CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 27089/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13167-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso la Signora RAFFAELLA D'ANM - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende 1366 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 31— - controricorrente - avverso la sentenza n. 2555/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 19/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; / / [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di Treviso con sentenza del 19.11.2015 ha respinto il gravame proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del locale Giudice di Pace (n. 545 del 2013) che, nei due giudizi (riuniti) di opposizione proposti dalla cliente [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato i rispettivi decreti ingiuntivi ottenuti dal legale per pagamento di compensi e aveva ordinato la restituzione degli importi versati comprese le spese per la provvisoria esecuzione, ravvisando un'ipotesi di improponibilità delle domande per abusivo frazionamento del credito. Il giudice di appello ha motivato il rigetto del gravame osservando. per quanto interessa: - che le doglianze relative all'incompetenza per valore erano prive di fondamento perché la competenza funzionale del giudice di pace include anche la domanda di restituzione degli importi incassati dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (comprensivi di capitale, interessi e spese di esecuzione), domanda da considerarsi accessoria all'istanza di revoca del decreto ingiuntivo, che doveva ritenersi implicitamente contenuta in essa e che non poteva neppure considerarsi nuova, dovendosi applicare l'art. 336 cpc; -che l'omessa concessione di un termine per replicare all'eccezione di abuso del diritto di credito sollevata dall'opponente debitrice con la memoria del 27.5.2013 non costituiva violazione del principio del contraddittorio, perché la Granata avrebbe potuto replicare nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo del tempo necessario; - che erano manifestamente infondate le censure riguardanti la violazione dell'art. 281 sexies cpc, sia riguardo alla sottoscrizione della sentenza che alle indicazioni contenute nel relativo modello procedi mentale; - che parimenti erano infondate le doglianze attinenti al merito perché l'unicità del rapporto professionale non giustificava il frazionamento del credito e quindi correttamente il Giudice di Pace aveva dichiarato improponibili le domande; - che infine andava rigettata l'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 89 cpc non ravvisandosi espressioni offensive nelle affermazioni del difensore dell'appellata in ordine alla dazione di un assegno. 2 Contro tale sentenza la professionista propone ricorso per cassazione con nove motivi, a loro volta contenenti plurime censure. Resiste con controricorso la cliente. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo la Granata denunzia violazione dell'art. 354 cpc per mancata rimessione delle parti davanti al primo giudice - Nullità derivata della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 comma 2 cpc, artt. 24 e 111 Cost.). Argomento nuovo introdotto da controparte: improponibilità della domanda - Sua introduzione tardiva. Sostiene la ricorrente che la questione della improponibilità era stata posta tardivamente e quindi doveva ritenersi sollevata di ufficio dal giudice, con conseguente obbligo di concedere il termine per le memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc, non essendo sufficiente la redazione di una mera replica a verbale e non potendo essa depositare una memoria non autorizzata. Rileva inoltre che si trattava di una questione nuova, introdotta in una memoria autorizzata solo per la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza. Chiede pertanto la cassazione della sentenza con rinvio direttamente al primo giudice, stante la violazione del diritto al contraddittorio e la nullità della sentenza di primo grado. 2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell'art. 111 comma 6 Cost: motivazione apparente in punto di mancata concessione del termine per la replica, criticando l'affermazione contenuta a pag. 8 della sentenza del giudice di appello ove si è ricavata la ragionevolezza dell'ordinanza non motivata del giudice di pace da un precedente giurisprudenziale senza però spiegare il motivo per cui non era stato concesso dal Giudice di Pace il termine per replicare e dove e in che modo il Giudice di Pace avesse fondato la ragionevolezza al fine di bypassare l'istanza. I primi due motivi sono fondati. È opportuno premettere che, secondo la ricostruzione dell'odierna ricorrente, i due decreti ingiuntivi furono richiesti per conseguire il compenso per tre pratiche legali> (per la fase stragiudiziale e civile e poi per quella penale). [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che il rapporto col professionista fosse unico perché si riferiva all'assistenza legale prestata per un unico sinistro stradale. I giudici di merito hanno aderito a quest'ultima tesi. Ciò chiarito, osserva la Corte che l'eccezione di indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio attiene alla proponibilità della domanda e quindi è rilevabile anche di ufficio dal giudice. Logica conseguenza è che la relativa eccezione, se sollevata dalla parte, non soggiace a preclusioni, salvo ovviamente la formazione del giudicato interno. Pertanto, si rivela priva di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui l'eccezione doveva ritenersi tardiva perché sollevata solo con la memoria del 27.5.2013 e non in sede di opposizione. A fronte di una tale eccezione, però, il Giudice di Pace avrebbe dovuto concedere al creditore opposto che ne aveva fatto richiesta, il termine per una memoria difensiva, in coerenza con la previsione dell'art. 101 secondo cpc per il caso di rilievo di ufficio, al fine di consentirgli di dimostrare l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Le sezioni unite infatti, hanno affermato che 2e domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111). Questo principio, affermato in relazione all'ipotesi di rilievo di ufficio della questione da parte del giudice, non può non valere anche nel caso di rilievo su eccezione di parte, essendo finalizzato alla tutela del diritto al contraddittorio, che a sua volta, è espressione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. Orbene, pretendere, come fa la Corte d'Appello, che la parte - a fronte di una eccezione sollevata dall'avversario con una memoria redatta in termine congruo di quasi sessanta giorni fissato dal Giudice di Pace (dal 2.4.2013 al 27.5.2013: cfr. sentenza impugnata pag. 5) e a seguito di una compiuta valutazione della vicenda - debba farsi carico di replicare solo nel verbale di udienza, si rivela una scelta contraria ai suddetti principi, anche perché l'odierna ricorrente non poteva neppure prevedere l'introduzione dell'eccezione in una memoria concessa dal giudice per tutt'altri fini, cioè "per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale sollevata da parte attrice" (cioè sull'eccezione di incompetenza per valore: cfr. verbale di udienza del 2.4.2013 la cui consultazione è consentita in ragione della natura del vizio dedotto); quindi nulla poteva indurla - per evitare la decadenza al diritto di replica sull'avversa eccezione di abuso del diritto - a provvedere alla urgente consultazione della memoria dell'opponente e per giunta disponendo di un lasso di tempo di appena 17 giorni, quindi di gran lunga inferiore a quello di quasi sessanta giorni di cui aveva beneficiato l'altra parte per impostare l'eccezione nuova, e inferiore addirittura al termine minimo di venti giorni previsto dall'art. 101 comma 2 cpc. Eppure la concessione di un termine per la memoria di replica - che, si badi bene, la creditrice opposta aveva chiesto nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè nella prima udienza utile successiva al deposito della memoria (avvenuto il 27.5.2013) - avrebbe potuto consentirle di difendersi adeguatamente sulla avversa eccezione dimostrando l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (le cui argomentazioni si trovano oggi svolte nei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione, di cui si dirà appresso). Il giudice di appello, investito di specifico motivo di gravame, avrebbe dovuto quindi dichiarare la nullità della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e disporre ai sensi del sesto comma dell'art.354 cpc, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di secondo grado delle attività il cui esercizio non era stato possibile (non rientrando la nullità della sentenza per la mancata attuazione del contraddittorio nelle ipotesi di rinnessione della causa al primo giudice disciplinate dagli artt. 353 e 354 c.p.c: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21108 del 31/10/2005 Rv. 585265). 3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 111 della Costituzione in tema di giusto processo e del generale principio di conservazione degli atti: rileva al riguardo la ricorrente che l'improponibilità delle domande monitorie (confermata dalla Corte d'Appello) avrebbe comportato la proposizione di una nuova azione, con duplicazione di procedimenti in violazione del principio di economia processuale e del giusto processo, considerato anche l'obbligo di restituzione di quanto speso per il recupero dei crediti professionali. 4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1173 cc (concetto di obbligazione e di rapporto obbligatorio) - Unico rapporto obbligatorio di cui in sentenza - Insussistenza - Tre diversi incarichi conferiti dalla signora Pistolato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con tale motivo si critica il Tribunale per avere ravvisato un unico rapporto obbligatorio mentre invece si trattava di tre pratiche. 5 Col quinto motivo la ricorrente denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che nel caso di specie l'iniziativa adottata non aveva comportato nessun aggravio di spese per il debitore; fornisce quindi a sostegno dell'assunto una serie di conteggi sull'ammontare delle spese in caso di unica domanda monitoria rapportandole a quelle occorse nei due ricorsi per decreto ingiuntivo. 6 Col sesto motivo si denunzia violazione di norme sulla competenza (art. 7 cpc) - Abnormità della sentenza di primo grado per superamento del limite di competenza per valore del Giudice di Pace - Ulteriore violazione di norma sulla competenza (art. 14 cpc) - Abnormità della sentenza per superamento della competenza per valore, rimproverandosi alla Corte d'Appello di avere confermato la sentenza di condanna alla restituzione della somma di €. 11.130,41 eccedente il limite di competenza per valore del Giudice di Pace e che neppure la Pistolato aveva domandato, essendosi limitata a chiedere una riduzione delle parcelle. 7 Col settimo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rimproverando alla Corte d'Appello di avere disatteso la relativa censura richiamando impropriamente l'articolo 336 cpc e ribadisce che la stessa cliente aveva domandato una riduzione degli importi ma non certo l'integrale restituzione. 8 Con l'ottavo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 281 sexies cpc - Omessa discussione orale - Omissione della lettura del dispositivo - Violazione degli artt. 113 cpc, 101 comma II Cost., 132 comma 1 n. 4 cpc, 118 comma 1 disp. Att. cpc - Omissione totale delle motivazioni di diritto della sentenza - Motivazione apparente - Nullità e/o inesistenza della sentenza, dolendosi della mancanza di discussione orale e della lettura del dispositivo in udienza, nonché della motivazione apparente. 9 Col nono motivo la Granata si duole del rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive da lei avanzata ai sensi dell'art. 89 cpc osservando che l'affermazione de "la falsa dazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] b di un assegno per il quale non esiste fattura è palesemente diffamatoria", né può ritenersi collegata al diritto di difesa. Il quinto, motivo, che è opportuno esaminare con precedenza per ragioni di priorità logica, è fondato. Come è noto, uno degli effetti negativi del frazionamento del credito è l'unilaterale aggravamento della posizione del debitore con conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede (cfr. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007 Rv. 599316; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018 Rv. 650068). Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di appello tale aspetto aveva formato oggetto di discussione (v. pagg. 51-56) e dunque il Tribunale doveva esaminarlo per verificare se, appunto, l'iniziativa del creditore avesse potuto rappresentare anche un aggravamento della posizione della cliente, ma dalla sentenza impugnata non risulta dedicato alcun passaggio alla confutazione della tesi (sostenuta nell'atto di appello) dell'assoluta assenza di maggiori pregiudizi economici per la cliente. Il fatto ovviamente era decisivo perché se fosse risultata fondata la tesi difensiva dell'avvocato, l'esito della lite avrebbe potuto anche essere diverso. A tale accertamento rimedierà il giudice di rinvio, restando così logicamente assorbito l'esame di tutti gli altri motivi In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso, che provvederà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente processo di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la s