CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.n.c., in persona dei legalirappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MorettiAndrea, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 546/2024depositata il 14/3/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso azionemonitoria per il pagamento della somma di euro 12.650,00, oltreaccessori, per i lavori edili svolti sulla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 20462/2024Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 16386/2026Data pubblicazione 26/05/2026Claudia [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi hanno proposto opposizione al decretoingiuntivo, affermando di avere già pagato tutte le opere commissionate.Costituendosi nel giudizio di opposizione, la società ha precisato che ilcredito di cui al decreto ingiuntivo riguardava opere extra appalto, che gliopponenti hanno comunque contestato.Il Tribunale di Forlì ha respinto l’opposizione e confermato il decretoingiuntivo.Proposto appello dagli opponenti, la Corte d’appello di Bologna con lasentenza in epigrafe ha riformato la sentenza di primo grado e revocato ildecreto ingiuntivo, argomentando, per quanto qui rileva, che non eraemersa la prova del credito vantato dalla società ingiungente. Inparticolare, nonostante lo svolgimento di prova per testi e di consulenzatecnica d’ufficio, non era stato provato il numero di ore di effettivo lavoroimpiegato dall’impresa per la realizzazione delle opere; la società avevaallegato che per gli specifici lavori oggetto della domanda era statopattuito un costo orario, trattandosi di lavori “in economia” e non potevafarsi ricorso ai criteri sussidiari di cui all’art. 1657 c.c., che si applicavasolo nel caso in cui non fosse intervenuto nessun accordo sulle modalità dicalcolo del corrispettivo.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato tempestive memorie.All’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360 co.1 n.5 c.p.c., per non avere la Corte d’appelloNumero registro generale 20462/2024Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 16386/2026Data pubblicazione 26/05/2026valutato il numero di ore lavorate dagli operai dell’impresa, che si ricavavadalla fattura, sulla base dell’importo richiesto e del costo orario indicatonel preventivo ed era compatibile con il monte ore complessivo indicatodal consulente d’ufficio.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 co. 1 n.3 c.p.c. degli artt. 1657 e 1346 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.,per non avere la Corte d’appello ritenuto comunque possibile ladeterminazione del corrispettivo dell’appalto a opera del giudice; evidenziala ricorrente che, nel caso in cui non si riesca a provare la misura delcorrispettivo come pattuito, deve farsi applicazione dei criteri sussidiari exart. 1657 c.c., di cui la Corte d’appello, invece, ha erroneamente escluso apriori l’applicazione, per il solo fatto che emergeva l’esistenza di unaccordo sulla commisurazione del corrispettivo.3. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delprimo.In primo luogo, erroneamente la Corte d’appello ha esclusol’applicazione alla fattispecie dell’art. 1657 c.c. sulla base dell’assunto chela disposizione riguardi solo il caso in cui le parti non abbiano conclusoaccordo sulle modalità di calcolo del corrispettivo. Infatti, è acquisito ilprincipio secondo il quale, nel contratto d'appalto, l'art. 1657 c.c. derogaalla disposizione generale dell'art. 1346 c.c., nel senso che la mancatadeterminazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto,potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffeesistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice; è altresì acquisito che ladisposizione trova applicazione anche nell'ipotesi (come quella di specie)in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non nehanno provato la differente misura, rispettivamente dedotta (Cass n.9129/1993, Cass. n. 4192/2000, Cass. n. 11364/2006, Cass. n.15926/2007). Quindi, la disposizione è applicabile anche quandol’appaltatore non abbia provato la congruità del corrispettivo richiesto.Numero registro generale 20462/2024Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 16386/2026Data pubblicazione 26/05/2026La Corte di cassazione ha affermato anche che il potere del giudice dideterminare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. è esercitabilesolo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, attesoche, in tal caso, questi deve -in primo luogo- provare l'entità e laconsistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di coseindeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio chelo riguarda (Cass. n. 10598/2014, Cass. n.17959/2016, Cass n.26365/2022).Però, la sentenza impugnata, oltre ad avere erroneamente ritenutol’inapplicabilità dell’art. 1657 c.c. alla fattispecie, ha erroneamenteritenuto anche che il dato della mancanza di prova delle ore lavorate perl’esecuzione dei lavori aggiuntivi in sé si traducesse nella mancanza diprova dei lavori eseguiti al fine del riconoscimento del diritto alcorrispettivo; in questo modo, sovrapponendo i diversi piani, la sentenzanon ha considerato che provare le opere realizzate e la loro esattaconsistenza è cosa diversa dal provare il tempo speso dall’impresaappaltatrice, allorché questo è stato adottato dalle parti come parametrodella quantificazione del corrispettivo. In altri termini, avere pattuito unappalto d’opera “in economia” con un corrispettivo a tempo, e perciò nonlegato all’entità dell’opera, non significa che l’oggetto della prestazionesiano le ore di lavoro dell’impresa: l’oggetto rimane comunque l’opera darealizzare, specie laddove non si tratti di appalto di manutenzione o diservizi (cfr. Cass. n. 35403/2022).Quindi, anche in tale caso, l’appaltatore è onerato della provadell’opera e della sua consistenza, ove vi sia contestazione al riguardo;rimane, invece, su un diverso piano il profilo della commisurazione orariadel corrispettivo, per il quale entra pienamente in gioco, in mancanza diprova delle effettive ore di lavoro dell’impresa, l’art. 1657 c.c. e il poteredel giudice di merito di quantificare il corrispettivo. In questo caso, l’usodel potere officioso del giudice per la quantificazione del corrispettivo nonNumero registro generale 20462/2024Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 16386/2026Data pubblicazione 26/05/2026determina alcun sovvertimento degli oneri probatori dell’appaltatoreconsistenza, vi sono tutti i presupposti per attribuire un valore economicoal lavoro realizzato. Ciò, nel rispetto della ratio dell’art. 1657 c.c., che èquella di riconosce il corrispettivo a un’attività che è stata effettivamentesvolta, che ha richiesto un’organizzazione di mezzi e di persone, e cherisulta concretamente apprezzabile.4. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna,che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopraesposto, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026La PresidenteLinalisa Cavallino