CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 24479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. (già CENTOSTAZIONIS.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -Numero registro generale 22123/2023avverso la sentenza n. 1149/2023 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026ROMA, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 2855/2020;Data pubblicazione 05/08/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoROBERTO PESSI.1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere prestato lapropria attività lavorativa in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. sulla base dapprima di contratto a progetto ex lege n.276/2003, avente decorrenza dal 1.3.2010, prorogato sino al31.12.2010, e quindi di un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa, con decorrenza dal 2.1.2012prorogato sino al 31.12.2015, ne eccepiva la illegittimità sia perassenza del progetto in relazione al primo contratto, sia per lanon corrispondenza dell’attività effettivamente espletata aquella oggetto dei suddetti contratti, con violazione dell’art. 61d.lgs. n. 276/2003, sia in ragione della modalità subordinata diespletamento dell’attività svolta. Chiedeva la condanna delladatrice di lavoro alla immediata riammissione nel posto di lavoroo alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, coninquadramento nel livello Quadro del contratto collettivoCommercio/Terziario, e al pagamento, anche a titolo dirisarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate e nonerogate dal 1.1.2016 o da altra data di giustizia; in subordine,chiedeva il riconoscimento nella misura massima dell’indennitàNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026ex art. 32 l. 183/2010 ed, in ogni caso, delle mNaumgegroi odir rai ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026retribuzioni maturate nel corso dell’attività lavorativaquantificate in euro 80.758,04, oltre accessori.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n.745/2019, dichiarava la sussistenza tra [OSCURATO:PERSONA] ela società Centostazioni (poi fusa per incorporazione in Retedall’ 1.4.2010, con diritto all’inquadramento nel livello [OSCURATO:PERSONA] collettivo Commercio/Terziario e condanna dellasocietà al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delleretribuzioni dalla cessazione del rapporto all’effettivariammissione in servizio, al pagamento delle differenzeretributive per tredicesima e quattordicesima mensilità riferiteal periodo 1.4.2010 –31.12.2015, da calcolarsi, nel prosieguodel giudizio, sulla base dei compensi percepiti anno per anno;con sentenza definitiva n. 2410/2020, condannava la società,previa quantificazione dei suddetti crediti retributivi, alpagamento in favore del lavoratore dell’importo complessivo di€ 184.476,32, oltre accessori.4. La Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull’appelloprincipale della società e su quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA],esclusa l’applicabilità alla fattispecie in esame della decadenzaprevista dall’art. 32 comma 3. l. n. 183/2010, in parzialeaccoglimento dell’appello principale e in parziale riforma dellegravate sentenze, nel resto confermate, respingevaintegralmente la domanda di pagamento di differenzeretributive in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e condannava la società acorrispondere l’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010,Numero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026quantificata nell’importo complessivo di € 18.215,94N,u meorolt dri era ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026accessori, così assorbito l’appello incidentale.5. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva,riteneva il progetto oggetto di contratto tra le parti genuino, cioènon difforme dal modello legale; riteneva accertata la naturasubordinata del rapporto inter partes; rigettava l’eccezione didecadenza dall’impugnazione dei contratti a progetto; riteneva,in difformità dal giudice di primo grado, applicabile il disposto dicui all’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010 e determinava l’indennitàrisarcitoria spettante in misura corrispondente a sei mensilitàdella retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettivaapplicabile per i lavoratori inquadrati al livello di quadro (nellaspecie Q2); riteneva, in difformità dal giudice di primo grado,operante il principio dell’assorbimento (e non il principio diirriducibilità della retribuzione) anche per l’ipotesi di rapportodi lavoro nato formalmente come autonomo e riqualificatogiudizialmente come subordinato, con la conseguenza che daldovuto dovevano essere detratte tutte le somme erogateall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto; ciò anche in assenza didimostrazione del patto di conglobamento e senza potersiqualificare, nel complessivo contesto, come superminimi, gliimporti corrisposti dal datore di lavoro in misura superiorerispetto alla retribuzione tabellare stabilita dalla contrattazionecollettiva per la qualifica attribuita; respingeva pertantointegralmente la domanda del lavoratore di pagamento didifferenze retributive, con conseguente assorbimentodell’appello incidentale diretto al mantenimento del compensopercepito sino al 31.12.2015 anche nel periodo successivo.6. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; ReteNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026Data pubblicazione 05/08/2026appello incidentale affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.7. Il PG ha depositato memoria nella quale ha concluso perl’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale,assorbito il terzo, e per la declaratoria di inammissibilità delprimo motivo di ricorso principale e del ricorso incidentale.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEMotivi del ricorso principale1. Con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrentededuce ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 61d. lgs. n. 276/2003 per avere il giudice di secondo gradoritenuto che il contratto di lavoro dedotto in giudizio fossedisciplinato dalla normativa sul “Lavoro a progetto” di cui al capoI del titolo 7 del d. lgs. n. 276/2003 e, in conseguenza, fattoapplicazione dell’art.69 d. lgs. cit.; sostiene che poiché ilcontratto stipulato aveva ad oggetto lo svolgimento di attivitàprofessionale intellettuale per l’espletamento della quale eranecessaria l’iscrizione all’albo professionale, tale contratto erasottratto in base al disposto dell’art. 61, comma 3, d. lgs. cit. alcampo di applicazione della disciplina sul lavoro a progetto.2. Con il secondo motivo, in via gradata, deduce ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 32, comma 5, legge n.183/2010 in relazione all’art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/2003,per avere la Corte d’Appello ritenuto che la fattispecie delineatada tale ultima norma configurasse un’ipotesi di “conversione delNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026contratto” ai sensi e per gli effetti del citato art. 32, comNumerao d5i r,a ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026l. n. 183/2010 cit. .3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispettoai primi due, deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionedell’art. 32, l. n. 183/2010 con riferimento alla nozione di“ultima retribuzione globale di fatto”, per avere la sentenzaimpugnata liquidato l’indennità risarcitoria non già sulla base delcompenso mensile effettivamente percepito da esso ricorrentebensì della (minore) retribuzione stabilita dalla contrattazionecollettiva per i lavoratori inquadrati nella categoria e livellocorrispondenti alle mansioni svolte dall’[OSCURATO:PERSONA].Motivi del ricorso incidentale4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società Retec.p.c. violazione dell’art. 32, commi 1 e 4, l. n. 183/2010,sostenendo l’errore in diritto del giudice di appello per non averedichiarato controparte decaduta dalla proposizione dell’azionegiudiziale per i contratti antecedenti al gennaio 2013.5. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., per erratainterpretazione dei documenti e della prova testimoniale; inparticolare deduce che nel concreto esplicarsi dell’attivitàlavorativa non erano ravvisabili elementi propri dellasubordinazione posto che l’[OSCURATO:PERSONA] non era soggetto acontrollo da parte della società, aveva dalla stessa ricevutoincarichi professionali, operava in autonomia relazionandosi conla committente solo per esigenze di coordinamento; sostieneche la sola circostanza di sporadici incarichi di direzione affidatida essa società all’[OSCURATO:PERSONA] non configurava indice diNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026inserimento di controparte nella compagine organiNzuzmaertoi dvi ara ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026aziendale .Esame dei motivi di ricorso principale e incidentale6. Preliminarmente, per il carattere dirimente collegatoall’eventuale accoglimento, deve essere esaminato il primomotivo di ricorso incidentale che ripropone la eccezione didecadenza dall’azione giudiziale ex art. 32 l. n. 183/2010,eccezione già respinta nei precedenti gradi di merito.6.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato,condivisibile orientamento di questa Corte, al quale si rinviaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale laprevisione normativa di cui all’art. 32, commi 1-4 della legge n.183/2010 è applicabile in via esclusiva nella ipotesi in cui vi siaun esplicito atto di volontà di cessazione del rapporto da partedel datore di lavoro, fattispecie che non ricorre nel caso dispecie, nel quale il rapporto si è risolto pacificamente per effettodella naturale scadenza del termine. In particolare, è statochiarito che quando un rapporto di collaborazione autonoma sirisolva per effetto della manifestazione di volontà delcollaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per lasua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento dellasubordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile neitermini di prescrizione, senza essere assoggettata al regimedecadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di"recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cuimanchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse acontestare o confutare (ex plurimis, Cass. n. 18219/ 2024,Cass., n. 32254/ 2019) .Numero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/20267. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono inNoulmtreero ddi rai ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026esaminare in via prioritaria rispetto ai residui motivi, il secondomotivo di ricorso incidentale inteso ad incrinare l’accertamentodella natura subordinata del rapporto inter partes.7.1. Il motivo è inammissibile in quanto pur essendoformalmente veicolato mediante la deduzione di violazione efalsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. risulta in concreto inteso a sollecitare un diversoapprezzamento delle emergenze probatorie a confutazionedell’accertamento della natura dipendente del rapporto di lavoroin oggetto.7.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui sideduca, apparentemente, una violazione di norme di leggemirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudicedi merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo gradodi merito (così, ad es., Cass. civ., n. 8758/2017). Deve inoltresoggiungersi, ricordato che la ricostruzione fattuale dellosvolgersi del rapporto non è più rivedibile per la preclusionescaturente da doppia conforme ai sensi dell’art. 360,comma, 4. c.p.c., che la verifica della natura subordinata delrapporto di lavoro è stata ancorata a parametri conformi all’art.2094, avendo la Corte di merito, analogamente al giudice diprime cure, accertato lo stabile inserimento dell’Abbamondinella compagine organizzativa della società datrice, secondoquanto desumibile dall’assegnazione del suddetto a cantieridiversi rispetto a quelli riconducibili all’oggetto formale dellacollaborazione negoziata tra le parti, assegnazione finalizzataallo svolgimento di prestazioni lavorative diverse ed ulterioriNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026rispetto a quelle dedotte in contratto, e la sottopoNsumizeiroo ndi era ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] a controlli da parte della società sulla presenzain cantiere o in trasferta. (sentenza, pagg. 8 e 9).7.3. La sentenza risulta pertanto conforme al consolidatoprincipio di diritto, per il quale, ai fini della distinzione tra lavoroautonomo e subordinato, quando l'elementodell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non siaagevolmente apprezzabile a causa della peculiarità dellemansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fareriferimento a criteri complementari e sussidiari, fra i quali quellodella collaborazione, della continuità delle prestazioni, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato dal datore di lavoro, che, privi ciascuno di valore decisivo,possono essere valutati globalmente come indizi probatori dellasubordinazione (in questo senso già Cass. Sez. Un. n.379/1999; conformi, fra le molte successive: Cass. n.11182/2000, Cass. n. 14071/2002, Cass. n. 9256/2009).8. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile perviolazione del divieto di novum.8.1. La Corte di merito ha ritenuto i contratti di lavorodedotti in giudizio regolati dalla normativa sul “Lavoro aprogetto” di cui al capo I titolo 7 del d..lgs.276/2003, e ha fattoapplicazione dell’ art.69, co. 2 per disciplinare le conseguenzeconnesse alla verifica dell’espletamento della prestazionededotta in contratto con modalità proprie della subordinazione.8.2. La questione in diritto posta con il motivo in esame,incentrata in sintesi sulla deduzione di nullità del contratto aprogetto per essere stato stipulato con specifico riferimento allosvolgimento di un’attività professionale richiedente l’iscrizioneNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026al relativo albo del professionista, ed in quanto tale sottraNtutmoe roa dlli ara ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026disciplina del contratto a progetto ai sensi dell’art. 61 comma 3d. lgs cit., non è stata specificamente affrontata dalla sentenzaimpugnata. A fronte di ciò, onde impedire una valutazione dinovità della questione, era quindi onere del ricorrente quello diallegare l'avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice dimerito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorsoper cassazione, quello di indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018,Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversanon avvenuto (v. su fattispecie analoga Cass. n. 4211/2023).9. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.9.1. Si premette che la questione posta con il motivo inesame ha giustificato la trattazione della causa in pubblicaudienza per la necessità di comporre un contrasto maturatoall’interno della IV Sezione civile della S.C in punto diconseguenze risarcitorie connesse all’accertamento della naturasubordinata di un rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 d.lgs. n. 276/2003.9.2. La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento dellapropria decisione, Cass. n. 24100/2019, Cass. n. 28294/2019,Cass. n. 5040/2020, Cass. n. 10157/2021, Cass. n. 4211/2023;a tale indirizzo si contrappone l’indirizzo richiamato dalricorrente principale al quale vengono ascritte anche Cass. n.18210/2024, Cass. n. 22875/2024 e Cass. , n. 20333/2025.Numero registro generale 22123/20239.3. Ritiene il Collegio, nel dare ricomposizioneN umero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026nomofilattica al contrasto richiamato, che tale ultimoData pubblicazione 05/08/2026orientamento debba essere confermato.9.4. Invero, l’orientamento che ritiene applicabile laindennità ex art. 32 comma 5 l. n. 183 del 2010 all’ipotesi dicontratto formalizzato come collaborazione a progetto ma cheab origine abbia presentato le caratteristiche del rapporto dilavoro dipendente (art. 69 comma 2 d. lgs. n. 276/2003) muoveda un’interpretazione del dato testuale, ed in particolare delsintagma “ Nei casi di conversione del contratto a tempodeterminato”, che apre il comma 5 dell’art. 32 cit., nel senso diin cui si sia in presenza di un contratto di lavoro a tempodeterminato e vi sia un fenomeno di conversione, fenomenoritenuto estensibile all'accertamento di ogni ragione checomporti la stabilizzazione del rapporto, anche se derivante dauna deviazione dalla causa o funzione ad esso propria, comenell'ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto diformazione e lavoro per mancato adempimento dell'obbligoformativo (Cass. n. 16435/2018), o addirittura di illegittimità diun contratto di lavoro autonomo a termine, convertito incontratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennitàconsegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione dialtra fattispecie contrattuale a tempo determinato (cosi, inparticolare, v. Cass. 24100/2019). In questa prospettiva,vengono valorizzati la circostanza che l’espressione conversionedel contratto a tempo determinato non contiene alcuna ulteriorespecificazione normativa di riferimento, o aggiunta di ulteriorielementi selettivi, e l’intento del legislatore del 2010 di arginareNumero registro generale 22123/2023le incertezze applicative dei criteri di commisurazione del dannoN umero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026secondo la legislazione previgente, con la predeterminazione deiData pubblicazione 05/08/2026criteri di quantificazione del risarcimento.9.5. Tale approdo ermeneutico non appare condivisibile inbase ad un’interpretazione sistematica delle pertinentidisposizioni della l. n. 183/2010, che tiene conto sia del datotestuale che della pluralità di ragioni ispiratrici del cd. collegatolavoro; esso inoltre finisce, sul piano delle conseguenzerisarcitorie, con il determinare una irragionevole disparità ditrattamento tra fattispecie sostanzialmente omogenee; inipotesi, infatti, di prestazione ab origine di attività di lavorodipendente, non formalizzata come tale, non vi è ragione disolo fatto che l’espletamento dell’attività dipendente risulti percosì dire “mediato” dalla formale stipula di un contratto aprogetto laddove in assenza di tale elemento formale egliavrebbe avuto diritto ad una tutela risarcitoria “ piena”.9.6. Tanto premesso, occorre innanzitutto considerare lagenesi, per così dire storica, della disposizione dell’art. 32comma 5, l. n. 183/2010 rappresentata dal vastissimocontenzioso che aveva interessato la società [OSCURATO:PERSONA] laquale si era trovata esposta alle ingenti conseguenze risarcitorieper effetto della dichiarazione giudiziale di nullità del termineapposto ai numerosissimi contratti a tempo determinatostipulati dalla società in connessione con un imponenteriassetto organizzativo che la aveva interessata. In secondoluogo, occorre considerare lo specifico contesto normativo nelquale la disposizione ex art. 32 comma 5 cit. si inserisce; il cd.collegato lavoro, che identifica la legge n. 183 del 2010(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, diNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permNeusmserio, ddi rai ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentiviall'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in temadi lavoro pubblico e di controversie di lavoro), non si connotaper l’esistenza di un ambito unitario oggetto di regolazione ma,piuttosto, per la presenza di disposizioni di contenutoeterogeneo, rispetto alle quali non è dato cogliere una unitariafinalità ispiratrice; quanto ora osservato impedisce di attribuire,nel ricostruire la portata dell’espressione che apre il comma 5dell’art. 32 l. n. 183/ 2010 “nei casi di conversione del contrattoa tempo indeterminato”, un preciso significato normativo alfatto che il Legislatore non abbia indicato criteri ulteriormenteselettivi nel definire la fattispecie regolata; in correlazione conla genesi storica dell’art. 32 comma 5, come sopra ricostruita,deve ritenersi che la espressione utilizzata, secondo quanto giàesattamente precisato da Cass. n. 24100/ 2019, sia statautilizzata per descrivere il meccanismo in base al quale la nullitàdella clausola di apposizione del termine non produce la nullitàdell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismoprevisto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportantela conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempodeterminato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in uncontratto privo della clausola accidentale nulla.9.7. Che il fenomeno che il legislatore del 2010 intendevaregolare fosse specificamente quello del contratto di lavorosubordinato con clausola del termine nulla, appareindirettamente confermato dal comma 6 dell’art. 32 cit. che atale fattispecie mostra esclusivamente di riferirsi nello statuireche “In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali,Numero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni siNnumdearoc dai lrai ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cheprevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, dilavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito dispecifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissatadal comma 5 è ridotto alla metà.” . Nulla è invece specificatoper quanto concerne la ipotesi di contratti che non siano aborigine stati stipulati come contratti di lavoro subordinato epresentino una clausola nulla.9.8. La interpretazione qui condivisa trova un autorevoleavallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 303/ 2011 laquale, come noto, ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge4 novembre 2010, n. 183 sollevate, con riferimento agli artt. 3,4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, dellaCostituzione. Ebbene, come anche rimarcato nella requisitoriascritta del PG, il giudice costituzionale, nel ritenere legittima laforfettizzazione del danno nei casi di conversione del contratto(di lavoro subordinato) a tempo determinato, ha escluso lasussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie,evidenziando che “il contratto di lavoro subordinato con unaclausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) nonpuò essere assimilato ad altre figure illecite come quella,obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta dellacollaborazione continuativa e coordinata.” In tal modo hamostrato di interpretare la disposizione del comma 5 dell’art. 32, nel senso della riferibilità alla sola ipotesi di conversione di uncontratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto dilavoro a tempo indeterminato. Le considerazioni che precedonoinducono ad escludere la riconducibilità all’ambito del comma 5Numero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026dell’art. 32 cit. delle ipotesi nelle quali la costituzioneNu mdeir o udi nra ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato,scaturisca non dalla illegittima apposizione del termine ma dallastipulazione di un contratto di lavoro autonomo seppure privodei prescritti requisiti ( id est valido progetto) quale l’ipotesi exart. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/2003; in quest’ultimo caso si èinfatti tecnicamente al di fuori del fenomeno della conversionedelineato dall’art. 2119 comma 2 c.c., venendo piuttosto inrilievo una riqualificazione complessiva del rapporto di lavoro infunzione essenzialmente sanzionatoria del mancato rispetto delmodello legale precostituito dal legislatore; tanto si rifletteanche nella terminologia utilizzata ed in particolarenell’espressione “sono considerati rapporti di lavorosubordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione” a conferma che non di conversione di unprecedente contratto con clausola nulla, ma di unariqualificazione ex lege del rapporto scaturito dal contratto privodi progetto.9.9. Analoghe considerazioni di ordine logico - giuridicoimpediscono da un punto di vista concettuale di ricondurrel’ipotesi regolata dal comma 2 dell’art. 69 d. lgs. cit. all’ambitodella conversione ex art. 32 comma 5 l. n. 183/2010. Come giàosservato da questa Corte, infatti, la domanda giudiziale ex art.69 comma 2, di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoielementi di effettività non coincide con quella dell’accertamentodella nullità di una clausola contrattuale di durata in quanto laprima è un’operazione di tutt'altra natura rispettoall'accertamento della nullità di una clausola contrattuale didurata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, cosìcome definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo delNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pNautmteuroit doi r;a ccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguentetrasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavorosubordinato, si caratterizza per un'attività di emersione dellarealtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, conl'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primocome nei successivi contratti ( Cass. n. 11424/2021 cit.).9.10. Quanto ora osservato è destinato a valere a fortiori inrelazione al caso di specie nel quale, secondo quanto accertatodai giudici di merito, vi è stato lo svolgimento, con modalitàtipica del rapporto di lavoro dipendente, di attività ulterioririspetto ai progetti oggetto di contratto (sentenza, pag. 7);pertanto rispetto a tali attività, non appare configurabile,neppure astrattamente, un fenomeno di conversione, venendoin rilievo una mera qualificazione dell’attività in concretoprestata, qualificazione che non passa per la verifica dellacorrispondenza della attività espletata a quella dedotta comeformalmente autonoma del contratto a progetto, comeviceversa richiede l’art. 69 comma 2 d. lgs cit. .10. Dalle considerazioni che precedono deriva l’errore indiritto del giudice di appello nel ricondurre la concretafattispecie, per quanto concerne il profilo risarcitorio, all’ambitoregolato dall’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010, in tema diliquidazione forfettaria. La sentenza impugnata deve esserepertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale èdemandato anche il regolamento delle spese di lite del giudiziodi legittimità. Resta assorbito l’esame del terzo motivo di ricorsoNumero registro generale 22123/2023principale, condizionato al mancato accoglimento del secondoN umero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026motivo di ricorso.Data pubblicazione 05/08/2026Si enuncia pertanto il seguente principio di diritto: "Lafattispecie prevista dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del2003 non integra un'ipotesi di conversione del contratto atempo determinato, rilevante ai fini dell'art. 32, comma 5, dellalegge n. 183 del 2010, poiché l'accertamento della naturasubordinata del rapporto non consegue alla nullità di unaclausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale,ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delleconcrete modalità della sua esecuzione. Pertanto,all'accertamento della subordinazione del rapporto instaurato aisensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non conseguel'applicazione dell'indennità risarcitoria forfettaria previstadall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010."Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019). P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale,assorbito il terzo motivo e dichiara inammissibile il primomotivo; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia Corte di appellodi Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato e ilregolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22123/2023Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002N umero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilData pubblicazione 05/08/2026versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 22123/2023Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 24479/2026Data pubblicazione 05/08/2026