CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24488/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] B A ZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO INFRASTRUTTURE e [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA CULTURA, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.U., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] PUBBLICHEn. 137/2022 , depositata i l 1° luglio 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente vicenda processuale ha ad oggetto la realizzazione a cura del Consorzio di bonifica acque risorgive, nell’ambito di un quadro complesso di lavori finanziati dalla Giunta regionale del Veneto, del potenziamento ed ampliamento dell’impianto di sollevamento di Lova, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Detti lavori erano finalizzati a realizzare opere di disinquinamento della Laguna di Venezia, in particolare preordinate a gestire le acque reflue generate dall’area dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Camponogara e Campolongo maggiore e sversate in Laguna. Il progetto definitivo prevedeva, tra gli altri, la realizzazione di una nuova idrovora e di un nuovo canale di scarico, collegandolo a quello preesistente. Nel contesto territoriale in questione operava ed opera ancora oggi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impresa di navigazione in laguna e gestore di un’agenzia di viaggi, nonché proprietaria di taluni terreni siti in fregio alla canaletta del Cornio, già ramo del [OSCURATO:PERSONA] e ora immissario nella Laguna veneta. Detta società ricevette in data 21 giugno 2012 una nota con la quale il Consorzio suindicato le comunicò l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, invitandola a presentare eventuali osservazioni. Nello stesso tempo, il Consorzio aveva predisposto il progetto definitivo dell’opera e lo studio di impatto ambientale (SIA) da presentare alla commissione regionale VIA. Avviato il procedimento di VIA, il Magistrato alle acque ribadì, in data 29 gennaio 2014, il proprio parere contrario già espresso in data 13 luglio 2012; intervenne anche la società [OSCURATO:PERSONA], presentando una serie di osservazioni critiche, a seguito delle quali il Consorzio chiese il parere alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e la sospensione temporanea del procedimento di VIA in attesa di tale parere. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, comunicò poco tempo dopo al Consorzio di voler attendere il parere di VIA per un più approfondito esame della questione; e, grazie alle integrazioni proposte dal Consorzio, il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Triveneto, subentrato nelle funzioni del Magistrato alle Acque ormai soppresso, rese parere favorevole alla realizzazione dell’opera. Riattivato, a seguito di una sospensione, il subprocedimento di VIA, la Commissione VIA rese parere favorevole in data 17 dicembre 2014, con prescrizioni; e anche la Commissione per la salvaguardia di Venezia espresse analogo parere, anche se con cinque prescrizioni che furono contestate dal Consorzio. Dopo varie altre vicende intervenne la Delibera della Giunta regionale del Veneto del 1° dicembre 2014, n. 1746, la quale dispose il giudizio favorevole di compatibilità dell’opera, l’autorizzazione unica a realizzare gli interventi e il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 2. Contro questo provvedimento e gli atti connessi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto e, nelle more del giudizio, la Regione dispose il definitivo finanziamento dell’opera, mentre il Consorzio emise, in data 13 luglio 2020, il proprio decreto n. 493 col quale dichiarò l’espropriazione definitiva dell’immobile censito al catasto al foglio 19, particella 305, di proprietà della società suindicata. La società [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti al medesimo TAR anche il decreto di esproprio, e il giudice amministrativo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su entrambi i ricorsi, in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice di legittimità. 3. Il giudizio di impugnazione avverso i due atti indicati è stato quindi riassunto davanti al [OSCURATO:PERSONA] il quale, con sentenza del 1° luglio 2022, ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di tutte le parti costituite. 3.1. La sentenza del Tribunale ha esordito dando atto che il ricorso conteneva sedici diversi motivi di censura, alcuni dei quali sono stati esaminati congiuntamente o comunque con argomentazioni unitarie. Il [OSCURATO:PERSONA] h a premesso che, pur dovendo essere il giudizio amministrativo un giudizio completo, volto anche all’accertamento dei fatti, non può esso «spingersi fino al punto di sostituire le valutazioni discrezionali della P.A.», perché il giudice amministrativo è tenuto a verificare se la risposta data dall’amministrazione al problema in discussione «rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate che possono essere date». Muovendo da questa premessa, il giudice delle acque ha rilevato che «il provvedimento di VIA è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa e non solo tecnica. Infatti, con esso la P.A. è chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento tra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell’opera, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall’altro». Consegue da tale impostazione che quel provvedimento «è censurabile, tanto sotto il profilo tecnico scientifico, quanto sotto quello dell’organizzazione e della scelta degli interessi secondari da coordinare con quello primario all’integrità ambientale di contesto, solo quando esso sia al contempo inattendibile quanto a valutazione scientifica e quanto a congruenza logica dell’ordinamento degli interessi coinvolti». Nel caso specifico – ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] – nessun indice di travisamento dei presupposti, di manifesta illogicità o di macroscopici difetti di istruttoria era ravvisabile nel provvedimento di VIA in esame. Né poteva giungersi a diversa conclusione per il solo fatto che la Regione e il Consorzio interessato non avessero tenuto conto del c.d. rapporto finale redatto dall’ARPA del Veneto nell’ottobre 2013, posto che la società [OSCURATO:PERSONA], pur insistendo in particolar modo sul problema dei carichi inquinanti riversati in Laguna, non aveva spiegato perché quel rapporto contenesse informazioni più complete rispetto a quelle contenute nel giudizio positivo di VIA. Ad avviso del Tribunale superiore, inoltre, era stato «malamente invocato» anche il principio di precauzione posto a fondamento della disciplina del testo unico dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), perché «il rispetto delle procedura di VIA e di AIA equivale ad una presunzione di rispetto pure del principio di precauzione», presunzione che non può essere superata sulla base di un rischio definito ipotetico. E l’AIA, del resto, viene rilasciata a conclusione di un’apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le Amministrazioni interessate. Per tali ragioni il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibili i seguenti motivi di ricorso: il quarto, il quinto (avente ad oggetto un preteso obbligo del Consorzio di richiedere pareri ambientali all’Ufficio antinquinamento del Provveditorato alle opere pubbliche); il sesto (sul reinterramento degli inerti scavati); il settimo (sul superamento dei precedenti pareri contrari del Magistrato alle acque); l’ottavo (sul presunto errore circa le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate); il nono (relativo alle prescrizioni poste dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, ritenute giustamente superate dal provvedimento di VIA); il tredicesimo (sull’impatto acustico dell’opera) e il quindicesimo (relativo all’omessa valutazione di alternative praticabili rispetto al potenziamento dell’idrovora di Lova, definita censura «di puro merito amministrativo»). 3.2. Il Tribunale superiore ha poi dichiarato inammissibili tutte le doglianze di generico danno ambientale proposte dalla società ricorrente per vicende inerenti non già a sé stessa, bensì alla Laguna di Venezia in generale. A questo proposito, la sentenza ha osservato che il criterio topografico della c.d. vicinitas non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire da parte del “vicino”, dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente. In base a questa premessa, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le questioni poste dalla società [OSCURATO:PERSONA] «non per la difesa diretta dei propri beni, ma per una generica tutela d’un contesto diverso da quello nel quale la sua persona e i suoi beni si collocano non è di per sé lesiva della sfera giuridica di essa». E in tal modo ha reputato inammissibili le censure di cui ai motivi quarto, quinto, settimo e nono del ricorso. 3.3. In relazione, infine, ai restanti motivi, la sentenza li ha valutati tutti privi di fondamento. Quanto al primo – nel quale la ricorrente si doleva del fatto che il Consorzio avesse integrato in modo irrituale il proprio studio di impatto ambientale – il Tribunale l’ha respinto osservando che non si trattava di integrazioni spontaneamente apportate, quanto di un riadattamento del SIA a seguito delle osservazioni contrarie rese dal Magistrato alle acque. Il progetto riadattato interessava, in particolare, l’incremento della portata del nuovo impianto e la «garanzia di non peggioramento delle acque sversate in Laguna», anche perché gli impianti idrovori non rientravano tra quelli previsti dall’art. 74, lettera uu), del d.lgs. n. 152 del 2006. Il secondo motivo –nel quale si lamentava che la commissione VIA avesse “inventato” una regola sia sulla sospensione del procedimento di VIA, sia sulla riattivazione di esso, “sdoppiandolo” nel parere di VIA propriamente detto e nell’autorizzazione dell’opera consortile – è stato definito suggestivo ma non convincente. Ha osservato la sentenza, infatti, che fu materialmente vera la sospensione tecnica del procedimento di VIA, ma altrettanto vera fu la necessità, rappresentata alla Commissione dal Consorzio, di attendere il rilascio del parere di conformità da parte della Commissione per la salvaguardia di Venezia. Pertanto, fermo restando che l’eventuale conflitto procedimentale avrebbe dovuto essere risolto dalla Commissione regionale VIA con l’indizione di una conferenza di servizi, il Tribunale superiore ha affermato che la sospensione del procedimento amministrativo è una regola generale (art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241). E nel caso in esame le Amministrazioni coinvolte erano state incapaci di coordinarsi fra loro, per cui la necessità di una partizione del parere VIA fu la «stretta conseguenza di tale nocivo sdoppiamento di competenze». In riferimento, poi, al terzo motivo di ricorso – nel quale si lamentava che la Commissione regionale VIA non avesse tenuto conto delle osservazioni della società [OSCURATO:PERSONA] – il [OSCURATO:PERSONA] l’ha rigettato, rilevando che la Commissione aveva tenuto a mente quelle osservazioni, ma non le aveva condivise, per cui non si poteva parlare di omissione. Il Tribunale ha poi rigettato anche il decimo motivo, nel quale la ricorrente lamentava che il provvedimento n. 1746 del 2015 della Giunta regionale avesse apposto il vincolo preordinato all’esproprio anche ad una porzione del terreno della parte ricorrente. Quel procedimento, infatti, successivo e condizionato da quello di VIA, era stato espressamente preordinato a rendere la contestuale (pur se distinta) autorizzazione di cui all’art. 23, comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10, in allora vigente; per cui l’approvazione del progetto dell’opera costituiva dichiarazione di pubblica utilità della medesima, variante allo strumento urbanistico e atto appositivo del vincolo preordinato all’esproprio dell’area occorrente. Quanto all’undicesimo motivo di ricorso – pure avente ad oggetto il suindicato provvedimento n. 1746 del 2015 –la sentenza ha stabilito che la Commissione regionale VIA e la Regione, facendo applicazione del citato art. 23, comma 2, avevano manifestato la volontà di dichiarare la pubblica utilità ed urgenza dell’opera, modificando lo strumento urbanistico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Senza contare che quest’ultimo aveva nella seduta del 15 settembre 2015 integrato con la sua presenza la Commissione VIA. Il [OSCURATO:PERSONA] ha poi rigettato anche il quattordicesimo motivo di ricorso, nel quale la società ricorrente aveva lamentato l’eccessiva compressione delle sue ragioni. Da un lato, infatti, tale problema andava a toccare il merito amministrativo; dall’altro, l’esproprio imposto alla società [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto 149 metri quadrati oltre all’occupazione dell’area di cantiere, ponendo solo «qualche minima criticità» relativa alle rampe d’accesso sulla strada statale Romea, che non determinava motivo di illegittimità dell’espropriazione; né emergeva prova dell’effettivo pregiudizio all’ormeggio dei natanti della società ricorrente ed alla navigazione lagunare. Quanto al sedicesimo motivo, avente ad oggetto l’illegittimità derivata del decreto di esproprio, la sentenza l’ha ritenuto privo di pregio in considerazione dell’esito dei precedenti quindici motivi. 4. Contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a sedici motivi. Resistono con due separati controricorsi il Consorzio di bonifica acque risorgive e la Regione Veneto. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della Cultura, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Città metropolitana di Venezia, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia del demanio non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La società ricorrente e il Consorzio di bonifica hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10 del 1999 e dell’art. 111 Cost., per il presunto invalido rigetto del motivo con cui gli atti impugnati erano stati censurati per irritualità della integrazione della documentazione avvenuta in itinere, da parte del Consorzio di bonifica, del progetto poi approvato dalla Regione Veneto. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che la modifica del progetto in corso d’opera non sarebbe affatto un diritto del soggetto proponente, che esso può esercitare a proprio piacimento: la modifica, infatti, alla luce del combinato disposto del testo unico ambientale e della citata legge reg. Veneto n. 10 del 1999, sarebbe un onere in senso tecnico, che scatta solamente ove richiesto dall’autorità competente, comportando, se non adempiuto, l’archiviazione dell’intera procedura. Viceversa, sarebbe irrituale e censurabile la decisione del soggetto proponente di depositare spontaneamente degli elaborati differenti da quelli in ordine ai quali ha richiesto la VIA. L’integrazione è avvenuta con apposita nota del Consorzio, ma non ci sarebbe stata, a monte, alcuna richiesta di modifica formulata dalla Regione, né, tantomeno, un’istanza in questo senso avanzata dal Consorzio. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 18 e 19-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, degli artt. 97 e 111 Cost., nonché eccesso di potere e violazione del principio di legalità per l’invalido rigetto del motivo con cui gli atti impugnati erano stati censurati per la “riscrittura” della procedura di VIA da parte della Regione Veneto, avvenuta cumulativamente mediante l’esercizio di un potere sospensivo non previsto dalla legge e vietato dalla giurisprudenza, nonché mediante uno “sdoppiamento” della procedura e dei pareri. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che nessuna norma di legge consentirebbe di sospendere il procedimento di VIA in attesa di un parere e la normativa nazionale avrebbe cura di evidenziare, in relazione agli atti dell’istruttoria, che essi avvengono “senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini” (art. 24, comma 6, d.lgs. 152 del 2006). A seguito della sospensione, inoltre, vi sarebbe stata un’ulteriore violazione procedimentale, in quanto il Settore VIA avrebbe disposto una “curiosa ed atipica duplicazione dei pareri della Commissione VIA”, prevedendo un primo parere limitato alla compatibilità ambientale ed un secondo parere di effettiva approvazione ed autorizzazione dell’intervento. Una simile duplicazione non sarebbe in alcun modo prevista dalla normativa vigente e costituirebbe una distorsione lampante rispetto al modello legislativo. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 16, 17 e 18 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999 e dell’art. 111 Cost., per carenza e insufficienza di motivazione in ordine alle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente e dalla Provincia di Venezia. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che l’art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990 riconosce il suo diritto di presentare memorie scritte e documenti e l’obbligo dell’amministrazione di valutarli, ove pertinenti all’oggetto del procedimento. L’amministrazione regionale avrebbe valutato solo in parte le osservazioni dei soggetti interessati, omettendo di considerare quelle con le quali la ricorrente, oltre a ribadire gli effetti già attualmente distruttivi dell’idrovora di Lova, aveva portato all’attenzione del Settore VIA della Regione Veneto l’allarmante “rapporto finale” dell’ARPAV (osservazioni del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tali elementi non sarebbero stati tenuti in considerazione nella concessione del provvedimento di VIA. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 196 del t.u. acque, per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al rapporto finale dell’ARPAV, per violazione del principio eurounitario di precauzione e per non aver accolto l’istanza di verificazione che era stata a suo tempo avanzata. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], pone una lunga censura, articolata e complessa, avente ad oggetto l’adeguatezza dell’istruttoria svolta. Nella stesura del motivo si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la censura inammissibile a seguito delle premesse sulla discrezionalità tecnica ed amministrativa, sul principio di precauzione e sul danno ambientale e l’interesse a dolersene. Secondo la ricorrente, né le due premesse “generali” sulla discrezionalità e sul principio di precauzione, né la premessa “aggiuntiva” sull’interesse ad agire sarebbero idonee a sorreggere la gravata statuizione di inammissibilità del quarto motivo di censura. Tale inammissibilità erroneamente pronunciata esporrebbe la sentenza impugnata alle proposte censure di violazione di legge. In relazione alla discrezionalità tecnica ed amministrativa, la ricorrente lamenta che la Regione sarebbe incorsa in un “macroscopico difetto d’istruttoria”, elencato dal [OSCURATO:PERSONA] tra le fattispecie nelle quali è ammesso il sindacato della discrezionalità della P.A. Nell’esaminare la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell’idrovora di Lova, infatti, la Regione non avrebbe esaminato il documento più importante e decisivo, ossia il già menzionato rapporto finale predisposto dall’ARPAV, finalizzato ad illustrare i carichi inquinanti dell’opera esistente. [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente, aveva addotto, a sostegno della propria richiesta, le analisi effettuate dall’ARPAV nell’anno 2000, senza considerare che la stessa ARPAV aveva depositato nell’ottobre 2013, cioè due mesi prima dell’istanza di VIA, un parere diverso e ben più grave nei suoi contenuti, nel senso che da questo si poteva agevolmente dedurre che l’idrovora di Lova era responsabile del riversamento in laguna di una serie di elementi tra i più nocivi (quali arsenico, azoto, fosforo, cromo, piombo etc.). La sentenza impugnata, a detta della ricorrente, tenta di addossare alla medesima il compito di trarre le conclusioni tecniche e amministrative dal fatto che il documento non è stato esaminato, “stigmatizzandola per non averlo fatto”, ossia affermando che la ricorrente “non dice in che cosa di più e meglio, circa detti carichi, il Rapporto ha fornito ad un più compiuto giudizio di VIA”. Emergerebbe dalla lettura della censura, a detta della ricorrente, come la stessa avrebbe chiaramente evidenziato il “più e meglio” recato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale considera tutta una serie di elementi che il Consorzio e la Regione non avrebbero indagato. Tale inadeguatezza istruttoria renderebbe non motivata la sentenza impugnata là dove essa osserva che doveva essere la parte ricorrente, invece, ad indicare come e perché il rapporto dell’ARPAV contenesse conclusioni più attendibili di quelle raggiunte in seno alla procedura di VIA. Il tutto senza contare che nel giudizio davanti al [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta anche una verificazione ai sensi dell’art. 196 del t.u. sulle acque. Quanto, invece, al principio di precauzione, il ricorso censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che tale principio consentirebbe di intervenire soltanto in presenza della dimostrazione effettiva di un danno attuale già riscontrato. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il rispetto delle procedure di VIA e di AIA sarebbe di per sé prova presuntiva del rispetto del principio di precauzione, ma il sistema vigente non prevede, secondo la parte ricorrente, simile presunzione. Ad avviso del Tribunale superiore, quindi, un rischio sarebbe ostativo solo se corredato da “approfondimenti tecnici”, mentre non rileverebbero le supposizioni “allo stato non ancora verificate in termini scientifici”. La stessa denominazione del principio dimostrerebbe, secondo il ricorrente, la non condivisibilità dell’assunto del [OSCURATO:PERSONA], perché anche dal punto di vista letterale la precauzione evoca un rischio non ancora accertato, il quale risulterebbe ostativo per il solo fatto che “al momento non può essere neppure escluso”. La regula iurisaddotta dal [OSCURATO:PERSONA], dunque, secondo cui in caso di rischi non accertati, ma neppure esclusi, il progetto dovrebbe essere senz’altro autorizzato, sarebbe incompatibile con la normativa vigente. Sul danno ambientale, infine, la ricorrente premette di essere direttamente incisa nella propria sfera giuridica dall’opera avversata; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato, dunque, una regula iuris non corretta nell’affermare che, almeno in materia ambientale, la mera vicinitas non sia sufficiente per comprovare l’interesse ad agire e, in particolare, l’interesse a dolersi dell’illegittimità degli atti dannosi. La parte ricorrente richiama, a sostegno della censura, alcune pronunce di legittimità dalle quali risulterebbe che il requisito della vicinanza è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere contro la realizzazione di un’opera, senza dover indicare puntualmente le prove dell’effettiva pericolosità della medesima. Nel caso specifico, poi, la ricorrente rileva che la canaletta del Cornio costituisce parte integrante della laguna di Venezia, per cui non avrebbe fondamento la distinzione tra i danni causati alla prima e quelli causati alla seconda. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006 degli artt. 74, 103 e ss. e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in ordine all’omessa richiesta di parere dell’Ufficio antinquinamento del Magistrato alle acque (poi divenuto Provveditorato alle opere pubbliche). La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che il parere (negativo) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia del Magistrato alle Acque sarebbe stato “stracciato”, a seguito della soppressione del Magistrato stesso, da un parere di segno opposto del Provveditorato OO.PP. Il precedente parere del Magistrato alle Acque, tuttavia, conteneva anche un’indicazione procedimentale di notevole portata, segnalando al Consorzio che il progetto doveva essere valutato “anche dall’[OSCURATO:PERSONA] del Magistrato alle Acque di Venezia al fine del recepimento del parere di competenza in ordine alla verifica dell’eventuale apporto di inquinamento in laguna”. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, non ha chiesto il parere dell’Ufficio antinquinamento del Magistrato alle acque, né dell’Ufficio antinquinamento del Provveditorato OO.PP. che ne ha ereditato le funzioni. Tale omissione costituirebbe una palese violazione della normativa citata che avrebbe condotto ad esprimere un parere di compatibilità ambientale in ordine ad un progetto redatto sulla base di dati obsoleti. 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, degli artt. 186 e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché del Protocollo di intesa del 30 marzo 1993 e degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 161 del 2002, per difetto di istruttoria e motivazione in ordine al reimpiego in locodei fanghi estratti. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che l’area oggetto del reimpiego dei materiali di scavo rientra nella gronda lagunare, in cui vige l’obbligo di applicare, per la classificazione delle terre, i limiti imposti dal Protocollo di intesa suindicato. 7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai pareri resi dal Magistrato alle acque. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], ricorda che il Magistrato alle acque aveva reso per due volte un giudizio negativo sulla fattibilità dell’opera in questione, giudizio che era stato poi capovolto dal Provveditorato alle opere pubbliche, a detta della ricorrente in modo ingiustificato. La diversa decisione di quest’ultima autorità non avrebbe giustificato le effettive ragioni di tale dissenso; né la motivazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere ritenuta sufficiente, avendo essa soltanto affermato che era la società ricorrente a ritenere che i pareri del Magistrato alle acque fossero giusti e quello del Provveditorato alle opere pubbliche non lo fosse. 8. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 196 del t.u. acque, per difetto di istruttoria e motivazione in ordine alle relazioni idrauliche depositate dall’odierna ricorrente, con annessa richiesta di verificazione. La società [OSCURATO:PERSONA], dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che il punto in esame riguarda la presenza dei natanti ormeggiati sul canale in questione e il presunto calo di salinità conseguente all’immissione di acque dolci in laguna. Richiamato il contenuto delle perizie di parte in ordine alla necessità di una schematizzazione tridimensionale e non bidimensionale dei natanti nonché al calo di salinità delle acque, la ricorrente rileva che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il motivo inammissibile affermando che le argomentazioni della ricorrente costituivano una petizione di principio. Tale decisione sarebbe errata, in quanto la discrezionalità della P.A. non preserva dall’annullamento dell’atto che mostra un chiaro travisamento dei presupposti o illogicità ed incongruità, macroscopici difetti d’istruttoria, oppure quando l’atto sia privo di idonea motivazione. 9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al parere reso in data 16 marzo 2015 della Commissione per la salvaguardia di Venezia. La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che il parere suindicato, in dissenso rispetto a quello reso dal Provveditorato alle opere pubbliche, conteneva alcune prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e salubrità della canaletta del Cornio. [OSCURATO:PERSONA] VIA, ritenendo quel parere “non più vincolante”, ha deciso di non recepirne il contenuto, senza motivare il proprio dissenso. Secondo la ricorrente, anche ammettendo che il parere acquisito non fosse vincolante, lo stesso avrebbe comunque contribuito all’apporto conoscitivo che l’autorità procedente doveva esaminare, soprattutto motivando il proprio dissenso. 10. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 8 e 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell’art.42 Cost., dell’art. 23 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, nonché eccesso di potere per difetto di volontà provvedimentale e nullità per mancanza degli elementi essenziali ai sensi dell’art. 21- septiesdella legge n. 241 del 1990. Il motivo ha ad oggetto le questioni attinenti all’espropriazione. La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che il decreto emesso dalla Giunta regionale (n. 1746 del 2015) e oggetto di ricorso non manifesterebbe alcuna consapevolezza e volontà di apporre un vincolo espropriativo. Sebbene il decreto non lo dica espressamente, esso avrebbe l’effetto di apporre un vincolo preordinato all’esproprio su parte della proprietà della società ricorrente. La motivazione resa dal Tribunale superiore sul punto dimostrerebbe che sono stati confusi il decimo e l’undicesimo motivo del ricorso. 11. Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell’art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell’art. 23 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, dell’art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in via subordinata rispetto al precedente motivo. La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che la norma ammette che il vincolo preordinato all’esproprio venga apposto mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, “ove espressamente se ne dia atto”. Nella specie, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la legge nel rigettare la doglianza sostenendo che la Regione aveva espressamente reso l’autorizzazione di cui all’art. 23 cit. (“tal procedimento, successivo a e condizionato da quello di VIA, fu espressamente preordinato a rendere la contestuale, pur se distinta, autorizzazione di cui all’allora vigente art. 23”). 12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 42, 111 e 117 Cost., dell’art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell’art. 23 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, degli artt. 34 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 18 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11. Secondo la ricorrente, a fronte di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici comunali, sarebbe imprescindibile che la realizzazione della stessa sia preceduta o seguita da una valida ed efficace deliberazione del Consiglio comunale, che nella specie non sussiste. Risulta infatti che la Commissione VIA, all’atto del rendere il suo secondo parere, fu integrata ai sensi dell’art. 23 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, ma solo attraverso l’invito per il Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, non fu presente. 13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 8 della legge n. 447 del 1995, degli artt. 17 e 18 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, per eccesso di potere e difetto di istruttoria in ordine all’impatto acustico dell’opera. La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che il motivo in esame è tra quelli che la sentenza ha dichiarato inammissibili in serie , cioè asseritamente senza un’adeguata motivazione. Vi sarebbe, invece, un evidente difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’impatto acustico dell’opera, nonché una carenza di presupposto procedimentale. 14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, del principio di proporzionalità, dell’art. 111 Cost., dell’art. 23 della legge reg. Veneto n. 10 del 1999 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001, per violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la questione “impingerebbe” sul merito amministrativo, in quanto contestare l’errata ed illegittima operazione di bilanciamento tra interessi pubblici e privati non implicherebbe alcuna valutazione di opportunità, bensì un normale sindacato sulla motivazione. 15. Con il quindicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 191 TFUE, dell’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 1, 9, 21 e 22 del d.lgs. n. 152 cit., e dell’art. 196 del t.u. acque, per eccesso di potere e difetto di istruttoria in ordine alla possibilità di dare corso ad opere alternative, con annessa richiesta di disporre la verificazione. La società ricorrente osserva che la necessità di valutare le possibili alternative all’opera progettata, ivi compresa la c.d. opzione zero, è codificata sia dal testo unico sull’ambiente che dalla legislazione regionale. Nel caso specifico, inoltre, la ricorrente sostiene di aver offerto in valutazione la possibilità di un’opzione diversa, costituita dalle vasche di laminazione, che l’Amministrazione non avrebbe nemmeno esaminato, benché evidenziata come possibile anche dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia. 16. Con il sedicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, e degli artt. 8 e 23 del d.P.R. n. 327 del 2001, per illegittimità derivata. La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA], osserva che l’auspicato annullamento del decreto della Giunta regionale n. 1746 del 2015 dovrebbe condurre, come obbligata conseguenza, all’annullamento del decreto di esproprio. In caso di impugnazione tanto della dichiarazione di pubblica utilità quanto del decreto di esproprio, è pacifico che l’annullamento del primo non può che condurre all’annullamento anche del secondo. 17.Nonostante l’indubbia complessità della vicenda e la molteplicità delle censure avanzate in questa sede – ripetitive di quelle a suo tempo proposte nel giudizio davanti al [OSCURATO:PERSONA] – per ragioni di economia processuale si può esaminare il ricorso cominciando dal quarto motivo. Esso è fondato per una serie di convergenti ragioni. 17.1. La censura è fondata, innanzitutto, nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria. Ed infatti, pur essendo corretto il rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza, secondo cui non è sufficiente predicare il difetto di istruttoria per non aver dato contezza, nel procedimento di VIA, del rapporto dell’ARPAV, va osservato che la motivazione resa dal Tribunale superiore non è idonea al rigetto della censura. Il Tribunale, disponendo in atti di un documento più recente e aggiornato rispetto a quello originariamente prodotto –e cioè il più volte citato rapporto dell’ARPAV del 2013 – non poteva semplicemente affermare che la positiva conclusione del procedimento di VIA assumesse una forza necessariamente salvifica di tutti gli ipotetici vizi e problemi. La società ricorrente ha documentato in modo estremamente analitico e puntuale le ragioni per le quali in quel rapporto erano contenute indicazioni molto precise circa il possibile rischio di sversamento in laguna di una serie di sostanze inquinanti e altamente pericolose; ed ha messo in luce anche le carenze del procedimento di VIA. Non può essere dimenticato, d’altra parte, che era stata chiesta al Tribunale superiore l’ammissione di una procedura di verificazione, espressamente prevista dall’art. 196 del t.u. acque. Il [OSCURATO:PERSONA], com’è noto, avendo al proprio interno anche un componente tecnico, è un organo giudicante dotato di per sé di una competenza specifica, per cui non ogni sollecitazione allo svolgimento di una verificazione implica, in automatico, che tale istanza debba essere recepita. Ma nel caso in esame la sentenza, in qualche modo avvitandosi su sé stessa, non ha dato conto delle ragioni per le quali l’omesso esame di tale documentazione fosse del tutto irrilevante. Né ha dato conto del perché non abbia ritenuto opportuno disporre la verificazione. Considerazione, questa, da leggere in una con le ulteriori censure – sulle quali, come si dirà, non è necessario addentrarsi – relative alle modalità con le quali il procedimento di VIA è effettivamente arrivato in porto (si vedano, al riguardo, le censure dei motivi quinto, settimo e nono), e cioè tenendo presente la particolarità della vicenda, nella quale il Magistrato alle acque aveva reso due pareri negativi in merito alla realizzazione dell’opera in questione, prima che il suo Ufficio venisse soppresso, con trasferimento delle relative competenze al Provveditorato alle opere pubbliche. 17.2. Il quarto motivo è fondato, poi, anche in riferimento al principio di precauzione. Tale principio, com’è noto, è previsto esplicitamente dall’art. 191 del TFUE (ex art. 174); ma anche l’art. 9 della nostra Costituzione, a seguito della modifica introdotta dall’art. 1 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, dispone che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. E il testo unico n. 152 del 2006 richiama il principio di precauzione nell’art. 301, dove si osserva, al comma 1, che «in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione». La sentenza impugnata, esaminando tale problema (p. 11), ha affermato che «il rispetto delle procedure di VIA e di AIA, previste dal medesimo decreto n. 152, equivale ad una presunzione di rispetto pure del principio di precauzione cui quest’ultimo è ispirato, presunzione, quindi, che non può essere superata dall’apprezzamento di un rischio ipotetico». Tale motivazione è corretta soltanto in parte. Se può ammettersi, benché con qualche perplessità, che la procedura di VIA, proprio per il suo carattere di valutazione complessiva degli interessi in gioco, contenga una sorta di presunzione di rispetto del principio eurounitario di precauzione, è altrettanto vero che tale presunzione può essere vinta e che ciò può avvenire, se dimostrato, anche in presenza di un vizio ipotetico. La giurisprudenza ha richiamato in più occasioni l’importanza fondamentale del principio di precauzione (v., tra le altre, le sentenze 27 dicembre 2018, n. 33538, e 10 aprile 2019, n. 10018, e l’ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29299, di queste Sezioni Unite). È appena il caso di ricordare che l’ordinanza n. 29299 del 2021 ha espressamente previsto, occupandosi del c.d. deflusso minimo vitaledei corsi d’acqua, che le previsioni di cui all’art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell’ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituiscono un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d’acqua a seconda dei suoi diversi tratti; di talché esse non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall’esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal citato principio di precauzione. È corretto, poi, anche il richiamo, contenuto a p. 37 del ricorso, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 3 ottobre 2019, n. 6655), la quale ha posto in luce la necessità che, in nome del principio in questione, le Amministrazioni provvedano a scongiurare i rischi per la salute pubblica anche senza attendere che sia effettivamente provata l’esistenza di tali rischi. È proprio il rispetto del principio di precauzione ad esigere, dunque, che in presenza di un rischio ipotetico sì, ma evidenziato come concreto e grave, esattamente come nel caso in esame, debba essere preferita la strada che permette il raggiungimento di una maggiore certezza, soprattutto in una situazione di dubbio. Ne consegue che il Tribunale superiore non poteva limitarsi a rigettare la relativa censura sulla base della semplice considerazione che si fosse in presenza di «supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici» o dedotte dalla citazione del menzionato rapporto dell’ARPAV. Non può dimenticarsi, del resto, che il potenziamento ed ampliamento dell’impianto di sollevamento di Lova, esistente già da oltre un secolo, risulta essere stato concepito proprio allo scopo di ridurre i carichi inquinanti che vengono riversati nella Laguna di Venezia, ambiente che è notoriamente di unica e straordinaria bellezza ma anche di grande fragilità, e tale da esigere la massima protezione. 17.3. Il quarto motivo, infine, è fondato anche in relazione all’interpretazione del concetto di vicinitas. Nell’impugnata sentenza, come si è visto, il Tribunale superiore ha osservato che quel criterio non sarebbe sufficiente, di per sé, a fondare l’interesse ad agire del “vicino”, «dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente». Ragione per cui le questioni poste dalla società [OSCURATO:PERSONA], non essendo correlate alla «difesa diretta dei propri beni, ma per una generica tutela d’un contesto diverso da quello nel quale la sua persona e i suoi beni si collocano», non sarebbero di per sé lesive della sfera giuridica della ricorrente. Siffatta impostazione, non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, è errata per due ragioni. La prima, di carattere giuridico, è costituita dal fatto che queste Sezioni Unite hanno più volte affermato – con un orientamento al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità – che il requisito della vicinitas «è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa»; si tratta, cioè, di un elemento di differenziazione rispetto ad interessi qualificati, «che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale» (così l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18493, in linea con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740; il principio è stato ripreso, poi, anche dall’ordinanza 30 giugno 2022, n. 20869). Il che viene a significare, nel caso specifico, che non poteva essere negata la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo all’odierna parte ricorrente. La seconda ragione, di fatto ma non meno rilevante, è che nel ricorso proposto davanti al Tribunale superiore la società [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato in modo chiaro quale fosse il proprio diretto interesse (oppositivo) rispetto alla realizzazione dell’opera in questione, collegato alla circostanza, del tutto pacifica, per cui essa svolge un’attività commerciale e turistica di navigazione lagunare che, almeno potenzialmente, potrebbe subire un negativo contraccolpo dall’esecuzione dell’opera stessa. Che poi tale pregiudizio sussista o meno non spetta a questa Corte decidere; mentre dovrà essere il giudice di rinvio, alla luce del principio qui richiamato, a valutare la fondatezza nel merito delle ragioni della ricorrente. 18. L’accoglimento del quarto motivo rende superfluo l’esame dei motivi quinto, settimo e nono, che attengono a profili di carenze o incongruità di carattere istruttorio e procedimentale. Tutti gli ulteriori motivi rimangono assorbiti, avendo ad oggetto questioni che potre