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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 34762/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2148/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1709/2017depositata il 04/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolge attività di prestazione cure e servizi assistenziali alla persona, all’esito di due PVC era attinta da avviso di accertamento notificato il 12 dicembre 2003 con ripresa a tassazione a fini Irpeg ed Irap per l’anno di imposta 1998, con irrogazione di sanzioni.

Evocato il giudice di prossimità, la parte contribuente depositava modello di dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle posizioni tributarie di cui alla l. n. 289/2002, chiedendo la sospensione del giudizio.

Per contro la CTP dichiarava estinto il giudizio, sull’assunto che il modello dimostrasse l’avvenuto condono, in assenza di controdeduzioni dell’Ufficio.

Donde spiccava appello l’Agenzia, lagnando non trattarsi di condono, ma di avvio di procedura, cui la norma di legge richiede faccia seguito una valutazione dell’amministrazione; annotava altresì che la procedura clemenziale non poteva applicarsi, vertendosi in controversia per la quale era già stato adottato PVC con rilievi di carichi tributari, a mente dell’art. 8, comma decimo, l. n. 289/2002.

Ricordava altresì l’Ufficio che la questione “condono” era stata introdotta in modo surrettizio nel corso del primo grado, senza notificare alcunché alla parte pubblica che non era stata posta nelle condizioni di contraddire.

Il collegio d’appello, dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, entra nel merito della mancanza di osservazioni dell’Ufficio alla produzione della domanda di condono, nonché valuta l’assenza di un diniego espresso entro il termine di legge, svolgendo un esame esegetico sulle disposizioni di cui all’art. 8, comma decimo, della l. n. 289/2002 e rilevando come l’Ufficio non abbia nulla eccepito, neppure a seguito di rinvio d’udienza, concesso appositamente per esaminare il documento versato in atto e, peraltro, presuntivamente noto all’Ufficio per essere ad esso diretto.

Concludeva per l’impossibilità dell’Amministrazione di contestare la domanda senza limiti temporali e senza scansioni processuali di decadenza o prescrizione, per cui ne seguiva la conferma della sentenza di primo grado.

L’Ufficio investiva della questione questa Suprema Corte di legittimità che cassava con rinvio, in accoglimento del primo motivo, per aver il giudice di secondo grado dichiarato estinto il giudizio sulla base dell’istanza di condono, senza previa attestazione positiva dell’Ufficio in ordine alla regolarità della domanda ed all’integrale pagamento di quanto dovuto, secondo la previsione di cui all’art. 16, comma ottavo, della più volte citata l. n. 289/2002, ove vi si dettagliano le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario.

Gli altri motivi restavano assorbiti ed il ricorso incidentale di parte privata era rigettato.

Chiuso così il giudizio rescindente, si avviava la fase rescissoria con la riassunzione da parte della contribuente, sia come società, originaria parte, ora in liquidazione, sia come [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, anche in proprio.

La CTR definiva il giudizio ritenendo inopponibile l’accertamento nei confronti della sig.a [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato proposto ricorso per cassazione nei suoi confronti relativamente alla prima sentenza d’appello; disponeva la restituzione alla contribuente delle somme versate a titolo di condono, sul motivo che questa Corte lo avrebbe dichiarato inammissibile e, infine, riteneva l’appello inammissibile per mancata specificità dei motivi.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate, spiegando tre motivi, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 324, 384, secondo comma, e 394 c.p.c., nonché art. 2909 c.c., nella sostanza lamentando la violazione del carattere chiuso del giudizio di cassazione, per non essersi limitato il giudice del rescissorio a valutare la sussistenza del perfezionamento del condono e delle condizioni per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio ex art. 16 l. n. 289/2002, ma aver esaminato l’ammissibilità dell’appello per specificità dei motivi, profilo già esaminato positivamente nel primo giudizio d’appello, tanto che -per non aver visto accolta la sua eccezione di inammissibilità per genericità- la parte privata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale su tale aspetto.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e 346 c.p.c., nella sostanza lamentando che la CTR, in sede di rinvio, abbia ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio, dopo che nulla aveva rilevato il primo giudice d’appello.

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 394 c.p.c., nella sostanza dolendosi che il giudice del rescissorio si sia pronunciato anche nei confronti di soggetto estraneo al giudizio rescindente, più specificamente che sia stata dichiarata l’inefficacia dell’accertamento nei confronti della Sig.a [OSCURATO:PERSONA].

Il tre motivi possono essere trattanti congiuntamente, riguardando la natura del giudizio di rinvio, sia del suo oggetto, sia delle questioni pregiudiziali, sia delle sue parti.

Com’è stato ripetuto più volte ed affinato di continuo, il giudizio rescissorio è ad oggetto (e contraddittorio) “chiuso”, cioè vincola agli accertamenti indicanti da questa Corte nel giudizio rescindente, senza possibilità di esulare dai binari indicati.

Ed un tanto è coerente con la struttura del giudice di merito e del giudice di legittimità, ove il primo esegue gli accertamenti in fatto secondo le indicazioni impartitegli dal secondo, cui restano in inibiti per una ragione di garanzia che si attua con una sorta di “divisione dei poteri” (recte, delle competenze).

Altresì, il limite conoscitivo del giudizio rescissorio non può essere superato neppure per esaminare questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, pena la vanificazione del giudizio di legittimità e del principio ivi sancito, cui il giudice del rinvio potrebbe sottrarsi, decidendo di esaminare una pregiudiziale di rito (cfr. Cass.

III, n. 9539/2002; n. 20887/2018), circostanza questa che si è verificata nel caso all’esame.

Ed infatti il collegio del giudizio rescissorio ha ritento di affrontare ed accogliere una pregiudiziale di rito, peraltro già superata in occasione del primo appello, cioè la specificità dei motivi di impugnazione, ritenuti troppo generici per radicare il giudizio di secondo grado.

Come detto, è escluso che il giudice del rinvio possa esaminare questioni anche rilevabili d’ufficio che esulino dal principio di diritto enunciato e che costituisce il perimetro esclusivo della sua cognizione, ma ancor di più non è consentito “riavvolgere” la cognizione, ripartendo dalla regolarità degli atti introduttivi, sia perché già fatti oggetto di cognizione da parte del primo giudice d’appello (che ha ritenuto validamente devoluto alla sua cognizione il merito della questione, su cui ha infatti pronunciato), sia perché non oggetto del principio di diritto enunciato da questa Corte nella fase rescindente.

Peraltro, attesa la portata dei decisum del giudice di primo grado - che si era pronunciato unicamente sulla ritualità e definitività del condono- il patrono erariale ha impugnato ritualmente tale unica ratio decidendi, contestando in fatto ed in diritto la sussistenza delle condizioni per il condono e per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La specificità dei motivi d’appello deve quindi ritenersi assolta.

Altresì, il giudizio rescissorio di rinvio non può pronunciare nei confronti di chi non è stato parte del giudizio rescindente di cassazione, la tesi opposta introducendo un’inammissibile deroga alla prosecuzione del medesimo contraddittorio fra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio.

Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2148/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1709/2017depositata il 04/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolge attività di prestazione cure e servizi assistenziali alla persona, all’esito di due PVC era attinta da avviso di accertamento notificato il 12 dicembre 2003 con ripresa a tassazione a fini Irpeg ed Irap per l’anno di imposta 1998, con irrogazione di sanzioni. Evocato il giudice di prossimità, la parte contribuente depositava modello di dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle posizioni tributarie di cui alla l. n. 289/2002, chiedendo la sospensione del giudizio. Per contro la CTP dichiarava estinto il giudizio, sull’assunto che il modello dimostrasse l’avvenuto condono, in assenza di controdeduzioni dell’Ufficio. Donde spiccava appello l’Agenzia, lagnando non trattarsi di condono, ma di avvio di procedura, cui la norma di legge richiede faccia seguito una valutazione dell’amministrazione; annotava altresì che la procedura clemenziale non poteva applicarsi, vertendosi in controversia per la quale era già stato adottato PVC con rilievi di carichi tributari, a mente dell’art. 8, comma decimo, l. n. 289/2002. Ricordava altresì l’Ufficio che la questione “condono” era stata introdotta in modo surrettizio nel corso del primo grado, senza notificare alcunché alla parte pubblica che non era stata posta nelle condizioni di contraddire. Il collegio d’appello, dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, entra nel merito della mancanza di osservazioni dell’Ufficio alla produzione della domanda di condono, nonché valuta l’assenza di un diniego espresso entro il termine di legge, svolgendo un esame esegetico sulle disposizioni di cui all’art. 8, comma decimo, della l. n. 289/2002 e rilevando come l’Ufficio non abbia nulla eccepito, neppure a seguito di rinvio d’udienza, concesso appositamente per esaminare il documento versato in atto e, peraltro, presuntivamente noto all’Ufficio per essere ad esso diretto. Concludeva per l’impossibilità dell’Amministrazione di contestare la domanda senza limiti temporali e senza scansioni processuali di decadenza o prescrizione, per cui ne seguiva la conferma della sentenza di primo grado. L’Ufficio investiva della questione questa Suprema Corte di legittimità che cassava con rinvio, in accoglimento del primo motivo, per aver il giudice di secondo grado dichiarato estinto il giudizio sulla base dell’istanza di condono, senza previa attestazione positiva dell’Ufficio in ordine alla regolarità della domanda ed all’integrale pagamento di quanto dovuto, secondo la previsione di cui all’art. 16, comma ottavo, della più volte citata l. n. 289/2002, ove vi si dettagliano le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario. Gli altri motivi restavano assorbiti ed il ricorso incidentale di parte privata era rigettato. Chiuso così il giudizio rescindente, si avviava la fase rescissoria con la riassunzione da parte della contribuente, sia come società, originaria parte, ora in liquidazione, sia come [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, anche in proprio. La CTR definiva il giudizio ritenendo inopponibile l’accertamento nei confronti della sig.a [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato proposto ricorso per cassazione nei suoi confronti relativamente alla prima sentenza d’appello; disponeva la restituzione alla contribuente delle somme versate a titolo di condono, sul motivo che questa Corte lo avrebbe dichiarato inammissibile e, infine, riteneva l’appello inammissibile per mancata specificità dei motivi. Ricorre l’Agenzia delle Entrate, spiegando tre motivi, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 324, 384, secondo comma, e 394 c.p.c., nonché art. 2909 c.c., nella sostanza lamentando la violazione del carattere chiuso del giudizio di cassazione, per non essersi limitato il giudice del rescissorio a valutare la sussistenza del perfezionamento del condono e delle condizioni per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio ex art. 16 l. n. 289/2002, ma aver esaminato l’ammissibilità dell’appello per specificità dei motivi, profilo già esaminato positivamente nel primo giudizio d’appello, tanto che -per non aver visto accolta la sua eccezione di inammissibilità per genericità- la parte privata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale su tale aspetto. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e 346 c.p.c., nella sostanza lamentando che la CTR, in sede di rinvio, abbia ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio, dopo che nulla aveva rilevato il primo giudice d’appello. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 394 c.p.c., nella sostanza dolendosi che il giudice del rescissorio si sia pronunciato anche nei confronti di soggetto estraneo al giudizio rescindente, più specificamente che sia stata dichiarata l’inefficacia dell’accertamento nei confronti della Sig.a [OSCURATO:PERSONA]. Il tre motivi possono essere trattanti congiuntamente, riguardando la natura del giudizio di rinvio, sia del suo oggetto, sia delle questioni pregiudiziali, sia delle sue parti. Com’è stato ripetuto più volte ed affinato di continuo, il giudizio rescissorio è ad oggetto (e contraddittorio) “chiuso”, cioè vincola agli accertamenti indicanti da questa Corte nel giudizio rescindente, senza possibilità di esulare dai binari indicati. Ed un tanto è coerente con la struttura del giudice di merito e del giudice di legittimità, ove il primo esegue gli accertamenti in fatto secondo le indicazioni impartitegli dal secondo, cui restano in inibiti per una ragione di garanzia che si attua con una sorta di “divisione dei poteri” (recte, delle competenze). Altresì, il limite conoscitivo del giudizio rescissorio non può essere superato neppure per esaminare questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, pena la vanificazione del giudizio di legittimità e del principio ivi sancito, cui il giudice del rinvio potrebbe sottrarsi, decidendo di esaminare una pregiudiziale di rito (cfr. Cass. III, n. 9539/2002; n. 20887/2018), circostanza questa che si è verificata nel caso all’esame. Ed infatti il collegio del giudizio rescissorio ha ritento di affrontare ed accogliere una pregiudiziale di rito, peraltro già superata in occasione del primo appello, cioè la specificità dei motivi di impugnazione, ritenuti troppo generici per radicare il giudizio di secondo grado. Come detto, è escluso che il giudice del rinvio possa esaminare questioni anche rilevabili d’ufficio che esulino dal principio di diritto enunciato e che costituisce il perimetro esclusivo della sua cognizione, ma ancor di più non è consentito “riavvolgere” la cognizione, ripartendo dalla regolarità degli atti introduttivi, sia perché già fatti oggetto di cognizione da parte del primo giudice d’appello (che ha ritenuto validamente devoluto alla sua cognizione il merito della questione, su cui ha infatti pronunciato), sia perché non oggetto del principio di diritto enunciato da questa Corte nella fase rescindente. Peraltro, attesa la portata dei decisum del giudice di primo grado - che si era pronunciato unicamente sulla ritualità e definitività del condono- il patrono erariale ha impugnato ritualmente tale unica ratio decidendi, contestando in fatto ed in diritto la sussistenza delle condizioni per il condono e per la dichiarazione di estinzione del giudizio. La specificità dei motivi d’appello deve quindi ritenersi assolta. Altresì, il giudizio rescissorio di rinvio non può pronunciare nei confronti di chi non è stato parte del giudizio rescindente di cassazione, la tesi opposta introducendo un’inammissibile deroga alla prosecuzione del medesimo contraddittorio fra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
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