coincide con la decisione assunta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unitecon ordinanza dei 10/2-24/02/2015, a nulla rilevando la successiva sentenzadella Corte dei Conti del 13/07/2015 la quale non ha fatto altro che prendereNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026e gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla Corte regolatrice condecisione inoppugnabile. Dal deposito della pronuncia della Corte diCassazione [24/02/2015], per definizione inoppugnabile, decorrevano i tremesi per la riassunzione. Sicché, essendo stato l’atto di citazione notificatoin data 2/12/2015, la riassunzione doveva ritenersi comunque tardiva ex art.59, secondo comma, legge 69/2009»); ii) l’eccezione formulata daicontroricorrenti Oddati e Iervolino alle pagine 20 dei rispettivi controricorsi(fondata sul comune assunto che, sebbene entrambi fossero staticorrettamente ritenuti passivamente legittimati rispetto alle contestazionielevate dalla Procura in sede contabile, rispetto alla pretesa azionata innanzial G.O., riarticolata ai sensi degli artt. 2392 e segg. cod. civ., mai avrebberopotuto essere ritenuti responsabili. Ciò in ragione della carenza delpresupposto soggettivo dell’azione di responsabilità sociale, entrambi maiavendo assunto la qualifica di amministratore e/o membro del collegiosindacale della società ricorrente).3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Illegittimità costituzionaledell’art. 59 della legge n. 69/2009. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,nonché dell’art. 117 Cost. per incompatibilità con l’art. 6 CEDU». Si assumeche «Se codesta Suprema Corte dovesse concludere – in accordo con ladecisione di appello – che l’art. 59, l. 69/2009, non consente la translatioiudicii nelle ipotesi in cui sia da trasferire al giudice ordinario (civile) ladomanda di responsabilità erariale originariamente proposta dinanzi algiudice contabile, allora dovrà sollevare la questione di costituzionalità allaCorte costituzionale. […], l’istituto della translatio iudicii è sottratto aldominio del legislatore, trattandosi di principio costituzionalmentenecessario per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e degli interessilegittimi (art. 24 Cost.), oltre che un equo processo secondo i principi dieconomia processuale e ragionevole durata (art. 111 Cost.). I parametricostituzionali violati sono dunque l’art. 24, 111 e 117, comma 1, Cost.,quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo (CEDU)».Numero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/20263.1. Trattasi, però, di assunto complessivamente: i) irrilevante, serapportato alla posizione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Oddati, tenutoconto che, come si è appena anticipato, mai gli stessi hanno assunto laqualifica di amministratore e/o membro del collegio sindacale della societàricorrente; ii) manifestamente infondato, se rapportato alle posizioni deglialtri controricorrenti, atteso che, come si è ampiamente spiegato, l’azioneper responsabilità erariale del Procuratore contabile e quella di responsabilitàdi amministratori e sindaci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ragione della lorodiversità e reciproca concorrenza, sarebbero state comunqueautonomamente proponibili, sicché in nessun modo sarebbe stato limitato ildiritto di difesa della menzionata società, né sarebbe stato inciso il principiodel giusto processo, dovendo la tardiva iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.imputarsi non già alla norma di cui all’art. 59 delle legge n. 69/2009, bensìall’inerzia della odierna ricorrente.4. In conclusione, il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essererespinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:«In tema di riparto tra giurisdizioni, l’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174del 2016, nel testo risultante dalle modifiche apportategli, da ultimo, dald.lgs. n. 114 del 2019 (vigente dal 31 ottobre 2019), ha equiparato quoadeffectum fattispecie differenti, cioè la translatio iudicii dal giudice contabile aquello ordinario, disciplinata dal precedente comma 2 di detto articolo (edancor prima, in via generale, dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009), e lariproposizione, da parte dell’amministrazione danneggiata, davanti al giudiceordinario, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilitàdegli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da unsoggetto pubblico, ove preceduta da una domanda introduttiva di un giudiziodi responsabilità amministrativa per danno all'erario già proposta dalProcuratore contabile innanzi alla Corte dei conti non munita, però, digiurisdizione, non avendo la società, come nel caso di specie, i caratteridell’in house providing, ed estendendo, così, alla seconda causa, aventeoggetto diverso dalla prima, gli effetti della translatio. Trattandosi, pertanto,di norma che regola in termini innovativi i rapporti tra la causa predettaNumero registro generale 29571/2021Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 9865/2026Data pubblicazione 16/04/2026proponibile, ex se, dall’amministrazione danneggiata e la menzionatadomanda proposta dal Procuratore contabile, la stessa risulta inapplicabile afattispecie processuali anteriori (come nella specie) a quella di sua entrata invigore».Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamentecompensate tra le parti in ragione della complessità e parziale novità dellequestioni complessivamente affrontate.Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e compensa interamentetra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimasocietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEduardo [OSCURATO:PERSONA]