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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 26365/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31520/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 2979/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17 luglio 2019, notificata in pari data;P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 1° ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Padova domandando l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes, con condanna della stessa alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso.

Espose che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata ad eseguire trasporti di terre da scavo da un cantiere di carico, sito a Mestre, ad un cantiere di scarico e rinterro, sito a Conegliano, verso il corrispettivo di Euro 6,50 (poi aumentato ad Euro 7.00) per tonnellata; soggiunse che, nel corso dell'esecuzione del contratto, dopo avere onorato il pagamento di talune fatture (per Euro 63.000,00), aveva notato delle irregolarità contabili da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver trasportato una quantità di terreno di gran lunga superiore a quella reale; donde l'azione di accertamento negativo del credito della convenuta.

Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. resisté alla domanda; pressoché contestualmente chiese e ottenne, dallo stesso tribunale, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di Euro 133.823,21, pari alla differenza asseritamente ancora spettantele a titolo di corrispettivo del predetto contratto di appalto, per il quale aveva emesso fatture per il complessivo importo di Euro 196.823,21. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, pagò la somma per evitare l'esecuzione forzata ma oppose il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i giudizi, il tribunale di Padova, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di Euro 133.823,21, ma non anche della somma precedentemente incassata di Euro 63.000, così implicitamente rigettando la domanda restitutoria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e appello incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 luglio 2019, li ha rigettati entrambi, compensando le spese del grado.

La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha deciso sulla base del rilievo che, mentre doveva ritenersi provato il generico svolgimento della prestazione dedotta nel contratto, non risultava invece dimostrata la quantità della terra trasportata in funzione della determinazione del corrispettivo, da compiersi, secondo le previsioni contrattuali, in relazione al peso della terra medesima (Euro 6,50 - poi aumentati ad Euro 7 - alla tonnellata), in quanto: a) nei documenti di trasporto era indicato il volume (in metri cubi), non il peso (in tonnellate), della terra trasportata e non era possibile convertire il volume in peso, atteso che l'utilizzabilità del metodo, suggerito dall'appellante principale, di moltiplicare il volume trasportato per il peso specifico dell'argilla, era preclusa, per un verso, dalla circostanza che tale peso specifico non emergeva da nessuna tabella ufficiale, per altro verso dalla stessa previsione contrattuale che attribuiva rilievo, ai fini del corrispettivo, al peso della terra e non al suo volume; b) la misurazione in volume, oltre che ex se inidonea a determinare il corrispettivo stante la diversa previsione contrattuale, [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani era inoltre incerta e meramente indicativa, poiché i documenti di trasporto erano precompilati in ogni loro parte, salvo che in quella in cui andava indicata la targa del veicolo, sicché non vi era certezza sulla corrispondenza tra il volume di volta in volta effettivamente trasportato e quello risultante dal documento di trasporto precompilato; c) non era possibile provvedere officiosamente mediante consulenza tecnica, poiché il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto quando le parti non ne abbiano determinato la misura né stabilito il modo di determinarla, previsto dall'art. 1657 c.c., sarebbe esercitabile solo qualora non si controverta sull'opera prestata a seguito di contestazione tra le parti medesime, talché tale esercizio restava precluso nella fattispecie, in cui era appunto in contestazione tra le parti anche la quantità della prestazione resa ed incombeva pertanto sulla parte che ne aveva chiesto il pagamento l'onere di provare la misura del corrispettivo e la sua complessiva entità.

Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la C.S. s.r.I., sulla base di quattro motivi.

Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 1199, 2732, 2733 e 2734 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che nel corso del giudizio di merito era stato accertato che i documenti di trasporto, compilati in occasione di ogni viaggio, al momento dell'arrivo del carico a destinazione venivano sottoscritti da un responsabile della società controricorrente.

Sostiene che, poiché tali documenti, debitamente sottoscritti dalla creditrice, recavano, tra le altre indicazioni, anche quella della quantità della terra trasportata, essi avrebbero costituito idonea prova dell'entità della prestazione.

Censura, pertanto, la sentenza di appello per avere erroneamente omesso di attribuire ai documenti di trasporto valore di quietanza e, conseguentemente, di confessione stragiudiziale in ordine alla circostanza dell'avvenuto ricevimento, da parte della società committente, del quantitativo di terra in essi indicato, in funzione della determinazione del corrispettivo dovuto alla società appaltatrice.

1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a.

In primo luogo, al di là di un generico riferimento all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che attribuisce, alla quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, la natura di confessione stragiudiziale resa alla parte sullo specifico fatto estintivo dell'obbligazione, l'illustrazione del motivo difetta di qualsiasi argomentazione volta ad evidenziare - tanto sotto il profilo della violazione quanto sotto quello della falsa applicazione di norme di diritto - le ragioni per le quali i documenti di trasporto a cui si fa [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani riferimento sarebbero riconducibili alle fattispecie contemplate dagli artt. 1199, 2732, 2732 e 2734 del codice civile.

Il motivo, pertanto, sotto questo profilo, non presenta un contenuto espositivo conforme alla sua intestazione, specie se si tenga conto del rilievo formulato dal pubblico ministero, il quale ha posto in evidenza il carattere precompilato dei predetti documenti di trasporto e la circostanza che essi non erano stati tutti firmati personalmente dal creditore, bensì da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale.

Tali circostanze avrebbero richiesto, nell'illustrazione del motivo, un puntuale ed analitico sforzo argomentativo, in funzione dell'enucleazione delle ragioni della ritenuta riconducibilità degli specifici documenti tenuti in considerazione alla fattispecie della quietanza - fattispecie nella quale la "funzione" di prova documentale precostituita del pagamento eseguito dal debitore trova fondamento nella "natura" di dichiarazione di scienza proveniente dal creditore - e, dunque, della dimostrazione dell'error in iudicando postulato nell'intestazione del motivo medesimo. 1.1.b.

In secondo luogo, il motivo in esame, mentre da un lato evoca i documenti di trasporto deducendo che tutti erano stati sottoscritti dalla destinataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che in essi era indicato il quantitativo di terra trasportata per ogni singolo viaggio, dall'altro lato omette di riprodurne, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso, ponendo questa Corte nell'impossibilità di percepire i termini della doglianza sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, per un verso, un'indebita integrazione dell'attività deduttiva di esclusiva spettanza della parte ricorrente in sede di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziarn articolazione del motivo; per altro verso, l'impropria assunzione di una funzione vicaria della parte medesima, tra l'altro senza nessuna certezza di corrispondere alla sua intenzione e con il rischio di travisare la spes del suo (imprecisato) assunto.

In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l'esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679).

La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti evocati costituisce, pertanto, un'evidente violazione dell'art.366, n.6, c.p.c., cui consegue la sanzione dell'inammissibilità del motivo di ricorso. 1.1.c.

In terzo luogo, infine, il motivo in esame, nel lamentare la mancata attribuzione ai documenti di trasporto del valore di quietanza e di confessione stragiudiziale, si traduce in una vera e propria "aberratio ictus", poiché omette di confrontarsi con le (diverse) rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso, nella fattispecie, il valore probatorio dei documenti di trasporto, non sul presupposto che ad essi non possa attribuirsi, in generale, la natura di quietanza o di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani confessione stragiudiziale, ma sul diverso duplice rilievo che, nei documenti di trasporto emessi nel caso concreto, per un verso la quantità della terra trasportata era indicata mediante riferimento al volume anziché al peso, il che non consentiva di determinare il corrispettivo del contratto, poiché quest'ultimo aveva attribuito rilievo, a tal fine, esclusivamente al peso; per altro verso, la stessa indicazione del volume doveva ritenersi incerta e meramente indicativa, in ragione della circostanza che, in questa parte, i documenti erano precompilati, sicché poteva non esservi corrispondenza tra la quantità indicata e quella effettivamente trasportata.

Questa duplice ratio decidendi viene del tutto pretermessa nel motivo in esame, il quale si duole dell'omesso riconoscimento della natura giuridica di quietanza dei documenti evocati, senza considerare le ragioni della loro inidoneità probatoria in concreto ravvisate dal giudice del merito.

Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che le doglianze in esso contenute si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle sottese alla pronuncia di appello.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. Sez.

U 20/03/2017, n. 7074, non mass.; Cass. 31/08/2015, n.[OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 17330; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile, ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass.15/03/2006, n. 5637).

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, stante la previsione contrattuale secondo cui il corrispettivo dell'appalto si sarebbe dovuto determinare in base al peso della terra trasportata espresso in tonnellate, i documenti di trasporto non avrebbero potuto costituire prova idonea dell'entità della prestazione, in funzione della determinazione della misura del suo corrispettivo, poiché in essi era indicato (non il peso ma) il volume della terra medesima, espresso in metri cubi.

Deduce che, peraltro, questa argomentazione sarebbe stata il frutto di un'erronea interpretazione del contratto, giacché la circostanza che le parti, di comune accordo, avevano deciso che, per ogni viaggio, il terreno trasportato sarebbe stato misurato in metri cubi e che non fosse sottoposto a pesatura, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere che esse avessero concordato che, ai fini [OSCURATO:PERSONA] est P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani delle determinazione del corrispettivo, avrebbe dovuto operarsi la conversione della terra trasportata dai metri cubi alle tonnellate.

Sostiene che la prova di tale convergente volontà delle parti sarebbe risultata sia dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sottoscritto 749 documenti di trasporto ove il quantitativo della terra era misurato in metri cubi, sia dalla circostanza che essa aveva provveduto, senza contestazioni, al pagamento delle prime fatture, il cui importo era stato determinato sulla base della conversione in peso del volume della terra trasportata.

Conclude che, pertanto, se avesse correttamente applicato i criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1366 c.c., la Corte di appello avrebbe accertato che la comune intenzione delle parti era nel senso che il corrispettivo del contratto (per il quale era stata pattiziamente stabilita la misura di Euro 6,50 per tonnellata) avrebbe dovuto essere determinato attraverso la previa operazione di conversione dei metri cubi (volume) in tonnellate (peso).

2.2. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile. 2.2.a.

In primo luogo, va ribadito quanto già si è osservato in ordine al precedente motivo circa la violazione dell'art.366 n.6 c.p.c., per non essere stata seguita l'evocazione dei documenti di trasporto dalla riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto. 2.2.b.

In secondo luogo, anche le doglianze espresse nel motivo in esame non si confrontano pienamente con entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di appello, giacché, anche se si convenisse sulla sussistenza della concorde volontà delle parti di operare la conversione dal volume al peso della terra trasportata ai fini del calcolo del corrispettivo (operazione che il giudice del merito ha ritenuto, peraltro, materialmente preclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] est.

Li P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rilevata circostanza che nessuna tabella ufficiale indicherebbe con oggettività il peso specifico dell'argilla, quale valore di cui sarebbe necessario tenere conto ai fini dell'invocata conversione), da ciò non sarebbe tuttavia scalfita l'altra ragione di esclusione del valore probatorio dei documenti di trasporto nel caso concreto, fondata sul loro carattere precompilato nella parte relativa all'indicazione della quantità della terra trasportata e, pertanto, sul carattere incerto di tale indicazione. 2.2.c.

In terzo luogo, infine, il motivo in esame, ad onta della formale intestazione, nella sostanza non censura l'erroneità in iure (per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale) dell'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti compiuta dal giudice del merito, ma si risolve nella contestazione dell'apprezzamento, da questi espresso, dell'efficacia probatoria dei documenti di trasporto.

La Corte territoriale, infatti, non ha affrontato e risolto un problema interpretativo relativo all'esatto contenuto del contratto, ma, avuto riguardo alla divergenza tra una perspicua e non controversa previsione contrattuale (secondo la quale il corrispettivo del contratto avrebbe dovuto essere calcolato in base al peso della terra trasportata espresso in tonnellate) e le indicazioni contenute nei documenti di trasporto (in cui il quantitativo della terra medesima era invece individuato facendo riferimento al volume, espresso in metri cubi), ha escluso la valenza probatoria di tali documenti e ha ritenuto non assolto l'onere, incombente sulla parte che ne aveva chiesto il pagamento, di provare la misura del corrispettivo dell'appalto e la sua complessiva entità.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] censurare questo giudizio, la società ricorrente non deduce un error in iudicando ma critica, inammissibilmente, l'apprezzamento che la Corte di appello ha compiuto dei predetti documenti ai fini istruttori; apprezzamento che è riservato al giudice del merito e che, in quanto debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt.132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.

La ricorrente censura di nullità la sentenza impugnata per apparenza della motivazione sul rigetto della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla determinazione del corrispettivo dell'appalto.

Ribadisce che, nel caso di specie, ai fini del calcolo del prezzo dell'appalto, avrebbe dovuto operarsi la conversione dal volume al peso della terra trasportata, moltiplicando i metri cubi per il peso specifico della terra argillosa; evidenzia che tale attività, richiedendo competenze scientifiche e l'applicazione di formule matematiche, avrebbe dovuto essere affidata ad un consulente tecnico; conclude che, pertanto, sarebbe viziata da motivazione apparente la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che il peso specifico della terra argillosa non fosse indicato con oggettività da alcuna tabella ufficiale.

4. Il terzo motivo deve essere esaminato congiuntamente al quarto, in ragione degli evidenti elementi di connessione tra loro intercorrenti.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'art.1657 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è censurata nella parte in cui non ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che la possibilità per il giudice di esercitare il potere integrativo di determinazione officiosa del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art.1657 c.c., sarebbe subordinata alla mancanza di controversia sull'opera prestata.

La ricorrente deduce che, nel caso di specie, la stessa Corte territoriale avrebbe evidenziato, al contrario, che era stato provato l'effettivo svolgimento della prestazione dedotta nel contratto, sicché, in applicazione dell'art.1657 c.c., il giudice del merito ben avrebbe potuto provvedere alla determinazione del corrispettivo ad essa spettante, previa ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

4.1. L'esame congiunto dei due motivi appena illustrati induce a dichiarare inammissibile il terzo e a rigettare, perché infondato, il quarto.

4.2. Va preliminarmente precisato che l'argomentazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui la possibilità di moltiplicare il volume trasportato per il peso specifico dell'argilla sarebbe stata preclusa dalla circostanza che tale ultimo valore non emergeva da nessuna tabella ufficiale - unitamente all'ulteriore argomentazione volta a dare rilievo alla previsione contrattuale in base alla quale il corrispettivo avrebbe dovuto determinarsi in base al peso della terra e non in base al suo volume - costituisce il fondamento, non già della statuizione di rigetto della invocata consulenza tecnica, bensì della diversa statuizione concernente l'apprezzamento negativo dell'efficacia probatoria dei documenti di trasporto; apprezzamento svolto dal giudice di merito nell'esercizio del potere, a lui riservato, di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, e del quale già si è sopra evidenziata l'incensurabilità in sede di legittimità.

4.3. L'impossibilità di fare applicazione del potere officioso previsto dall'art.1657 c.c., eventualmente ricorrendo all'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio, è stata invece motivata dalla Corte di appello (pp. 9-10 della sentenza impugnata) prendendo le mosse dal rilievo che «il potere del giudice di determinare il prezzo dell'appalto ... è esercitabile solo qualora non si contro verta sull'opera prestata a seguito di contestazione delle parti»; da tale rilievo è stata, poi, tratta l'implicazione che l'esercizio del potere in parola doveva ritenersi in concreto precluso, dal momento che, nella fattispecie, era «in contestazione tra le parti anche la quantità della prestazione resa»; e ciò, «sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità» (sono state citate Cass. n. 9768/2016, Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 19727/2016).

4.4. Ciò posto, deve anzitutto escludersi che tale articolata argomentazione sia affetta da vizio di motivazione, la sussistenza del quale, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l'odierno ricorso, depositata il 17 luglio 2019 - va delibata solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza della motivazione medesima (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

4.5. Oltre che debitamente motivata, l'argomentazione volta a rilevare l'impossibilità, nella fattispecie, di procedere mediante CTU [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani all'esercizio del potere integrativo di determinazione officiosa del corrispettivo dell'appalto, appare anche corretta in iure, con conseguente infondatezza della dedotta violazione dell'art.1657 c.c..

La Corte di appello, infatti, ha fatto applicazione del principio secondo cui «il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, in base all'art.1657 c.c., se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, è esercitabile solo ove non si contro verta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda» (Cass. 13/09/2016, n. 17959).

Questo principio - che trova risalente fondamento nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.29/03/1989, n.1511; Cass.13/04/1987, n. 3672; Cass. 26/05/1976, n. 1906) ed al quale il collegio intende dare ulteriore continuità - è stato correttamente applicato nella fattispecie, nella quale, pur essendo stata ritenuta provata l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, restava controversa l'entità della stessa, cadendo la contestazione delle parti sulla quantità della terra trasportata, in relazione alla quale l'appaltatore aveva emesso fatture per Euro 196.823,21, mentre il committente le aveva onorate solo per il minor importo di Euro 63.000.

5. In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31520/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 2979/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17 luglio 2019, notificata in pari data;P.U. 27.05.2022 N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 1° ottobre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Padova domandando l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes, con condanna della stessa alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso. Espose che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata ad eseguire trasporti di terre da scavo da un cantiere di carico, sito a Mestre, ad un cantiere di scarico e rinterro, sito a Conegliano, verso il corrispettivo di Euro 6,50 (poi aumentato ad Euro 7.00) per tonnellata; soggiunse che, nel corso dell'esecuzione del contratto, dopo avere onorato il pagamento di talune fatture (per Euro 63.000,00), aveva notato delle irregolarità contabili da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di aver trasportato una quantità di terreno di gran lunga superiore a quella reale; donde l'azione di accertamento negativo del credito della convenuta. Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. resisté alla domanda; pressoché contestualmente chiese e ottenne, dallo stesso tribunale, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di Euro 133.823,21, pari alla differenza asseritamente ancora spettantele a titolo di corrispettivo del predetto contratto di appalto, per il quale aveva emesso fatture per il complessivo importo di Euro 196.823,21. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, pagò la somma per evitare l'esecuzione forzata ma oppose il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i giudizi, il tribunale di Padova, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma di Euro 133.823,21, ma non anche della somma precedentemente incassata di Euro 63.000, così implicitamente rigettando la domanda restitutoria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e appello incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 luglio 2019, li ha rigettati entrambi, compensando le spese del grado. La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha deciso sulla base del rilievo che, mentre doveva ritenersi provato il generico svolgimento della prestazione dedotta nel contratto, non risultava invece dimostrata la quantità della terra trasportata in funzione della determinazione del corrispettivo, da compiersi, secondo le previsioni contrattuali, in relazione al peso della terra medesima (Euro 6,50 - poi aumentati ad Euro 7 - alla tonnellata), in quanto: a) nei documenti di trasporto era indicato il volume (in metri cubi), non il peso (in tonnellate), della terra trasportata e non era possibile convertire il volume in peso, atteso che l'utilizzabilità del metodo, suggerito dall'appellante principale, di moltiplicare il volume trasportato per il peso specifico dell'argilla, era preclusa, per un verso, dalla circostanza che tale peso specifico non emergeva da nessuna tabella ufficiale, per altro verso dalla stessa previsione contrattuale che attribuiva rilievo, ai fini del corrispettivo, al peso della terra e non al suo volume; b) la misurazione in volume, oltre che ex se inidonea a determinare il corrispettivo stante la diversa previsione contrattuale, [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani era inoltre incerta e meramente indicativa, poiché i documenti di trasporto erano precompilati in ogni loro parte, salvo che in quella in cui andava indicata la targa del veicolo, sicché non vi era certezza sulla corrispondenza tra il volume di volta in volta effettivamente trasportato e quello risultante dal documento di trasporto precompilato; c) non era possibile provvedere officiosamente mediante consulenza tecnica, poiché il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto quando le parti non ne abbiano determinato la misura né stabilito il modo di determinarla, previsto dall'art. 1657 c.c., sarebbe esercitabile solo qualora non si controverta sull'opera prestata a seguito di contestazione tra le parti medesime, talché tale esercizio restava precluso nella fattispecie, in cui era appunto in contestazione tra le parti anche la quantità della prestazione resa ed incombeva pertanto sulla parte che ne aveva chiesto il pagamento l'onere di provare la misura del corrispettivo e la sua complessiva entità. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la C.S. s.r.I., sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 1199, 2732, 2733 e 2734 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce che nel corso del giudizio di merito era stato accertato che i documenti di trasporto, compilati in occasione di ogni viaggio, al momento dell'arrivo del carico a destinazione venivano sottoscritti da un responsabile della società controricorrente. Sostiene che, poiché tali documenti, debitamente sottoscritti dalla creditrice, recavano, tra le altre indicazioni, anche quella della quantità della terra trasportata, essi avrebbero costituito idonea prova dell'entità della prestazione. Censura, pertanto, la sentenza di appello per avere erroneamente omesso di attribuire ai documenti di trasporto valore di quietanza e, conseguentemente, di confessione stragiudiziale in ordine alla circostanza dell'avvenuto ricevimento, da parte della società committente, del quantitativo di terra in essi indicato, in funzione della determinazione del corrispettivo dovuto alla società appaltatrice. 1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a. In primo luogo, al di là di un generico riferimento all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che attribuisce, alla quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, la natura di confessione stragiudiziale resa alla parte sullo specifico fatto estintivo dell'obbligazione, l'illustrazione del motivo difetta di qualsiasi argomentazione volta ad evidenziare - tanto sotto il profilo della violazione quanto sotto quello della falsa applicazione di norme di diritto - le ragioni per le quali i documenti di trasporto a cui si fa [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani riferimento sarebbero riconducibili alle fattispecie contemplate dagli artt. 1199, 2732, 2732 e 2734 del codice civile. Il motivo, pertanto, sotto questo profilo, non presenta un contenuto espositivo conforme alla sua intestazione, specie se si tenga conto del rilievo formulato dal pubblico ministero, il quale ha posto in evidenza il carattere precompilato dei predetti documenti di trasporto e la circostanza che essi non erano stati tutti firmati personalmente dal creditore, bensì da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale. Tali circostanze avrebbero richiesto, nell'illustrazione del motivo, un puntuale ed analitico sforzo argomentativo, in funzione dell'enucleazione delle ragioni della ritenuta riconducibilità degli specifici documenti tenuti in considerazione alla fattispecie della quietanza - fattispecie nella quale la "funzione" di prova documentale precostituita del pagamento eseguito dal debitore trova fondamento nella "natura" di dichiarazione di scienza proveniente dal creditore - e, dunque, della dimostrazione dell'error in iudicando postulato nell'intestazione del motivo medesimo. 1.1.b. In secondo luogo, il motivo in esame, mentre da un lato evoca i documenti di trasporto deducendo che tutti erano stati sottoscritti dalla destinataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che in essi era indicato il quantitativo di terra trasportata per ogni singolo viaggio, dall'altro lato omette di riprodurne, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso, ponendo questa Corte nell'impossibilità di percepire i termini della doglianza sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, per un verso, un'indebita integrazione dell'attività deduttiva di esclusiva spettanza della parte ricorrente in sede di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziarn articolazione del motivo; per altro verso, l'impropria assunzione di una funzione vicaria della parte medesima, tra l'altro senza nessuna certezza di corrispondere alla sua intenzione e con il rischio di travisare la spes del suo (imprecisato) assunto. In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l'esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti evocati costituisce, pertanto, un'evidente violazione dell'art.366, n.6, c.p.c., cui consegue la sanzione dell'inammissibilità del motivo di ricorso. 1.1.c. In terzo luogo, infine, il motivo in esame, nel lamentare la mancata attribuzione ai documenti di trasporto del valore di quietanza e di confessione stragiudiziale, si traduce in una vera e propria "aberratio ictus", poiché omette di confrontarsi con le (diverse) rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha escluso, nella fattispecie, il valore probatorio dei documenti di trasporto, non sul presupposto che ad essi non possa attribuirsi, in generale, la natura di quietanza o di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani confessione stragiudiziale, ma sul diverso duplice rilievo che, nei documenti di trasporto emessi nel caso concreto, per un verso la quantità della terra trasportata era indicata mediante riferimento al volume anziché al peso, il che non consentiva di determinare il corrispettivo del contratto, poiché quest'ultimo aveva attribuito rilievo, a tal fine, esclusivamente al peso; per altro verso, la stessa indicazione del volume doveva ritenersi incerta e meramente indicativa, in ragione della circostanza che, in questa parte, i documenti erano precompilati, sicché poteva non esservi corrispondenza tra la quantità indicata e quella effettivamente trasportata. Questa duplice ratio decidendi viene del tutto pretermessa nel motivo in esame, il quale si duole dell'omesso riconoscimento della natura giuridica di quietanza dei documenti evocati, senza considerare le ragioni della loro inidoneità probatoria in concreto ravvisate dal giudice del merito. Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che le doglianze in esso contenute si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle sottese alla pronuncia di appello. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. Sez. U 20/03/2017, n. 7074, non mass.; Cass. 31/08/2015, n.[OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 17330; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile, ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass.15/03/2006, n. 5637). 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, stante la previsione contrattuale secondo cui il corrispettivo dell'appalto si sarebbe dovuto determinare in base al peso della terra trasportata espresso in tonnellate, i documenti di trasporto non avrebbero potuto costituire prova idonea dell'entità della prestazione, in funzione della determinazione della misura del suo corrispettivo, poiché in essi era indicato (non il peso ma) il volume della terra medesima, espresso in metri cubi. Deduce che, peraltro, questa argomentazione sarebbe stata il frutto di un'erronea interpretazione del contratto, giacché la circostanza che le parti, di comune accordo, avevano deciso che, per ogni viaggio, il terreno trasportato sarebbe stato misurato in metri cubi e che non fosse sottoposto a pesatura, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere che esse avessero concordato che, ai fini [OSCURATO:PERSONA] est P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani delle determinazione del corrispettivo, avrebbe dovuto operarsi la conversione della terra trasportata dai metri cubi alle tonnellate. Sostiene che la prova di tale convergente volontà delle parti sarebbe risultata sia dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sottoscritto 749 documenti di trasporto ove il quantitativo della terra era misurato in metri cubi, sia dalla circostanza che essa aveva provveduto, senza contestazioni, al pagamento delle prime fatture, il cui importo era stato determinato sulla base della conversione in peso del volume della terra trasportata. Conclude che, pertanto, se avesse correttamente applicato i criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1366 c.c., la Corte di appello avrebbe accertato che la comune intenzione delle parti era nel senso che il corrispettivo del contratto (per il quale era stata pattiziamente stabilita la misura di Euro 6,50 per tonnellata) avrebbe dovuto essere determinato attraverso la previa operazione di conversione dei metri cubi (volume) in tonnellate (peso). 2.2. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile. 2.2.a. In primo luogo, va ribadito quanto già si è osservato in ordine al precedente motivo circa la violazione dell'art.366 n.6 c.p.c., per non essere stata seguita l'evocazione dei documenti di trasporto dalla riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto. 2.2.b. In secondo luogo, anche le doglianze espresse nel motivo in esame non si confrontano pienamente con entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di appello, giacché, anche se si convenisse sulla sussistenza della concorde volontà delle parti di operare la conversione dal volume al peso della terra trasportata ai fini del calcolo del corrispettivo (operazione che il giudice del merito ha ritenuto, peraltro, materialmente preclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] est. Li P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rilevata circostanza che nessuna tabella ufficiale indicherebbe con oggettività il peso specifico dell'argilla, quale valore di cui sarebbe necessario tenere conto ai fini dell'invocata conversione), da ciò non sarebbe tuttavia scalfita l'altra ragione di esclusione del valore probatorio dei documenti di trasporto nel caso concreto, fondata sul loro carattere precompilato nella parte relativa all'indicazione della quantità della terra trasportata e, pertanto, sul carattere incerto di tale indicazione. 2.2.c. In terzo luogo, infine, il motivo in esame, ad onta della formale intestazione, nella sostanza non censura l'erroneità in iure (per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale) dell'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti compiuta dal giudice del merito, ma si risolve nella contestazione dell'apprezzamento, da questi espresso, dell'efficacia probatoria dei documenti di trasporto. La Corte territoriale, infatti, non ha affrontato e risolto un problema interpretativo relativo all'esatto contenuto del contratto, ma, avuto riguardo alla divergenza tra una perspicua e non controversa previsione contrattuale (secondo la quale il corrispettivo del contratto avrebbe dovuto essere calcolato in base al peso della terra trasportata espresso in tonnellate) e le indicazioni contenute nei documenti di trasporto (in cui il quantitativo della terra medesima era invece individuato facendo riferimento al volume, espresso in metri cubi), ha escluso la valenza probatoria di tali documenti e ha ritenuto non assolto l'onere, incombente sulla parte che ne aveva chiesto il pagamento, di provare la misura del corrispettivo dell'appalto e la sua complessiva entità.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] censurare questo giudizio, la società ricorrente non deduce un error in iudicando ma critica, inammissibilmente, l'apprezzamento che la Corte di appello ha compiuto dei predetti documenti ai fini istruttori; apprezzamento che è riservato al giudice del merito e che, in quanto debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt.132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. La ricorrente censura di nullità la sentenza impugnata per apparenza della motivazione sul rigetto della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla determinazione del corrispettivo dell'appalto. Ribadisce che, nel caso di specie, ai fini del calcolo del prezzo dell'appalto, avrebbe dovuto operarsi la conversione dal volume al peso della terra trasportata, moltiplicando i metri cubi per il peso specifico della terra argillosa; evidenzia che tale attività, richiedendo competenze scientifiche e l'applicazione di formule matematiche, avrebbe dovuto essere affidata ad un consulente tecnico; conclude che, pertanto, sarebbe viziata da motivazione apparente la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che il peso specifico della terra argillosa non fosse indicato con oggettività da alcuna tabella ufficiale. 4. Il terzo motivo deve essere esaminato congiuntamente al quarto, in ragione degli evidenti elementi di connessione tra loro intercorrenti. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'art.1657 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è censurata nella parte in cui non ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che la possibilità per il giudice di esercitare il potere integrativo di determinazione officiosa del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art.1657 c.c., sarebbe subordinata alla mancanza di controversia sull'opera prestata. La ricorrente deduce che, nel caso di specie, la stessa Corte territoriale avrebbe evidenziato, al contrario, che era stato provato l'effettivo svolgimento della prestazione dedotta nel contratto, sicché, in applicazione dell'art.1657 c.c., il giudice del merito ben avrebbe potuto provvedere alla determinazione del corrispettivo ad essa spettante, previa ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio. 4.1. L'esame congiunto dei due motivi appena illustrati induce a dichiarare inammissibile il terzo e a rigettare, perché infondato, il quarto. 4.2. Va preliminarmente precisato che l'argomentazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui la possibilità di moltiplicare il volume trasportato per il peso specifico dell'argilla sarebbe stata preclusa dalla circostanza che tale ultimo valore non emergeva da nessuna tabella ufficiale - unitamente all'ulteriore argomentazione volta a dare rilievo alla previsione contrattuale in base alla quale il corrispettivo avrebbe dovuto determinarsi in base al peso della terra e non in base al suo volume - costituisce il fondamento, non già della statuizione di rigetto della invocata consulenza tecnica, bensì della diversa statuizione concernente l'apprezzamento negativo dell'efficacia probatoria dei documenti di trasporto; apprezzamento svolto dal giudice di merito nell'esercizio del potere, a lui riservato, di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, e del quale già si è sopra evidenziata l'incensurabilità in sede di legittimità. 4.3. L'impossibilità di fare applicazione del potere officioso previsto dall'art.1657 c.c., eventualmente ricorrendo all'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio, è stata invece motivata dalla Corte di appello (pp. 9-10 della sentenza impugnata) prendendo le mosse dal rilievo che «il potere del giudice di determinare il prezzo dell'appalto ... è esercitabile solo qualora non si contro verta sull'opera prestata a seguito di contestazione delle parti»; da tale rilievo è stata, poi, tratta l'implicazione che l'esercizio del potere in parola doveva ritenersi in concreto precluso, dal momento che, nella fattispecie, era «in contestazione tra le parti anche la quantità della prestazione resa»; e ciò, «sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità» (sono state citate Cass. n. 9768/2016, Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 19727/2016). 4.4. Ciò posto, deve anzitutto escludersi che tale articolata argomentazione sia affetta da vizio di motivazione, la sussistenza del quale, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l'odierno ricorso, depositata il 17 luglio 2019 - va delibata solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza della motivazione medesima (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). 4.5. Oltre che debitamente motivata, l'argomentazione volta a rilevare l'impossibilità, nella fattispecie, di procedere mediante CTU [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani all'esercizio del potere integrativo di determinazione officiosa del corrispettivo dell'appalto, appare anche corretta in iure, con conseguente infondatezza della dedotta violazione dell'art.1657 c.c.. La Corte di appello, infatti, ha fatto applicazione del principio secondo cui «il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto, in base all'art.1657 c.c., se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, è esercitabile solo ove non si contro verta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere stesse, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda» (Cass. 13/09/2016, n. 17959). Questo principio - che trova risalente fondamento nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.29/03/1989, n.1511; Cass.13/04/1987, n. 3672; Cass. 26/05/1976, n. 1906) ed al quale il collegio intende dare ulteriore continuità - è stato correttamente applicato nella fattispecie, nella quale, pur essendo stata ritenuta provata l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, restava controversa l'entità della stessa, cadendo la contestazione delle parti sulla quantità della terra trasportata, in relazione alla quale l'appaltatore aveva emesso fatture per Euro 196.823,21, mentre il committente le aveva onorate solo per il minor importo di Euro 63.000. 5. In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31520/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 26365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris