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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 30474/2024

Testo disponibile della fonte

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6680-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – per la cassazione della sentenza n. 516 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 dicembre 20 1 7 (R.G.N. 309/2017).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6680/2018 Cron.

Rep.

C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione per icollaboratori coordinatie continuativi. -2 - 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’INPS a erogarle il trattamento di disoccupazione previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i collaboratori coordinati e continuativi e, a sostegno della domanda,ha dedotto l’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.) anche all’àmbito del lavoro parasubordinato.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda. 2.–Con sentenza n. 516 del 2017, depositata il 21 dicembre 2017, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame dell’INPS e ha riconosciuto il diritto della lavoratrice di percepire l’indennità di disoccupazione.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

È dunque ininfluente che il committente non abbia corrisposto la contribuzione dovuta, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta.

A favore di tale conclusione milita il fatto che l’onere del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali gravi essenzialmente sul committente , anche per la parte che compete a l lavoratore autonomo.

Nel sistema, peraltro, si ravvisa una significativa tendenza all’assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative ai rapporti di lavoro subordinato.

Quanto al principio sancito dall’art. 2116 cod. civ., ha carattere generale, in difetto di deroghe espresse. 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo , contro la sentenza d’appello. 4.–La signora [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. -3 - 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 2, commi da 26 a 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, dell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e dell’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione all’art. 2116 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il principio di automaticitàdelle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116 cod. civ., e nel violare la regola che impone di commisurare l’indennità di disoccupazione per l’anno 2015 alla contribuzione effettivamente versata. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Come emerge dalla sentenza impugnata (pagina 2), s i controverte sull’indennità di disoccupazione disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e riconosciuta «ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione» (comma 1). -4 - Tale indennità, denominata DIS-COLL, è corrisposta «[i]n attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015» (il già richiamato comma 1).

Della DIS-COLL possono beneficiare i soggetti «che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l ’ evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione» (comma 2).

La prestazione in esame «è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi» (comma 3). 4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «i l principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta -5 - l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni» (Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430, in motivazione).

Né tale esclusione presta il fianco a censure d’irragionevolezza, «dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione, con il richiamo alle pertinenti pronunce di questa Corte).

Il principio di automat icità non può essere esteso a beneficio de i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281, poneanche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi.

Invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare , tuttavia , i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva.

L’assetto così delineatoper il titolare di collaborazioni coordinate e continuative « non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art. 2116 cod. civ.

Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in quello di prescrizione dei -6 - contributi, «di dichiarare all ’ INPS di rinunciare all ’ effetto privativo dell’accollo ex legedisposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).

Il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni(art. 2116, secondo comma, cod. civ.) o esperire l’azione di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,«trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell’indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 –possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione).

La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita ditutela.

Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n. 35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d’appello, escludendone la portata dirimente ai fini della soluzione estensiva addotta a fondamento della decisione impugnata. 5.–L’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, nell’introdurre una disciplina sperimentale e destinata a protrarsi per un circoscritto arco temporale, non soltanto non apporta unaderoga esplicita ai principi richiamati, ma ne racchiude una indiretta ed eloquente conferma, nel disporre che l’indennità DIS - COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini -7 - previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3).

La dizione letterale è nitida nel conferire rilievo ai contributi effettivamente accreditati (in tal senso, pagine 28 e 29 del ricorso per cassazione).

Anche il comma 6, nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla met à dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo cheva dal primo gennaio dell’anno solareprecedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento , discorre di contribuzione accreditata e non offre un solido ubi consistam all’applicabilità del principio di cui all’art. 2116 cod. civ., che prescinde dal regolare versamento dei contributi.

Non è senza significato, inoltre,che il legislatore, allorché ha inteso ampliare l’operatività del principio di automaticità, l’abbia stabilito ex professo(cfr., su tale profilo, pagina 31 del ricorso per cassazione) e con una particolare modulazione temporale, che denota il carattere innovativo e speciale della disciplina così introdotta.

L’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 64-ter, intitolato “Automaticità delle prestazioni” e riguardante proprio i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Il legislatore ha riconosciuto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l’indennità di maternità «anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente».

La scelta adottata dal legislatore presenta un’innegabile valenza ermeneutica ( Ubi lex voluit dixit , ubi noluit tacuit ) anche per la disciplina applicabile alla fattispecie controversa.

Il d.lgs. n. 80 del 2015, al pari del d.lgs. n. 22 del 2015, rilevante nell’odierno giudizio, s’inquadra nell’attuazione delle deleghe conferite -8 - dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe alGoverno in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, deiservizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch é in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vitae di lavoro).

È indicativo che il legislatore, nell’attuare la medesima delega, non abbia esteso all’indennità DIS-COLL quel principio di automaticità che, per la medesima fattispecie delle collaborazioni continuate e continuative, ha applicato ad altri effetti (l’indennità di maternità).

D’altro canto, una scelta d’impatto sistematico così ragguardevole non potrebbe che essere inequivocabile. 6.– Nell’accogliere la domanda della lavoratrice, sulla scorta dell’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ. anche alle collaborazioni coordinate e continuative, la Corte territoriale si è discostata dai principi richiamati. 7.– La sentenza d’appello, pertanto, dev’essere cassata , in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento della indennitàdi disoccupazione mensile denominata DIS - COLL (art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, primo comma, cod. civ.». 8.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], che proprio nel principio di automaticità delle prestazioni rinviene il suo precipuo fondamento. 9.–La peculiare complessità delle questioni dibattute e il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello e alla proposizione dell’odierno ricorso, induconoa compensare le spese dell’intero processo. -9 - P.Q.M.

La Corte accoglie i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6680-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – per la cassazione della sentenza n. 516 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 dicembre 20 1 7 (R.G.N. 309/2017). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6680/2018 Cron. Rep. C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione per icollaboratori coordinatie continuativi. -2 - 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condannare l’INPS a erogarle il trattamento di disoccupazione previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i collaboratori coordinati e continuativi e, a sostegno della domanda,ha dedotto l’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.) anche all’àmbito del lavoro parasubordinato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda. 2.–Con sentenza n. 516 del 2017, depositata il 21 dicembre 2017, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame dell’INPS e ha riconosciuto il diritto della lavoratrice di percepire l’indennità di disoccupazione. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi. È dunque ininfluente che il committente non abbia corrisposto la contribuzione dovuta, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta. A favore di tale conclusione milita il fatto che l’onere del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali gravi essenzialmente sul committente , anche per la parte che compete a l lavoratore autonomo. Nel sistema, peraltro, si ravvisa una significativa tendenza all’assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative ai rapporti di lavoro subordinato. Quanto al principio sancito dall’art. 2116 cod. civ., ha carattere generale, in difetto di deroghe espresse. 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo , contro la sentenza d’appello. 4.–La signora [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. -3 - 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 2, commi da 26 a 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, dell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e dell’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione all’art. 2116 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il principio di automaticitàdelle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116 cod. civ., e nel violare la regola che impone di commisurare l’indennità di disoccupazione per l’anno 2015 alla contribuzione effettivamente versata. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Come emerge dalla sentenza impugnata (pagina 2), s i controverte sull’indennità di disoccupazione disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e riconosciuta «ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione» (comma 1). -4 - Tale indennità, denominata DIS-COLL, è corrisposta «[i]n attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015» (il già richiamato comma 1). Della DIS-COLL possono beneficiare i soggetti «che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l ’ evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione» (comma 2). La prestazione in esame «è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi» (comma 3). 4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «i l principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta -5 - l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni» (Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430, in motivazione). Né tale esclusione presta il fianco a censure d’irragionevolezza, «dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione, con il richiamo alle pertinenti pronunce di questa Corte). Il principio di automat icità non può essere esteso a beneficio de i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281, poneanche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi. Invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare , tuttavia , i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. L’assetto così delineatoper il titolare di collaborazioni coordinate e continuative « non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art. 2116 cod. civ. Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in quello di prescrizione dei -6 - contributi, «di dichiarare all ’ INPS di rinunciare all ’ effetto privativo dell’accollo ex legedisposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione). Il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni(art. 2116, secondo comma, cod. civ.) o esperire l’azione di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,«trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell’indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 –possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione). La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita ditutela. Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n. 35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d’appello, escludendone la portata dirimente ai fini della soluzione estensiva addotta a fondamento della decisione impugnata. 5.–L’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, nell’introdurre una disciplina sperimentale e destinata a protrarsi per un circoscritto arco temporale, non soltanto non apporta unaderoga esplicita ai principi richiamati, ma ne racchiude una indiretta ed eloquente conferma, nel disporre che l’indennità DIS - COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini -7 - previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3). La dizione letterale è nitida nel conferire rilievo ai contributi effettivamente accreditati (in tal senso, pagine 28 e 29 del ricorso per cassazione). Anche il comma 6, nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla met à dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo cheva dal primo gennaio dell’anno solareprecedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento , discorre di contribuzione accreditata e non offre un solido ubi consistam all’applicabilità del principio di cui all’art. 2116 cod. civ., che prescinde dal regolare versamento dei contributi. Non è senza significato, inoltre,che il legislatore, allorché ha inteso ampliare l’operatività del principio di automaticità, l’abbia stabilito ex professo(cfr., su tale profilo, pagina 31 del ricorso per cassazione) e con una particolare modulazione temporale, che denota il carattere innovativo e speciale della disciplina così introdotta. L’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’art. 64-ter, intitolato “Automaticità delle prestazioni” e riguardante proprio i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritti ad altre forme obbligatorie. Il legislatore ha riconosciuto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l’indennità di maternità «anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente». La scelta adottata dal legislatore presenta un’innegabile valenza ermeneutica ( Ubi lex voluit dixit , ubi noluit tacuit ) anche per la disciplina applicabile alla fattispecie controversa. Il d.lgs. n. 80 del 2015, al pari del d.lgs. n. 22 del 2015, rilevante nell’odierno giudizio, s’inquadra nell’attuazione delle deleghe conferite -8 - dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe alGoverno in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, deiservizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch é in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vitae di lavoro). È indicativo che il legislatore, nell’attuare la medesima delega, non abbia esteso all’indennità DIS-COLL quel principio di automaticità che, per la medesima fattispecie delle collaborazioni continuate e continuative, ha applicato ad altri effetti (l’indennità di maternità). D’altro canto, una scelta d’impatto sistematico così ragguardevole non potrebbe che essere inequivocabile. 6.– Nell’accogliere la domanda della lavoratrice, sulla scorta dell’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ. anche alle collaborazioni coordinate e continuative, la Corte territoriale si è discostata dai principi richiamati. 7.– La sentenza d’appello, pertanto, dev’essere cassata , in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento della indennitàdi disoccupazione mensile denominata DIS - COLL (art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, primo comma, cod. civ.». 8.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], che proprio nel principio di automaticità delle prestazioni rinviene il suo precipuo fondamento. 9.–La peculiare complessità delle questioni dibattute e il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello e alla proposizione dell’odierno ricorso, induconoa compensare le spese dell’intero processo. -9 - P.Q.M. La Corte accoglie i
Decreto Cassazione n. 30474/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris