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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21281/2026

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ante pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2244- controricorrente -avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’Istruzione avverso sentenza del Tribunale di Livorno del24/11/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, nel 2019, ad unaprocedura selettiva per posti di collaboratore scolastico,finalizzata ad internalizzazione di servizi, aperta a coloro che daalmeno dieci anni avevano svolto servizi di pulizia, anche persocietà che avevano reso in appalto tali servizi per il Ministero.Nel bando era previsto che la condizione potesse essereverificata ex post.

Biagini, superata la selezione, era stataassunta.

Tuttavia, si era poi accertato che dal 26/9/2005 al23/12/2019, aveva reso, per una cooperativa, presso mensescolastiche, servizi di «sporzionamento e somministrazionedelle colazioni e dei pasti ai bambini, sanificazione delletovagliette, rigovernatura stoviglie, pulizia e riordino di locali».Ritenendo che le mansioni non rientrassero nelle previsioni delbando, l’Amministrazione si era avvalsa della clausola risolutivadel rapporto prevista dal bando.

La lavoratrice aveva, quindi,agìto in giudizio chiedendo dichiararsi il suo diritto ad essereriassunta o, in subordine, ad essere risarcita del danno (dadimissioni dalla Cooperativa, indotte dal tenore delle clausole,legittimante il convincimento della sussistenza del requisito dipartecipazione).3.

Il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto digiurisdizione e di litisconsorzio necessario, aveva dichiaratoillegittima la risoluzione del contratto, e condannato il Ministeroalla riassunzione dal momento del recesso.4.

Il Ministero aveva proposto appello, reiterando l’eccezionedi difetto di giurisdizione, sull’assunto che l’atto di risoluzioneera un atto amministrativo come quello che aveva istituito ilNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026rapporto, e di necessaria integrazione del contraddNiutmteoror idoi r,a ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026giacché la riassunzione di Biagini pregiudicava la posizione dialtri concorrenti.

Aveva, poi, contestato la decisione nel merito.5.

La Corte di Appello rigettava l’eccezione di difetto digiurisdizione sul rilievo che una volta approvata la graduatoriadefinitiva e stipulato il contratto si verteva in materia di dirittisoggettivi perfetti, non affievoliti dalla risoluzione, che aveva lanatura di atto privatistico.

Rigettava l’eccezione di non integritàdel contraddittorio rilevando che, una volta approvata lagraduatoria definitiva e stipulato il contatto, la causa vertevasolo sulla legittimità della risoluzione, senza che avesserilevanza la posizione di terzi.Nel merito, riteneva che le mansioni svolte quali attestate dallaCooperativa rientrassero nella previsione «servizi di pulizia eausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali»,stante il carattere generale e non circostanziato della previsionemedesima, anche quanto ai “servizi ausiliari”, non riferiti solo aquelli di pulizia, e rientrando, comunque, nella fattispecie anchele attività di sanificazione delle tovaglie, di rigovernatura dellestoviglie, e di pulizia e riordino dell’ambiente di cucina.Né poteva condurre a diverse conclusioni il riferimento almansionario dei collaboratori scolastici, visto che questocomprendeva le attività di pulizia ed il bando non ne specificavala consistenza, in modo da poter escludere la puliziadell’ambiente cucina nelle scuole dotate di servizio mensa.6.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero con7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/20261.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.1 deNl umperriom di ora ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026comma dell’art. 360 c.p.c., erroneità della statuizione sullagiurisdizione.Premesso in fatto che l’art.4, comma 8 del bando prevedeva che«i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riservadi accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Incaso di carenza degli stessi... l’Ufficio scolastico regionaledispone in qualsiasi momento, anche successivamenteall'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro,l'esclusione della procedura selettiva, con conseguentedecadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione allaprocedura», ne trae quale conseguenza che quello esercitatoera un potere pubblicistico di esclusione dalla proceduraselettiva.2.

Preliminarmente si rileva che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato chesi sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni digiurisdizione nella materia del pubblico impiegocontrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontanodette questioni.3.

Il motivo è infondato.4.

Deve infatti essere ribadito il consolidato orientamento diquesta Corte (da ultimo, Cass. n. 26838/2020) secondo cui conl'approvazione della graduatoria finale del concorso si esauriscel'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attivitàautoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui icomportamenti della P.A. vanno ricondotti nell'alveoprivatistico, espressione del potere negoziale dellaAmministrazione nella veste di datrice di lavoro sicché, cometali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici inNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026materia di inadempimento delle obbligazioni (vedi, perN umtuertot dei r:a ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026Cass.

SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass.

SU 23 marzo2017, n. 7483; Cass.

SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass.sez. lav. 23 giugno 2020 nr. 12368).Del pari, si è univocamente chiarito che con il superamento delconcorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolidanel patrimonio dell'interessato una situazione giuridicaindividuale di diritto soggettivo, indipendentemente dallanomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorsoper l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridicadi provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta alpubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso(Cass.

SU 13 dicembre 2017 nr. 29916; Cass.

SU 16 novembre2017 nr. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 nr. 4648; Casssez.lav. 01 ottobre 2014 nr. 20735).5.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 27 del CPA.Per lo stesso motivo (non si tratterebbe di risoluzione delcontratto, ma di accertamento postumo di una causa diesclusione della procedura selettiva come tale qualificata dalDD. del 24/3/2020), andava integrato il contraddittorio con glialtri candidati controinteressati, o almeno col primo nonvincitore.6.

Il motivo è infondato.7.

Premesso che la disposizione che qui viene inconsiderazione è semmai l’art. 102 c.p.c., indubbiamente, intema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità delprocedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio congli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede lariformulazione della graduatoria onde conseguire unadeterminata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti,Numero registro generale 25945/2022assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffrontNi umero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 21281/2026con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosiData pubblicazione 23/06/2026escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domandasia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili coni risultati della selezione (Cass., Sez.

L, n. 28766 del 9 novembre2018).

Questo principio deve ritenersi applicabile in tutte lesituazioni nelle quali, venendo in questione una proceduraselettiva, anche non concorsuale, sia contestata, comunque, lacorrettezza dell’esercizio dei poteri della P.A., per non avererispettato le regole procedurali o i principi di correttezza e buonafede, al fine di ottenere una riedizione di tali poteri e, quindi,nella sostanza, un differente esito della citata procedura.

Insimili circostanze, quindi, devono essere coinvolti, in tutti i gradidi giudizio, i soggetti che a detta procedura hanno preso parte(tra le tante, Cass. n. 6016/2023).Nella specie, tuttavia, la domanda non ha ad oggetto lariformulazione della graduatoria ma la legittimità delprovvedimento con il quale era stato risolto il contratto di lavorogià stipulato sicché la pronuncia non era e non é idonea aprodurre effetti immediati e diretti nella sfera giuridica di terzi.8.

In conclusione, il ricorso va rigettato.9.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.10.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158del DPR n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, €.

N2um0e0ro, 0di 0ra ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2244- controricorrente -avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’Istruzione avverso sentenza del Tribunale di Livorno del24/11/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, nel 2019, ad unaprocedura selettiva per posti di collaboratore scolastico,finalizzata ad internalizzazione di servizi, aperta a coloro che daalmeno dieci anni avevano svolto servizi di pulizia, anche persocietà che avevano reso in appalto tali servizi per il Ministero.Nel bando era previsto che la condizione potesse essereverificata ex post. Biagini, superata la selezione, era stataassunta. Tuttavia, si era poi accertato che dal 26/9/2005 al23/12/2019, aveva reso, per una cooperativa, presso mensescolastiche, servizi di «sporzionamento e somministrazionedelle colazioni e dei pasti ai bambini, sanificazione delletovagliette, rigovernatura stoviglie, pulizia e riordino di locali».Ritenendo che le mansioni non rientrassero nelle previsioni delbando, l’Amministrazione si era avvalsa della clausola risolutivadel rapporto prevista dal bando. La lavoratrice aveva, quindi,agìto in giudizio chiedendo dichiararsi il suo diritto ad essereriassunta o, in subordine, ad essere risarcita del danno (dadimissioni dalla Cooperativa, indotte dal tenore delle clausole,legittimante il convincimento della sussistenza del requisito dipartecipazione).3. Il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto digiurisdizione e di litisconsorzio necessario, aveva dichiaratoillegittima la risoluzione del contratto, e condannato il Ministeroalla riassunzione dal momento del recesso.4. Il Ministero aveva proposto appello, reiterando l’eccezionedi difetto di giurisdizione, sull’assunto che l’atto di risoluzioneera un atto amministrativo come quello che aveva istituito ilNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026rapporto, e di necessaria integrazione del contraddNiutmteoror idoi r,a ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026giacché la riassunzione di Biagini pregiudicava la posizione dialtri concorrenti. Aveva, poi, contestato la decisione nel merito.5. La Corte di Appello rigettava l’eccezione di difetto digiurisdizione sul rilievo che una volta approvata la graduatoriadefinitiva e stipulato il contratto si verteva in materia di dirittisoggettivi perfetti, non affievoliti dalla risoluzione, che aveva lanatura di atto privatistico. Rigettava l’eccezione di non integritàdel contraddittorio rilevando che, una volta approvata lagraduatoria definitiva e stipulato il contatto, la causa vertevasolo sulla legittimità della risoluzione, senza che avesserilevanza la posizione di terzi.Nel merito, riteneva che le mansioni svolte quali attestate dallaCooperativa rientrassero nella previsione «servizi di pulizia eausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali»,stante il carattere generale e non circostanziato della previsionemedesima, anche quanto ai “servizi ausiliari”, non riferiti solo aquelli di pulizia, e rientrando, comunque, nella fattispecie anchele attività di sanificazione delle tovaglie, di rigovernatura dellestoviglie, e di pulizia e riordino dell’ambiente di cucina.Né poteva condurre a diverse conclusioni il riferimento almansionario dei collaboratori scolastici, visto che questocomprendeva le attività di pulizia ed il bando non ne specificavala consistenza, in modo da poter escludere la puliziadell’ambiente cucina nelle scuole dotate di servizio mensa.6. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero con7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/20261. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.1 deNl umperriom di ora ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026comma dell’art. 360 c.p.c., erroneità della statuizione sullagiurisdizione.Premesso in fatto che l’art.4, comma 8 del bando prevedeva che«i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riservadi accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Incaso di carenza degli stessi... l’Ufficio scolastico regionaledispone in qualsiasi momento, anche successivamenteall'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro,l'esclusione della procedura selettiva, con conseguentedecadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione allaprocedura», ne trae quale conseguenza che quello esercitatoera un potere pubblicistico di esclusione dalla proceduraselettiva.2. Preliminarmente si rileva che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato chesi sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni digiurisdizione nella materia del pubblico impiegocontrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontanodette questioni.3. Il motivo è infondato.4. Deve infatti essere ribadito il consolidato orientamento diquesta Corte (da ultimo, Cass. n. 26838/2020) secondo cui conl'approvazione della graduatoria finale del concorso si esauriscel'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attivitàautoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui icomportamenti della P.A. vanno ricondotti nell'alveoprivatistico, espressione del potere negoziale dellaAmministrazione nella veste di datrice di lavoro sicché, cometali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici inNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026materia di inadempimento delle obbligazioni (vedi, perN umtuertot dei r:a ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass. SU 23 marzo2017, n. 7483; Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass.sez. lav. 23 giugno 2020 nr. 12368).Del pari, si è univocamente chiarito che con il superamento delconcorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolidanel patrimonio dell'interessato una situazione giuridicaindividuale di diritto soggettivo, indipendentemente dallanomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorsoper l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridicadi provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta alpubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso(Cass. SU 13 dicembre 2017 nr. 29916; Cass. SU 16 novembre2017 nr. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 nr. 4648; Casssez.lav. 01 ottobre 2014 nr. 20735).5. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 27 del CPA.Per lo stesso motivo (non si tratterebbe di risoluzione delcontratto, ma di accertamento postumo di una causa diesclusione della procedura selettiva come tale qualificata dalDD. del 24/3/2020), andava integrato il contraddittorio con glialtri candidati controinteressati, o almeno col primo nonvincitore.6. Il motivo è infondato.7. Premesso che la disposizione che qui viene inconsiderazione è semmai l’art. 102 c.p.c., indubbiamente, intema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità delprocedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio congli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede lariformulazione della graduatoria onde conseguire unadeterminata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti,Numero registro generale 25945/2022assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffrontNi umero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 21281/2026con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosiData pubblicazione 23/06/2026escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domandasia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili coni risultati della selezione (Cass., Sez. L, n. 28766 del 9 novembre2018). Questo principio deve ritenersi applicabile in tutte lesituazioni nelle quali, venendo in questione una proceduraselettiva, anche non concorsuale, sia contestata, comunque, lacorrettezza dell’esercizio dei poteri della P.A., per non avererispettato le regole procedurali o i principi di correttezza e buonafede, al fine di ottenere una riedizione di tali poteri e, quindi,nella sostanza, un differente esito della citata procedura. Insimili circostanze, quindi, devono essere coinvolti, in tutti i gradidi giudizio, i soggetti che a detta procedura hanno preso parte(tra le tante, Cass. n. 6016/2023).Nella specie, tuttavia, la domanda non ha ad oggetto lariformulazione della graduatoria ma la legittimità delprovvedimento con il quale era stato risolto il contratto di lavorogià stipulato sicché la pronuncia non era e non é idonea aprodurre effetti immediati e diretti nella sfera giuridica di terzi.8. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.10. Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158del DPR n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 25945/2022Numero sezionale 2244/2026legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, €. N2um0e0ro, 0di 0ra ccolta generale 21281/2026Data pubblicazione 23/06/2026per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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