Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:1016
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 dicembre 2020 (
1
)
Causa C
‑
617/19
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dello Sviluppo economico,
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto,
nei confronti di
[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Nozione di “attività collegate tecnicamente” – Articolo 3, lettera f) – Nozione di “gestore” – Cessione di un impianto di cogenerazione di energia – Contratto di fornitura di energia fra la cedente e la cessionaria – Rigetto della domanda di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra della cedente»
[OSCURATO:SOCIETA] è una società attiva nel settore alimentare del latte fresco nonché nella produzione e distribuzione di prodotti lattiero‑caseari. Essa detiene, per il suo sito di Pasturago di Vernate (Italia), sul quale sono situati uno stabilimento produttivo e un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (
2
), un’autorizzazione unica ad emettere gas a effetto serra. Cionondimeno, di fatto, la [OSCURATO:SOCIETA] non è più proprietaria dell’impianto di cogenerazione, che essa ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]; in prosieguo: la «EBS»), una società specializzata nella produzione di energia. [OSCURATO:PERSONA] tenta, pertanto, di ottenere l’aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, affinché le emissioni relative all’impianto di cogenerazione non le vengano più imputate. Tale richiesta le è stata finora respinta dall’autorità competente (
3
).
2.
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto investito di un ricorso (
4
) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia). Tale giudice ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE (
5
), che definisce la nozione di «impianto».
3.
Alla Corte viene chiesto, in sostanza, se, qualora, su uno stesso sito industriale, più unità tecniche siano state oggetto di un’autorizzazione unica ad emettere gas a effetto serra e siano state trattate, in tale autorizzazione, come un unico «impianto», la cessione di una di esse, da parte dell’impresa detentrice dell’autorizzazione, ad una persona fisica o giuridica, abbia come conseguenza che tale unità non faccia più parte di un siffatto impianto.
4.
Nel prosieguo delle mie conclusioni proporrò alla Corte di rispondere affermativamente a tale questione, precisando al contempo che vigono, a mio avviso, due eccezioni: la
prima
, qualora, nonostante il cambiamento di proprietario, l’attività svolta nell’unità ceduta abbia un «collegamento tecnico» con le attività della cedente e sia «direttamente associata» (
6
) all’impianto di quest’ultima e, la
seconda
, qualora la cedente continui ad essere il «gestore» (
7
) in grado di controllare le emissioni di tale unità. La controversia principale non mi sembra rientrare in nessuna di queste due eccezioni.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
L’articolo 3 della direttiva 2003/87, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(...)
e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
f) “gestore”, la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;
(...)».
6.
L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tal[i] attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27 (...)».
7.
L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Condizioni e contenuto dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», così recita:
«1. L’autorità competente rilascia un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.
Un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.
(...)».
8.
L’articolo 7 della stessa direttiva, intitolato «Modifica degli impianti», dispone quanto segue:
«Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell’impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore».
9.
L’allegato I della direttiva 2003/87, intitolato «Categorie di attività cui si applica la presente direttiva», elenca in tabella tali attività. Fra di esse figura la «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)». Questo stesso allegato prevede, al punto 3, che, «[i]n sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell’[ETS], si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte».
B.
Normativa italiana
10.
L’articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 30/2013 (
8
) definisce la nozione di «gestore» come «la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo» (
9
).
11.
L’articolo 3, comma 1, lettera v), di tale decreto legislativo definisce la nozione di «impianto» come «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento».
12.
Di seguito, l’articolo 13, comma 1, precisa che nessun impianto può esercitare le attività elencate all’allegato I del decreto legislativo che comportino emissioni di gas a effetto serra senza essere munito di autorizzazione da parte del Comitato ETS.
13.
Ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, il gestore informa il Comitato ETS in merito ad eventuali modifiche concernenti l’identità del gestore, nonché la natura e il funzionamento dell’impianto, o ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso.
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
14.
[OSCURATO:PERSONA] è una società attiva nel settore alimentare del latte fresco nonché nella produzione e distribuzione di prodotti lattiero‑caseari. Essa possiede, a Pasturago di Vernate, uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica, composta da tre caldaie che producono il calore necessario ai suoi processi di trasformazione.
15.
Tale società era titolare, per il suo stabilimento produttivo, di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra relativa alla «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», attività che ricade nell’allegato I del decreto legislativo n. 30/2013, il quale attua, nel diritto italiano, la direttiva 2003/87. Essa è soggetta, per tale stabilimento, al regime dei «piccoli emettitori» (
10
).
16.
Nel 2013, la [OSCURATO:SOCIETA] ha costruito, sul sito del suo stabilimento produttivo, un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore destinati alla produzione alimentare. Essa ha ottenuto, presso il Comitato ETS, l’aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, affinché fosse tenuto conto delle emissioni di tale impianto.
17.
Nel 2017, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto il suo impianto di cogenerazione alla EBS, concludendo al contempo con quest’ultima un contratto di fornitura di energia inteso a consentirle di continuare ad utilizzare l’energia termica e l’elettricità prodotte da tale impianto e di sovvenire così alle esigenze energetiche del suo stabilimento produttivo.
18.
A seguito di tale cessione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato al Comitato ETS una richiesta di aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra affinché le emissioni dell’impianto di cogenerazione fossero scorporate dalle sue proprie emissioni di gas a effetto serra, facendo valere che detto impianto non era più di sua gestione né sotto il suo controllo.
19.
Poiché il Comitato ETS ha respinto la sua richiesta, la [OSCURATO:SOCIETA] ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere l’annullamento di tale decisione di rigetto.
20.
Tale giudice indica che, secondo quanto allega la [OSCURATO:SOCIETA] nel ricorso, nella decisione di rigetto il Comitato ETS ha violato i precetti della direttiva 2003/87. In particolare, dall’articolo 3, lettera f), e dall’articolo 6 di tale direttiva risulterebbe, secondo la ricorrente, che l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra deve essere rilasciata al gestore dell’impianto. Orbene, nella specie, il contratto di fornitura di energia che lega la [OSCURATO:SOCIETA] alla EBS non può essere interpretato nel senso che esso mantiene in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] un potere di gestione e di controllo delle emissioni dell’impianto di cogenerazione tale che essa continuerebbe ad esserne il gestore.
21.
Dinanzi al giudice del rinvio, il Comitato ETS sottolinea, da parte sua, che la cessione del ramo di azienda alla EBS non ha inciso sulla configurazione impiantistica della [OSCURATO:SOCIETA], la quale rimane composta dallo stabilimento produttivo e dall’impianto di cogenerazione. Quest’ultimo impianto dovrebbe essere considerato «collegato tecnicamente» allo stabilimento produttivo ed idoneo ad incidere sulle emissioni imputate alla [OSCURATO:SOCIETA]. Una volta rilasciata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, il fatto che il titolare di tale autorizzazione differisca dal gestore dell’impianto sarebbe irrilevante. A tal riguardo, dalle clausole del contratto di fornitura di energia emergerebbe, in ogni caso, che la [OSCURATO:SOCIETA] conserva un potere determinante sull’esercizio dell’impianto di cogenerazione.
22.
In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione delle nozioni di «impianto» e di «attività (…) che hanno un collegamento tecnico», ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Esso si chiede parimenti se, come suggerito dal Comitato ETS, ogni interpretazione nel senso di ammettere il verificarsi di una scissione dell’impianto originario in due non determini un effetto elusivo della disciplina in materia di scambio di quote di emissione. Infatti, in una simile fattispecie, avendo l’impianto di cogenerazione una potenza inferiore a 20 MW, la sua attività non rientrerebbe tra quelle elencate nell’allegato I di tale direttiva e sarebbe pertanto esclusa dall’ambito di applicazione materiale di quest’ultima.
23.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 13 marzo 2019, pervenuta alla Corte il 14 agosto 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, lettera e), della direttiva [2003/87] debba essere interpretato nel senso di ricomprendere nella nozione di “impianto” anche una fattispecie come quella in esame, nella quale un cogeneratore costruito dalla ricorrente nel suo sito industriale per assicurare energia al suo stabilimento produttivo sia stato successivamente ceduto, tramite cessione di ramo di azienda, ad altra società specializzata nel settore dell’energia, con un contratto che preveda, da un lato, il trasferimento alla cessionaria dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore, delle certificazioni, dei documenti, delle dichiarazioni di conformità, licenze, concessioni, autorizzazioni e permessi richiesti per l’esercizio dell’impianto stesso e per lo svolgimento dell’attività, la costituzione in suo favore di un diritto di superficie sull’area dello stabilimento adeguata e funzionale alla gestione e manutenzione dell’impianto e dei diritti di servitù a favore del manufatto ad uso cogeneratore, con circostante area esclusiva, e, dall’altro lato, la fornitura dalla cessionaria alla cedente per 12 anni dell’energia prodotta dall’impianto stesso, ai prezzi di cui al contratto.
2) Se, in particolare, nella nozione di “collegamento tecnico” di cui al medesimo articolo 3, lettera e), [della direttiva 2003/87] possa essere ricompreso un collegamento tra un cogeneratore ed uno stabilimento produttivo tale che quest’ultimo, appartenendo ad altro soggetto, pur godendo di un rapporto privilegiato con il cogeneratore ai fini della fornitura di energia (collegamento tramite rete di distribuzione di energia, specifico contratto di fornitura con la società energetica cessionaria dell’impianto, impegno di questa ad erogare un quantitativo minimo di energia allo stabilimento produttivo salvo il rimborso di un importo pari alla differenza tra i costi di approvvigionamento dell’energia sul mercato ed i prezzi previsti nel contratto, sconto sui prezzi di vendita dell’energia a partire dal decimo anno e sei mesi di decorrenza del contratto, concessione del diritto di opzione di riacquisto del cogeneratore in ogni momento da parte della (…) cedente, necessità dell’autorizzazione della cedente per lo svolgimento di lavori sull’impianto di cogenerazione) possa continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia o nel caso di malfunzionamento o cessazione dell’attività da parte del cogeneratore.
3) Se, infine, nel caso di cessione effettiva di un impianto di [cogenerazione] da parte del soggetto costruttore, titolare nello stesso sito di uno stabilimento [produttivo], a diversa società specializzata nel campo energetico, per ragioni di efficientamento, la possibilità di scorporo delle relative emissioni dalla autorizzazione [di emissione] del titolare dello stabilimento [produttivo], a seguito della cessione, e l’eventuale effetto di “fuoriuscita” delle emissioni dal[l’]ETS determinato dal mancato superamento da parte dell’impianto di [cogenerazione], considerato da solo, della soglia di qualificazione dei “piccoli emettitori”, rappresentino una violazione della regola dell’aggregazione delle fonti di cui all’allegato I della direttiva [2003/87] o, al contrario, una semplice e lecita conseguenza delle scelte organizzative degli operatori, non vietata dal[l’]ETS».
24.
[OSCURATO:PERSONA], la EBS, i governi italiano e ceco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
25.
Le medesime parti e i medesimi interessati, ad eccezione del governo ceco, sono stati rappresentati all’udienza di discussione tenutasi il 17 settembre 2020.
IV.
Analisi
26.
Come ho indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a chiarire quale sia l’impresa (cedente o cessionaria) alla quale devono essere imputate le emissioni di gas a effetto serra di un impianto di cogenerazione la cui proprietà è stata ceduta dall’impresa detentrice di un’autorizzazione unica per il sito sul quale si trova tale impianto. Si pone la questione se si debba ritenere che, qualora tale impianto e lo stabilimento produttivo della cedente siano stati inizialmente trattati, in tale autorizzazione, come un unico «impianto», ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, ciò debba continuare a valere a seguito della cessione.
27.
È su tale problematica che vertono, in sostanza, le
prime due questioni
del giudice del rinvio, che analizzerò congiuntamente nelle presenti conclusioni.
28.
La
terza questione
sollevata da tale giudice è intesa, da parte sua, a stabilire se, nel caso in cui si ritenga che un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale non faccia più parte, a seguito della sua cessione, dell’«impianto» della cedente, il fatto che le emissioni di gas a effetto serra di tale impianto non raggiungano, da sole, la soglia minima di 20 MW per essere soggette alla direttiva 2003/87 possa comportare una violazione della «regola dell’aggregazione» di cui all’allegato I, punto 3, di tale direttiva (
11
).
29.
In concreto, qualora l’impianto di cogenerazione e lo stabilimento produttivo dovessero essere considerati, al termine dell’operazione realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla EBS, come formanti un unico «impianto», le loro potenze termiche nominali verrebbero sommate in forza della «regola dell’aggregazione» e le loro emissioni sarebbero assoggettate all’ETS. Per contro, qualora l’impianto di cogenerazione non dovesse più far parte dello stesso «impianto» dello stabilimento produttivo, la sua potenza termica nominale totale non raggiungerebbe la soglia minima di 20 MW. Di conseguenza, le emissioni di gas a effetto serra di tale impianto dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione materiale della direttiva 2003/87 e sfuggirebbero all’ETS.
A.
Considerazioni preliminari
30.
Rammento che la direttiva 2003/87 ha l’obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente. Tale sistema si basa su una logica economica, che stimola ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnategli (
12
).
31.
Tale principio della vendita all’asta delle quote, che il legislatore ha ritenuto essere, in generale, «il metodo più semplice ed (…) anche quello più efficiente sotto il profilo economico» (
13
), alla luce dell’obiettivo di «riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica» (
14
), dipende pertanto dalla capacità dei suoi partecipanti di controllare le loro emissioni di gas a effetto serra.
32.
Nella specie, alla luce delle clausole contrattuali menzionate dal giudice del rinvio nelle sue questioni, mi sembra, prima facie, che solo la EBS sia in grado di controllare le emissioni dell’impianto di cogenerazione di cui al procedimento principale.
33.
Infatti,
in primo luogo
, come ho indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la [OSCURATO:SOCIETA] non è più proprietaria di tale impianto. Il giudice del rinvio rileva che la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS hanno convenuto clausole contrattuali che prevedono il trasferimento di detto impianto e dei documenti richiesti per il suo esercizio a quest’ultima società, nonché la concessione di un diritto di superficie e di diritti di servitù diretti a consentire alla EBS la gestione e il mantenimento di questo stesso impianto.
34.
In secondo luogo
,
desumo dal modo in cui il giudice del rinvio ha formulato le sue questioni che, pur se la EBS si è impegnata a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA], per un periodo di dodici anni, i quantitativi minimi di energia termica ed elettrica per sovvenire alle esigenze dello stabilimento produttivo, tale obbligo di natura contrattuale non conferisce alla [OSCURATO:SOCIETA] il potere di controllare le emissioni dell’impianto di cogenerazione. Infatti, nel caso in cui la EBS non fornisse l’energia richiesta, l’unica conseguenza sarebbe, come indicato da detto giudice, di dover rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA] un importo pari alla differenza fra il prezzo di approvvigionamento dell’energia sul mercato e il prezzo determinato nel contratto di fornitura di energia concluso fra tali parti.
35.
In terzo luogo
, anche se il giudice del rinvio precisa che la [OSCURATO:SOCIETA] dispone di un’opzione di riacquisto dell’impianto di cogenerazione in qualsiasi momento, una tale opzione, senza un atto concreto per il recupero della proprietà di tale impianto, non è sufficiente, a mio avviso, per concludere che tale società disporrebbe del potere di aumentare o di ridurre il quantitativo di energia totale prodotta da detto impianto.
36.
In quarto luogo
, lo stesso mi sembra valere per quanto attiene all’obbligo contrattuale, parimenti rilevato dal giudice del rinvio, che la EBS chieda l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] prima di svolgere lavori sull’impianto di cogenerazione. Tale obbligo non può modificare la conclusione secondo la quale solo la EBS controlla il quantitativo di emissioni prodotte da tale impianto.
37.
Sulla base di tali elementi, le parti e gli interessati nella presente causa avanzano, in sostanza, due tesi diverse.
38.
Da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA], la EBS e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che, siccome la [OSCURATO:SOCIETA] non può più controllare le emissioni dell’impianto di cogenerazione ceduto alla EBS, necessariamente non dovrebbe tenersi conto, in forza della direttiva 2003/87, delle emissioni di tale impianto nella sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Infatti, le disposizioni di tale direttiva indicherebbero che l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è rilasciata al «gestore» dell’impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di detta direttiva, e solo la EBS potrebbe essere considerata esercitare tale funzione.
39.
Dall’altro lato, i governi italiano e ceco ritengono che la nozione di «impianto», ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, sia autonoma rispetto a quella di «gestore». In tal senso, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, si potrebbe ritenere che l’impianto di cogenerazione continui a formare un unico «impianto» con lo stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA] e che rientri sempre nell’autorizzazione relativa a tale stabilimento, senza che rilevi se gestore e titolare dell’autorizzazione non coincidono (
15
).
40.
Per quanto riguarda la configurazione dell’impianto di cogenerazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha indicato, in udienza, che, nell’autorizzazione in suo possesso e che riflette la situazione prima della cessione alla EBS, l’impianto di cogenerazione e lo stabilimento produttivo sono concepiti come due unità tecniche soggette alla «regola dell’aggregazione» prevista al punto 3 dell’allegato I della direttiva 2003/87 e appartenenti ad un unico impianto.
41.
Il giudice del rinvio sottolinea, nelle sue questioni, che, a seguito della cessione, l’impianto di cogenerazione continua ad essere fisicamente collegato allo stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA] tramite una rete di distribuzione. Precisa, tuttavia, che la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe continuare a svolgere la propria attività anche nel caso di interruzione della somministrazione di energia da parte della EBS o di malfunzionamento dell’attività dell’impianto di cogenerazione.
42.
Per le ragioni che illustrerò nel prosieguo delle presenti conclusioni (sezione B), ritengo che da tali elementi non si ricavi che, in un procedimento come quello principale, le attività di un impianto di cogenerazione e di uno stabilimento produttivo debbano essere considerate «collegate tecnicamente» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 e appartenenti, per questo motivo, a un unico impianto.
43.
Una volta apportate tali precisazioni, occorrerà individuare il soggetto al quale possono essere imputate le emissioni di gas a effetto serra di un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale. In altre parole, dovrò stabilire se le emissioni di un siffatto impianto possano continuare ad essere coperte da un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra come quella detenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA].
44.
A tal riguardo, indicherò, anzitutto, che un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere soltanto per gli impianti o le parti di un impianto che l’impresa detentrice dell’autorizzazione «gestisce», ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 (sezione C). Spiegherò poi che, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, la [OSCURATO:SOCIETA] non «gestisce» più l’impianto di cogenerazione e non può dunque vedersi imputare dette emissioni (sezione D).
45.
Segnalo fin d’ora che le clausole contrattuali convenute fra un cedente e un cessionario non mi sembrano rilevanti al fine di stabilire se un’attività ceduta sia «tecnicamente collegata» alle attività del cedente. Tuttavia, dalla sezione D delle presenti conclusioni emerge che queste stesse clausole possono essere utili al fine di individuare il gestore dell’unità tecnica nella quale una siffatta attività viene svolta, ossia al fine di stabilire a quale soggetto debbano essere imputate le emissioni che ne derivano.
46.
Infine, risponderò alla terza questione del giudice del rinvio, relativa ad un’eventuale violazione della «regola dell’aggregazione» (sezione F).
B.
Sulla nozione di «attività collegate tecnicamente»
47.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, per «impianto» si deve intendere «un’
unità tecnica permanente
in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività
direttamente associate
che hanno un
collegamento tecnico
con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento» (
16
). Inoltre, la «regola dell’aggregazione» sancita al punto 3 dell’allegato I di tale direttiva presuppone che un «impianto» possa consistere anche in un insieme di più unità tecniche, raggruppate su un unico sito (
17
).
48.
Sulla base di tali disposizioni, mi sembra necessario distinguere tre fattispecie allorché un ramo di attività viene ceduto dall’impresa detentrice di un’autorizzazione unica ad emettere gas a effetto serra.
1.
Presentazione delle tre
possibili
fattispeci
e
49.
In una
prima fattispecie
, il gestore cede la proprietà dell’intero impianto o di parti dell’impianto coperto dalla sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ad un’altra persona, fisica o giuridica, che ne diviene il «gestore». La soluzione è prevista in tal caso dall’articolo 7, terza frase, della direttiva 2003/87 e consiste nell’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.
50.
Da tale disposizione risulta che, nell’ambito dell’ETS, un gestore è dunque completamente libero di cedere tutti gli impianti o parti di impianto coperti dalla sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ad un’altra impresa. A seguito del trasferimento, è a quest’altra impresa che vengono imputate le emissioni.
51.
Si pone la questione di ciò che avvenga in caso di cessione di una sola delle unità tecniche che compongono un impianto già coperto da un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. È tale situazione di cessione parziale ad essere contemplata dalle due fattispecie ulteriori, le seguenti:
–
seconda fattispecie
: il gestore cede un ramo di attività svolta in un impianto composto da diverse unità tecniche per le quali esso detiene un’autorizzazione unica ad emettere gas a effetto serra ad un’altra persona, fisica o giuridica, continuando al contempo a svolgere le altre attività relative a tale impianto. Tali attività e l’attività ceduta non sono tuttavia «collegate tecnicamente» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87;
–
terza fattispecie
: i fatti sono identici a quelli della seconda fattispecie, ma l’attività ceduta è «collegata tecnicamente» alle attività che continuano ad essere svolte dalla cedente nel suo impianto ed è direttamente associata a tale impianto.
52.
La definizione della nozione di «impianto» offerta dall’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 esige che, presentando un collegamento tecnico, le attività di cui alla
terza fattispecie
siano considerate svolte in un unico impianto.
53.
In altri termini, la circostanza che le attività del cedente e del cessionario siano «collegate tecnicamente» incide sul numero di impianti risultante a seguito della cessione. A seconda che ricorra la
seconda
o la
terza fattispecie
, potrebbero esistere, a seguito della cessione, o un impianto unico o due impianti.
2.
Riferimenti
ermeneutici
per
la nozione di
«
attività collegate tecnicamente»
54.
La direttiva 2003/87 non contiene una definizione della nozione di «attività collegate tecnicamente».
55.
La Corte ha tuttavia già avuto l’occasione di precisare, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ, che, in sostanza, si deve presumere un «collegamento tecnico» fra due attività allorché una di esse è
integrata
in un processo tecnico comune
con l’altra (
18
).
56.
In tale sentenza la Corte ha rilevato, nel caso di un impianto di stoccaggio di carbone e di una centrale termoelettrica collegate fra loro da un nastro trasportatore destinato a provvedere al rifornimento in carbone della centrale, che il carbone stoccato era
indispensabile
al funzionamento della centrale e che tale circostanza era sufficiente per ritenere che l’attività di stoccaggio
fosse
direttamente associata
all’attività di quest’ultima (
19
).
57.
Riconosco che, in detta sentenza, la Corte non sembra avere espressamente escluso che un’attività che non sia «indispensabile» ad un’altra possa anch’essa essere considerata «collegata tecnicamente» a quest’ultima. Tuttavia, intendo il criterio adottato dalla Corte nel senso che le situazioni in cui più attività sono considerate «collegate tecnicamente» includono, in ogni caso, quelle in cui l’integrità dell’impianto potrebbe essere rimessa in discussione qualora esso non potesse più beneficiare dell’attività ceduta (
20
).
3.
Individuazione della fattispecie in cui rientra il
procedimento principale
58.
La prima fattispecie individuata nella sottosezione 1 non è chiaramente quella oggetto del procedimento principale. Infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito alla EBS soltanto la proprietà del suo impianto di cogenerazione, mentre l’autorizzazione di cui essa dispone vale sia per tale impianto sia per lo stabilimento produttivo, del quale essa conserva la proprietà.
59.
Nella specie occorre dunque esaminare, alla luce del fascicolo a disposizione della Corte e fatte salve le verifiche che incomberà al giudice del rinvio effettuare, se l’attività ceduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla EBS sia «collegata tecnicamente» alle altre attività svolte nell’impianto per il quale questa prima impresa detiene un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
60.
Su tale punto il governo italiano fa valere che, poiché l’energia prodotta dall’impianto di cogenerazione della EBS è destinata appositamente allo stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA] e questi due impianti presentano un collegamento fisico fra loro, le loro attività hanno anche un «collegamento tecnico».
61.
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale linea argomentativa e sostiene, al pari della EBS e della [OSCURATO:PERSONA], che l’attività svolta nell’impianto di cogenerazione non è «collegata tecnicamente» alle attività che essa svolge all’interno del suo stabilimento produttivo e non può essere considerata direttamente associata al medesimo.
62.
Condivido quest’ultima posizione.
63.
Infatti, come ho rilevato al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, non è sufficiente, per concludere nel senso dell’esistenza di attività «collegate tecnicamente», che queste ultime siano connesse in un qualsiasi modo, ma occorre dimostrare che l’attività ceduta è integrata in un processo tecnico comune con le altre attività della cedente.
64.
Nella specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che l’impianto di cogenerazione è collegato allo stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA] soltanto tramite una rete di distribuzione (ossia da cavi), che consente la fornitura di energia.
65.
Tale rete di distribuzione, benché garantisca alla [OSCURATO:SOCIETA] un accesso privilegiato all’energia prodotta dalla EBS, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un collegamento tecnico fra le attività di questi due impianti poiché, come constatato dal giudice del rinvio, tale stabilimento può continuare a svolgere la propria attività anche in caso di malfunzionamento o di interruzione dell’attività dell’impianto di cogenerazione. Quest’ultima constatazione mi sembra determinante.
66.
A tal riguardo, emerge dalle circostanze fattuali illustrate dal giudice del rinvio che lo stabilimento produttivo è collegato alla rete di energia elettrica nazionale, il che consentirebbe la sua alimentazione in elettricità anche in assenza di un approvvigionamento adeguato da parte della EBS (
21
).
67.
Lo stabilimento possiede poi esso stesso una centrale termica, composta da tre caldaie. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], nel caso in cui l’impianto di cogenerazione non potesse approvvigionarlo di energia termica, tale centrale termica sarebbe sufficiente per produrre tutta l’energia termica necessaria alle esigenze produttive dello stabilimento.
68.
Tali elementi indicano, a mio avviso, che l’attività di produzione di energia termica ed elettricità di un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale non è integrata in un processo tecnico comune con uno stabilimento produttivo come quello gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Del resto, lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA] poteva perfettamente funzionare prima della costruzione dell’impianto. Si tratta dunque di un caso opposto a quello della centrale a carbone nella causa all’origine della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ (
22
), la quale non poteva esercitare la sua attività senza il carbone proveniente su nastro trasportatore dall’impianto di stoccaggio.
69.
In tali circostanze, sono convinto che, in un procedimento come quello principale, l’attività ceduta e le attività svolte nello stabilimento produttivo di cui la cedente conserva la proprietà non siano «collegate tecnicamente». In particolare, come sottolineato correttamente dalla EBS e dalla [OSCURATO:PERSONA], il rapporto che caratterizza tali attività, ben lungi dal costituire un «collegamento tecnico», mi sembra essere di natura meramente contrattuale.
70.
La conclusione opposta equivarrebbe a ritenere che, per il solo fatto del loro collegamento tramite una rete di energia elettrica, tutti i fornitori di servizi energetici svolgano attività che sono «collegate tecnicamente» a quelle dei loro clienti, il che darebbe luogo ad una sovrapposizione delle emissioni di gas a effetto serra loro imputabili e renderebbe impossibile il funzionamento dell’ETS (
23
).
71.
Da tali elementi discende che non si può ritenere che l’attività svolta in un impianto di cogenerazione come quello ceduto, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla EBS sia «collegata tecnicamente» alle attività svolte in uno stabilimento produttivo che, al pari di quello della [OSCURATO:SOCIETA], può continuare a funzionare senza tale impianto.
72.
Un procedimento come quello principale rientra pertanto nella
seconda fattispecie
descritta al paragrafo 51 delle presenti conclusioni.
73.
In una simile fattispecie mi sembra, peraltro, che il mero fatto che unità tecniche siano state trattate, prima della cessione, come un unico «impianto» non possa rimettere in discussione la conclusione secondo la quale esistono ormai due impianti. Se le attività della cedente e della cessionaria non sono tecnicamente collegate, l’unità tecnica che consente lo svolgimento dell’attività ceduta deve, a seguito della cessione, essere considerata distinta da quelle in cui vengono svolte le attività della cedente.
74.
A tal riguardo ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, quando non occorre stabilire se attività siano «collegate tecnicamente» a quelle svolte all’interno di un impianto, si tratta semplicemente di individuare, come sostenuto dal governo ceco, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di tale direttiva.
75.
Orbene, condivido la posizione dell’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ (
24
), secondo la quale la nozione di «unità tecnica» non è definita e può essere interpretata in modo flessibile.
76.
Infatti, contrariamente a quanto suggerito dal governo italiano, dall’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 non si evince che il perimetro di un impianto non potrebbe mai essere né esteso né ristretto e neppure che la configurazione impiantistica non potrebbe mai variare, una volta concessa la prima autorizzazione.
77.
Ogni altra interpretazione tenderebbe a cristallizzare la descrizione di un impianto fatta nella prima autorizzazione che lo riguarda e sarebbe contraria, secondo me, al dettato dell’articolo 7, prima frase, della direttiva 2003/87, il quale prevede che un impianto possa subire modifiche con riferimento alla sua natura, al suo funzionamento e alla sua capacità.
78.
Ne discende, a mio avviso, che unità tecniche le cui attività non sono «collegate tecnicamente» devono essere considerate, in caso di cessione di una di esse, impianti distinti (
25
), quand’anche siano state individuate in una prima autorizzazione ad emettere gas a effetto serra come formanti un unico «impianto».
79.
Ciò deve valere per l’impianto di cogenerazione della EBS e dello stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA]: essi non possono essere considerati parti di un unico impianto, bensì due impianti distinti.
80.
Nella sezione successiva analizzerò la questione se, cionondimeno, le emissioni di un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale, per il fatto di essere già coperte dall’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra di cui la cedente è in possesso, possano continuare ad essere imputate a tale società dopo la cessione. Risponderò per la negativa, indicando che solo il gestore di un siffatto impianto può essere responsabile di tali emissioni. Esaminerò poi se, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, una società come la [OSCURATO:SOCIETA] possa essere considerata permanere il «gestore» di un siffatto impianto. Concluderò che solo la EBS mi sembra assolvere a tale funzione.
C.
Sulla necessità di collegare l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra al gestore
81.
Ricordo che l’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 stabilisce che, per «gestore», si deve intendere la persona che «gestisce o controlla» un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, che dispone di un «potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico» dell’impianto.
82.
Inoltre, la finalità dell’ETS consiste, come ho indicato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Essa non consiste, invece, nel limitare le transazioni che possono essere effettuate dalle imprese che gestiscono impianti rientranti nell’ETS. Ne è la prova, come ho constatato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, che l’articolo 7, terza frase, della direttiva 2003/87 prende espressamente in considerazione la situazione di un cambiamento di gestore.
83.
Alla luce di tale finalità, ritengo, al pari della [OSCURATO:SOCIETA], della EBS e della [OSCURATO:PERSONA], che un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra possa valere soltanto per gli impianti o parti di impianto che l’impresa detentrice dell’autorizzazione «gestisce».
84.
Ogni altra interpretazione sarebbe contraria, a mio avviso, agli obiettivi della direttiva 2003/87, poiché essa implicherebbe, come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] in udienza, che l’autorizzazione possa essere detenuta da una persona fisica o giuridica che non sia più in grado di controllare le emissioni dell’impianto. Considerato il rischio che le emissioni non siano, in tal caso, né controllate né comunicate correttamente, l’ETS ne uscirebbe pregiudicato.
85.
La tesi proposta dai governi italiano e ceco, nel senso di collegare l’autorizzazione all’impianto piuttosto che al gestore, mi sembra, inoltre, erronea, nella misura in cui, come indicato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 risulta chiaramente che è sulla base dell’esistenza di un
gestore
capace di controllare e comunicare le emissioni che viene rilasciata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (
26
).
86.
I requisiti formali specificati, segnatamente, in detto articolo 6, paragrafo 2, sono anch’essi indice del fatto che solo il gestore può detenere tale autorizzazione (
27
). In particolare, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, ai sensi di tale disposizione, segnatamente a che i gestori restituiscano, entro il 30 aprile di ogni anno, a scopo di cancellazione, un numero di quote pari alle loro emissioni totali nel corso dell’anno civile precedente (
28
). Il nesso fra tale obbligo e l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra conferma, a mio avviso, che nessuna impresa diversa dal gestore al quale incombe di restituire tali quote può essere titolare dell’autorizzazione (
29
).
87.
Il testo dell’articolo 4 della direttiva 2003/87 mi sembra corroborare tale interpretazione. Esso prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I di detta direttiva che comportano emissioni, a meno che il
relativo gestore
non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente o l’impianto stesso non sia escluso dall’ETS (
30
).
88.
Desumo dalle disposizioni che precedono che un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere soltanto per gli impianti o per le parti di un impianto che l’impresa detentrice dell’autorizzazione «gestisce» e di cui essa è in grado di controllare e comunicare le emissioni.
89.
L’argomento del governo ceco secondo il quale la direttiva 2003/87 dovrebbe essere interpretata alla luce delle disposizioni di altre direttive in materia di emissioni industriali, e, più specificamente, dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE (
31
), non mi sembra poter condurre ad un risultato differente.
90.
Il governo ceco ritiene che, nell’ambito della direttiva 2003/87, occorrerebbe tenere conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2010/75, è possibile avere differenti gestori per diverse parti di una stessa installazione. A suo parere, l’esistenza di differenti gestori per diverse parti di uno stesso impianto non osterebbe a che queste ultime siano considerate formare un solo impianto. A fortiori, neppure il rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dipenderebbe dall’esistenza di un gestore unico.
91.
Orbene, tale argomento non cambia il fatto che, come emerge dalle disposizioni testé richiamate, un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può essere rilasciata soltanto a condizione che esista almeno un gestore in grado di controllare e comunicare le emissioni di un siffatto impianto. Inoltre, non ne discende minimamente che tale autorizzazione possa essere detenuta da una persona che non gestisce l’impianto al quale essa si riferisce.
92.
In ogni caso, detto argomento riguarda la fattispecie in cui operano più gestori per uno stesso impianto, mentre, come si evince dalla sezione B delle presenti conclusioni, la presente causa non verte su una situazione del genere (
32
). La pista di riflessione proposta dal governo ceco mi sembra pertanto inconferente.
93.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che le emissioni di un impianto di cogenerazione non possano essere imputate al suo ex proprietario per il solo fatto che esse sono già coperte dalla sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Esse possono essere imputate soltanto al gestore di tale impianto, vale a dire alla persona che è in grado di controllare e comunicare le emissioni e che ne è responsabile.
D.
Sull’individuazione del gestore
94.
Nelle circostanze del procedimento principale, le clausole contrattuali che vincolano la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS non mi appaiono indicare che la [OSCURATO:SOCIETA] conservi, sull’impianto di cogenerazione, un controllo tale da esserne sempre il «gestore» e che le emissioni di tale impianto possano continuare ad esserle imputate, nonostante il cambiamento di proprietario.
95.
Ricordo che, secondo la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS, il trasferimento di proprietà dell’impianto di cogenerazione ha soppresso ogni controllo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] su tale impianto.
96.
Il governo italiano rigetta tale linea argomentativa e ritiene che la [OSCURATO:SOCIETA] continui a gestire detto impianto. Quest’ultimo continuerebbe a dipendere dalle esigenze energetiche dello stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA], al quale la EBS si sarebbe infatti impegnata a fornire, per dodici anni, l’energia necessaria al funzionamento; la EBS avrebbe inoltre accordato alla [OSCURATO:SOCIETA] un’opzione di riacquisto dell’impianto e avrebbe accettato di non eseguire lavori di manutenzione o di riparazione senza il consenso della stessa.
97.
A tal riguardo, ho già indicato ai paragrafi da 32 a 36 delle presenti conclusioni che dalle clausole convenute fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS risulta che solo la EBS dispone del potere di aumentare o ridurre il quantitativo totale di energia prodotta dall’impianto di cogenerazione.
98.
Il diritto di riacquisto di cui dispone la [OSCURATO:SOCIETA], al pari della necessità di ottenere la previa autorizzazione di quest’ultima società prima di effettuare lavori sull’impianto, non limitano affatto tale potere.
99.
Il fascicolo a disposizione della Corte non dà atto di altre circostanze di fatto dalle quali potrebbe dedursi che la [OSCURATO:SOCIETA] continui a gestire l’impianto.
100.
Fatte salve le verifiche che incomberà al giudice del rinvio effettuare, tali considerazioni sono sufficienti, a mio avviso, per concludere che la [OSCURATO:SOCIETA] non è in grado di controllare le emissioni provenienti dall’impianto di cogenerazione di cui al procedimento principale e che essa non può essere considerata il «gestore» al quale dovrebbero essere imputate tali emissioni. Soltanto la EBS mi sembra soddisfare tale funzione.
E.
Conclusione intermedia
101.
A mio avviso, dagli elementi che precedono discende che un impianto di cogenerazione e uno stabilimento produttivo come quelli di cui al procedimento principale non possono essere considerati parti di un unico «impianto» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.
102.
A tal riguardo ritengo, in particolare, che l’attività svolta in un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale non sia «collegata tecnicamente» alle attività di uno stabilimento produttivo che, al pari di quello gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], è allacciato alla rete di energia elettrica nazionale e può continuare a funzionare anche in caso di cessazione dell’attività di detto impianto.
103.
Inoltre, a meno che dalle clausole contrattuali concluse fra il cedente e il cessionario o da altre circostanze di fatto non emerga che il cedente conserva un controllo su detto impianto tale da continuare ad esserne il «gestore» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 – situazione che non mi sembra ricorrere nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale –, si dovrebbe ritenere che solo il cessionario adempia a tale funzione e sia pertanto in grado di controllare e comunicare le relative emissioni. Tali emissioni non potrebbero, pertanto, essere imputate al cedente e dovrebbero essere scorporate dalla sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, poco importa se l’impianto di cogenerazione da cui provengono sia stato trattato, prima della cessione, come formante un solo ed unico impianto assieme al suo stabilimento produttivo.
F.
Sulla compatibilità con la «regola dell’aggregazione» (terza questione pregiudiziale)
104.
Illustrerò nel prosieguo le ragioni per cui ritengo che la «regola dell’aggregazione» sancita al punto 3 dell’allegato I della direttiva 2003/87 non osti a che, nelle circostanze che caratterizzano un procedimento come quello principale, tenuto conto del fatto che la potenza termica nominale dell’impianto di cogenerazione è inferiore a 20 MW, le emissioni collegate allo svolgimento dell’attività ceduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla EBS esulino dall’ambito di applicazione materiale di tale direttiva.
105.
Secondo me, un simile risultato non rifletterebbe affatto un’elusione abusiva delle norme dell’ETS, ma promanerebbe dalla volontà espressa del legislatore di prevedere una regola
de minimis
e di includere, nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2003/87, soltanto gli impianti la cui potenza nominale totale sia superiore a 20 MW.
106.
A tal riguardo constato,
in primo luogo
, che la «regola dell’aggregazione» non mira ad impedire agli operatori economici di cedere i loro impianti a terzi né a fare in modo che tutti gli impianti funzionanti attraverso la «combustione di carburanti» vengano, per quanto possibile, inclusi nell’ETS (
33
). Al contrario, dal suo testo risulta che essa è destinata ad essere applicata «al fine di decidere in merito all’(…) inclusione [dell’impianto] nell’ETS», il che implica che esistano, appunto, situazioni in cui l’impianto non soddisferà i requisiti per rientrare nell’ETS (
34
).
107.
In secondo luogo
, la possibilità che le emissioni relative ad un impianto ceduto siano sottratte all’ETS non può essere intesa nel senso che essa mirerebbe a incoraggiare i gestori di impianti rientranti nell’ETS a suddividerli per cederne la proprietà a tante imprese subordinate o associate quante sono necessarie affinché, al termine dell’operazione, nessun impianto superi la soglia di 20 MW.
108.
A tal riguardo, dalla sezione D delle presenti conclusioni discende che se, nonostante il cambiamento di proprietario, dalle clausole contrattuali convenute fra le parti o da altre circostanze fattuali risulta che la cedente continua a gestire la o le unità tecniche nelle quali viene svolta l’attività ceduta, tale impresa potrà sempre essere considerata responsabile delle relative emissioni. Se del caso, la regola dell’aggregazione continuerà dunque ad applicarsi come sarebbe accaduto prima della cessione.
109.
Tale considerazione mi sembra sufficiente per evitare raggiri dell’ETS, preservando al contempo la libertà degli operatori di effettuare scelte organizzative lecite concernenti le loro attività e di esercitare la loro autonomia contrattuale.
110.
In terzo luogo
, trovo difficile comprendere le ragioni per cui un gestore come la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe includere nelle emissioni per le quali detiene un’autorizzazione le emissioni di una nuova unità tecnica costruita sul suo sito, la quale non sia tecnicamente collegata alle sue altre attività (
35
), ma non potrebbe più, dopo aver ceduto tale nuova unità ad un terzo, ritirare le emissioni corrispondenti dalla propria autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, solo perché in precedenza ne è stato il gestore.
111.
Infatti, la sua situazione non è in tal caso diversa da quella di un altro operatore che, senza alcun previo collegamento con tale unità tecnica, decidesse di concludere un contratto di fornitura di energia con lo stesso terzo. Aggiungo che, nella specie, se la EBS avesse costruito essa stessa un impianto di cogenerazione nelle vicinanze dello stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA], invece di acquistare quello di quest’ultima società, un siffatto impianto non sarebbe rientrato nell’ETS a priori, in quanto non avrebbe superato la soglia di 20 MW (
36
).
112.
Infine
, ricordo che l’obiettivo generale dell’ETS consiste nel puntare ad una riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra. Orbene, tale obiettivo potrebbe essere realizzato al meglio se, come la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS tentano di fare nel procedimento principale, fosse possibile cedere un impianto destinato alla produzione di energia elettrica e termica ad un’impresa specializzata in grado di controllare le emissioni di tale impianto nel modo più efficace possibile.
V.
Conclusione
113.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sottoposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia):
1) L’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che un impianto di cogenerazione e uno stabilimento produttivo come quelli di cui al procedimento principale non possono essere considerati, a seguito della cessione dell’impianto di cogenerazione da parte del loro gestore comune ad un altro gestore, parti di un medesimo «impianto» ai sensi di tale disposizione.
2) L’attività svolta in un siffatto impianto di cogenerazione non è «collegata tecnicamente», ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, alle attività di uno stabilimento produttivo che, come quello di cui al procedimento principale, è allacciato alla rete di energia elettrica nazionale e può continuare a funzionare anche in caso di cessazione dell’attività dell’impianto di cogenerazione.
3) Il fatto che la potenza termica totale nominale di un impianto di cogenerazione come quello di cui al procedimento principale non superi la soglia di 20 MW indicata all’allegato I della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, e che, a seguito della sua cessione da parte del suo primo gestore ad un secondo gestore, tale impianto non rientri, di conseguenza, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, non integra un’elusione abusiva della regola dell’aggregazione sancita al punto 3 dell’allegato I di tale direttiva.
1
Lingua originale: il francese.
2
Il principio della cogenerazione consiste nel produrre, simultaneamente, energia meccanica, convertita in elettricità, e energia termica all’interno di uno stesso impianto e a partire da una stessa fonte di energia (ossia, attraverso la combustione di carburanti).
3
La richiesta di aggiornamento della [OSCURATO:SOCIETA] è stata rivolta, al pari dell’originaria domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; in prosieguo: il «Comitato ETS»). Per «ETS» si deve intendere il «sistema per lo scambio di quote di emissioni». Nelle presenti conclusioni utilizzerò sia tale abbreviazione sia l’espressione «sistema per lo scambio di quote di emissioni».
4
Tale ricorso è diretto nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo economico nonché del Comitato ETS.
5
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).
6
I termini «collegamento tecnico» e «direttamente associat[a]» vengono utilizzati nella definizione della nozione di «impianto», all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.
7
Per quanto riguarda la definizione di tale nozione, rimando al paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
8
Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 – Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GURI n. 79 del 4 aprile 2013; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 30/2013»).
9
[Nota rilevante unicamente per la versione in lingua originale].
10
Il regime dei «piccoli emettitori» è descritto all’articolo 38 del decreto legislativo n. 30/2013 (il quale è inteso a trasporre l’articolo 27 della direttiva 2003/87). Il paragrafo 1, lettera b), di tale articolo prevede che, a richiesta dell’interessato, il Comitato ETS possa escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni gli impianti che svolgono attività di «combustione di carburanti» con potenza termica nominale totale superiore sì a 20 MW (attività cui si applica l’allegato I di tale decreto), ma inferiore a 35 MW. Nella specie, è pertanto legittimo chiedersi quale sia l’interesse, per la [OSCURATO:SOCIETA], di sapere se le emissioni dell’impianto di cogenerazione debbano esserle imputate oppure, al contrario, rientrare nell’ambito di responsabilità della EBS. Infatti, alla luce delle cifre comunicate dalle parti, sembrerebbe che, anche sommando la potenza dell’impianto di cogenerazione a quella dello stabilimento produttivo, il valore ottenuto sia inferiore a 35 MW. A tal riguardo constato tuttavia che, in udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha indicato di non voler vedersi imputare le emissioni dell’impianto di cogenerazione perché la capacità di tale impianto potrebbe essere aumentata a piacimento della EBS (ad esempio, per fornire l’energia a terzi) e così raggiungere e persino superare la soglia di 35 MW, senza che la ricorrente sia in grado di contenere tale rischio.
11
Il contenuto di tale regola è riportato al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
12
V., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] (C‑682/17, EU:C:2019:518, punti 62 e 63 e la giurisprudenza ivi citata).
13
V. considerando 15 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva [2003/87] al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. V. anche, a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA] (C‑682/17, EU:C:2019:167, paragrafo 69).
14
Tale obiettivo è enunciato all’articolo 1 della direttiva 2003/87. V., parimenti, sentenze del 12 aprile 2018, PPC Power (C‑302/17, EU:C:2018:245, punto 18), e del 17 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 41).
15
Preciso che per il governo italiano il «gestore» dell’impianto di cogenerazione è ancora la [OSCURATO:SOCIETA]. Esaminerò la fondatezza di tale linea argomentativa nella sezione D delle presenti conclusioni.
16
Il corsivo è mio.
17
Rilevo, ad ogni buon conto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nel suo documento «Guidance on the interpretation of Annex I of the [OSCURATO:PERSONA] Directive (excluding aviation activities)» [«Orientamenti relativi all’interpretazione dell’allegato I della direttiva [2003/87] (ad esclusione delle attività di aviazione)»], del 18 marzo 2010 (pag. 16), che un impianto può essere composto da più unità. Tale documento è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf.
18
Sentenza del 9 giugno 2016 (C‑158/15, EU:C:2016:422, punto 30).
19
Sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:422, punto 30).
20
Preciso che tale interpretazione riflette, in sostanza, quella proposta dalla EBS in udienza, secondo la quale esiste un collegamento tecnico fra due attività allorché la chiusura della parte dell’impianto dedicata ad una di tali attività bloccherebbe il funzionamento del resto dell’impianto.
21
Aggiungo che, secondo la [OSCURATO:SOCIETA] e la EBS, è peraltro tecnicamente possibile, per la EBS, immettere l’energia prodotta dall’impianto di cogenerazione direttamente nella rete di energia elettrica nazionale.
22
Sentenza del 9 giugno 2016 (C‑158/15, EU:C:2016:422).
23
Portato alle estreme conseguenze, tale ragionamento equivarrebbe a ritenere, ad esempio, che tutte le imprese che sono allacciate alla rete di energia elettrica nazionale esercitino attività che sono «collegate tecnicamente» fra loro, il che evidentemente è escluso.
24
C‑158/15, EU:C:2016:139, paragrafo 27.
25
Per contro, nel caso in cui l’impianto iniziale sia composto da una sola «unità tecnica» (ma non è questo il caso di specie), non escludo che, a seguito della cessione, esista sempre un solo e unico «impianto», da un punto di vista tecnico, ma che le emissioni provenienti da tale impianto siano ripartite fra cedente e cessionario in funzione delle parti di detto impianto di cui essi abbiano rispettivamente il controllo.
26
Preciso che, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per
uno o più
impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore. Così, non è tanto la necessità di avere un’autorizzazione per «impianto», quanto piuttosto quella di poter collegare tale autorizzazione alla persona fisica o giuridica in grado di controllare e comunicare le emissioni, che mi sembra avere la priorità nelle disposizioni di detta direttiva relative alle condizioni di rilascio di una siffatta autorizzazione.
27
Tra tali requisiti quello che l’autorizzazione contenga nome e indirizzo del
gestore
.
28
V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑457/15, EU:C:2016:613, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).
29
Aggiungo che, se è vero, come fatto valere dal governo italiano, che l’inclusione di un impianto all’interno dell’ETS dipende essenzialmente dalle sue caratteristiche strutturali, come il tipo di attività esercitata, la sua potenza termica nominale totale e la quantità di emissioni prodotte, altre condizioni, elencate all’articolo 6 della direttiva 2003/87, sono tuttavia necessarie per la concessione di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
30
Analogamente, il considerando 11 della direttiva 2003/87 enuncia che «[è] opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurino che i
gestori
che esercitano determinate attività siano in possesso di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività» (il corsivo è mio).
31
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17). Preciso che la definizione della nozione di «installazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva è pressoché identica a quella figurante all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato tale quasi identità nella sua comunicazione al Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [SEC (2003)364 def.], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52003SC0364 (più precisamente, al sesto paragrafo del punto 3.2.4, intitolato «Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata»). Aggiungo che, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2003/87, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare «i provvedimenti necessari affinché (…) le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un’autorizzazione prevista [dalla direttiva 2010/75]».
32
L’esistenza di differenti gestori per diverse parti di uno stesso impianto mi pare, in ogni caso, altrettanto possibile nell’ambito della direttiva 2003/87 come in quello della direttiva 2010/75. È vero che la nozione di «gestore» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della prima direttiva differisce da quella definita all’articolo 3, paragrafo 15, della seconda, nella misura in cui, come ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, quest’ultima disposizione designa «qualsiasi persona fisica o giuridica che (…) gestisce,
nella sua totalità o in parte
, l’installazione» e non si limita dunque a quella che «gestisce o controlla
un
impianto» (il corsivo è mio). Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 recita che «[l]’autorità competente rilascia un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
da un
impianto
o da parte
di esso (...)» (il corsivo è mio).
33
Come sottolineato dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nel suo documento «Guidance on the interpretation of Annex I of the [OSCURATO:PERSONA] Directive (excluding aviation activities)» [«Orientamenti relativi all’interpretazione dell’allegato I della direttiva [2003/87] (ad esclusione delle attività di aviazione)»], del 18 marzo 2010 (pag. 16), che la «regola dell’aggregazione» è finalizzata a trattare equamente gli impianti di uguale capacità, anche se l’uno svolge la sua attività tramite tante piccole unità di produzione e l’altro invece tramite una sola grande unità. Il link verso il sito Internet sul quale tale documento è disponibile è riportato alla nota 17 delle presenti conclusioni.
34
In ogni caso, ricordo che, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 (relativo a quello che è comunemente chiamato il «regime dei piccoli emettitori»), gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a determinate condizioni, possono parimenti escludere dall’ETS gli impianti che, pur se superano la soglia di 20 MW, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW. Ne consegue che, anche applicando la regola dell’aggregazione prevista all’articolo 3 dell’allegato I di tale direttiva a seguito di una cessione e ritenendo che esista un unico impianto che raggruppa l’attività ceduta e quella del cessionario, un siffatto impianto potrebbe nondimeno essere escluso dall’ETS.
35
V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
36
A titolo di esempio, la [OSCURATO:SOCIETA] indica che, in uno dei suoi altri siti industriali (diverso da quello di Pasturago di Vernate), il suo impianto di cogenerazione è stato dismesso e che la EBS ha costruito, nelle vicinanze dello stabilimento produttivo di tale sito, un nuovo impianto di cogenerazione. Il fatto che quest’ultimo impianto sia oggetto di un contratto di fornitura di energia fra la EBS e la [OSCURATO:SOCIETA] non ha avuto come conseguenza l’imputazione delle relative emissioni a quest’ultima società.