CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 IOELE;1080 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4794/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N.29450/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17790/2025Numero sezionale 1080/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 9420/2026Data pubblicazione 14/04/20261. con sentenza n. 4794/2025, questa Corte ha dichiaratoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Salerno che aveva, in riforma delladecisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettato la domandaproposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aventead oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamentodisciplinare irrogato;2. il dott. Napoli chiede la revocazione della sentenza diquesta Corte ai sensi degli artt. 391-ter c.p.c. e 395, n. 3, c.p.c.,con unico articolato motivo; l’amministrazione comunale resistecon controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. parte ricorrente fonda la richiesta di revocazione sullascoperta, successiva alla pronuncia, di un vizio insanabile delprocedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento;sarebbe emerso, da un parere fornito da un esperto, che l’UPDdel Comune si era costituito in violazione dell’art. 55-bis,comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in quanto composto da soggettiestranei all’amministrazione, in assenza di specificaconvenzione tra Enti, e che il regolamento che ne disciplinava lacomposizione sarebbe stato adottato dalla Giunta, in violazionedell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce talecompetenza in via esclusiva al Consiglio;2. il ricorso per revocazione è inammissibile;3. come rilevato dal Comune controricorrente, il documentoprodotto è un parere su fatti già noti al ricorrente e risultanti daidocumenti in suo possesso, forniti al consulente per il pareredallo stesso ricorrente, che dunque ne era in possesso; leNumero registro generale 17790/2025Numero sezionale 1080/2026questioni relative alla composizione del [OSCURATO:PERSONA] doi r accolta generale 9420/2026Data pubblicazione 14/04/2026conosciute alla parte (o conoscibili), non sono state coltivate nelgiudizio di merito e di legittimità, e non sono dunquerecuperabili con il giudizio di revocazione;4. l’atto su cui si fonda la richiesta di revocazione non è undocumento, ma un parere, e dunque non sussistono lecondizioni richieste per la revocazione della sentenza, posto che,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (direcente Cass. n. 22106/2025), ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c.,l'impugnazione per revocazione dei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione è ammessa, per i motivi di cui ai nn.1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395, soltanto nel caso incui si tratti di provvedimenti che hanno deciso la causa nelmerito, mentre nei casi di rigetto del ricorso per cassazione o inquelli di cassazione del provvedimento impugnato, con o senzarinvio, l'impugnazione per revocazione è consentita, ai sensidell'art. 391-bis c.p.c., soltanto per il motivo di cui all'art. 395n. 4 c.p.c., ovverosia per errore di fatto (cfr. Cass. n.31265/2018, n. 21912/2015); tale limitazione non consente diravvisare nella disciplina in esame alcun vizio di legittimitàcostituzionale, sia perché l'ampliamento dei casi di revocazionedei provvedimenti della Corte di cassazione può essere dispostosolo dal legislatore, nell'ambito di una valutazione discrezionalealla quale non resta estranea l'esigenza, costituzionalizzatanell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protragganoall’infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazionedella norma comporterebbe un'inammissibile addizione,traducendosi in un significativo mutamento dell'intero sistemaprocessuale vigente;5. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore diNumero registro generale 17790/2025parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondoN umero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 9420/2026la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo,Data pubblicazione 14/04/2026nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]