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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 04211/2023

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: CA.X_ ORDINANZA sul ricorso 1709/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] (UPI Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/rícorrente incidentale — avverso la sentenza n. 1108/2017 della Corte di Appello di BARI, depositata IL 18.7.2017, R.G. n. 1099/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro l'UPI Puglia, volte a: - accertare e dichiarare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra lui e la convenuta, fin dalla sua origine in data 9.9.2009 e, per l'effetto, trasformarlo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia retroattiva; - previa l'anzidetta trasformazione, accertare e dichiarare la tempestiva prosecuzione e continuazione del suddetto rapporto, ripristinandolo ed adottando il corretto inquadramento, giusta applicazione del CCNL di riferimento; - in ogni caso, condannare l'UPI Puglia a pagare al ricorrente la somma indicata, oltre le mensilità e gli emolumenti retributivi e contributivi, calcolati al loro e con le stesse modalità di cui alla perizia allegata e comprensivi di tutte le voci, maturati e maturandi dal 31.12.2013 alla data dell'effettiva prosecuzione o continuazione del rapporto di lavoro, come trasformato in contratto a tempo indeterminato o la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia per i titoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo, oltre accessori, con vittoria di spese.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Quinto contro la decisione di primo grado, e in riforma di quest'ultima, dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per l'effetto, condannava l'appellata: 1 - a riammettere l'appellante in servizio con le mansioni specificate nel contratto; 2 - al pagamento della somma di C 6.666.68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in favore dell'appellante; 3 - al risarcimento del danno ex art.32, comma 5, L. 183/2010, liquidato in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad C 1.666,67 lorde), oltre accessori come per legge, in favore dell'appellante; condannava l'UPI Puglia al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell'accogliere parzialmente il gravame del Quinto, riteneva che, in assenza di uno specifico ed autonomo progetto nel contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], trovasse applicazione l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, circa la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto; considerava, invece, che non fosse stata provata la dedotta subordinazione sin dalla stipula del precedente e primo contratto di collaborazione tra le parti; infine, reputando in gran parte infondate le pretese del lavoratore circa le differenze retributive, concludeva che allo stesso competesse l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. L'intimata UPI resisteva con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di tre motivi.

6. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo, il ricorrente principale denuncia: "Violazione di legge ex art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 1223 c.c., art. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, art. 8 L. 604/1966 e art. 32 e 50 L. 4.11.2010, n. 183".

Premette che la Corte distrettuale aveva accolto l'appello a partire dal contratto a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché "il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell'obiettivo di creare, mantenere e consolidare il rapporto di fiducia tra la UPI Puglia ed il pubblico, senza alcuna ulteriore precisazione.

In assenza di un vero e proprio progetto, così come richiesto dalla legge, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve ritenersi subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", citando Cass. n. 9268/2016, con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 303/2011, e ritenendo applicabile al caso di specie l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010; conclusione che sarebbe confermata dal successivo intervento legislativo interpretativo di cui all'art. 1, comma 13, L. 92/2012.

Secondo il ricorrente principale, la stessa Corte sarebbe caduta in un equivoco, perché tutte le sentenze citate si riferiscono alla conversione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma in presenza di un rapporto di natura subordinata sin dall'inizio.

Nel caso di specie, invece, siamo in presenza della trasformazione di un rapporto di natura autonoma (tale è da ritenersi il contratto di collaborazione a progetto) in un rapporto di natura subordinata.

Per lo stesso, allora, non erano applicabili nella specie gli artt. 32 e 50 L. n. 183/2010 ed egli aveva diritto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino al ripristino, cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 20.4.2017 o, in subordine, dalla messa in mora e disposizione delle proprie energie lavorative, intervenuta con la chiamata in giudizio di primo grado dell'UPI Puglia ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia "Violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 61 del D.Igs. n. 276/2003".

Riportato un passo di motivazione dell'impugnata sentenza, relativo al rilievo della genericità del progetto, come indicato nel contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente incidentale assume che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, perché quel contratto, oltre ad elencare analiticamente i singoli compiti che il Quinto avrebbe dovuto svolgere, indicava il relativo progetto in maniera tutt'altro che generica.

Né poteva tacersi che la stessa Corte aveva ulteriormente omesso di considerare l'ineludibile disposto del comma terzo dell'art. 61 cit., in virtù del quale comunque "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", quali, appunto, la professione di giornalista e/o pubblicista esercitata dal Quinto, in virtù della quale egli fu chiamato a svolgere le funzioni di addetto stampo dell'UPI Puglia.

3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, l'UPI Puglia denuncia: "Violazione di legge ex art. 360 n. 3) cod. proc. civ., con riferimento all'art. 69 del D.Igs. n. 276/2003".

Ivi sostiene che non poteva minimamente condividersi la sentenza impugnata, allorquando sostiene che la norma di cui all'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 "individua in modo automatico la sanzione della conversione del contratto a progetto illegittimo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", richiamando a riguardo una serie di precedenti di merito.

4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si deduce: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Premette la controricorrente che, a parere della sentenza impugnata, "non può ritenersi provata la dedotta subordinazione sin dalla stipula del primo contratto di collaborazione tra le parti", di talché "non può rilevarsi l'illegittimità del primo contratto di collaborazione, ma solo l'illegittimità, per a-specificità del progetto, del secondo contratto cd. a progetto tra le parti".

Secondo la ricorrente incidentale, saremmo "chiaramente di fronte ad un'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità, in quanto ci troviamo dinanzi ad un contrasto irriducibile fra affermazioni inconcilia bili".

5. Rileva anzitutto il Collegio che dev'essere prioritariamente esaminato il ricorso incidentale, perché l'eventuale accoglimento di uno dei motivi dello stesso comporterebbe l'assorbimento del ricorso principale.

6. Tuttavia, il primo motivo di ricorso incidentale si appalesa inammissibile in una duplice chiave.

6.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (così, ad es., Cass. civ., sez.

VI, 04/04/2017, n. 8758).

6.2. Ebbene, nella censura in esame, come già emerge dalla sua sintesi sopra esposta, la ricorrente incidentale, alla valutazione argomentatamente compiuta dalla Corte d'appello circa la genericità del progetto indicato nel contratto stipulato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. facciate 8- 9 della sua sentenza), contrappone una propria diversa lettura del testo contrattuale, peraltro neppure basata sulla deduzione della violazione delle norme in tema d'interpretazione del contratto; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

7. Sotto ulteriore profilo, occorre considerare che, secondo altro ormai consolidato indirizzo di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (così, ex plurimis, di recente Cass. civ., sez.

I, 02/09/2021, n. 23792).

7.1. Ora, come si è visto, nell'ambito del primo motivo di ricorso incidentale, l'intimata ha richiamato il disposto dell'art. 61, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003, che, a norma dell'art. 1, comma 27, L. n. 92/2012, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del suddetto decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

7.2. Sennonché, per tal modo, la ricorrente incidentale ha introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità una questione del tutto nuova in fatto e in diritto; né ha adempiuto al suddetto onere di allegazione, non avendo neppure indicato il dove, il come e il quando detta questione sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito.

8. Infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso incidentale.

8.1. Invero, questa Corte ha, anche di recente, ribadito che, nel caso di contratto di lavoro a progetto instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, si realizza una conversione del rapporto ope legis che esclude ogni rilevanza rispetto all'indagine circa l'effettiva natura autonoma o subordinata del relativo rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 19/10/2021, n. 28918).8.2.

Pertanto, la decisione gravata in parte qua è senz'altro conforme alla già costante giurisprudenza di legittimità in tal senso che era stata ivi richiamata (cfr. pag. 10 della stessa).

9. Inammissibile, infine, è il terzo motivo del ricorso incidentale.

9.1. Esso, per come proposto in rubrica, dovrebbe essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Sennonché, anzitutto nel suo sviluppo la censura neppure individua un fatto storico, principale o secondario, che possa reputarsi decisivo per il giudizio e men che meno specifica come e quando tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.

Piuttosto, la ricorrente incidentale intravvede una pretesa contraddittorietà motivazionale tra l'esclusione della prova della dedotta subordinazione circa il primo contratto di collaborazione (ma non a progetto) stipulato tra le parti e la valutazione, invece, d'illegittimità del successivo contratto di collaborazione a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il che all'evidenza non rientra nel vizio deducibile ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Per il resto, tale doglianza si diffonde in una propria rivalutazione dell'intera fattispecie di cui è causa, il che, per quanto già detto, non è deducibile in questa sede di legittimità.

10. Passando all'unico motivo del ricorso principale, esso è senz'altro infondato.

10.1. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che il regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.11.2019, n. 28294; id., sez. lav., 26.9.2019, n. 24100; ma v. anche in termini, più di recente, id., sez. lav., 16.4.2021, n. 10157).10.2.

Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha fatto capo all'art. 32, comma 5, L. n. 183 /2010 (successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis) nella fattispecie in esame, in cui appunto solo il contratto a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

11. Stante la reiezione sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti.

12. Queste ultime, tuttavia, sono tenute al versamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: CA.X_ ORDINANZA sul ricorso 1709/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] (UPI Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/rícorrente incidentale — avverso la sentenza n. 1108/2017 della Corte di Appello di BARI, depositata IL 18.7.2017, R.G. n. 1099/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro l'UPI Puglia, volte a: - accertare e dichiarare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra lui e la convenuta, fin dalla sua origine in data 9.9.2009 e, per l'effetto, trasformarlo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia retroattiva; - previa l'anzidetta trasformazione, accertare e dichiarare la tempestiva prosecuzione e continuazione del suddetto rapporto, ripristinandolo ed adottando il corretto inquadramento, giusta applicazione del CCNL di riferimento; - in ogni caso, condannare l'UPI Puglia a pagare al ricorrente la somma indicata, oltre le mensilità e gli emolumenti retributivi e contributivi, calcolati al loro e con le stesse modalità di cui alla perizia allegata e comprensivi di tutte le voci, maturati e maturandi dal 31.12.2013 alla data dell'effettiva prosecuzione o continuazione del rapporto di lavoro, come trasformato in contratto a tempo indeterminato o la somma diversa accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia per i titoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo, oltre accessori, con vittoria di spese. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Quinto contro la decisione di primo grado, e in riforma di quest'ultima, dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per l'effetto, condannava l'appellata: 1 - a riammettere l'appellante in servizio con le mansioni specificate nel contratto; 2 - al pagamento della somma di C 6.666.68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in favore dell'appellante; 3 - al risarcimento del danno ex art.32, comma 5, L. 183/2010, liquidato in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad C 1.666,67 lorde), oltre accessori come per legge, in favore dell'appellante; condannava l'UPI Puglia al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell'accogliere parzialmente il gravame del Quinto, riteneva che, in assenza di uno specifico ed autonomo progetto nel contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], trovasse applicazione l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, circa la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto; considerava, invece, che non fosse stata provata la dedotta subordinazione sin dalla stipula del precedente e primo contratto di collaborazione tra le parti; infine, reputando in gran parte infondate le pretese del lavoratore circa le differenze retributive, concludeva che allo stesso competesse l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. L'intimata UPI resisteva con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di tre motivi. 6. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo, il ricorrente principale denuncia: "Violazione di legge ex art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 1223 c.c., art. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, art. 8 L. 604/1966 e art. 32 e 50 L. 4.11.2010, n. 183". Premette che la Corte distrettuale aveva accolto l'appello a partire dal contratto a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché "il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell'obiettivo di creare, mantenere e consolidare il rapporto di fiducia tra la UPI Puglia ed il pubblico, senza alcuna ulteriore precisazione. In assenza di un vero e proprio progetto, così come richiesto dalla legge, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve ritenersi subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", citando Cass. n. 9268/2016, con riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 303/2011, e ritenendo applicabile al caso di specie l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010; conclusione che sarebbe confermata dal successivo intervento legislativo interpretativo di cui all'art. 1, comma 13, L. 92/2012. Secondo il ricorrente principale, la stessa Corte sarebbe caduta in un equivoco, perché tutte le sentenze citate si riferiscono alla conversione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma in presenza di un rapporto di natura subordinata sin dall'inizio. Nel caso di specie, invece, siamo in presenza della trasformazione di un rapporto di natura autonoma (tale è da ritenersi il contratto di collaborazione a progetto) in un rapporto di natura subordinata. Per lo stesso, allora, non erano applicabili nella specie gli artt. 32 e 50 L. n. 183/2010 ed egli aveva diritto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino al ripristino, cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 20.4.2017 o, in subordine, dalla messa in mora e disposizione delle proprie energie lavorative, intervenuta con la chiamata in giudizio di primo grado dell'UPI Puglia ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia "Violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 61 del D.Igs. n. 276/2003". Riportato un passo di motivazione dell'impugnata sentenza, relativo al rilievo della genericità del progetto, come indicato nel contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente incidentale assume che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, perché quel contratto, oltre ad elencare analiticamente i singoli compiti che il Quinto avrebbe dovuto svolgere, indicava il relativo progetto in maniera tutt'altro che generica. Né poteva tacersi che la stessa Corte aveva ulteriormente omesso di considerare l'ineludibile disposto del comma terzo dell'art. 61 cit., in virtù del quale comunque "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", quali, appunto, la professione di giornalista e/o pubblicista esercitata dal Quinto, in virtù della quale egli fu chiamato a svolgere le funzioni di addetto stampo dell'UPI Puglia. 3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, l'UPI Puglia denuncia: "Violazione di legge ex art. 360 n. 3) cod. proc. civ., con riferimento all'art. 69 del D.Igs. n. 276/2003". Ivi sostiene che non poteva minimamente condividersi la sentenza impugnata, allorquando sostiene che la norma di cui all'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 "individua in modo automatico la sanzione della conversione del contratto a progetto illegittimo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", richiamando a riguardo una serie di precedenti di merito. 4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si deduce: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Premette la controricorrente che, a parere della sentenza impugnata, "non può ritenersi provata la dedotta subordinazione sin dalla stipula del primo contratto di collaborazione tra le parti", di talché "non può rilevarsi l'illegittimità del primo contratto di collaborazione, ma solo l'illegittimità, per a-specificità del progetto, del secondo contratto cd. a progetto tra le parti". Secondo la ricorrente incidentale, saremmo "chiaramente di fronte ad un'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità, in quanto ci troviamo dinanzi ad un contrasto irriducibile fra affermazioni inconcilia bili". 5. Rileva anzitutto il Collegio che dev'essere prioritariamente esaminato il ricorso incidentale, perché l'eventuale accoglimento di uno dei motivi dello stesso comporterebbe l'assorbimento del ricorso principale. 6. Tuttavia, il primo motivo di ricorso incidentale si appalesa inammissibile in una duplice chiave. 6.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (così, ad es., Cass. civ., sez. VI, 04/04/2017, n. 8758). 6.2. Ebbene, nella censura in esame, come già emerge dalla sua sintesi sopra esposta, la ricorrente incidentale, alla valutazione argomentatamente compiuta dalla Corte d'appello circa la genericità del progetto indicato nel contratto stipulato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. facciate 8- 9 della sua sentenza), contrappone una propria diversa lettura del testo contrattuale, peraltro neppure basata sulla deduzione della violazione delle norme in tema d'interpretazione del contratto; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 7. Sotto ulteriore profilo, occorre considerare che, secondo altro ormai consolidato indirizzo di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (così, ex plurimis, di recente Cass. civ., sez. I, 02/09/2021, n. 23792). 7.1. Ora, come si è visto, nell'ambito del primo motivo di ricorso incidentale, l'intimata ha richiamato il disposto dell'art. 61, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003, che, a norma dell'art. 1, comma 27, L. n. 92/2012, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del suddetto decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. 7.2. Sennonché, per tal modo, la ricorrente incidentale ha introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità una questione del tutto nuova in fatto e in diritto; né ha adempiuto al suddetto onere di allegazione, non avendo neppure indicato il dove, il come e il quando detta questione sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito. 8. Infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso incidentale. 8.1. Invero, questa Corte ha, anche di recente, ribadito che, nel caso di contratto di lavoro a progetto instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, si realizza una conversione del rapporto ope legis che esclude ogni rilevanza rispetto all'indagine circa l'effettiva natura autonoma o subordinata del relativo rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 19/10/2021, n. 28918).8.2. Pertanto, la decisione gravata in parte qua è senz'altro conforme alla già costante giurisprudenza di legittimità in tal senso che era stata ivi richiamata (cfr. pag. 10 della stessa). 9. Inammissibile, infine, è il terzo motivo del ricorso incidentale. 9.1. Esso, per come proposto in rubrica, dovrebbe essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Sennonché, anzitutto nel suo sviluppo la censura neppure individua un fatto storico, principale o secondario, che possa reputarsi decisivo per il giudizio e men che meno specifica come e quando tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. Piuttosto, la ricorrente incidentale intravvede una pretesa contraddittorietà motivazionale tra l'esclusione della prova della dedotta subordinazione circa il primo contratto di collaborazione (ma non a progetto) stipulato tra le parti e la valutazione, invece, d'illegittimità del successivo contratto di collaborazione a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il che all'evidenza non rientra nel vizio deducibile ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Per il resto, tale doglianza si diffonde in una propria rivalutazione dell'intera fattispecie di cui è causa, il che, per quanto già detto, non è deducibile in questa sede di legittimità. 10. Passando all'unico motivo del ricorso principale, esso è senz'altro infondato. 10.1. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che il regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.11.2019, n. 28294; id., sez. lav., 26.9.2019, n. 24100; ma v. anche in termini, più di recente, id., sez. lav., 16.4.2021, n. 10157).10.2. Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha fatto capo all'art. 32, comma 5, L. n. 183 /2010 (successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis) nella fattispecie in esame, in cui appunto solo il contratto a progetto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 11. Stante la reiezione sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti. 12. Queste ultime, tuttavia, sono tenute al versamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato