CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];2121 - intimato -avverso la sentenza n. 273/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/07/2020 R.G.N. 415/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27316/2020Numero di raccolta generale 21017/2026INPS impugna la sentenza n. 273/2020 della Corte d’appello diData pubblicazione 21/06/2026Bologna che ha respinto il gravame dell’Istituto avverso lapronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la indennità didisoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazionecoordinata e continuativa che INPS aveva respinto permancanza dei contribuiti: il Tribunale aveva reputato applicabileanche ai collaboratori a progetto il principio di automaticità dellaprestazione ex art. 2116 cod. civ., atteso che il versamento deicontributi doveva essere effettuato dal datore di lavoro e nondal lavoratore stesso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.INPS ha depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione delcombinato disposto dell’art. 2, commi da 26 a 32, della legge n.335/1995, dell’art.59, comma 16, della legge n. 449/1997, delDM 4 aprile 2002 n. 23484, dell’art.1, comma 788, della leggen. 296/2006, del DM 12.7.2007 n. 28057 e dell’art. 15 del d.lgs.n. 22/2015 vigente ratione temporis in relazione all’art. 2116cod. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.INPS contesta la ricostruzione della Corte territoriale che,richiamando alcuni precedenti di merito, ha affermato che l’art.2116 cod. civ., per cui le prestazioni di cui all’art. 2114 cod. civ.sono dovute al prestatore anche quando l’imprenditore non haversato regolarmente i contributi dovuti, si applica anche aiNumero registro generale 27316/2020rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progettoN, umero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 21017/2026poiché la posizione del collaboratore è identica a quella delData pubblicazione 21/06/2026lavoratore subordinato per quanto riguarda il versamento deicontributi, che per due terzi sono a carico del committente e perun terzo a carico del collaboratore, con obbligo da parte delcommittente di versamento anche per la quota di spettanza dellavoratore, previa trattenuta sulle retribuzioni dovute.Il ricorso è fondato.Sul tema si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte conorientamento ormai consolidato, come ben ricostruito, exmultis, solo di recente da Cass. n. 7250/2025 e n.19577/2025e precedenti ivi citati.Si legge in Cass. n. 19577/2025 che «Sulla questione centraledella applicabilità del principio di automaticità delle prestazioniprevidenziali di cui all’art. 2116 c.c. ai collaboratori coordinati econtinuativi iscritti alla gestione separata, questa Corte si è giàespressa con orientamento interpretativo negativo, al quale inquesta sede si intende dare continuità. Con sentenzan.11430/2021 è stato osservato che i lavoratori parasubordinatisono personalmente obbligati alla contribuzione, restandoirrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche acarico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo diversamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma didelegazione legale di pagamento, diretta a semplificare lariscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passividell'obbligazione contributiva. È stato ivi anche precisato che,qualora il committente abbia omesso di pagare i contributidovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS diassumere in proprio il debito relativo alla parte del contributoaccollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti dicostui per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c.Numero registro generale 27316/2020ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della L. n. 1338 deNl umero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 21017/20261962; non è dunque perduta la possibilità per il lavoratoreData pubblicazione 21/06/2026impegnato in rapporto di co.co.co. di tutelare i propri diritti peril caso di omessa contribuzione.5.1 - Con argomentazioni più ampie, e ciascuna pertinente allemedesime doglianze esposte in questa sede, si richiama anchela più recente pronuncia della Corte, ord. n. 30474/2024, ove siaffronta sia il tema della comparazione con il rapporto di lavoroautonomo, sia la non estensione della disciplina ai collaboratoricoordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.Riguardo al primo aspetto, richiamata la già citata sentenza del2021, è stato osservato che «il principio generaledell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza delquale queste ultime spettano al lavoratore anche quando icontributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentrecostituisce regola generale di tutte le forme di previdenza edassistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindereda qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendosemmai necessaria, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 374del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trovainvece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di leggeo di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nelrapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cuiinvece il mancato versamento dei contributi obbligatoriimpedisce di regola la stessa costituzione del rapportoprevidenziale e comunque la maturazione del diritto alleprestazioni» con l’ulteriore osservazione che tale esclusione nonpresta il fianco a censure d’irragionevolezza, «dal momento chenel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenzialel’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al qualecompete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, nonNumero registro generale 27316/2020può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprioN umero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 21017/2026inadempimento». Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevatoData pubblicazione 21/06/2026che il principio di automaticità non può essere esteso a beneficiodei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestioneseparata sol perché l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale del 2/5/1996, n.281, pone anche acarico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo diversamento dei contributi; «invero, la fonte regolamentareconfigura soltanto una forma di delegazione legale dipagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senzamodificare, tuttavia, i soggetti passivi dell’obbligazionecontributiva. L’assetto così delineato per il titolare dicollaborazioni coordinate e continuative «non può certocomportare, rispetto al rapporto contributivo, alcunaequiparazione della sua situazione a quella del lavoratoresubordinato» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., inmotivazione), cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art.2116 cod. civ.».Cass. n. 5270/2025, richiamato il precedente di cui aCass.30474/2024, per cui, ai fini del riconoscimento dellaindennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, nonsi applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti allaGestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 il principio di automaticità delle prestazioniprevidenziali, ha concluso che «la soluzione deve ribadirsi ancheper i lavoratori a progetto, accomunati ai collaboratori coordinaticontinuativi dall’art.15, co.1 d.lgs. n.22/15. In particolare,anche per i collaboratori a progetto vale quanto osservato dallarichiamata ordinanza riguardo ai collaboratori coordinaticontinuativi (punto, 5), ovvero che il citato art.15, nel disporreche l’indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile aiNumero registro generale 27316/2020Numero sezionale 2121/2026fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi efNfeumtetruo adi trai ccolta generale 21017/2026Data pubblicazione 21/06/2026(comma 3), conferisce rilievo ai soli contributi effettivamenteaccreditati. Lo stesso deve dirsi per il successivo comma 6: nelprevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per unnumero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzioneaccreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solareprecedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento,esso discorre di contribuzione accreditata. Riguardospecificamente il collaboratore a progetto, questa Corte hadeciso in termini identici con la pronuncia n.31303/24».L’orientamento sopra riportato è, quindi, ormai consolidato.La pronuncia gravata si è discostata dai suesposti principi, conla conseguenza che, in accoglimento del ricorso, la stessa vacassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna indiversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in orine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito