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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06016/2023

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- [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Cons . ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19842/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via DELLA MERCEDE N. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G. 19842/2017 Cron.

Rep.

Ud. 12/01/2023 CC       -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 644/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 15 febbraio 2010Antonio Mignone ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Salerno l’ASL Salerno e [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse dichiarata la nullità della deliberazione del Direttore generale n. 247 del 2009 e fosse ordinato alla ASL Salerno di assegnare al medesimo Mignone l’incarico di direzione di Struttura complessa e, qualora fosse stato riconosciuto il solo beneficio economico, di corrispondergli la somma di € 116.275,00 a titolo di mancatoguadagno.

In subordine, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione resistente di riattivare le procedure di affidamento dell’incaricodi direzione della Strutturacomplessa individuat a , previa adeguata pubblicizzazione degli incarichi da conferire. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che con la delibera n. 247 del 2009 era stato attribuito l’incarico di direzione della struttura complessa Programmazione e Controllo di Gestione ad [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di cinque anni e che il ricorso era fondato sulla circostanza che tale nomina era illegittima perché assunta in violazione dell’art. 29 del CCNL dell’area della dirigenza medica in quanto: - nessun avviso era stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ; - non era stata individuata alcu na graduatoria di candidati idonei, selezionata dalla Commissione prevista e sulla base di criteri prefissati, - non era stata istituita alcuna commissione di valutazione; - non erano stati fissati i criteri indicativi cui attenersi nella valutazione del colloquio né i contenuti valutabili del curriculumprofessionale.

L’ASL Salerno e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti.

Nel corso del giudizio è intervenuto il Sindacato dei [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 199/2015, ha ordinato all’ASL Salerno, previa declaratoria di illegittimità della citata delibera del Direttore Generale, di riattivare le procedure di conferimento dell’incarico dell’individuata struttura complessa nel rispetto della normativa vigente.

L’ASL Salerno ha proposto appello.

Si è costituito il solo [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 343/2017, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.

In particolare, la corte territoriale ha escluso che la procedura in esame fosse viziata e che l’atto di nomina di [OSCURATO:PERSONA] fosse nullo.

Ha ritenuto, poi, che la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] fosse infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’ASL Salerno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità ed inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe erratonel non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Sindacato dei [OSCURATO:PERSONA], che erano stati parti del giudizio di primo grado, ma non erano stati convenuti in appello.

La doglianzanon è fondata.

Indubbiamente, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora ladomanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass., Sez.

L, n. 28766del 9 novembre 2018 ).

Questo principio deve ritenersi applicabile in tutte le situazioni nelle quali, venendo in questione una procedura selettiva, anche non concorsuale, sia contestata, comunque, la correttezza dell’esercizio dei poteri della P.A., per non avere rispettato le regole procedurali o i principi di correttezza e buona fede, al fine di ottenere una riedizione di tali poteri e, quindi, nella sostanza, un differente esito della citata procedura.

In simili circostanze, quindi, devono essere coinvolti, in tutti i gradi di giudizio, i soggetti che a detta procedura hanno preso parte e, nella specie, colui che è stato selezionato dall’ASL Salerno, ovvero [OSCURATO:PERSONA].

Questa regola di carattere generale, però, trova un’eccezione nella presente vicenda.

Risulta riconosciuto dalle parti ed è stato accertato dalla corte territoriale (pagina 9, ultimo capoverso, della sentenz a impugnata) che la struttura complessa oggetto di lite è stata soppressa nel 2011, quindi prima dell’introduzione del giudizio di appello, instaurato nel 2015.

Ne deriva che, se correttamente [OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto presso il Tribunale di Salerno, la sua presenza non era più necessaria davanti alla Corte d’appello di Salerno.

Infatti, deve affermarsi il principio che, pur in presenza di una situazione di litisconsorzio sostanziale originario al momento dell’inizio di un giudizio, che abbia comportato in primo grado la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsortinecessari, il sopravvenuto definitivo venire meno, anteriormente all’instaurazione del processo di appello, del bene della vita in relazione al quale tale litisconsorzio era imposto rende non più obbligatorio convenire, davanti al giudice di secondo grado, i detti litisconsorti necessari, poiché l’inscindibilità originaria delle cause è cessata prima dell’impugnazione (nella specie, precedentemente alla decisione del tribunale), non essendo più conseguibile il petitumrichiesto dalla parte attrice.

Nel caso in esame, dopo che la struttura complessa è stata soppressa, non poteva più essere assegnato l’incarico al quale aspirava [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non poteva più essere ripetuta la correlata procedura, con la conseguenza che l’unica domanda del ricorrente ancora suscettibile di tutela giudiziaria era quella di risarcimento dei danni, in ordine alla quale il processo d’appello doveva svolgersi, però, solo fra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Salerno.

Se ne ricava il rigetto del primo motivo. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 CCNL Dirigenza medica, del d.P.R. n. 484 del 1997 e del d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’ASL Salerno aveva attribuito l’incarico in esame senza applicare la procedura prevista dall’art. 29 CCNL ed in assenza di una previa valutazione di candidati idonei fra i quali scegliere.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. perché la Corte d’appello di Salerno non avrebbe considerato che egli aveva subito un danno consistente nella differenza fra il salario percepito e quello che, invece, avrebbe potuto conseguire; inoltre, dopo la soppressione della menzionata struttura complessa, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, con la conseguenza che si era concretizzato in suodanno un pregiudizio da perdita di chances.

Si ritiene di esaminare,innanzitutto, il terzo motivo, in base al principio della ragione più liquida, invertendo l’ordine di trattazione delle questioni ex art. 276 c.p.c.

Tale motivo è infondato.

Infatti, in tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro tali retribuzioni, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass., Sez.L, n. 1884 del 21 gennaio 2022).

Nella specie, però, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno patito in misura pari alla differenza fra il salario percepito e quello che, invece, avrebbe potuto conseguire e prospettando, inoltr e, che, dopo la soppressione della menzionata struttura complessa, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, con la conseguenza che si era concretizzato in suo danno un pregiudizio da perdita di chances.

La doglianza concernente le retribuzioni non percepite non può, quindi,essere accolta, alla luce della giurisprudenza di legittimità appena citata.

Per ciò che riguarda, invece, il profilo che attiene all’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, si rileva, innanzitutto, che tale voce di danno non risulta fra quelle indicate nelle conclusioni dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], come riportate alle pagine 3 e 4 della decisione impugnata.

Inoltre, deve affermarsi che, in materia di pubblico impiego, in seguito all’accertamento dell’illegittimità di una procedura di nomina, il danno da perdita di chances, ove ritenuto esistente, ben può essere quantificato considerando, fra le conseguenze della condotta della P.A. rilevanti ex art. 1223 c.c., non solo gli effetti pregiudizievoli immediatamente e direttamente correlati alla detta procedura, ma altresì, la lesione che si sia concretizzata in una successiva procedura collegata alla prima(Cfr. in motivazione Cass., Sez.

L, n. 37002 del 16dicembre 2022, non massimata sul punto).

La valutazione in ordine all’individuazione delle conseguenze che assumono valore ai sensi dell’art. 1223 c.c. è rimessa al giudice del merito, che la deve effettuare in base alle circostanze del caso concreto, e non è sindacabile, in sede di legittimità, ove motivata nei termini di legge.

In applicazione dei principi enunciati, si sottolinea che, nella presente controversia, la corte territoriale ha escluso, con una valutazion e di merito in questa sede di legittimità non più sindacabile, che il ricorrente avesse dimostrato di avere patito una lesione nel proprio sviluppo professionale.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di indicare nel suo atto di impugnazione da quali elementi, non tenuti in considerazione dalla Corte d’appello di Salerno, si sarebbe dovuto desumere che egli fosse in grado di concorrere, con delle apprezzabili chancesdi successo, per il posto di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia.

Pertanto, deve essere rigettato il terzo motivo.

Poiché la decisione di appello deveessere confermata per quanto concerne i profili risarcitori, diviene non necessario l’esame del secondo motivo di impugnazione, il suo eventuale accoglimento non potendo comportare l’accoglimento del ricorso. 3)Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte -rigetta il ricorso; - condanna i l ricorrent e a rifondere le spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Cons . ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19842/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via DELLA MERCEDE N. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G. 19842/2017 Cron. Rep. Ud. 12/01/2023 CC       -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 644/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 15 febbraio 2010Antonio Mignone ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Salerno l’ASL Salerno e [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse dichiarata la nullità della deliberazione del Direttore generale n. 247 del 2009 e fosse ordinato alla ASL Salerno di assegnare al medesimo Mignone l’incarico di direzione di Struttura complessa e, qualora fosse stato riconosciuto il solo beneficio economico, di corrispondergli la somma di € 116.275,00 a titolo di mancatoguadagno. In subordine, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione resistente di riattivare le procedure di affidamento dell’incaricodi direzione della Strutturacomplessa individuat a , previa adeguata pubblicizzazione degli incarichi da conferire. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che con la delibera n. 247 del 2009 era stato attribuito l’incarico di direzione della struttura complessa Programmazione e Controllo di Gestione ad [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di cinque anni e che il ricorso era fondato sulla circostanza che tale nomina era illegittima perché assunta in violazione dell’art. 29 del CCNL dell’area della dirigenza medica in quanto: - nessun avviso era stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ; - non era stata individuata alcu na graduatoria di candidati idonei, selezionata dalla Commissione prevista e sulla base di criteri prefissati, - non era stata istituita alcuna commissione di valutazione; - non erano stati fissati i criteri indicativi cui attenersi nella valutazione del colloquio né i contenuti valutabili del curriculumprofessionale. L’ASL Salerno e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti. Nel corso del giudizio è intervenuto il Sindacato dei [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 199/2015, ha ordinato all’ASL Salerno, previa declaratoria di illegittimità della citata delibera del Direttore Generale, di riattivare le procedure di conferimento dell’incarico dell’individuata struttura complessa nel rispetto della normativa vigente. L’ASL Salerno ha proposto appello. Si è costituito il solo [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 343/2017, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. In particolare, la corte territoriale ha escluso che la procedura in esame fosse viziata e che l’atto di nomina di [OSCURATO:PERSONA] fosse nullo. Ha ritenuto, poi, che la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] fosse infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’ASL Salerno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità ed inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe erratonel non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Sindacato dei [OSCURATO:PERSONA], che erano stati parti del giudizio di primo grado, ma non erano stati convenuti in appello. La doglianzanon è fondata. Indubbiamente, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora ladomanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass., Sez. L, n. 28766del 9 novembre 2018 ). Questo principio deve ritenersi applicabile in tutte le situazioni nelle quali, venendo in questione una procedura selettiva, anche non concorsuale, sia contestata, comunque, la correttezza dell’esercizio dei poteri della P.A., per non avere rispettato le regole procedurali o i principi di correttezza e buona fede, al fine di ottenere una riedizione di tali poteri e, quindi, nella sostanza, un differente esito della citata procedura. In simili circostanze, quindi, devono essere coinvolti, in tutti i gradi di giudizio, i soggetti che a detta procedura hanno preso parte e, nella specie, colui che è stato selezionato dall’ASL Salerno, ovvero [OSCURATO:PERSONA]. Questa regola di carattere generale, però, trova un’eccezione nella presente vicenda. Risulta riconosciuto dalle parti ed è stato accertato dalla corte territoriale (pagina 9, ultimo capoverso, della sentenz a impugnata) che la struttura complessa oggetto di lite è stata soppressa nel 2011, quindi prima dell’introduzione del giudizio di appello, instaurato nel 2015. Ne deriva che, se correttamente [OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto presso il Tribunale di Salerno, la sua presenza non era più necessaria davanti alla Corte d’appello di Salerno. Infatti, deve affermarsi il principio che, pur in presenza di una situazione di litisconsorzio sostanziale originario al momento dell’inizio di un giudizio, che abbia comportato in primo grado la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsortinecessari, il sopravvenuto definitivo venire meno, anteriormente all’instaurazione del processo di appello, del bene della vita in relazione al quale tale litisconsorzio era imposto rende non più obbligatorio convenire, davanti al giudice di secondo grado, i detti litisconsorti necessari, poiché l’inscindibilità originaria delle cause è cessata prima dell’impugnazione (nella specie, precedentemente alla decisione del tribunale), non essendo più conseguibile il petitumrichiesto dalla parte attrice. Nel caso in esame, dopo che la struttura complessa è stata soppressa, non poteva più essere assegnato l’incarico al quale aspirava [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non poteva più essere ripetuta la correlata procedura, con la conseguenza che l’unica domanda del ricorrente ancora suscettibile di tutela giudiziaria era quella di risarcimento dei danni, in ordine alla quale il processo d’appello doveva svolgersi, però, solo fra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL Salerno. Se ne ricava il rigetto del primo motivo. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 CCNL Dirigenza medica, del d.P.R. n. 484 del 1997 e del d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’ASL Salerno aveva attribuito l’incarico in esame senza applicare la procedura prevista dall’art. 29 CCNL ed in assenza di una previa valutazione di candidati idonei fra i quali scegliere. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. perché la Corte d’appello di Salerno non avrebbe considerato che egli aveva subito un danno consistente nella differenza fra il salario percepito e quello che, invece, avrebbe potuto conseguire; inoltre, dopo la soppressione della menzionata struttura complessa, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, con la conseguenza che si era concretizzato in suodanno un pregiudizio da perdita di chances. Si ritiene di esaminare,innanzitutto, il terzo motivo, in base al principio della ragione più liquida, invertendo l’ordine di trattazione delle questioni ex art. 276 c.p.c. Tale motivo è infondato. Infatti, in tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro tali retribuzioni, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (Cass., Sez.L, n. 1884 del 21 gennaio 2022). Nella specie, però, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno patito in misura pari alla differenza fra il salario percepito e quello che, invece, avrebbe potuto conseguire e prospettando, inoltr e, che, dopo la soppressione della menzionata struttura complessa, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, con la conseguenza che si era concretizzato in suo danno un pregiudizio da perdita di chances. La doglianza concernente le retribuzioni non percepite non può, quindi,essere accolta, alla luce della giurisprudenza di legittimità appena citata. Per ciò che riguarda, invece, il profilo che attiene all’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia, si rileva, innanzitutto, che tale voce di danno non risulta fra quelle indicate nelle conclusioni dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], come riportate alle pagine 3 e 4 della decisione impugnata. Inoltre, deve affermarsi che, in materia di pubblico impiego, in seguito all’accertamento dell’illegittimità di una procedura di nomina, il danno da perdita di chances, ove ritenuto esistente, ben può essere quantificato considerando, fra le conseguenze della condotta della P.A. rilevanti ex art. 1223 c.c., non solo gli effetti pregiudizievoli immediatamente e direttamente correlati alla detta procedura, ma altresì, la lesione che si sia concretizzata in una successiva procedura collegata alla prima(Cfr. in motivazione Cass., Sez. L, n. 37002 del 16dicembre 2022, non massimata sul punto). La valutazione in ordine all’individuazione delle conseguenze che assumono valore ai sensi dell’art. 1223 c.c. è rimessa al giudice del merito, che la deve effettuare in base alle circostanze del caso concreto, e non è sindacabile, in sede di legittimità, ove motivata nei termini di legge. In applicazione dei principi enunciati, si sottolinea che, nella presente controversia, la corte territoriale ha escluso, con una valutazion e di merito in questa sede di legittimità non più sindacabile, che il ricorrente avesse dimostrato di avere patito una lesione nel proprio sviluppo professionale. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di indicare nel suo atto di impugnazione da quali elementi, non tenuti in considerazione dalla Corte d’appello di Salerno, si sarebbe dovuto desumere che egli fosse in grado di concorrere, con delle apprezzabili chancesdi successo, per il posto di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto di Battipaglia. Pertanto, deve essere rigettato il terzo motivo. Poiché la decisione di appello deveessere confermata per quanto concerne i profili risarcitori, diviene non necessario l’esame del secondo motivo di impugnazione, il suo eventuale accoglimento non potendo comportare l’accoglimento del ricorso. 3)Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte -rigetta il ricorso; - condanna i l ricorrent e a rifondere le spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1
Sentenza Cassazione n. 06016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris