Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03906/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 16/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato al capo L) perché il fatto non sussiste ed ha confermato la sentenza con cui l'imputato era stato condannato per una serie di fatti di corruzione in atti giudiziari (Capi N) -O) -P) -Q) -R). [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Giudice di pace della Sezione distaccata di Ostia, avrebbe compiuto in più occasioni atti contrari ai propri doveri di ufficio ricevendo in cambio denaro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando dieci motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nei riguardi del ricorrente e di un altro Giudice di pace, [OSCURATO:PERSONA] al quale [OSCURATO:PERSONA] era subentrato; si tratta di dichiarazioni che, a dire del difensore, avrebbero avuto una decisiva valenza ai fini del giudizio di penale responsabilità e che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbero state rese quando [OSCURATO:PERSONA] era ancora indagato ed aveva interesse alla revoca della misura cautelare a lui applicata e ad ottenere il consenso del Pubblico Ministero per definire la propria posizione processuale con una pena concordata.

Sarebbe stata valutata in modo non adeguata la personalità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto con una indubbia attitudine a commettere illeciti volti a garantirgli denaro, che avrebbe reso le dichiarazioni al solo fine di sottrarsi alla custodia cautelare e che al fine di raggiungere detto scopo era consapevole che avrebbe dovuto fornire elementi di conforto alla attività investigativa.

Sotto altro profilo, si argomenta, le dichiarazioni in questione avrebbero rilevante valenza perché capaci di fornire nella prospettiva accusatoria una chiave di lettura unitaria di numerose altre emergenze istruttorie, di per sé neutre. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento- almeno in parte- a fatti corruttivi intercorsi con Colarusso e tuttavia le sue dichiarazioni sarebbero state utilizzate per valutare i fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]; le criticità riscontrate nella gestione dei procedimenti patrocinati dal [OSCURATO:PERSONA] e decisi da Colarusso sarebbero cioè state traslate per ricostruire i "presunti" rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non diversamente, non sarebbe stata adeguatamente valutata nè l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, di cui la stessa Corte di appello avrebbe ammesso la limitata valenza, nè l'esistenza di riscontri individualizzanti.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo P) in cui, secondo l'impostazione accusatoria, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto la somma di 500/1000 euro a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un procedimento civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione al Codice della Strada nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], per il denaro ricevuto, avrebbe compiuto alcuni atti contrari ai propri doveri d'ufficio, assegnando a sè stesso il procedimento con preferenza e precedenza rispetto alle altre cause ed adottando il provvedimento di sospensiva in difetto di competenza per territorio e degli altri presupposti di legge.

Sostiene il ricorrente, da una parte, che la domanda proposta ad un giudice incompetente non sarebbe una domanda inammissibile attesa la idoneità della stessa a produrre effetti giuridici e, dall'altra, che la stessa imponeva comunque di fissare l'udienza di trattazione.

Si aggiunge che l'imputato nella specie avrebbe legittimamente disposto il provvedimento di sospensione della esecutorietà del verbale di violazione al Codice della Strada, atteso l'art. 203, comma 3, del C.d.S., secondo cui la sospensione sarebbe direttamente conseguente alla "semplice proposizione della impugnazione".

Il ricorso, si argomenta, sarebbe stato presentato il 10.9.2013 e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente solo il 23.9.2012 e sarebbe impossibile ipotizzare la conclusione di un patto corruttivo in così poco tempo, in assenza di riscontri probatori.

La correttezza dell'operato dell'imputato sarebbe stata attestata anche dal coordinatore dei Giudici di pace della Sezione Distaccata.

Anche il rinvenimento del fascicolo processuale presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe decisiva valenza, non potendo essere attribuita all'imputato, così come affermato dalla stessa Corte, la sottrazione e l'occultamento del fascicolo.

Dunque, non vi sarebbe prova né del patto corruttivo, né della dazione della utilità; né, ancora, nella specie sarebbero configurabili atti contrari ai doveri d'ufficio.

In particolare, quanto al tema delle utilità, la Corte avrebbe travisato la prova perché avrebbe riferito al capo P) del decreto che dispone il giudizio- corrispondente al reato contestato al capo H) e non, come erroneamente ritenuto in sentenza, a quello sub G) dell'invito a presentarsi rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per rendere interrogatorio- una dichiarazione che il coimputato aveva in realtà reso in relazione ad un altro fatto corruttivo.

La dichiarazione resa dal computato con riguardo al reato di cui al capo P) avrebbe in realtà un altro contenuto.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato in relazione al capo N), in cui al ricorrente è contestato di aver ricevuto la somma di circa 1000 euro da [OSCURATO:PERSONA] per compiere atti contrari ai doveri di ufficio in relazione a due procedimenti civili assegnati dall'imputato a sè medesimo in precedenza rispetto agli altri; l'imputato avrebbe adottato, nel primo, quale Giudice di pace di Roma nel periodo di feriale - anzichè quale giudice di pace di Ostia- la sospensiva del verbale impugnato, e nel secondo il provvedimento di sospensione della esecuzione della sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo.

La somma di denaro sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] da D'[OSCURATO:PERSONA] per conto del cliente.

Assume il ricorrente che il secondo procedimento (il n. 1278/2013 R.G.) era stato iscritto al ruolo, diversamente dagli assunti accusatori, nella stessa data (9.9.2013) di deposito della nota di iscrizione al ruolo e non farebbe fede la data in cui il ricorso era stato inserito nel sistema informatico (10.9.2013); dunque, si sostiene, diversamente da quanto ritenuto in sentenza dalla Corte - che aveva evidenziato come nella specie la sospensiva fosse stata adottata il 9.9.2013, prima quindi della formale iscrizione al ruolo del procedimento- [OSCURATO:PERSONA] legittimamente provvide quale Giudice di Ostia alla sospensione.

Quanto al secondo procedimento (il n. 1227/13 R.G.), esso sarebbe stato trattato durante il periodo feriale -il 12.8.2013 - presso l'Ufficio di Roma in quanto durante detto periodo non era previsto un presidio presso la sede distaccata di Ostia.

Si aggiunge che i Giudici di merito avrebbero ignorato la circostanza che, rispetto a tali due procedimenti- riportati ai capi F) ed I) dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio - [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di aver corrisposto denaro a [OSCURATO:PERSONA] (si riporta una parte delle dichiarazioni e si deduce il vizio di travisamento della prova).

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo O) per il quale la struttura dell'imputazione ricalca lo schema già descritto; a fronte della dazione di 1.000 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricevuto la somma da D'Alessandro per conto del cliente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato un provvedimento di sospensione della sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada prima ancora della iscrizione del fascicolo al ruolo.

La tesi difensiva è sostanzialmente sovrapponibile a quella già riportata.

La Corte, rispetto alla omessa motivazione del primo Giudice sul capo, avrebbe traslato per il fatto di cui al capo O) il convincimento relativo al capo N), di cui si è detto.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al capo Q) in cui, nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa di revoca della patente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe annullato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la sanzione impugnata.

A fronte di tale condotta, l'imputato avrebbe ricevuto la somma di 1.000 euro da [OSCURATO:PERSONA], tratta da quella 2.700 euro che questi avrebbe ricevuto.

La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di cui è riportato uno stralcio, nella parte in cui, secondo la Corte, il correo avrebbe riferito di avere consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di mille euro, laddove, invece, proprio detta circostanza sarebbe stata esclusa più volte dal dichiarante, il quale, solo dopo l'interruzione dell'interrogatorio, "con titubanza e poca convinzione" (così il ricorso) aveva fatto riferimento alla dazione.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo R), in relazione al quale si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto la somma di 4.000 euro a fronte della quale avrebbe con annullato alcune cartelle esattoriali di Equitalia, con conseguente cancellazione di ipoteca.

La Corte, avrebbe fatto derivare la responsabilità dell'imputato: a) da una serie di conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone in cui, assume il ricorrente, il primo, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe sostanzialmente millantato con il collega e coimputato di studio la sua influenza sul Giudice; b) dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che però sarebbero molto contraddittorie in relazione al quantum corrisposto al ricorrente.

2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca, per la somma di 8.500 euro.

2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed determinazione della pena.

2.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge quanto alla dosimetria della pena e, in particolare, alla individuazione del reato più grave.

2.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione del divieto di reformatio in peius .

La Corte di appello avrebbe d'ufficio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della interdizione in perpetuo dei pubblici uffici sul presupposto che il primo Giudice non avesse disposto alcunchè, laddove, invece detto Giudice aveva inflitto la pena della interdizione temporanea ed il punto non era stato impugnato dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.

Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora).

Entrambe le fattispecie criminose previste dagli artt. 318 - 319 cod. pen., ma il tema assume rilievo anche per la corruzione in atti giudiziari, descrivono infatti il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato.

Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia - ovvero all'esercizio della funzione.Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico, nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo.

Ciò che deve dunque essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

La Corte di appello di Perugia, come si dirà in relazione ai singoli fatti corruttivi, non ha fatto corretta applicazione di tali principi

3. E' fondato il secondo motivo di ricorso relativo al capo P).

L'assunto accusatorio, come detto, è che nella specie l'imputato avrebbe disposto in modo illegittimo la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato che riguardava un'ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada; tale circostanza sarebbe confermativa del fatto corruttivo la cui prova troverebbe tuttavia il riferimento costitutivo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, a dire della stessa Corte, avrebbe riferito, anche per il fatto oggetto della contestazione al capo P), di avere corrisposto all'imputato del denaro (la Corte sul punto richiama testualmente pag. 118 dell'interrogatorio e afferma "ove la dazione di denaro è riferita al capo G) della contestazione cautelare che corrisponde al capo P) del capo di imputazione).

La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato dando tuttavia atto: a) della inesistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) della non decisività della circostanza che il fascicolo processuale in questione fu trovato a casa del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un ragionamento probatorio viziato.

Dalla lettura della pagina 118 dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]- richiamata, come detto, dalla Corte -ed allegata al ricorso, non si evince affatto in modo certo che [OSCURATO:PERSONA] intendesse fare riferimento al fatto di reato in esame.

Dal verbale in atti emerge che, nell'ambito di una dichiarazione obiettivamente molto confusa: a) il Pubblico Ministero, tentando di ricostruire il contenuto della dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afferma - riportando, a suo parere, ciò che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito- "confermo di aver dato per il capo G) dell'imputazione un quantitativo di denaro, non ricordo quanto"; b) immediatamente dopo, [OSCURATO:PERSONA] replica "non superava mille euro?";c) il Pubblico Ministero dichiara: " capo G dell'imputazione , quindi sinteticamente.. capo H?" ; d) il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aggiunge "Capo H, sta seguendo il suo".

Alla luce di tale oscura verbalizzazione, non è affatto chiaro: 1) come la Corte di appello abbia ritenuto con certezza di attribuire la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al fatto corruttivo contestato al capo P), tenuto conto che detto fatto non è quello sussunto al capo G) dell'invito a presentarsi inviato allo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma, effettivamente, corrisponde a quello di cui al capo H); 2) sulla base di quali elementi abbia ritenuto raggiunta la prova che quel denaro fu corrisposto all'imputato e che, soprattutto, [OSCURATO:PERSONA] stese parlando di denaro da corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione confusa recepita dalla Corte con un ragionamento probatorio altrettanto poco chiaro Ne discende che sul capo la sentenza deve essere annullata.

4. È fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo al capo N).

Si tratta di un capo di imputazione che fa riferimento a due fatti corruttivi che l'imputato avrebbe commesso in relazione a due diversi procedimenti civili aventi rispettivamente n. 1227/13 e 1278/2013 R.G.

La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità innanzitutto sulla base della ritenuta illegittimità dei provvedimenti di sospensiva adottati da [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato, quanto al procedimento n. 1227/13 R.G. è stato posto in connessione con il contenuto di alcune conversazioni intercettate, riportate sinteticamente a pagg. 38 e 39 della sentenza, da cui emergerebbe che il 12 agosto 2013 [OSCURATO:PERSONA]: a) e l'imputato si erano "sentiti" al fine di verificare che questi fosse in ufficio; b) aveva avuto contatti con D'Alessandro che era interessato ad ottenere nel più breve tempo possibile il provvedimento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] "stava andando a prendere" (così la Corte); c) aveva assicurato D'Alessandro che il decreto era "pronto; d) aveva chiesto a D'Alessandro se questi avesse a sua volta "tutto pronto" (frase, quest'ultima, sintomatica, per la Corte di appello, "della richiesta di denaro per [OSCURATO:PERSONA]"; e) quella mattina si incontrò prima con D'Alessando e successivamente con [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo invece al fascicolo n. 1278/13 R.G. la Corte ha ritenuto che dalle conversazioni intercettate emergerebbe che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato D'Alessandro di avere parlato con la "persona" e come per il giorno 9 o 8 avrebbe avuto "tutto quanto"; b) [OSCURATO:PERSONA] incontrò effettivamente D'alessandro, consegnandogli un incartamento e lamentandosi dicendo "qui servono i soldi non le chiacchiere"; proprio tale frase, secondo la Corte, sarebbe "significativa alla luce di ciò che ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai pagamenti effettuati a [OSCURATO:PERSONA]" (così la Corte a pag. 40).

Anche in questo caso si tratta di un ragionamento obiettivamente viziato, non solo perché non è stata spiegata la ragione per cui, sulla base degli elementi indicati, sia stato ritenuto provato l'accordo corruttivo con l'imputato in relazione ai fatti per cui si procede, ma soprattutto, perché la Corte pare non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese al riguardo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Dalla produzione allegata al ricorso, si evince chiaramente che i due fatti corruttivi descritti al capo N) corrispondono ai fatti indicati ai capi F) e I) dell'invito a rendere interrogatorio e che [OSCURATO:PERSONA] sul capo in questione rese dichiarazioni tutt'altro che accusatorie nei riguardi dell'imputato.

Sul punto la sentenza è silente e dunque anche in relazione al capo di imputazione in esame deve essere annullata.

5. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il quarto motivo di ricorso relativo al capo O).

Quello in esame è un capo di imputazione non esaminato dal Giudice dell'udienza preliminare; la Corte di appello, a cui era stata devoluta la questione, ha ritenuto che il fatto corruttivo in questione "coevo" a quelli contestati al capo N) - di cui si è appena detto- sia provato al di là di ogni ragionevole dubbio in ragione della "immediata" sospensiva se valutata "unitamente alle complessive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che anche in relazione a tale capo di imputazione, ha ammesso, a seguito di domande specifiche, di avere consegnato denaro a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 118 trascrizione interrogatorio ove la dazione di denaro è riferita al capo H della contestazione cautelare che corrisponde al capo O) del capo di imputazione .... ed alla luce degli ulteriori elementi sopra evidenziati sono del tutto idonei a confutare i generici motivi di appello" (così testualmente la Corte a pagg. 40-41 sentenza impugnata) Si tratta di un ragionamento, anche in questo caso, strutturalmente monco; al riguardo assumono rilievo le considerazioni esposte per il capo P), tenuto conto, peraltro, che la Corte sembra fare riferimento alle confuse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e verbalizzate a pagg. 188 dell'interrogatorio da questi reso per inferire la responsabilità dell'imputato per due diversi fatti corruttivi.

6. La sentenza deve essere annullata anche in relazione al capo Q) a cui si riferisce il quinto motivo di ricorso (vicenda Casetta).

Anche in questo caso, con un ragionamento probatorio viziato, la Corte ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità penale sulla base: a) di una conversazione telefonica in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con un collega, afferma che "la somma" avrebbe dovuto essere divisa in tre parti; b) delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che a pag.128 del verbale dell'interrogatorio avrebbe confermato che "quella" somma avrebbe dovuto essere divisa in tre parti, delle quali una destinata all'imputato.

E tuttavia, dal verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] ed allegato al ricorso emerge chiaramente, come correttamente evidenziato dall'imputato, che, se è vero che il dichiarante a pag. 128 effettivamente riferì quanto evidenziato dalla Corte, è altrettanto vero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sollecitato a chiarire il senso della telefonata indicata, alle pagg. 119 - 120 dello stesso verbale escluse espressamente che nella specie vi fosse un accordo corruttivo con l'imputato.

Sul punto, obiettivamente rilevante, la Corte non chiarisce alcunchè in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione del correo; non vi è nessuna motivazione sul perché la dichiarazione sarebbe attendibile in quella specifica, decisiva, parte del dichiarato.

7. Alla luce delle considerazioni esposte è fondato anche il sesto motivo di ricorso relativo al capo R) in relazione al quale la motivazione è carente in relazione alla valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

8. Dunque, una sentenza, quella impugnata, viziata da un ragionamento giuridico congetturale e da una non corretta applicazione dei principi di diritto elaborati in tema di corruzione.

Una ricostruzione ed una valutazione delle risultanze probatorie non in linea con i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, cod. proc. pen. che impone di ricostruire ogni "episodio" in sé come oggetto di prova autonoma, onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione.

Nel caso in esame, non è stata fornita né la prova dell'accordo corruttivo, né quella del suo oggetto, e neppure quella della sua esecuzione.

10. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello, tenendo conto dei principi indicati, procederà ad una nuova valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e verificherà se ed in che misura le singole condotte attribuite all'imputato assumano rilievo penale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 16/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato al capo L) perché il fatto non sussiste ed ha confermato la sentenza con cui l'imputato era stato condannato per una serie di fatti di corruzione in atti giudiziari (Capi N) -O) -P) -Q) -R). [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Giudice di pace della Sezione distaccata di Ostia, avrebbe compiuto in più occasioni atti contrari ai propri doveri di ufficio ricevendo in cambio denaro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando dieci motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nei riguardi del ricorrente e di un altro Giudice di pace, [OSCURATO:PERSONA] al quale [OSCURATO:PERSONA] era subentrato; si tratta di dichiarazioni che, a dire del difensore, avrebbero avuto una decisiva valenza ai fini del giudizio di penale responsabilità e che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbero state rese quando [OSCURATO:PERSONA] era ancora indagato ed aveva interesse alla revoca della misura cautelare a lui applicata e ad ottenere il consenso del Pubblico Ministero per definire la propria posizione processuale con una pena concordata. Sarebbe stata valutata in modo non adeguata la personalità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto con una indubbia attitudine a commettere illeciti volti a garantirgli denaro, che avrebbe reso le dichiarazioni al solo fine di sottrarsi alla custodia cautelare e che al fine di raggiungere detto scopo era consapevole che avrebbe dovuto fornire elementi di conforto alla attività investigativa. Sotto altro profilo, si argomenta, le dichiarazioni in questione avrebbero rilevante valenza perché capaci di fornire nella prospettiva accusatoria una chiave di lettura unitaria di numerose altre emergenze istruttorie, di per sé neutre. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento- almeno in parte- a fatti corruttivi intercorsi con Colarusso e tuttavia le sue dichiarazioni sarebbero state utilizzate per valutare i fatti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]; le criticità riscontrate nella gestione dei procedimenti patrocinati dal [OSCURATO:PERSONA] e decisi da Colarusso sarebbero cioè state traslate per ricostruire i "presunti" rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non diversamente, non sarebbe stata adeguatamente valutata nè l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, di cui la stessa Corte di appello avrebbe ammesso la limitata valenza, nè l'esistenza di riscontri individualizzanti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo P) in cui, secondo l'impostazione accusatoria, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto la somma di 500/1000 euro a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un procedimento civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione al Codice della Strada nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], per il denaro ricevuto, avrebbe compiuto alcuni atti contrari ai propri doveri d'ufficio, assegnando a sè stesso il procedimento con preferenza e precedenza rispetto alle altre cause ed adottando il provvedimento di sospensiva in difetto di competenza per territorio e degli altri presupposti di legge. Sostiene il ricorrente, da una parte, che la domanda proposta ad un giudice incompetente non sarebbe una domanda inammissibile attesa la idoneità della stessa a produrre effetti giuridici e, dall'altra, che la stessa imponeva comunque di fissare l'udienza di trattazione. Si aggiunge che l'imputato nella specie avrebbe legittimamente disposto il provvedimento di sospensione della esecutorietà del verbale di violazione al Codice della Strada, atteso l'art. 203, comma 3, del C.d.S., secondo cui la sospensione sarebbe direttamente conseguente alla "semplice proposizione della impugnazione". Il ricorso, si argomenta, sarebbe stato presentato il 10.9.2013 e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente solo il 23.9.2012 e sarebbe impossibile ipotizzare la conclusione di un patto corruttivo in così poco tempo, in assenza di riscontri probatori. La correttezza dell'operato dell'imputato sarebbe stata attestata anche dal coordinatore dei Giudici di pace della Sezione Distaccata. Anche il rinvenimento del fascicolo processuale presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe decisiva valenza, non potendo essere attribuita all'imputato, così come affermato dalla stessa Corte, la sottrazione e l'occultamento del fascicolo. Dunque, non vi sarebbe prova né del patto corruttivo, né della dazione della utilità; né, ancora, nella specie sarebbero configurabili atti contrari ai doveri d'ufficio. In particolare, quanto al tema delle utilità, la Corte avrebbe travisato la prova perché avrebbe riferito al capo P) del decreto che dispone il giudizio- corrispondente al reato contestato al capo H) e non, come erroneamente ritenuto in sentenza, a quello sub G) dell'invito a presentarsi rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per rendere interrogatorio- una dichiarazione che il coimputato aveva in realtà reso in relazione ad un altro fatto corruttivo. La dichiarazione resa dal computato con riguardo al reato di cui al capo P) avrebbe in realtà un altro contenuto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato in relazione al capo N), in cui al ricorrente è contestato di aver ricevuto la somma di circa 1000 euro da [OSCURATO:PERSONA] per compiere atti contrari ai doveri di ufficio in relazione a due procedimenti civili assegnati dall'imputato a sè medesimo in precedenza rispetto agli altri; l'imputato avrebbe adottato, nel primo, quale Giudice di pace di Roma nel periodo di feriale - anzichè quale giudice di pace di Ostia- la sospensiva del verbale impugnato, e nel secondo il provvedimento di sospensione della esecuzione della sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo. La somma di denaro sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] da D'[OSCURATO:PERSONA] per conto del cliente. Assume il ricorrente che il secondo procedimento (il n. 1278/2013 R.G.) era stato iscritto al ruolo, diversamente dagli assunti accusatori, nella stessa data (9.9.2013) di deposito della nota di iscrizione al ruolo e non farebbe fede la data in cui il ricorso era stato inserito nel sistema informatico (10.9.2013); dunque, si sostiene, diversamente da quanto ritenuto in sentenza dalla Corte - che aveva evidenziato come nella specie la sospensiva fosse stata adottata il 9.9.2013, prima quindi della formale iscrizione al ruolo del procedimento- [OSCURATO:PERSONA] legittimamente provvide quale Giudice di Ostia alla sospensione. Quanto al secondo procedimento (il n. 1227/13 R.G.), esso sarebbe stato trattato durante il periodo feriale -il 12.8.2013 - presso l'Ufficio di Roma in quanto durante detto periodo non era previsto un presidio presso la sede distaccata di Ostia. Si aggiunge che i Giudici di merito avrebbero ignorato la circostanza che, rispetto a tali due procedimenti- riportati ai capi F) ed I) dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio - [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di aver corrisposto denaro a [OSCURATO:PERSONA] (si riporta una parte delle dichiarazioni e si deduce il vizio di travisamento della prova). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo O) per il quale la struttura dell'imputazione ricalca lo schema già descritto; a fronte della dazione di 1.000 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricevuto la somma da D'Alessandro per conto del cliente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato un provvedimento di sospensione della sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada prima ancora della iscrizione del fascicolo al ruolo. La tesi difensiva è sostanzialmente sovrapponibile a quella già riportata. La Corte, rispetto alla omessa motivazione del primo Giudice sul capo, avrebbe traslato per il fatto di cui al capo O) il convincimento relativo al capo N), di cui si è detto. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al capo Q) in cui, nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa di revoca della patente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe annullato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la sanzione impugnata. A fronte di tale condotta, l'imputato avrebbe ricevuto la somma di 1.000 euro da [OSCURATO:PERSONA], tratta da quella 2.700 euro che questi avrebbe ricevuto. La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di cui è riportato uno stralcio, nella parte in cui, secondo la Corte, il correo avrebbe riferito di avere consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di mille euro, laddove, invece, proprio detta circostanza sarebbe stata esclusa più volte dal dichiarante, il quale, solo dopo l'interruzione dell'interrogatorio, "con titubanza e poca convinzione" (così il ricorso) aveva fatto riferimento alla dazione. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo R), in relazione al quale si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto la somma di 4.000 euro a fronte della quale avrebbe con annullato alcune cartelle esattoriali di Equitalia, con conseguente cancellazione di ipoteca. La Corte, avrebbe fatto derivare la responsabilità dell'imputato: a) da una serie di conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone in cui, assume il ricorrente, il primo, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe sostanzialmente millantato con il collega e coimputato di studio la sua influenza sul Giudice; b) dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che però sarebbero molto contraddittorie in relazione al quantum corrisposto al ricorrente. 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca, per la somma di 8.500 euro. 2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed determinazione della pena. 2.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge quanto alla dosimetria della pena e, in particolare, alla individuazione del reato più grave. 2.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione del divieto di reformatio in peius . La Corte di appello avrebbe d'ufficio inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della interdizione in perpetuo dei pubblici uffici sul presupposto che il primo Giudice non avesse disposto alcunchè, laddove, invece detto Giudice aveva inflitto la pena della interdizione temporanea ed il punto non era stato impugnato dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Entrambe le fattispecie criminose previste dagli artt. 318 - 319 cod. pen., ma il tema assume rilievo anche per la corruzione in atti giudiziari, descrivono infatti il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato. Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia - ovvero all'esercizio della funzione.Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico, nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo. Ciò che deve dunque essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. La Corte di appello di Perugia, come si dirà in relazione ai singoli fatti corruttivi, non ha fatto corretta applicazione di tali principi 3. E' fondato il secondo motivo di ricorso relativo al capo P). L'assunto accusatorio, come detto, è che nella specie l'imputato avrebbe disposto in modo illegittimo la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato che riguardava un'ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada; tale circostanza sarebbe confermativa del fatto corruttivo la cui prova troverebbe tuttavia il riferimento costitutivo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, a dire della stessa Corte, avrebbe riferito, anche per il fatto oggetto della contestazione al capo P), di avere corrisposto all'imputato del denaro (la Corte sul punto richiama testualmente pag. 118 dell'interrogatorio e afferma "ove la dazione di denaro è riferita al capo G) della contestazione cautelare che corrisponde al capo P) del capo di imputazione). La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato dando tuttavia atto: a) della inesistenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) della non decisività della circostanza che il fascicolo processuale in questione fu trovato a casa del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un ragionamento probatorio viziato. Dalla lettura della pagina 118 dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]- richiamata, come detto, dalla Corte -ed allegata al ricorso, non si evince affatto in modo certo che [OSCURATO:PERSONA] intendesse fare riferimento al fatto di reato in esame. Dal verbale in atti emerge che, nell'ambito di una dichiarazione obiettivamente molto confusa: a) il Pubblico Ministero, tentando di ricostruire il contenuto della dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afferma - riportando, a suo parere, ciò che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito- "confermo di aver dato per il capo G) dell'imputazione un quantitativo di denaro, non ricordo quanto"; b) immediatamente dopo, [OSCURATO:PERSONA] replica "non superava mille euro?";c) il Pubblico Ministero dichiara: " capo G dell'imputazione , quindi sinteticamente.. capo H?" ; d) il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aggiunge "Capo H, sta seguendo il suo". Alla luce di tale oscura verbalizzazione, non è affatto chiaro: 1) come la Corte di appello abbia ritenuto con certezza di attribuire la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al fatto corruttivo contestato al capo P), tenuto conto che detto fatto non è quello sussunto al capo G) dell'invito a presentarsi inviato allo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma, effettivamente, corrisponde a quello di cui al capo H); 2) sulla base di quali elementi abbia ritenuto raggiunta la prova che quel denaro fu corrisposto all'imputato e che, soprattutto, [OSCURATO:PERSONA] stese parlando di denaro da corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione confusa recepita dalla Corte con un ragionamento probatorio altrettanto poco chiaro Ne discende che sul capo la sentenza deve essere annullata. 4. È fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo al capo N). Si tratta di un capo di imputazione che fa riferimento a due fatti corruttivi che l'imputato avrebbe commesso in relazione a due diversi procedimenti civili aventi rispettivamente n. 1227/13 e 1278/2013 R.G. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità innanzitutto sulla base della ritenuta illegittimità dei provvedimenti di sospensiva adottati da [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato, quanto al procedimento n. 1227/13 R.G. è stato posto in connessione con il contenuto di alcune conversazioni intercettate, riportate sinteticamente a pagg. 38 e 39 della sentenza, da cui emergerebbe che il 12 agosto 2013 [OSCURATO:PERSONA]: a) e l'imputato si erano "sentiti" al fine di verificare che questi fosse in ufficio; b) aveva avuto contatti con D'Alessandro che era interessato ad ottenere nel più breve tempo possibile il provvedimento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] "stava andando a prendere" (così la Corte); c) aveva assicurato D'Alessandro che il decreto era "pronto; d) aveva chiesto a D'Alessandro se questi avesse a sua volta "tutto pronto" (frase, quest'ultima, sintomatica, per la Corte di appello, "della richiesta di denaro per [OSCURATO:PERSONA]"; e) quella mattina si incontrò prima con D'Alessando e successivamente con [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo invece al fascicolo n. 1278/13 R.G. la Corte ha ritenuto che dalle conversazioni intercettate emergerebbe che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato D'Alessandro di avere parlato con la "persona" e come per il giorno 9 o 8 avrebbe avuto "tutto quanto"; b) [OSCURATO:PERSONA] incontrò effettivamente D'alessandro, consegnandogli un incartamento e lamentandosi dicendo "qui servono i soldi non le chiacchiere"; proprio tale frase, secondo la Corte, sarebbe "significativa alla luce di ciò che ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai pagamenti effettuati a [OSCURATO:PERSONA]" (così la Corte a pag. 40). Anche in questo caso si tratta di un ragionamento obiettivamente viziato, non solo perché non è stata spiegata la ragione per cui, sulla base degli elementi indicati, sia stato ritenuto provato l'accordo corruttivo con l'imputato in relazione ai fatti per cui si procede, ma soprattutto, perché la Corte pare non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese al riguardo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dalla produzione allegata al ricorso, si evince chiaramente che i due fatti corruttivi descritti al capo N) corrispondono ai fatti indicati ai capi F) e I) dell'invito a rendere interrogatorio e che [OSCURATO:PERSONA] sul capo in questione rese dichiarazioni tutt'altro che accusatorie nei riguardi dell'imputato. Sul punto la sentenza è silente e dunque anche in relazione al capo di imputazione in esame deve essere annullata. 5. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il quarto motivo di ricorso relativo al capo O). Quello in esame è un capo di imputazione non esaminato dal Giudice dell'udienza preliminare; la Corte di appello, a cui era stata devoluta la questione, ha ritenuto che il fatto corruttivo in questione "coevo" a quelli contestati al capo N) - di cui si è appena detto- sia provato al di là di ogni ragionevole dubbio in ragione della "immediata" sospensiva se valutata "unitamente alle complessive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che anche in relazione a tale capo di imputazione, ha ammesso, a seguito di domande specifiche, di avere consegnato denaro a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 118 trascrizione interrogatorio ove la dazione di denaro è riferita al capo H della contestazione cautelare che corrisponde al capo O) del capo di imputazione .... ed alla luce degli ulteriori elementi sopra evidenziati sono del tutto idonei a confutare i generici motivi di appello" (così testualmente la Corte a pagg. 40-41 sentenza impugnata) Si tratta di un ragionamento, anche in questo caso, strutturalmente monco; al riguardo assumono rilievo le considerazioni esposte per il capo P), tenuto conto, peraltro, che la Corte sembra fare riferimento alle confuse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e verbalizzate a pagg. 188 dell'interrogatorio da questi reso per inferire la responsabilità dell'imputato per due diversi fatti corruttivi. 6. La sentenza deve essere annullata anche in relazione al capo Q) a cui si riferisce il quinto motivo di ricorso (vicenda Casetta). Anche in questo caso, con un ragionamento probatorio viziato, la Corte ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità penale sulla base: a) di una conversazione telefonica in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con un collega, afferma che "la somma" avrebbe dovuto essere divisa in tre parti; b) delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che a pag.128 del verbale dell'interrogatorio avrebbe confermato che "quella" somma avrebbe dovuto essere divisa in tre parti, delle quali una destinata all'imputato. E tuttavia, dal verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] ed allegato al ricorso emerge chiaramente, come correttamente evidenziato dall'imputato, che, se è vero che il dichiarante a pag. 128 effettivamente riferì quanto evidenziato dalla Corte, è altrettanto vero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sollecitato a chiarire il senso della telefonata indicata, alle pagg. 119 - 120 dello stesso verbale escluse espressamente che nella specie vi fosse un accordo corruttivo con l'imputato. Sul punto, obiettivamente rilevante, la Corte non chiarisce alcunchè in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione del correo; non vi è nessuna motivazione sul perché la dichiarazione sarebbe attendibile in quella specifica, decisiva, parte del dichiarato. 7. Alla luce delle considerazioni esposte è fondato anche il sesto motivo di ricorso relativo al capo R) in relazione al quale la motivazione è carente in relazione alla valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Dunque, una sentenza, quella impugnata, viziata da un ragionamento giuridico congetturale e da una non corretta applicazione dei principi di diritto elaborati in tema di corruzione. Una ricostruzione ed una valutazione delle risultanze probatorie non in linea con i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, cod. proc. pen. che impone di ricostruire ogni "episodio" in sé come oggetto di prova autonoma, onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione. Nel caso in esame, non è stata fornita né la prova dell'accordo corruttivo, né quella del suo oggetto, e neppure quella della sua esecuzione. 10. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello, tenendo conto dei principi indicati, procederà ad una nuova valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e verificherà se ed in che misura le singole condotte attribuite all'imputato assumano rilievo penale,
Sentenza Cassazione n. 03906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris