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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22106/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11918/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettronica cer- tificata: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 33267/23 , depositata il 29 novembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il fallimento dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], giàpresidente del consiglio di amministrazione della so- cietà fallita,e [OSCURATO:PERSONA], già componente del medesimo consiglio, non- ché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàcompo- nenti del collegio sindacale, per sentirne accertare la responsabilità per atti di mala gestio, con la condanna al risarcimento dei danni.

Si costituirono i convenuti, tranne la Semeraro, ed eccepirono la prescri- zione e l'infondatezza delle domande. [OSCURATO:PERSONA] chiese, in subordine, l'ac- certamento della responsabilità solidale degli altri convenuti nei confronti del fallimento e della responsabilità esclusiva degli stessi nei suoi confronti, con il suo diritto all'integrale regresso.

Il fallimento chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], già commissario giu- diziale del concordato preventivo dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] ecuratore del fallimento della società fino al 30 novembre 2005, sostenendo chel'eventuale prescrizione dell'azioneera addebitabile all'inerzia dello stesso, con ogni con- seguenza in termini di responsabilità per il mancato risarcimento dei danni rivendicati verso gli stessi dal fallimento.

Si costituì anche il Sammartano, che resistette alle domande proposte nei suoi confronti,negando la prescrizione delle azioni proposte nei confronti de- gli altri convenuti, in quanto fondate su condotte qualificabili come reati.

1.1. Con sentenza del 1° agosto 2012, il Tribunale di Roma a) dichiarò la contumacia della Semeraro, considerando rituale la rinnovazione della notifi- cazione dell'atto di citazione in rinnovazione effettuata nei suoi confronti in Londra, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., il 29 aprile 2011 e della seconda istanza di cui all'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, come da nota del Consolato Generale d'Italia a Londra del 24 ottobre 2011,b) dichiarò pre- scritta l'azione di responsabilità nei confronti del Fortini, della Facchini, del Pozio e del [OSCURATO:PERSONA], ec) accolse la domanda proposta nei confronti del la Semeraro, condannandolaal pagamento, in favore del fallimento, della som- ma di Euro 1.704.307,74 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per la mala gestio.

2. Il gravame interposto dalla Semeraro fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 14 novembre 2019 condannò l'appellante al pagamento, in favore del Fallimento, della minor somma di Euro 774.683,34, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei soli danni cagionati dal mancato recupero di un credito di Lire 1.500.000.000 vantato dalla società fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Avverso la predetta sentenza la Semeraro propose ricorso per cassa- zione, rigettato da questa Corte con ordinanza del 29 novembre 2023.

A fondamento della decisione, questa Corte ha confermato la corretta rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, effettuata, ai sensi dello art. 142 cod. proc. civ. e del Regolamento CE n. 1393/2007, mediante l'inse- rimento dell'atto nella cassetta postale del luogo di residenza della convenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario di Londra, su richiesta dell'Ufficiale giudizia- rio di Roma, e mediante la successiva notifica dell'istanza di fissazione dell'u- dienza tramite il Consolato generale d'Italia a Londra, con la restituzione di copia dell'atto recante la dicitura «delivered», apposta il 29 luglio 2011, rite- nendo irrilevante, in contrario, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di non essere in grado di fornire la prova dell'avvenuta consegna dell'atto all'interessata, poiché il sistema applicato era quello della «recorded delivery», in virtù del quale la mancata restituzione dell'atto equivaleva all'avvenuta consegna.

Premesso che la notifica al destinatario non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in base alle convenzioni internazionali o della legge consolare, doven- dosi attribuire carattere residuale alla procedura di cui all'art. 142 cod. proc. civ., e precisato che incombe all'istante la prova dell'impossibilità di eseguire la notifica nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge con- solare,questa Corte ha rilevato che gli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalenti sulle relative disposizioni, prevedono la facoltà di notificare gli atti giudiziari a per- sone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite il servizio po- stale o a mezzo degli ufficiali giudiziari competenti dello Stato membro richie- sto.

Ha aggiunto che, in virtù dei principi di semplificazione e di reciproco affidamento degli ordinamenti degli Stati membri, tale facoltà si pone su un piano di perfetta equivalenza rispetto alle altre, e non può soffrire limitazioni tali da comportarne la vanificazione: ha quindi escluso la possibilità di subor- dinare la validitàdella notifica ad ulteriori requisiti previsti dalle leggi nazionali in materia di notifiche a mezzo posta, ritenendo applicabili solo le disposizioni dello Stato membro in cui la notificazione dev'essere eseguita.

Rilevato inoltre che era stato prodotto il Certificate of serviceda cui risul- tava la corretta effettuazione della notificain rinnovazione, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva rite- nuto valida anche la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, no- nostante l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla relativa attestazione elettronica e la mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione in ordine alla sua provenienza.

Ha escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia oppure di una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,rilevando che la Corte d'appello si era espressa in ordine a tutti i motivi di gravame sotto- posti alla sua cognizione, e concludendo quindi che le doglianze proposte al riguardo si risolvevano nella sollecitazione di una diversa valutazione del si- gnificato attribuito alla nota trasmessa dal Consolato generale alla Corte ter- ritoriale il 24 ottobre 2011.

Questa Corte ha dichiarato poi inammissibili le censure riguardanti l'am- missibilità della querela di falso proposta dalla ricorrente avverso i documenti provenienti dal Consolato generale e dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevanti gli elementi addotti a sostegno della fal- sità, in virtù del richiamo al meccanismo di perfezionamento della notifica- zione concretamente applicato, ed osservando che, nell'accertamento preli- minare volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso, il giudice di merito ben può dichiararne la manifesta infondatezza, al fine di evitare la dilatazione dei tempi di decisione del pro- cesso principale, in contrasto con il principio di ragionevole durata di cui allo art. 111, secondo comma, Cost.Ha ritenuto infine inammissibili le censure concernenti l'accertamento della responsabilità della Semeraro per il mancato recupero del credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto non provati i fatti dedotti al fine di giustificare l'inerzia della società, con motiva- zione censurabile esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., escludendo quindi la configurabilità dei vizi di omessa pronun- cia o difetto di motivazione, nonché l'inversione dell'onere della prova, e con- cludendo quindi che, anche a questo riguardo, le doglianze proposte miravano a sollecitare una diversa valutazione dei fatti.

4. Avverso la predetta ordinanza la Semeraro ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia l'avvenuto ritrovamento di documenti decisivi, ai sensi dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., sostenendo di aver appreso dell'esistenza di un giudizio svoltosi tra il falli- mento dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il me- desimo credito il cui mancato recupero è stato ascritto dall'ordinanza impu- gnata all'inerzia di essa ricorrente, e conclusosi con la condanna della società convenuta al pagamento della somma di Euro 774.685,00, oltre interessi.

Premesso che tale condanna, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4058/07 e confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 873/ 14, è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza del 14 marzo 2022, n. 8120, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, afferma che dalla relativa documentazione emerge l'insussistenza dell'inerzia allegata a soste- gno dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti.

Riferisce infatti che nel predetto giudizio è stato accertato che, a seguito della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., nata dalla scissione dell'ISA [OSCURATO:PERSONA], si era pro- ceduto ad una revisione delle poste attive e passive, conclusasi con il ricono- scimento del predetto credito e la cessione pro solvendo di un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in virtù dei quali erano stati emessi, nell'anno 2002, due decreti ingiuntivi nei confronti della società ce- dente e di quella ceduta.

Precisato che a seguito dei predetti atti essa ricor- rente non aveva più potuto operarecome amministratrice, essendo interve- nuta dapprima l'apertura della procedura di concordato preventivo della so- cietà, in data 28 luglio 1999, e successivamente la dichiarazione di fallimento, in data 4 agosto 2000, osserva che nel presente giudizio, iniziato nell'anno 2009, la sentenza di condanna, passata in giudicato, avrebbe potuto essere prodotta dal fallimento fin dal primo grado.

Aggiunge che con l'atto di scis- sione erano stati trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. tutti i crediti fiscali vantati dall'ISA [OSCURATO:PERSONA] in Italia, il cui pagamento era stato richiesto all'Agenzia delle entrate, senza che ciò trovasse ostacolo nel trasferimento all'estero della sede della società cessionaria, la quale aveva vanamente invitato il fallimento a restituire le somme pagate, erroneamente corrisposte alla società fallita.

Precisa che da tale documentazione emergeva anche la falsità dell'assunto del fallimento, secondo cui il trasferimento all'estero della sede della Cost.Gen. aveva impedito il recupero del credito vantato nei confronti della stessa dalla società fallita, sostenendo infine che, per effetto delle condanne pro- nunciate nei confronti della predetta società e di essa ricorrente, il fallimento ha ottenuto una duplicazione del titolo esecutivo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la contrarietà dell'ordi- nanza impugnata ad un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., rilevando che questa Corte ha omesso di estendere ad essa ricor- rente la dichiarazione di prescrizione dell'azione di responsabilità, pronunciata dalla sentenza di primo grado nei confronti degli altri convenuti, e rimasta incensurata in sede di gravame.

Premesso di non aver potuto proporre tem- pestivamente la relativa eccezione, essendo rimasta contumace in primo grado, sostiene di aver chiesto l'estensione della prescrizione nell'atto di ap- pello, precisando che la stessa poteva aver luogo anche d'ufficio, indipenden- temente dalla mancata costituzione nella precedente fase, ed affermando co- munque che la relativa omissione determina un contrasto tra la decisione adottata nei suoi confronti e il giudicato formatosi nei confronti degli altri convenuti coobbligati in solido al risarcimento dei danni.

3. Il primo motivo, avente ad oggetto il rinvenimento, dopo la pronuncia dell'ordinanza impugnata, di documenti decisivi che la ricorrente non avrebbe potuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario,è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 391-tercod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è ammessa, per i mo- tivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395, soltanto nel caso in cui si tratti di provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, mentre nei casi di rigetto del ricorso per cassazione o in quelli di cassazione del prov- vedimento impugnato, con o senza rinvio, l'impugnazione per revocazione è consentita, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., soltanto per il motivo di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ovverosia per errore di fatto (cfr. Cass., Sez.

VI, 4/12/2018, n. 31265; 27/10/2015, n. 21912).

Tale limitazione non consente di ravvisare nella disciplina in esame alcun viziodi legittimità costi- tuzionale, sia perchél'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere disposta solo dal legislatore, nell'ambito di una valutazionediscrezionale all a qual e non resta estranea l'esigenza, co- stituzionalizzata nell'art. 111 Cost.,di evitare che i giudizi si protraggano allo infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma com- porterebbe un'inammissibile addizione, traducendosi in un significativo mu- tamento dell'intero sistema processuale vigente(cfr. Cass., Sez.

II, 14/01/ 2011, n. 862).

4. Per analoghe ragioni, è inammissibile il secondo motivo, riflettente la contrarietà dell'ordinanza impugnata ad una precedente sentenza avente fra le parti autoritàdi cosa giudicata.

Tale vizio non costituisce infatti neanch'esso motivo di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, essendo previsto dall'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., non richiamato né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-tercod. proc. civ., e non potendo quindi essere dedotto neppure nei confronti de i provvedimenti di questa Corte che abbiano deciso la causa nel merito (cfr. Cass., Sez.

Un., 23/11/2015, n. 23833; 18/07/2013, n. 17557).Allo stesso modo della mancata previsione dell'impugnabilità per revocazione nell'ipotesi di ritrovamento di documenti decisivi, anche quella relativa all'ipotesi in esame non dà luogo ad alcundubbio di legittimità costituzionale, giacché l'e- sclusione di tale rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, la cui individuazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, anche in considerazione del fatto che la stabilità del giudicato rap- presenta anch'essa un valore costituzionale, al pari dell'uguaglianza e della tutela del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/04/2008, n. 10867; Cass., Sez.

VI, 30/12/2011, n. 30245; Cass., Sez.

V, 29/12/2011, n. 29580; 14/01/ 2009, n. 704).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11918/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettronica cer- tificata: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 33267/23 , depositata il 29 novembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fallimento dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], giàpresidente del consiglio di amministrazione della so- cietà fallita,e [OSCURATO:PERSONA], già componente del medesimo consiglio, non- ché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàcompo- nenti del collegio sindacale, per sentirne accertare la responsabilità per atti di mala gestio, con la condanna al risarcimento dei danni. Si costituirono i convenuti, tranne la Semeraro, ed eccepirono la prescri- zione e l'infondatezza delle domande. [OSCURATO:PERSONA] chiese, in subordine, l'ac- certamento della responsabilità solidale degli altri convenuti nei confronti del fallimento e della responsabilità esclusiva degli stessi nei suoi confronti, con il suo diritto all'integrale regresso. Il fallimento chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], già commissario giu- diziale del concordato preventivo dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] ecuratore del fallimento della società fino al 30 novembre 2005, sostenendo chel'eventuale prescrizione dell'azioneera addebitabile all'inerzia dello stesso, con ogni con- seguenza in termini di responsabilità per il mancato risarcimento dei danni rivendicati verso gli stessi dal fallimento. Si costituì anche il Sammartano, che resistette alle domande proposte nei suoi confronti,negando la prescrizione delle azioni proposte nei confronti de- gli altri convenuti, in quanto fondate su condotte qualificabili come reati. 1.1. Con sentenza del 1° agosto 2012, il Tribunale di Roma a) dichiarò la contumacia della Semeraro, considerando rituale la rinnovazione della notifi- cazione dell'atto di citazione in rinnovazione effettuata nei suoi confronti in Londra, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., il 29 aprile 2011 e della seconda istanza di cui all'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, come da nota del Consolato Generale d'Italia a Londra del 24 ottobre 2011,b) dichiarò pre- scritta l'azione di responsabilità nei confronti del Fortini, della Facchini, del Pozio e del [OSCURATO:PERSONA], ec) accolse la domanda proposta nei confronti del la Semeraro, condannandolaal pagamento, in favore del fallimento, della som- ma di Euro 1.704.307,74 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per la mala gestio. 2. Il gravame interposto dalla Semeraro fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 14 novembre 2019 condannò l'appellante al pagamento, in favore del Fallimento, della minor somma di Euro 774.683,34, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei soli danni cagionati dal mancato recupero di un credito di Lire 1.500.000.000 vantato dalla società fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la predetta sentenza la Semeraro propose ricorso per cassa- zione, rigettato da questa Corte con ordinanza del 29 novembre 2023. A fondamento della decisione, questa Corte ha confermato la corretta rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, effettuata, ai sensi dello art. 142 cod. proc. civ. e del Regolamento CE n. 1393/2007, mediante l'inse- rimento dell'atto nella cassetta postale del luogo di residenza della convenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario di Londra, su richiesta dell'Ufficiale giudizia- rio di Roma, e mediante la successiva notifica dell'istanza di fissazione dell'u- dienza tramite il Consolato generale d'Italia a Londra, con la restituzione di copia dell'atto recante la dicitura «delivered», apposta il 29 luglio 2011, rite- nendo irrilevante, in contrario, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di non essere in grado di fornire la prova dell'avvenuta consegna dell'atto all'interessata, poiché il sistema applicato era quello della «recorded delivery», in virtù del quale la mancata restituzione dell'atto equivaleva all'avvenuta consegna. Premesso che la notifica al destinatario non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in base alle convenzioni internazionali o della legge consolare, doven- dosi attribuire carattere residuale alla procedura di cui all'art. 142 cod. proc. civ., e precisato che incombe all'istante la prova dell'impossibilità di eseguire la notifica nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge con- solare,questa Corte ha rilevato che gli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalenti sulle relative disposizioni, prevedono la facoltà di notificare gli atti giudiziari a per- sone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite il servizio po- stale o a mezzo degli ufficiali giudiziari competenti dello Stato membro richie- sto. Ha aggiunto che, in virtù dei principi di semplificazione e di reciproco affidamento degli ordinamenti degli Stati membri, tale facoltà si pone su un piano di perfetta equivalenza rispetto alle altre, e non può soffrire limitazioni tali da comportarne la vanificazione: ha quindi escluso la possibilità di subor- dinare la validitàdella notifica ad ulteriori requisiti previsti dalle leggi nazionali in materia di notifiche a mezzo posta, ritenendo applicabili solo le disposizioni dello Stato membro in cui la notificazione dev'essere eseguita. Rilevato inoltre che era stato prodotto il Certificate of serviceda cui risul- tava la corretta effettuazione della notificain rinnovazione, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva rite- nuto valida anche la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, no- nostante l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla relativa attestazione elettronica e la mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione in ordine alla sua provenienza. Ha escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia oppure di una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,rilevando che la Corte d'appello si era espressa in ordine a tutti i motivi di gravame sotto- posti alla sua cognizione, e concludendo quindi che le doglianze proposte al riguardo si risolvevano nella sollecitazione di una diversa valutazione del si- gnificato attribuito alla nota trasmessa dal Consolato generale alla Corte ter- ritoriale il 24 ottobre 2011. Questa Corte ha dichiarato poi inammissibili le censure riguardanti l'am- missibilità della querela di falso proposta dalla ricorrente avverso i documenti provenienti dal Consolato generale e dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevanti gli elementi addotti a sostegno della fal- sità, in virtù del richiamo al meccanismo di perfezionamento della notifica- zione concretamente applicato, ed osservando che, nell'accertamento preli- minare volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela di falso, il giudice di merito ben può dichiararne la manifesta infondatezza, al fine di evitare la dilatazione dei tempi di decisione del pro- cesso principale, in contrasto con il principio di ragionevole durata di cui allo art. 111, secondo comma, Cost.Ha ritenuto infine inammissibili le censure concernenti l'accertamento della responsabilità della Semeraro per il mancato recupero del credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto non provati i fatti dedotti al fine di giustificare l'inerzia della società, con motiva- zione censurabile esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., escludendo quindi la configurabilità dei vizi di omessa pronun- cia o difetto di motivazione, nonché l'inversione dell'onere della prova, e con- cludendo quindi che, anche a questo riguardo, le doglianze proposte miravano a sollecitare una diversa valutazione dei fatti. 4. Avverso la predetta ordinanza la Semeraro ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia l'avvenuto ritrovamento di documenti decisivi, ai sensi dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., sostenendo di aver appreso dell'esistenza di un giudizio svoltosi tra il falli- mento dell'ISA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il me- desimo credito il cui mancato recupero è stato ascritto dall'ordinanza impu- gnata all'inerzia di essa ricorrente, e conclusosi con la condanna della società convenuta al pagamento della somma di Euro 774.685,00, oltre interessi. Premesso che tale condanna, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4058/07 e confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 873/ 14, è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza del 14 marzo 2022, n. 8120, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, afferma che dalla relativa documentazione emerge l'insussistenza dell'inerzia allegata a soste- gno dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti. Riferisce infatti che nel predetto giudizio è stato accertato che, a seguito della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., nata dalla scissione dell'ISA [OSCURATO:PERSONA], si era pro- ceduto ad una revisione delle poste attive e passive, conclusasi con il ricono- scimento del predetto credito e la cessione pro solvendo di un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in virtù dei quali erano stati emessi, nell'anno 2002, due decreti ingiuntivi nei confronti della società ce- dente e di quella ceduta. Precisato che a seguito dei predetti atti essa ricor- rente non aveva più potuto operarecome amministratrice, essendo interve- nuta dapprima l'apertura della procedura di concordato preventivo della so- cietà, in data 28 luglio 1999, e successivamente la dichiarazione di fallimento, in data 4 agosto 2000, osserva che nel presente giudizio, iniziato nell'anno 2009, la sentenza di condanna, passata in giudicato, avrebbe potuto essere prodotta dal fallimento fin dal primo grado. Aggiunge che con l'atto di scis- sione erano stati trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. tutti i crediti fiscali vantati dall'ISA [OSCURATO:PERSONA] in Italia, il cui pagamento era stato richiesto all'Agenzia delle entrate, senza che ciò trovasse ostacolo nel trasferimento all'estero della sede della società cessionaria, la quale aveva vanamente invitato il fallimento a restituire le somme pagate, erroneamente corrisposte alla società fallita. Precisa che da tale documentazione emergeva anche la falsità dell'assunto del fallimento, secondo cui il trasferimento all'estero della sede della Cost.Gen. aveva impedito il recupero del credito vantato nei confronti della stessa dalla società fallita, sostenendo infine che, per effetto delle condanne pro- nunciate nei confronti della predetta società e di essa ricorrente, il fallimento ha ottenuto una duplicazione del titolo esecutivo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la contrarietà dell'ordi- nanza impugnata ad un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., rilevando che questa Corte ha omesso di estendere ad essa ricor- rente la dichiarazione di prescrizione dell'azione di responsabilità, pronunciata dalla sentenza di primo grado nei confronti degli altri convenuti, e rimasta incensurata in sede di gravame. Premesso di non aver potuto proporre tem- pestivamente la relativa eccezione, essendo rimasta contumace in primo grado, sostiene di aver chiesto l'estensione della prescrizione nell'atto di ap- pello, precisando che la stessa poteva aver luogo anche d'ufficio, indipenden- temente dalla mancata costituzione nella precedente fase, ed affermando co- munque che la relativa omissione determina un contrasto tra la decisione adottata nei suoi confronti e il giudicato formatosi nei confronti degli altri convenuti coobbligati in solido al risarcimento dei danni. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto il rinvenimento, dopo la pronuncia dell'ordinanza impugnata, di documenti decisivi che la ricorrente non avrebbe potuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 391-tercod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione è ammessa, per i mo- tivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395, soltanto nel caso in cui si tratti di provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, mentre nei casi di rigetto del ricorso per cassazione o in quelli di cassazione del prov- vedimento impugnato, con o senza rinvio, l'impugnazione per revocazione è consentita, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., soltanto per il motivo di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ovverosia per errore di fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n. 31265; 27/10/2015, n. 21912). Tale limitazione non consente di ravvisare nella disciplina in esame alcun viziodi legittimità costi- tuzionale, sia perchél'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere disposta solo dal legislatore, nell'ambito di una valutazionediscrezionale all a qual e non resta estranea l'esigenza, co- stituzionalizzata nell'art. 111 Cost.,di evitare che i giudizi si protraggano allo infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma com- porterebbe un'inammissibile addizione, traducendosi in un significativo mu- tamento dell'intero sistema processuale vigente(cfr. Cass., Sez. II, 14/01/ 2011, n. 862). 4. Per analoghe ragioni, è inammissibile il secondo motivo, riflettente la contrarietà dell'ordinanza impugnata ad una precedente sentenza avente fra le parti autoritàdi cosa giudicata. Tale vizio non costituisce infatti neanch'esso motivo di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, essendo previsto dall'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., non richiamato né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-tercod. proc. civ., e non potendo quindi essere dedotto neppure nei confronti de i provvedimenti di questa Corte che abbiano deciso la causa nel merito (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2015, n. 23833; 18/07/2013, n. 17557).Allo stesso modo della mancata previsione dell'impugnabilità per revocazione nell'ipotesi di ritrovamento di documenti decisivi, anche quella relativa all'ipotesi in esame non dà luogo ad alcundubbio di legittimità costituzionale, giacché l'e- sclusione di tale rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, la cui individuazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, anche in considerazione del fatto che la stabilità del giudicato rap- presenta anch'essa un valore costituzionale, al pari dell'uguaglianza e della tutela del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 30/04/2008, n. 10867; Cass., Sez. VI, 30/12/2011, n. 30245; Cass., Sez. V, 29/12/2011, n. 29580; 14/01/ 2009, n. 704). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n