CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 07250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5073-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 715/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disoccupazione R.G.N.5073/2020 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] CHELa Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore a progetto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e avente ad oggetto la domanda di disoccupazione di cui all’art.15, co.6 d.lgs. n.22/15 (DIS- COLL) relativa a 60 giorni rispetto ai quali non erano stati pagati i contributi dalla società. Riteneva la Corte d’appello che fosse dovuta l’indennità operando il principio di automaticità della prestazione anche in favore dei lavoratori parasubordinati. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, commi da 26 a 32 l. n.335/95, 15 d.lgs. n.22/15, in relazione all’art.2116 c.c. Sostiene che il principio di automaticità delle prestazioni non opera in favore delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto. Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.30474/24), con orientamento cui s’intende dare continuità, ha già deciso causa analog a alla presente avente ad oggetto l’indennità di disoccupazione chiesta da un lavorator e parasubordinato. È stato in particolare affermato che, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, co.26, l. n335/95 il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art.2116,co.1 c.c. La soluzione deve ribadirsi anche per i lavoratori a progetto, accomunati ai collaboratori coordinati continuativi dall’art.15, co.1 d.lgs. n.22/15. In particolare, anche per i collaboratori a progetto vale quanto osservato dalla richiamataordinanza riguardo ai collaboratori coordinati continuativi (punto, 5), ovvero che il citato art.15, nel disporre che l’indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati (comma 3), conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati. Lo stesso deve dirsi per il successivo comma 6: nel prevedere che l’indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, esso discorre di contribuzione accreditata. Riguardo specificamente il collaboratore a progetto, questa Corte ha deciso in termini identici con la pronuncia n.31303/24. Conclusivamente la sentenza va accolta non essendosi la Corte d’appello attenuta al suesposto principio e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.Le spese dell’intero p