CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25212/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 804/18 depositata il 26 gennaio 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla scorta della documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., compendiata nel processo verbale di constatazione redatto in data 23 luglio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della prefata società, esercente attività di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, un avviso di accertamento relativo all’anno 2006, con il quale contestava: (a)ai fini dell’IVA, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili attive e l’indebita detrazione di costi riferibili a operazioni inesistenti; (b)ai fini dell’IRES e dell’IVA, l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’indebita deduzione di costi. 2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Caserta, che respingeva il suo ricorso. 3. La pronuncia di primo grado era in sèguito riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in accoglimento del gravame della parte privata, annullava l’atto impositivo. 4. Detta ultima decisione veniva, però, cassata da questa Corte, che con ordinanza n. 8325/2015 del 24 aprile 2015 accoglieva il ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 esperito dall’[OSCURATO:PERSONA], rinviando la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della medesima CTR campana. 5. Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n. 804/18 del 26 gennaio 2018, con la quale la predetta Commissione rigettava l’originario appello della contribuente. 6. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 7. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che in data 11 aprile 2019 la ricorrente aveva chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni contenute nel predetto articolo, disciplinanti la definizione agevolata delle controversie tributarie. 1.1 Non risulta, tuttavia, che nel termine del 10 giugno 2019 essa abbia depositato copia della domanda di definizione e della documentazione comprovante il versamento degli importi dovuti o della prima rata. 1.2 In difetto di tali adempimenti, il processo non poteva ritenersi sospeso fino al 31 dicembre 2020, sicchè, ai fini della sua prosecuzione, non si rendeva necessario presentare, entro quella data, l’istanza di trattazione di cui al comma 13 del citato articolo (cfr. Cass. n. 2221/2021, Cass. n. 6259/2022). 1.3 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.4 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione apparente, non essendo ricavabili dalla sua lettura le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto osservate, nel caso di specie, le disposizioni disciplinanti l’accesso presso i locali della società verificata, e in particolare quella che richiede a tal fine la sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono lamentati l’inosservanza dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, in difetto di una reale disamina delle risultanze probatorie, pur essendo state violate dall’Ufficio le norme che regolano lo svolgimento della verifica fiscale. 3. Le due doglianze sono scrutinabili congiuntamente, perchè caratterizzate dalla medesima ragione d’inammissibilità. 3.1 Dal contenuto del ricorso per cassazione non è, infatti, possibile stabilire se la questione veicolata con i motivi in esame -ovvero quella relativa alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso dei finanzieri presso i locali della società sottoposta a verifica fiscale- rientrasse nell’oggetto del giudizio di rinvio. 3.2 Va, al riguardo, notato che la menzionata ordinanza rescindente n. 8325/2015 aveva affidato alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, il còmpito di procedere a un nuovo esame della controversia, tenendo conto della documentazione extracontabile richiamata nel p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, da essa definito «pacificamente prodotto in causa». 3.3 Essendo stato così delimitato il perimetro del susseguente giudizio rescissorio, la parte impugnante avrebbe dovuto dimostrare che la cennata questione fosse rimasta assorbita, se del caso in base al criterio della ”ragione più liquida“, dalle decisioni di merito rese anteriormente alla pronuncia cassatoria, sì da poter essere utilmente riproposta dinanzi al giudice del rinvio. A tal fine occorreva chiarire: (a)se detta questione fosse stata decisa dalla CTP con la sentenza di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio; (b)nell’ipotesi affermativa, se l’eventuale statuizione negativa adottata sul punto dal collegio di primo grado fosse stata impugnata con uno specifico motivo di appello. 3.4 L’onere anzidetto non è stato, tuttavia, assolto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale non ha riportato, anche solo in sintesi, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di prime cure (a pag. 3 del ricorso viene genericamente dedotto che «[l’]organo giudicante rigettava il gravame di parte e confermava integralmente l’impugnato provvedimento») e le censure articolate con il suo atto di appello. 3.5 In mancanza delle allegazioni in fatto necessarie per consentire alla Corte di escludere che sulla questione in esame si sia formato il giudicato interno, esplicito o implicito, i motivi si appalesano inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.. Non induce a diversa conclusione il preliminare e generico rilievo svolto nell’impugnata sentenza circa la «correttezza dell’accesso operato dalla G. di Finanza presso i locali della società, nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 12 legge n. 212/00», non potendo da ciò solo inferirsi che le trascritte considerazioni si riferissero a un tema della controversia ancora sub iudice. 4. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono prospettati la violazione e la falsa applicazione dell’art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 4.1 Si imputa alla Commissione regionale di aver a torto reputato legittimo il ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento parziale, pur in assenza di «dati certi». 4.2 Il motivo è infondato. 4.3 Non appare configurabile la dedotta violazione di legge, essendosi la CTR correttamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, il quale può essere legittimamente adottato sia su iniziativa propria dell’ufficio fiscale sia in base a segnalazioni, anche di natura complessa, provenienti dalla Guardia di Finanza o da altre fonti interne ed esterne all’Amministrazione (cfr. Cass. n. 32704/2024, Cass. n. 21848/2024, Cass. n. 19728/2022). L’Agenzia delle Entrate può, pertanto, avvalersi di tale modalità procedurale quando ad essa pervenga, come appunto nel caso di specie, una segnalazione della Guardia di Finanza che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, senza che si renda necessaria la particolare semplicità delle indagini compiute (cfr. Cass. n. 2633/2016, Cass. n. 25018/2018, 771/2022). 5. Con il quarto motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.. 5.1 Si assume che la gravata decisione sarebbe stata assunta in violazione del principio dispositivo della prova e delle norme regolanti il giudizio di rinvio, avendo la CTR illegittimamente ordinato d’ufficio l’acquisizione del processo verbale di constatazione e della documentazione extracontabile posti a base dell’atto impositivo, in tal modo sopperendo alle carenze probatorie della parte pubblica. 5.2 Il motivo è inammissibile. 5.3 Come si è già avuto modo di sottolineare in occasione dello scrutinio dei primi due mezzi di ricorso, l’ordinanza rescindente aveva affidato alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di compiere un nuovo esame della causa alla luce degli elementi ricavabili dal p.v.c. in parola, ritenuto «pacificamente prodotto in causa». 5.4 Ciò posto, va tenuto presente che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza (od ordinanza) di cassazione vincola il giudice di rinvio non soltanto in ordine al principio di diritto in essa affermato, ma anche in relazione agli elementi di fatto che quel principio presuppone come pacifici o già definitivamente accertati in sede di merito. Ne discende che i limiti del giudizio di rinvio non sono esclusivamente quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum , prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli rappresentati dall’impossibilità di riesaminare le questioni di fatto che costituiscono presupposto necessario e inderogabile della pronuncia cassatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 11650/2002, Cass. n. 15952/2006, Cass. n. 11939/2006, Cass. n. 20887/2018, Cass. n. 45/2019, Cass. n. 9487-9488-9489-9490- 9491-9492/2022, Cass. n. 34762/2023). 5.5 Nel caso di specie, attenendosi a quanto statuito da questa Corte, la Commissione regionale ha esaminato il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, basato sulla documentazione extracontabile acquisita nel corso della verifica fiscale. 6. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., sono denunciati la violazione dell’art. 2727 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 6.1 Viene ascritto ai giudici del rinvio di aver erroneamente ritenuto raggiunta la prova presuntiva del maggior imponibile accertato dall’Ufficio. Si argomenta che, in spregio al «principio secondo il quale la presunzione può derivare solamente da fatti certi e non da altre presunzioni (principio del praesumptum de praesumpto), gli addebiti in questione non [era] no stati contestati sulla base di un aspetto pacificamente riconosciuto o acclarato, bensì sulla scorta di un fatto a sua volta presunto (falsa fatturazione), a cui si aggiunge[va] un dato ulteriormente presunto, rappresentato dalla percentuale del 40,5%, portato in aumento dell’importo delle fatture ritenute fittizie[…]». 6.2 La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata. 6.3 Nella motivazione della sentenza la CTR ha evidenziato che: - «il maggior reddito [accertato dall’Ufficio] e [ra] stato ricostruito consultando documentazione extracontabile, che rappresenta, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 DPR n. 600/73»; -«siffatta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere da qualsiasi altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo poi al contribuente l’onere di fornire prova contraria al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli [...], senza che assuma rilevanza la circostanza che la contabilità è formalmente regolare[...]». Ha, altresì, osservato che «nel pvc risulta[va]no evidenziate una serie di anomalie, le principali delle quali [era]no ravvisabili nella difformità dei documenti di trasporto (d.d.t.), soltanto alcuni dei quali presentavano una doppia sigla, nell’apposizione sugli stessi delle annotazioni di arrivo in cantiere, di scarico e di ricevuta del destinatario apposte sempre con la stessa grafia, anche se relative ad autisti e destinatari differenti, nello scarico di ingenti quantitativi di calcestruzzo senza uso della pompa, nel trasporto di betoniere sempre a pieno carico per 10/13 metri cubi, laddove il massimo consentito è di 7/10 metri cubi». Non ha poi mancato di puntualizzare che «e[ra] stato constatato, inoltre, che [...] , mentre le fatture per operazioni reali erano sempre piegate e con segni del passaggio in cantiere, altre erano prive di piegature e del tutto pulite». All’esito di una valutazione d’insieme delle risultanze di causa, i giudici a quibussono giunti alla conclusione che il «quadro indiziario complessivo -per la copiosità e la correlazione degli elementi evidenziati- vale [va] a costituire quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che giustifica[va]no l’accertamento induttivo […]». 6.4 Essi hanno pure esaminato la prova contraria offerta dalla parte privata, rilevando, in proposito, che: - «l’unico elemento di prova oggettivo e [ra] costituito dalla perizia tecnica prodotta, le cui conclusioni [era]no, tuttavia, opinabili, sia per essere atto di parte, sia perché non ven[iva]no, comunque, provate né una piena corrispondenza tra calcestruzzo fatturato e calcestruzzo asseritamente utilizzato, né le quantità effettivamente trasportate dalle betoniere»; - «nessun rilievo [...] p [oteva] attribuirsi ai metodi di pagamento utilizzat[i],laddove il pagamento in contanti serve ad occultare operazioni in nero, mentre per le operazioni inesistenti vi è interesse a far risultare un pagamento ai fini di lucrare sul relativo credito IVA»; - «appa [riva] no, dunque, del tutto generiche ed apodittiche le argomentazioni poste a sostegno dell’appello dalla difesa istante, rimanendo, pertanto, le stesse allo stato di mere allegazioni». 6.5 A fronte dell’ampia e puntuale disamina del materiale probatorio operata dalla Commissione regionale, la ricorrente mira, sotto il velo della denuncia dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, a sollecitare un nuovo e diverso apprezzamento di merito, precluso nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 34476/2019, Cass. n. 41598/2021, Cass. n. 6996/2024, Cass. n. 30833/2025). 6.6 Per il resto, laddove prospetta la violazione di un preteso divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto), il motivo è privo di pregio, giacchè un simile divieto non è riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto (noto) accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea -in quanto a sua volta adeguata- a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 19387/2020, Cass. n. 19894/2021, Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 14788/2024, Cass. n. 8298/2025). 7. Con il sesto mezzo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 7.1 Si contesta il vizio di ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici regionali nel pronunciare su una questione non rientrante nel thema decidendum, e precisamente quella delle «violazioni risalenti alla mancata esibizione delle scritture contabili e della documentazione fiscale». 7.2 La censura è diretta contro la parte della sentenza in cui è scritto: «Ancora, non è stato spiegato come la società sia poi riuscita a ricostruire tutta la contabilità, attesa la perdita della password di accesso al supporto informatico». 7.3 Il motivo è inammissibile perché non investe una vera e propria ratio decidendi, bensì un’affermazione costituente un mero obiter dictum. 8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 17.200 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della r