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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19054/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22292/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale depositata il 2-8-2021 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente- contro A.S.L.

NAPOLI 1 C ENTRO, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3189/2016depositata il 30/08/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo dell a s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Napoli ingiungeva, con decreto n.3323/2008, alla A.S.L.

NAPOLI 1 il pagamento di € 22.729,00, a titolo di corrispettivo dovuto quale acconto, pari al 65%, per le prestazioni ex art. 44 l. n.833/1978 erogate nel mese di dicembre 2007.

La A.S.L.

Napoli 1 proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, deducendo il difetto di giurisdizione del G.O., l'inammissibilità della domanda giudiziale per frazionamento del credito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni rese, l'infondatezza della domanda per superamento della C.O.M..

Con sentenza n.12179/2010 il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando l'improponibilità della domanda per l'abusivo frazionamento del credito, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ed ottenendo altri due decreti ingiuntivi a titolo di pagamento del corrispettivo per prestazioni eseguite nell'anno 2007, avesse frazionato abusivamente i propri crediti, dal momento che essi riguardavano una “situazione debitoria unitariamente concepita perché derivante da un unico rapporto” e, pertanto, sussistevano tutti gli elementi per agire contestualmente per il recupero dei vari crediti maturati, sicché la pluralità di iniziative giudiziarie si poneva in violazione dei principi di buona fede e correttezza, integrando l'abuso del processo.

2. Avverso la citata sentenza, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla A.S.L.

Napoli 1 e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna della A.S.L. alle spese del doppio grado di giudizio.

La A.S.L.

Napoli 1 Centro proponeva appello incidentale e chiedeva di dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. e, in subordine, accogliere l'opposizione e rigettare la domanda del centro.

Con sentenza n.3189/2016, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato sia l'appello incidentale della A.S.L. , sia quello principale proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta società aveva azionato separatamente singole mensilità della medesima tipologia di prestazione, per la quale anche le possibili eccezioni apparivano comuni.

La Corte di merito in fatto ha rilevato che: i) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 3328/2008, oggetto del giudizio , riguardava l'acconto del 65% del mese di dicembre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti; ii) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 1985/2008 riguardava l'acconto del 65% del mese di ottobre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti; iii) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 2841/2008 riguardava l'acconto del 65% del mese di ottobre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti.

Come si evinceva dagli stessi ricorsi monitori, si trattava della medesima branca della riabilitazione (tetto di spesa dell'anno € 50.035.000), con identica C.O.M. di n. 27772 prestazioni, ed inoltre si trattava per tutti e tre i decreti ingiuntivi di acconti, e non di saldi mensili.

La Corte d’appello ha, quindi, affermato che, quando, come nella specie, il rapporto è unitario ed i crediti sono tutti scaduti, il creditore deve agire unitariamente, salvo l'ipotesi eccezionale di ragioni effettive di grave convenienza della loro separazione, come avviene quando alcune delle prestazioni siano già oggetto di contestazioni specifiche e di natura diversa rispetto a quelle del credito fino a quel momento non contestato, oppu re quando vi siano valide ragioni processuali per agire con riti diversi.

3. Avverso questa sentenza la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dall’ASL Napoli 1 Centro.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione di legge.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 della Costituzione - Violazione dell'art. 1375 c.c. - Violazione dell'art. 2697 C.C. - Violazione dell'art. 100 c.p.c. - Violazione degli artt. 31, 40, 104 c.p.c.

Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla interpretazione del divieto di frazionamento del credito in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3» .

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia interpretato erroneamente il principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 23276/2007, ritenendo sussistente il frazionamento contro buona fede dei crediti vantati dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni svolte in favore della A.S.L.

Napoli 1 Centro.

Ad avviso della ricorrente, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4091 del 16.02.2017, il divieto di frazionare il credito si applica sempre ad un singolo credito, ma non si applica ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata.Afferma la ricorrente di avere esercitato il legittimo diritto di richiedere singoli decreti ingiuntivi per ogni parte di credito sorto in momenti diversi e relativo a percentuali dell'intero, il cui pagamento doveva contrattualmente avvenire per il 65% del fatturato entro trenta giorni dalla fine del mese cui si riferiva ed il restante 35% entro il successivo trimestre solare in seguito al compimento dei controlli e verifiche dalla parte della A.S.L. sulla regolarità delle prestazioni (cfr. art. 9 del contratto 2007).

Pertanto la richiesta di più decreti ingiuntivi non rappresenterebbe un'ipotesi di frazionamento abusivo in quanto i crediti vantati nei confronti della A.S.L. per prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della convenzione sorgevano di mese in mese, pur se all'interno di un rapporto continuativo, e, conseguentemente, era no autonomamente azionabili senza incorrere nella violazione della buona fede contrattuale, laddove il comportamento contrario a buona fede potrebbe configurarsi solo se venissero azionate distintamente frazioni della singola mensilità.

Ad avviso della ricorrente, le distinte modalità e tempistiche di pagamento dell'acconto e del saldo relativi alla medesima mensilità, la sottoposizione dei saldi a verifiche successive rispetto alle scadenze contrattuali e la possibilità di recuperare sui saldi oppure sulle ultime mensilità dell'anno (acconti e saldi) eventuali conguagli per il superamento dei tetti di spesa, giustificava il ricorso a distinti decreti ingiuntivi per ciascuna delle frazioni del credito mensile e delle mensilità indicate.

Infine la ricorrente assume che incombesse alla A .

S .

L . dare prova dell’eccepito frazionamento del credito e della non definitività degli altri decreti ingiuntivi prodotti, trattandosi di fatti impeditivi, mentre nulla era stato dedotto a tale riguardo dalla A.S.L. circa l’esito dei vari giudizi.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «Violazione di legge.

Violazione dell'art. 2697 c.c. -Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito del centro per carenza di prova del convenzionamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ».

Deduce che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per carenza di prova del convenzionamento, considerato che erano stati prodotti da parte della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la convenzione stipulata con la A.S.L.

Napoli 1, il contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2007, la [OSCURATO:PERSONA] di determinazione della C.O.M. della struttura, la fattura n. 191 del 31.12.2007 con timbro di ricezione della A.S.L.

Napoli 1 e la lettera di costituzione in mora.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « Violazione di legge.

Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito del centro per aver superato la C.O.M., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello, in violazione delle norme relative alla ripartizione dell'onere probatorio, nonché del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per aver superato la C.O.M..

In particolare la A.S.L. avrebbe assunto determin azioni ablative del diritto della società ricorrente alla remunerazione delle prestazioni, in palese contrasto con le norme poste ai fini della regolamentazione del procedimento di accertamento e tempestiva comunicazione del superamento della capacità operativa massima, considerato che le note prodotte relative alla verifica della C.O.M. mensile erano state superate dalla nota prot. n. 63459/2008 della Direzione Generale, con la quale era stato espressamente riconosciuto il rispetto della C.O.M. annuale quale unico parametro di riferimento, nonché dalla recentissima pronuncia del T.A.R.Campania n. 3769/2016 per l'ottemperanza della sentenza n. 22/2014.

8. Con il quarto motivo denuncia «Violazione di legge.

Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'a rt. 112 c.p.c.

Omessa valutazione da parte della Corte di Appello dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell' eccezione di inesigibilità del credito del centro nel corso del giudizio di primo grado per aver superato il tetto di spesa per l'anno 2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. » .

La Corte di Appello, in violazione delle norme relative alla ripartizione dell'onere probatorio, nonché del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/ 1992, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per aver superato il tetto di spesa per l’anno 2007, in quanto la A.S.L. si era limitata genericamente ad eccepire il superamento del tetto di spesa della macroarea,senza dimostrare il proprio assunto.

8. Con il quinto motivo denuncia «Violazione di legge.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. - Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite del secondo grado per non aver pronunciato la compensazione delle spese in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3 e 5, c.p.c.».

Deduce che la corte di merito ha condannato la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, senza considerare la sussistenza della soccombenza reciproca delle parti.

Inoltre, il mutamento di indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità ed il contrasto ancora esistente nella giurisprudenza di merito relativamente alla fattispecie in esame, giustificherebbero la compensazione integrale delle spese di lite in applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc.civ . .

9. In via pregiudiziale , è infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata da parte controricorrente, atteso che nella specie trova applicazione, ex art.327 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, il termine lungo di un anno, essendo iniziato ante2009 il giudizio di primo grado , come rimarca anche la ricorrente nella memoria illustrativa.

Occorre dare, altresì , atto , sempre in via pregiudiziale , che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa in formato cartaceo e non tramite PCT, e ciò non è più consentito ai sensi dell’art.196 quater disp. att. cod. proc. civ. (articolo aggiunto dall’art.4, comma 12, del d.lgs.n.149/2022, che si applica anche ai procedimenti pendenti in cassazione a decorrere dall’1 - 1 - 2023, ai sensi del disposto dell’art.35, comma 2, della l.n.197/2022).

10. Il primo motivo èinfondato.

10.1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, com'è noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.

La scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone infatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass.

S.U. 23726/2007).

E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che «... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale» (Cass.19898/2018; conf.

Cass. 15398/2019; Cass.26089/2019; Cass. 9398/2017 e Cass.17019/2018).

Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi.

Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. 17893/2018; Cass. 6591/2019; Cass.24371/2021).

E’ stato altresì precisato che, i n tema di frazionamento del credito, il suddetto principio deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo"e non di "identico"(Cass. 14143/2021). 10.2.Ciò posto, nel caso di specie l a Corte di merito , nel ritenere violato dall’odierna ricorrente il divieto di frazionamento del credito, ha evidenziato di avere accertato che detta parte aveva già ottenuto altri due decreti ingiuntivi, in dettaglio indicati, per crediti relativi ad acconti dei corrispettivi dei mesi di ottobre 2007 per prestazioni appartenenti alla medesima b ranca della riabilitazione (tetto di spesa dell'anno € 50.035.000), e con identica C .

O .

M . ( n. 27772 prestazioni), rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, e detti assunti non sono oggetto di specifica censura , così come è incontroverso che la pretesa monitoria azionata ne l presente giudizio concerne solo l’acconto del corrispettivo per le prestazioni rese nel dicembre 2007.

Dunque, in base a quanto accertato dai giudici di merito, la convenzione regolatrice del rapporto di durata era la stessa, e medesimi erano il tetto d i spesa e la C.O.M. , come d’altronde inequivocabilmente è dato evincere dal contenuto del secondo mezzo, concernente la prova dell’unico convenzionamento, comune a tutte le prestazioni del 2007, e del terzo, con i quali la ricorrente ponequestioni che riguardano fatti costitutivi dell’intero rapporto di durata e tutte le prestazioni che ne derivano .

A ciò si aggiunga che, altrettanto incontestabilmente, il credito azionato è unacconto del corrispettivo de lla mensilità di dicembre 2007 e, in base a quanto deduce la stessa ricorrente, i saldi erano sottoposti “a verifiche successive rispetto alle scadenze contrattuali” ed era possibile “recuperare sui saldi oppure sulle ultime mensilità dell'anno (acconti e saldi) eventuali conguagli per il superamento dei tetti di spesa”.

Contrariamente a quanto afferma la società ricorrente , detto meccanismo contrattuale non giustifica il ricorso a distinte azioni motorie per ciascuna delle frazioni del credito mensile e delle mensilità indicate, dato che le successive verifiche potrebbero incidere sui saldi, con dispendio di attività giudiziaria, né la creditrice ha allegato e dimostrato, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, di essere titolare di un interesse oggettivament e valutabile alla tutela processuale frazionata.

In altreparole, sono in contestazione e oggetto di separate iniziative giudiziarie proprio parti del credito spettanti per singol e mensilità della medesima annualità, che, sebbene per previsione contrattuale abbiano una scadenza anteriore rispetto al credito per il saldo, hanno comunque “origine” contrattuale e presupposti fondanti identici.

Quanto alla doglianza riferita a l passaggio in giudicato degli altri decreti ingiuntivi, che secondo la Corte d’appello non era stato dimostrato e che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare per giustificare l’interesse all’azione separata, occorre ribadire che, salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale (Cass.27089/2021).

E ra , pertanto, onere d ella società ricorrente, a fronte dell’eccezione di controparte relativa all’improponibilità dell’azione,allegare e dimostrare il suo interesse all’iniziativa giudiziaria frazionata rispetto a quanto spettante per l’acconto della mensilità di dicembre 2007, se del caso deducendo che l’esito delle altre iniziative giudiziarie non ostava al frazionamento, ma lo giustificava .

Le difese di cui al ricorso sul punto, che si incentrano sulla nozione di fatto impeditivo con onere probatorio gravante sull’A.S.L., mentre si tratta di proponibilità della domanda, non colgono, dunque, nel se gno, e anche nella memoria illustrativa sono svolte considerazioni e critiche non pertinentialla ratio decidendi.

11. Anche i motivi secondo, terzo e quarto sono infondati, poiché non ricorre affatto il denunciato vizio di omessa pronuncia, dal momento che la Corte di merito ha statuito su una questione processuale, correttamente dichiarando improponibile la domanda per quanto si è detto, e non ha pertanto esaminato, né avrebbe potuto esaminare, il merito della controversia.

12. Parimentiinfondato è il quinto motivo.

La Corte d’appello ha effettuato una valutazione di soccombenza prevalente sulla base del principio di causalità, imputando alla società odierna ricorrente di aver intrapreso un’ azione giudiziaria radicalmente improponibile e causato gli oneri processuali.

Si tratta di una valutazione riservata al giudice di merito, anche in ipotesi di reciproca soccombenza (Cass. 3438/2016).

13. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22292/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale depositata il 2-8-2021 unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente- contro A.S.L. NAPOLI 1 C ENTRO, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3189/2016depositata il 30/08/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo dell a s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Napoli ingiungeva, con decreto n.3323/2008, alla A.S.L. NAPOLI 1 il pagamento di € 22.729,00, a titolo di corrispettivo dovuto quale acconto, pari al 65%, per le prestazioni ex art. 44 l. n.833/1978 erogate nel mese di dicembre 2007. La A.S.L. Napoli 1 proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, deducendo il difetto di giurisdizione del G.O., l'inammissibilità della domanda giudiziale per frazionamento del credito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni rese, l'infondatezza della domanda per superamento della C.O.M.. Con sentenza n.12179/2010 il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando l'improponibilità della domanda per l'abusivo frazionamento del credito, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ed ottenendo altri due decreti ingiuntivi a titolo di pagamento del corrispettivo per prestazioni eseguite nell'anno 2007, avesse frazionato abusivamente i propri crediti, dal momento che essi riguardavano una “situazione debitoria unitariamente concepita perché derivante da un unico rapporto” e, pertanto, sussistevano tutti gli elementi per agire contestualmente per il recupero dei vari crediti maturati, sicché la pluralità di iniziative giudiziarie si poneva in violazione dei principi di buona fede e correttezza, integrando l'abuso del processo. 2. Avverso la citata sentenza, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dalla A.S.L. Napoli 1 e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna della A.S.L. alle spese del doppio grado di giudizio. La A.S.L. Napoli 1 Centro proponeva appello incidentale e chiedeva di dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. e, in subordine, accogliere l'opposizione e rigettare la domanda del centro. Con sentenza n.3189/2016, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato sia l'appello incidentale della A.S.L. , sia quello principale proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta società aveva azionato separatamente singole mensilità della medesima tipologia di prestazione, per la quale anche le possibili eccezioni apparivano comuni. La Corte di merito in fatto ha rilevato che: i) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 3328/2008, oggetto del giudizio , riguardava l'acconto del 65% del mese di dicembre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti; ii) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 1985/2008 riguardava l'acconto del 65% del mese di ottobre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti; iii) il ricorso accolto con decreto ingiuntivo n. 2841/2008 riguardava l'acconto del 65% del mese di ottobre 2007 per prestazioni ex art. 26 l.n.833/1978 o equivalenti. Come si evinceva dagli stessi ricorsi monitori, si trattava della medesima branca della riabilitazione (tetto di spesa dell'anno € 50.035.000), con identica C.O.M. di n. 27772 prestazioni, ed inoltre si trattava per tutti e tre i decreti ingiuntivi di acconti, e non di saldi mensili. La Corte d’appello ha, quindi, affermato che, quando, come nella specie, il rapporto è unitario ed i crediti sono tutti scaduti, il creditore deve agire unitariamente, salvo l'ipotesi eccezionale di ragioni effettive di grave convenienza della loro separazione, come avviene quando alcune delle prestazioni siano già oggetto di contestazioni specifiche e di natura diversa rispetto a quelle del credito fino a quel momento non contestato, oppu re quando vi siano valide ragioni processuali per agire con riti diversi. 3. Avverso questa sentenza la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dall’ASL Napoli 1 Centro. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 della Costituzione - Violazione dell'art. 1375 c.c. - Violazione dell'art. 2697 C.C. - Violazione dell'art. 100 c.p.c. - Violazione degli artt. 31, 40, 104 c.p.c. Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla interpretazione del divieto di frazionamento del credito in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3» . La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia interpretato erroneamente il principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 23276/2007, ritenendo sussistente il frazionamento contro buona fede dei crediti vantati dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni svolte in favore della A.S.L. Napoli 1 Centro. Ad avviso della ricorrente, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4091 del 16.02.2017, il divieto di frazionare il credito si applica sempre ad un singolo credito, ma non si applica ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata.Afferma la ricorrente di avere esercitato il legittimo diritto di richiedere singoli decreti ingiuntivi per ogni parte di credito sorto in momenti diversi e relativo a percentuali dell'intero, il cui pagamento doveva contrattualmente avvenire per il 65% del fatturato entro trenta giorni dalla fine del mese cui si riferiva ed il restante 35% entro il successivo trimestre solare in seguito al compimento dei controlli e verifiche dalla parte della A.S.L. sulla regolarità delle prestazioni (cfr. art. 9 del contratto 2007). Pertanto la richiesta di più decreti ingiuntivi non rappresenterebbe un'ipotesi di frazionamento abusivo in quanto i crediti vantati nei confronti della A.S.L. per prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della convenzione sorgevano di mese in mese, pur se all'interno di un rapporto continuativo, e, conseguentemente, era no autonomamente azionabili senza incorrere nella violazione della buona fede contrattuale, laddove il comportamento contrario a buona fede potrebbe configurarsi solo se venissero azionate distintamente frazioni della singola mensilità. Ad avviso della ricorrente, le distinte modalità e tempistiche di pagamento dell'acconto e del saldo relativi alla medesima mensilità, la sottoposizione dei saldi a verifiche successive rispetto alle scadenze contrattuali e la possibilità di recuperare sui saldi oppure sulle ultime mensilità dell'anno (acconti e saldi) eventuali conguagli per il superamento dei tetti di spesa, giustificava il ricorso a distinti decreti ingiuntivi per ciascuna delle frazioni del credito mensile e delle mensilità indicate. Infine la ricorrente assume che incombesse alla A . S . L . dare prova dell’eccepito frazionamento del credito e della non definitività degli altri decreti ingiuntivi prodotti, trattandosi di fatti impeditivi, mentre nulla era stato dedotto a tale riguardo dalla A.S.L. circa l’esito dei vari giudizi. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «Violazione di legge. Violazione dell'art. 2697 c.c. -Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito del centro per carenza di prova del convenzionamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ». Deduce che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per carenza di prova del convenzionamento, considerato che erano stati prodotti da parte della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la convenzione stipulata con la A.S.L. Napoli 1, il contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2007, la [OSCURATO:PERSONA] di determinazione della C.O.M. della struttura, la fattura n. 191 del 31.12.2007 con timbro di ricezione della A.S.L. Napoli 1 e la lettera di costituzione in mora. 7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « Violazione di legge. Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito del centro per aver superato la C.O.M., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello, in violazione delle norme relative alla ripartizione dell'onere probatorio, nonché del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per aver superato la C.O.M.. In particolare la A.S.L. avrebbe assunto determin azioni ablative del diritto della società ricorrente alla remunerazione delle prestazioni, in palese contrasto con le norme poste ai fini della regolamentazione del procedimento di accertamento e tempestiva comunicazione del superamento della capacità operativa massima, considerato che le note prodotte relative alla verifica della C.O.M. mensile erano state superate dalla nota prot. n. 63459/2008 della Direzione Generale, con la quale era stato espressamente riconosciuto il rispetto della C.O.M. annuale quale unico parametro di riferimento, nonché dalla recentissima pronuncia del T.A.R.Campania n. 3769/2016 per l'ottemperanza della sentenza n. 22/2014. 8. Con il quarto motivo denuncia «Violazione di legge. Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'a rt. 112 c.p.c. Omessa valutazione da parte della Corte di Appello dei motivi a sostegno dell'infondatezza dell' eccezione di inesigibilità del credito del centro nel corso del giudizio di primo grado per aver superato il tetto di spesa per l'anno 2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. » . La Corte di Appello, in violazione delle norme relative alla ripartizione dell'onere probatorio, nonché del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/ 1992, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'infondatezza dell’eccezione di inesigibilità del credito per aver superato il tetto di spesa per l’anno 2007, in quanto la A.S.L. si era limitata genericamente ad eccepire il superamento del tetto di spesa della macroarea,senza dimostrare il proprio assunto. 8. Con il quinto motivo denuncia «Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. - Violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite del secondo grado per non aver pronunciato la compensazione delle spese in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3 e 5, c.p.c.». Deduce che la corte di merito ha condannato la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, senza considerare la sussistenza della soccombenza reciproca delle parti. Inoltre, il mutamento di indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità ed il contrasto ancora esistente nella giurisprudenza di merito relativamente alla fattispecie in esame, giustificherebbero la compensazione integrale delle spese di lite in applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc.civ . . 9. In via pregiudiziale , è infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata da parte controricorrente, atteso che nella specie trova applicazione, ex art.327 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, il termine lungo di un anno, essendo iniziato ante2009 il giudizio di primo grado , come rimarca anche la ricorrente nella memoria illustrativa. Occorre dare, altresì , atto , sempre in via pregiudiziale , che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa in formato cartaceo e non tramite PCT, e ciò non è più consentito ai sensi dell’art.196 quater disp. att. cod. proc. civ. (articolo aggiunto dall’art.4, comma 12, del d.lgs.n.149/2022, che si applica anche ai procedimenti pendenti in cassazione a decorrere dall’1 - 1 - 2023, ai sensi del disposto dell’art.35, comma 2, della l.n.197/2022). 10. Il primo motivo èinfondato. 10.1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, com'è noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. La scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone infatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. S.U. 23726/2007). E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che «... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale» (Cass.19898/2018; conf. Cass. 15398/2019; Cass.26089/2019; Cass. 9398/2017 e Cass.17019/2018). Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. 17893/2018; Cass. 6591/2019; Cass.24371/2021). E’ stato altresì precisato che, i n tema di frazionamento del credito, il suddetto principio deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo"e non di "identico"(Cass. 14143/2021). 10.2.Ciò posto, nel caso di specie l a Corte di merito , nel ritenere violato dall’odierna ricorrente il divieto di frazionamento del credito, ha evidenziato di avere accertato che detta parte aveva già ottenuto altri due decreti ingiuntivi, in dettaglio indicati, per crediti relativi ad acconti dei corrispettivi dei mesi di ottobre 2007 per prestazioni appartenenti alla medesima b ranca della riabilitazione (tetto di spesa dell'anno € 50.035.000), e con identica C . O . M . ( n. 27772 prestazioni), rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, e detti assunti non sono oggetto di specifica censura , così come è incontroverso che la pretesa monitoria azionata ne l presente giudizio concerne solo l’acconto del corrispettivo per le prestazioni rese nel dicembre 2007. Dunque, in base a quanto accertato dai giudici di merito, la convenzione regolatrice del rapporto di durata era la stessa, e medesimi erano il tetto d i spesa e la C.O.M. , come d’altronde inequivocabilmente è dato evincere dal contenuto del secondo mezzo, concernente la prova dell’unico convenzionamento, comune a tutte le prestazioni del 2007, e del terzo, con i quali la ricorrente ponequestioni che riguardano fatti costitutivi dell’intero rapporto di durata e tutte le prestazioni che ne derivano . A ciò si aggiunga che, altrettanto incontestabilmente, il credito azionato è unacconto del corrispettivo de lla mensilità di dicembre 2007 e, in base a quanto deduce la stessa ricorrente, i saldi erano sottoposti “a verifiche successive rispetto alle scadenze contrattuali” ed era possibile “recuperare sui saldi oppure sulle ultime mensilità dell'anno (acconti e saldi) eventuali conguagli per il superamento dei tetti di spesa”. Contrariamente a quanto afferma la società ricorrente , detto meccanismo contrattuale non giustifica il ricorso a distinte azioni motorie per ciascuna delle frazioni del credito mensile e delle mensilità indicate, dato che le successive verifiche potrebbero incidere sui saldi, con dispendio di attività giudiziaria, né la creditrice ha allegato e dimostrato, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, di essere titolare di un interesse oggettivament e valutabile alla tutela processuale frazionata. In altreparole, sono in contestazione e oggetto di separate iniziative giudiziarie proprio parti del credito spettanti per singol e mensilità della medesima annualità, che, sebbene per previsione contrattuale abbiano una scadenza anteriore rispetto al credito per il saldo, hanno comunque “origine” contrattuale e presupposti fondanti identici. Quanto alla doglianza riferita a l passaggio in giudicato degli altri decreti ingiuntivi, che secondo la Corte d’appello non era stato dimostrato e che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare per giustificare l’interesse all’azione separata, occorre ribadire che, salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale (Cass.27089/2021). E ra , pertanto, onere d ella società ricorrente, a fronte dell’eccezione di controparte relativa all’improponibilità dell’azione,allegare e dimostrare il suo interesse all’iniziativa giudiziaria frazionata rispetto a quanto spettante per l’acconto della mensilità di dicembre 2007, se del caso deducendo che l’esito delle altre iniziative giudiziarie non ostava al frazionamento, ma lo giustificava . Le difese di cui al ricorso sul punto, che si incentrano sulla nozione di fatto impeditivo con onere probatorio gravante sull’A.S.L., mentre si tratta di proponibilità della domanda, non colgono, dunque, nel se gno, e anche nella memoria illustrativa sono svolte considerazioni e critiche non pertinentialla ratio decidendi. 11. Anche i motivi secondo, terzo e quarto sono infondati, poiché non ricorre affatto il denunciato vizio di omessa pronuncia, dal momento che la Corte di merito ha statuito su una questione processuale, correttamente dichiarando improponibile la domanda per quanto si è detto, e non ha pertanto esaminato, né avrebbe potuto esaminare, il merito della controversia. 12. Parimentiinfondato è il quinto motivo. La Corte d’appello ha effettuato una valutazione di soccombenza prevalente sulla base del principio di causalità, imputando alla società odierna ricorrente di aver intrapreso un’ azione giudiziaria radicalmente improponibile e causato gli oneri processuali. Si tratta di una valutazione riservata al giudice di merito, anche in ipotesi di reciproca soccombenza (Cass. 3438/2016). 13. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater de
Decreto Cassazione n. 19054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris