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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01329/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14326-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] per attività di ufficio di alta sorveglianza Regolamento [OSCURATO:PERSONA] applicabile R.G.N. 14326/2022 R.G.N. 15671/2022 Cron.

Rep.

Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - e sul ricorso 15671-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1288/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 1104/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1239/2018 emessa in data 19.4.2018 dal Tribunale della medesima sede, in parziale riforma di tale decisione, così provvedeva: - revocava i de creti ingiuntivi emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opposti da [OSCURATO:SOCIETA]., ma condannava la società appellata, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento delle somme in dettaglio specificate per ognuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, in favore dello Iozza, della Coppola, del Parisi e del Marianelli; - confermava, invece, l’impugnata sentenza con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; regolando le spese del primo e del secondo grado, comprese quelle di C.T.U. come specificato in dispositivo.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che, con la propria sentenza, il giudice di primo grado accolse l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con separati ricorsi, poi, riuniti, avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Tribunale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; decreti aventi ad oggetto somme da quelli rivendicate quali “incentivo” in ragione degli incarichi dagli stessi svolti come R.U.P. (vale adire, responsabile unico del procedimento), lo Iozza, e quali componenti, gli altri, nella fase di esecuzione dei lavori dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA], nell’appalto relativo ai lavori di “completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località [OSCURATO:PERSONA], lungo l’asse dei servizi della Città di Catania ed il km 130+400 della S.S. 1 14 “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del D.lgs.n. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento interno [OSCURATO:PERSONA] vigente, di cui alla disposizione di pagamento prot.

CPA –0070601 – P del 14.11.2014 (che, a sua volta, si riferiva al regolamento per la ripartizione e l’erogazione dell’incentivo approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009).

Premetteva, ancora, che, per il primo giudice, la disciplina applicabile al caso di specie era solo quella prevista dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che lo stesso Tribunale in sede di opposizione aveva osservato in sintesi che gli opposti non avevano partecipato, nell’ambito del suddetto appalto, all’attività progettuale (definitiva ed esecutiva), affidata, invece, a soggetti esterni all’[OSCURATO:PERSONA] essendosi occupati della attività di c.d. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di collaboratori del [OSCURATO:PERSONA] del procedimento e che, pertanto, gli stessi non avevano diritto alla percezione dell’incentivo di cui all’art. 18, comma 1, della l. 109/1994.

3. Quindi, la Corte, dando atto di aver acquisito documentazione e di aver disposto C.T.U. contabile, riteneva in parte fondato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del procedimento, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali collaboratori del RUP, cui erano dovute le somme per ognuno quantificate dal C.T.U., mentre nulla riteneva dovuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costoro non sono stati individuati quali componenti dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” e destinatari di incarichi dell’O.d.S. del luglio 2009.

A tali conclusioni la Corte giungeva ritenendo applicabili rationetemporis ai rapporti di cui è causa l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006 e il Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009, approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009.

Inoltre, per quanto riguarda lo Iozza, riteneva sfornita di compiuta allegazione in prime cure, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, la pretesa attribuzione di un’ulteriore aliquota del 40%, che spetterebbe allo Iozza quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di due motivi, rispetto al quale lo Iozza ha resistito con controricorso.

6. Contro la medesima decisione ha proposto ricorso per cassazione anche l’[OSCURATO:SOCIETA]., con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistono con unico controricorso.

7. In entrambi i procedimenti solo l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, dev’essere disposta la riunione al procedimento n.

R.G. 14326/2022 (anteriormente promosso) del procedimento n.

R.G. 15671/2022, giusta l’art. 335 c.p.c., in quanto i due procedimenti, separatamente introdotti, riguardano ricorsi per cassazione contro la medesima sentenza della Corte territoriale.

Pertanto il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] avverso detta sentenza dev’essere ora qualificato come incidentale.

2. Con il primo motivo del suo ricorso lo Iozza denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5 legge n. 2248/1865 All.

E (art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.)”.

Con tale motivo “si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello avanzato dagli originari appellanti, soprattutto in ordine al fatto che sebbene il regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 (a differenza dei successivi del 2009 e del 2011) non preveda per il caso in lite alcun incentivo, detta remunerazione è direttamente prevista nell’art. 92 d.lgs. 163/2006 e prima ancora nel previgente art. 18 legge n. 109/1994 (c.d. legge Merloni).

Conseguentemente era stata domandata la disapplicazione del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] difforme alla legge, ma essa questione risulta del tutto non trattata dalla Corte di Appello di Palermo”.

3. Con un secondo motivo lo stesso ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 17 comma 1 e 19 lett. g) legge 2 marzo 1949, n. 143 in combinato disposto con gli artt. 176 d.lgs. 163/2006, 9, comma 3 lett. c) d.lgs. 190/2002 e 10 comma 1 lett.

L) e R) D.P.R. 207/2010 (art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”.

Censura la violazione delle norme suddette perché “la Corte di appello di Palermo avrebbe errato sia nell’applicazione dell’aliquota di incentivo (indicata nel 10% rispetto a quella corretta e complessiva del 50% - 10% + 40%, come calcolata anche dal CTU), sia nella decorrenza del diritto in capo al RUP (il quale del resto si trova nella curiosa situazione per cui, da dirigente responsabile, avrebbe diritto ad un incentivo inferiore a quello di uno dei funzionari del medesimo ufficio!)”.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la società “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del combinatodisposto degli artt. 112 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c., 434 c.p.c., 115 c.p.c., avendo la Corte palermitana omesso ogni valutazione e/o pronuncia in merito all’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riduzione del petitumdi causa conseguente la riformulazione delle conclusioni dell’appello in merito all’applicazione del Regolamento del 2009.

In subordine, [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 414 cpc, 420 c.p.c., 434 c.p.c.

Violazione dell’art. 115 c.p.c.”.

5. Con un secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, “[OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 109/1994, dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 112 delle preleggi, dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto l’incentivo per l’attività di RUP nell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente sulla scorta del Regolamento del 2009, mentre doveva essere applicato ratione temporisil Regolamento del 2003, che non prevede l’incentivo per l’[OSCURATO:PERSONA]”.

6. Con il primo motivo del suo ricorso (proc. n.

R.G. 15671/2022), [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “Art. 360 c.p.c. n. 3:Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 414 cpc, 420 c.p.c., 434 c.p.c.

Violazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Anche con tale censura addebita alla Corte palermitana di aver omesso ogni valutazione sulla sua eccezione, con la quale sin dal primo grado aveva dedotto l’inammissibilità della domanda avversaria in merito all’applicabilità del Regolamento del 2009, per mutatio libelli, ed anzi di aver posto proprio il Regolamento del 2009 a fondamento dell’accoglimento dell’appello proposto dagli attuali controricorrenti, con ciò violando l’art. 112 c.p.c. (ovvero il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), nonché le norme lavoristiche di cui agli artt.414, 420 e 434 c.p.c.

7. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “Art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 109/1994, dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 112 delle preleggi, dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009”.

Secondo la ricorrente, la decisione della Corte di appello di prendere come parametro di riferimento, per l’applicazione del Regolamento del 2009, l’Ordine di Servizio n. 13 del 13 luglio 2009, di conferimento dell’incarico ai lavoratori o comunque il periodo temporale in cui è stata svolta l’attività dei lavoratori, non è conforme a diritto, in quanto viola il combinato disposto dell’art. 92, comma 5, D.lgs n. 163/2006 ed i Regolamenti [OSCURATO:PERSONA] (del 2003 e del 2009), cui la legge ha demandato la determinazione dei criteri e della modalità di ripartizione ed erogazione dell’incentivo.8.

Nota il Collegio che il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento anteriormente introdotto (n. 14326/2022) sono pressoché identici ai due motivi di ricorso, pure da qualificare ora come incidentale, formulati da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio di cassazione (n. 15671/2022).

Pertanto anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale ed il primo motivo del successivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere congiuntamente esaminati.

9. Tali motivi sono inammissibili per difetto del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.

10. Come già riportato in narrativa, la Corte territoriale aveva, tra l’altro, riferito che, per il primo giudice, le somme richieste dai lavoratori ricorrenti erano state rivendicate “ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento interno A.N.A.S. vigente, di cui alla disposizione di pagamento prot.

CPA – 0070601-P del 14.11.2014 (v. all. 13 che si riferisce al regolamento per la ripartizione e l’erogazione dell’incentivo approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009)”.

Inoltre, il Tribunale, in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, facendo riferimento all’art. 18, comma 1, L. n. 109/1994, aveva affermato che, ai rapporti di cui è causa, fosse applicabile solo il Regolamento del 24.1.2003, “escludendo l’applicabilità dei successivi regolamenti del 2009 e del 2011”.

Per quanto qui rileva, i lavoratori appellanti avevano concluso nel senso di “confermare i decreti opposti o altrimenti ritenere e dichiarare che gli odierni appellanti hanno diritto alla liquidazione dell’incentivo nella misura degli importi indicati da [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo di pagamento n. 0070601-P del 14.11.2014”, vale a dire, la già menzionata disposizione che richiamava il regolamento in subiecta materia approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009 (cfr. pagg. 1-3 dell’impugnata sentenza).

Inoltre, la Corte distrettuale considerava che tale Regolamento (in breve) del 2009 “gli appellanti hanno posto sin dalla precedente fase di giudizio, a fondamento della pretesa fatta valere con le istanze di ingiunzione” (cfr. pag. 5 della stessa sentenza).

11. A fronte di tale precisa ricostruzione dei giudici di secondo grado quanto alla normativa legale e regolamentare invocata dagli allora appellanti, [OSCURATO:PERSONA], senza porla direttamente in discussione, assume che dagli stessi giudici sarebbe stata omessa ogni valutazione della propria eccezione di mutatio libelli delle controparti, eccezione asseritamente già sollevata in primo grado.

L’[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non solo non specifica in che fase del primo grado avrebbe formulato tale eccezione, né richiama i relativi passi di propri scritti o di difese orali versate in verbali di causa in proposito; ma, pur assumendo che, nel primo grado, tale sua eccezione sarebbe “rimasta assorbita dall’accoglimento delle opposizioni e dal riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie del Regolamento del 2003”, neanche deduce come e quando detta eccezione sarebbe stata riproposta in secondo grado ex art. 346 c.p.c., a riguardo non richiamando testualmente alcun punto della propria memoria di costituzione in grado d’appello, ed anzi riferendo un contenuto delle proprie difese in quella sede che non fa alcun riferimento alla ridetta eccezione (cfr. pagg. 8 e 9 del controricorso nel proc. n.

R.G. 14326/22 e pagg. 8-9 del ricorso nel proc. n. 15671/22).

Inoltre, non considera che la Corte territoriale non dà conto della proposizione di una tale eccezione (in primo come in secondo grado).

12. Sono, invece, infondati il secondo motivo del ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso proposto dalla stessa nei confronti della Coppola, del Parisi e del Marianelli.

13. In primo luogo, condivisibilmente la Corte di merito aveva richiamato Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10222, secondo cui il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 della l. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione.

Cass. n. 10222/2020 ora cit., richiamando a riguardo altri precedenti di legittimità, aveva considerato che il diritto all’incentivo era stato disciplinato “dapprima, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, più volte modificato dal legislatore, quindi dal D.lgs. n. 163 del 2006, art. 92 ed infine dal D.lgs. n. 50 del 2016, art. 113”.

E l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale al caso di specie, al comma 5, non diversamente dal previgente art. 18, comma 1, L. 109/1994, prevedeva che la somma non superiore ad un determinato importo “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione”.

14. Questa Corte di legittimità, inoltre, in proprie recenti ordinanze, rese in procedimenti che vedevano come ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sia pure in relazione a fattispecie nelle quali rilevava una delega di collaudo quale atto di conferimento dell’incarico, ha confermato, richiamando in tal senso Cass. n. 13456/2021, che, in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ. (così nella motivazione Cass. n. 7307, n. 7316, n. 7690, n. 8192, n. 8193 del 2023, nonché Cass. n. 33266/2022, in relazione, quest’ultima, a fattispecie analoga a quella che ci occupa).

15. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha ritenuto “che la prestazione lavorativa disimpegnata (a vario titolo quali componenti dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]) dagli odierni appellanti sulla base della disposizione di servizio n. 46 del 3 marzo 2008 – di affidamento dell’incarico di RUP di tutte le attività necessarie per l’opera appaltata, all’Ing.

Iozza (v. all. n. 2 alla produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.21) – e dell’Ordine di Servizio n. 13 del 13 luglio 2009 (v. all. n. 4 alla produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.2021), con il quale viene, per la prima volta, costituita, da parte del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], la struttura di [OSCURATO:PERSONA] per l’appalto autostradale in argomentoed assegnati agli altri ricorrenti gli incarichi e le responsabilità ivi indicati, rientri a pieno titolo tra quella incentivata siccome prevista dal Regolamento A.N.A.S. del 2009 approvato con deliberazione n. 118 del 28 maggio 2009”, che, come già evidenziato, la Corte stessa reputava “richiamato nel dispositivo di pagamento del 14.11.2014”.

La Corte territoriale riportava nella sua sentenza parte di motivazione e dispositivo dell’O.d.S. n. 13/2009 circa “l’istituzione della struttura operativa di [OSCURATO:PERSONA]”, ponendo in luce che nel seguito del provvedimento veniva “riportato l’organigramma delle figure professionali coinvolte nell’[OSCURATO:PERSONA] con i nominativi e i corrispondenti ruoli ricoperti da ciascuna di esse”.

Concludeva, pertanto, questa prima parte della propria motivazione, ritenendo “che l’intera attività lavorativa degli odierni appellanti si svolse (a pieno titolo) –in base all’O.d.S. del 2009 citato –proprio sotto la vigenza del Regolamento del 2009, che –nel recepire la procedura di affidamento dei lavori al contraente generale introdotta, per la prima volta, dal D.lgs. n. 163/2006, artt. 173 e ss. –aveva previsto l’incentivo oggetto di causa anche per i dipendenti incaricati di costituire l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]”.

16. Tali considerazioni della Corte di merito sono conformi ai principi di diritto sopra richiamati in relazione alla fattispecie concreta come accertata, in quanto il suddetto ordine di servizio n. 13/2009 è stato individuato quale atto di definitivo conferimento dell’incarico, produttivo dell’incentivo, nella vigenza ormai dell’apposito Regolamento interno del 2009.17.

Rispetto a tali conclusioni [OSCURATO:PERSONA] negli identici motivi di ricorso e ricorso incidentale ora in esame obietta essenzialmente: che “Il criterio stabilito nel suddetto Regolamento del 2003, per l’applicazione temporale della disciplina regolamentare, è stato indicato espressamente nel “contratto di appalto di un lavoro”; che “anche nel suddetto Regolamento del 2009 “il contratto di appalto è assunto quale atto cui far riferimento”, e che “[OSCURATO:PERSONA] del 2009, infatti, è stato elaborato nel maggio 2009, ma è entrato in vigore il 3 agosto 2009 –circostanza, peraltro, non contestata exadverso … e non ha effetti retroattivi”.

18. Tutte tali deduzioni, però, esibiscono plurimi profili d’inammissibilità delle relative censure.

18.1. E’, infatti, ex se inammissibile, in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la dedotta violazione e/o falsa applicazione anche “dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009”.

In tal senso, giova premettere che, di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l’[OSCURATO:SOCIETA]., avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l’avvenuto conferimento – di valenza esclusivamente formale – della totalità delle azioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (così Cass., sez. un., 13.01.2023, n. 976, la quale in motivazione ha richiamato i propri precedenti in cui era specificato l’inquadramento quale ente pubblico economico).[OSCURATO:PERSONA], secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, i regolamenti degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale, hanno natura contrattuale e l’interpretazione di essi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (così nella motivazione Cass. n. 20283/2023, che richiama Cass. n. 4278/2000 e n. 10967/2023; nonché Cass. n. 11126/2023, in relazione a regolamenti del personale degli enti pubblici economici, sul rilievo che all’atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ma v. ex plurimisnello stesso senso già Cass., sez. lav., 16.12.1999, n. 14176).

Tanto vale a maggior motivo per i regolamenti che qui vengono in considerazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha natura formale di società per azioni e sostanziale di ente pubblico economico, essendosi già visto che, per espressa previsione, già contenuta nell’abrogato art. 18, comma 1, L. n. 109/1994, e riprodotta nell’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 (c.d.

Codice degli appalti), la somma a titolo di incentivo “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione”. [OSCURATO:PERSONA], nelle censure in esame [OSCURATO:SOCIETA]. non denuncia vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, nei limiti in cui essi sono ora ammissibili in questa sede di legittimità; né fa valere la violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.

Inoltre, i due motivi sono alquanto generici nel riferire molto parzialmente il contenuto dell’art. 2.2. del Regolamento del 2003 e dell’art. 6 del Regolamento del 2009.

18.3. Quanto, poi, all’assunto che il Regolamento del 2009 sarebbe entrato in vigore il 3.8.2009, la Corte di merito ha fatto invece riferimento alla data della deliberazione n. 118 del 28.5.2009, con la quale detto Regolamento è stato approvato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale accertamento di fatto, non deduce la violazione dell’art. 115, comma primo, c.p.c. rispetto alla circostanza dedotta dalla stessa, ed asseritamente incontestata, dell’entrata in vigore del Regolamento del 2009 il 3.8.2009; né, peraltro, deduce da quali atti del processo si dovrebbe trarre tale non contestazione delle controparti, e neppure indica da quali atti e documenti del processo si potrebbe desumere quella data di entrata in vigore.

19. Parimenti, inammissibile è lo specifico assunto di [OSCURATO:PERSONA] che “l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] era già esistente (in quanto costituito nel 2005 con OdS n. 37 dell’8 marzo 2005 …) ed è stato solo implementato con l’OdS n. 13/2009”. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non considera che la Corte distrettuale aveva ritenuto che: “Non è, invero, applicabile quale dies a quodell’attribuzione dell’incentivo, l’ordine di servizio n. 37 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come preteso dai ricorrenti, il quale, oltre a riportare solo un organigramma a struttura gerarchica con l’evidenza dei diversi ruoli funzionali, senza alcun cenno concreto alle figure professionali coinvolte nell’ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA], risulta abrogato con la successiva disposizione n. 90 del 6 marzo 2008 (v. all. 3 produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.21)”, e tanto dopo aver affermato, come già evidenziato, che “l’istituzione della struttura operativa di [OSCURATO:PERSONA]” in relazione all’opera in considerazione era stata disposta solo con l’O.d.S. n. 13/2009. [OSCURATO:PERSONA], perciò, contrappone assertivamente a quella della Corte d’appello una propria tesi in fatto su quando sarebbe stato nella specie costituito l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], per giunta senza criticare direttamente quanto accertato e considerato dalla stessa Corte.

20. Passando perciò ad esaminare il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio giudica inammissibile il primo motivo dello stesso.

20.1. In tal senso si nota anzitutto che erroneamente detto ricorrente si riferisce all’art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c., che attiene al ricorso per cassazione “per motivi di giurisdizione”.

Il ricorrente, infatti, non pone una questione di giurisdizione, bensì deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto lo specifico profilo dell’omessa pronuncia sul primo motivo dell’appello suo e dei suoi consorti, a mezzo del quale veniva domandata la disapplicazione del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003, sicché la censura per tale error in procedendo doveva essere proposta ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza o del procedimento, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte.21.

Il lungo, ma non chiaro sviluppo della censura, peraltro, attiene in realtà (non a tale error in procedendo, bensì) ad un’esposizione dell’evoluzione della disciplina di diritto sostanziale nel tempo applicabile in subiecta materia, nel corso della quale si assume anche che “la disciplina legislativa applicabile è quella del primo comma dell’art. 18 legge n. 109/1994” (cfr. pagg. 8-15 del ricorso in esame).

22. Il ricorrente, soprattutto, non spiega quale concreto e attuale interesse avrebbe a dedurre in questa sede di legittimità l’omessa pronuncia della Corte di merito circa la richiesta di disapplicazione ex art. 5 L. n. 2248/1865, all.

E, del Regolamento del 2003, laddove la stessa Corte, come ben risulta dalla sua sentenza e dall’esame dei motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto applicabile in causa tale Regolamento, bensì quello del 2009.

23. Parimenti inammissibile è il secondo motivo dello stesso ricorso.

23.1. Come già accennato in narrativa, la Corte d’appello ha ritenuto che: “Risulta sfornita di compiuta allegazione in prime cure, sin dal ricorso per D.I., la pretesa attribuzione di un’ulteriore aliquota del 40% che spetterebbe allo Iozza quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA]. (v. rilievi alla bozza di ctu)”. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale valutazione della Corte territoriale che riguarda la mancanza di allegazione originaria, prima che di prova, di tale specifica pretesa, il secondo motivo sviluppa una serie di non chiare considerazioni, in parte fondate su accertamenti di fatto non compiuti dalla stessa Corte (ad es. sull’art. 15 del Capitolato speciale di affidamento –Norme generali).

Ma, soprattutto, in punto di diritto quelle deduzioni sono intimamente e insanabilmente contraddittorie circa la disciplina applicabile: si fa, infatti, riferimento (anche) all’art. 176 d.lgs. n. 163/2006, che si assume “all’epoca vigente”, e, poco dopo, si richiama l’art. 18 L. n. 109-94 nel testo vigente “ratione temporis” (cfr. pag. 16 del ricorso in esame), senza considerare che la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al caso l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006.

E in proposito dev’essere considerato che l’art. 256, comma 1, di quest’ultimo decreto aveva espressamente abrogato l’intera “legge 11 febbraio 1994, n. 109”, facendo salvo solo “l’articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994”, norma, quest’ultima, che non interessa in questa sede.

Sicché è evidente che non è contemporaneamente sostenibile l’applicazione dell’art. 18 L. n. 109/1994 e l’applicazione dell’art. 176 del d.lgs. n. 163/2006, ossia, di un decreto che aveva abrogato la legge precedente.

Analogamente, in seguito si assume il regolamento del 2003, applicabile “ratione temporis” (a pag. 19 del ricorso in esame), ma subito dopo si fa riferimento “alla tabella 4 riportata all’art. 6 del Regolamento A.N.A.S. del 2009” (v. ibidem).

23.2. Questo ricorrente, infine, lamenta (anche) la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 190/2002, assumendo che anch’esso era “vigente all’epoca dei fatti in lite” (cfr. pag. 16 del suo ricorso), senza peraltro tener conto che trattasi di articolo abrogato nella sua interezza dal già cit. art. 256 d.lgs. n. 163/2006, con decorrenza dall’1 luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

24. Stante la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate le spese di questo giudizio di cassazione tra lo Iozza e l’[OSCURATO:SOCIETA].; mentre quest’ultima, soccombente del tutto nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Parisi e Marianelli, dev’essere condannata al pagamento, in favore di questi ultimi, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; e lo Iozza e l’[OSCURATO:PERSONA] sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi rispettivamente proposti, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte, preliminarmente riunito il ricorso n.

R.G. 15671/2022 al ricorso n.

R.G. 14326/2022, dichiara inammissibile quest’ultimo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n.

R.G. 14326/2022, e rigetta il ricorso, da qualificare come incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 15671/2022.

Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 6.000 ,00 per compensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14326-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] per attività di ufficio di alta sorveglianza Regolamento [OSCURATO:PERSONA] applicabile R.G.N. 14326/2022 R.G.N. 15671/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - e sul ricorso 15671-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1288/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 1104/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1239/2018 emessa in data 19.4.2018 dal Tribunale della medesima sede, in parziale riforma di tale decisione, così provvedeva: - revocava i de creti ingiuntivi emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opposti da [OSCURATO:SOCIETA]., ma condannava la società appellata, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento delle somme in dettaglio specificate per ognuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, in favore dello Iozza, della Coppola, del Parisi e del Marianelli; - confermava, invece, l’impugnata sentenza con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; regolando le spese del primo e del secondo grado, comprese quelle di C.T.U. come specificato in dispositivo. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che, con la propria sentenza, il giudice di primo grado accolse l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con separati ricorsi, poi, riuniti, avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Tribunale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; decreti aventi ad oggetto somme da quelli rivendicate quali “incentivo” in ragione degli incarichi dagli stessi svolti come R.U.P. (vale adire, responsabile unico del procedimento), lo Iozza, e quali componenti, gli altri, nella fase di esecuzione dei lavori dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA], nell’appalto relativo ai lavori di “completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località [OSCURATO:PERSONA], lungo l’asse dei servizi della Città di Catania ed il km 130+400 della S.S. 1 14 “[OSCURATO:PERSONA]”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del D.lgs.n. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento interno [OSCURATO:PERSONA] vigente, di cui alla disposizione di pagamento prot. CPA –0070601 – P del 14.11.2014 (che, a sua volta, si riferiva al regolamento per la ripartizione e l’erogazione dell’incentivo approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009). Premetteva, ancora, che, per il primo giudice, la disciplina applicabile al caso di specie era solo quella prevista dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che lo stesso Tribunale in sede di opposizione aveva osservato in sintesi che gli opposti non avevano partecipato, nell’ambito del suddetto appalto, all’attività progettuale (definitiva ed esecutiva), affidata, invece, a soggetti esterni all’[OSCURATO:PERSONA] essendosi occupati della attività di c.d. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di collaboratori del [OSCURATO:PERSONA] del procedimento e che, pertanto, gli stessi non avevano diritto alla percezione dell’incentivo di cui all’art. 18, comma 1, della l. 109/1994. 3. Quindi, la Corte, dando atto di aver acquisito documentazione e di aver disposto C.T.U. contabile, riteneva in parte fondato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del procedimento, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali collaboratori del RUP, cui erano dovute le somme per ognuno quantificate dal C.T.U., mentre nulla riteneva dovuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costoro non sono stati individuati quali componenti dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” e destinatari di incarichi dell’O.d.S. del luglio 2009. A tali conclusioni la Corte giungeva ritenendo applicabili rationetemporis ai rapporti di cui è causa l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006 e il Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009, approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009. Inoltre, per quanto riguarda lo Iozza, riteneva sfornita di compiuta allegazione in prime cure, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, la pretesa attribuzione di un’ulteriore aliquota del 40%, che spetterebbe allo Iozza quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di due motivi, rispetto al quale lo Iozza ha resistito con controricorso. 6. Contro la medesima decisione ha proposto ricorso per cassazione anche l’[OSCURATO:SOCIETA]., con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistono con unico controricorso. 7. In entrambi i procedimenti solo l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, dev’essere disposta la riunione al procedimento n. R.G. 14326/2022 (anteriormente promosso) del procedimento n. R.G. 15671/2022, giusta l’art. 335 c.p.c., in quanto i due procedimenti, separatamente introdotti, riguardano ricorsi per cassazione contro la medesima sentenza della Corte territoriale. Pertanto il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] avverso detta sentenza dev’essere ora qualificato come incidentale. 2. Con il primo motivo del suo ricorso lo Iozza denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5 legge n. 2248/1865 All. E (art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.)”. Con tale motivo “si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello avanzato dagli originari appellanti, soprattutto in ordine al fatto che sebbene il regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 (a differenza dei successivi del 2009 e del 2011) non preveda per il caso in lite alcun incentivo, detta remunerazione è direttamente prevista nell’art. 92 d.lgs. 163/2006 e prima ancora nel previgente art. 18 legge n. 109/1994 (c.d. legge Merloni). Conseguentemente era stata domandata la disapplicazione del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] difforme alla legge, ma essa questione risulta del tutto non trattata dalla Corte di Appello di Palermo”. 3. Con un secondo motivo lo stesso ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 17 comma 1 e 19 lett. g) legge 2 marzo 1949, n. 143 in combinato disposto con gli artt. 176 d.lgs. 163/2006, 9, comma 3 lett. c) d.lgs. 190/2002 e 10 comma 1 lett. L) e R) D.P.R. 207/2010 (art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”. Censura la violazione delle norme suddette perché “la Corte di appello di Palermo avrebbe errato sia nell’applicazione dell’aliquota di incentivo (indicata nel 10% rispetto a quella corretta e complessiva del 50% - 10% + 40%, come calcolata anche dal CTU), sia nella decorrenza del diritto in capo al RUP (il quale del resto si trova nella curiosa situazione per cui, da dirigente responsabile, avrebbe diritto ad un incentivo inferiore a quello di uno dei funzionari del medesimo ufficio!)”. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la società “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del combinatodisposto degli artt. 112 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c., 434 c.p.c., 115 c.p.c., avendo la Corte palermitana omesso ogni valutazione e/o pronuncia in merito all’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riduzione del petitumdi causa conseguente la riformulazione delle conclusioni dell’appello in merito all’applicazione del Regolamento del 2009. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 414 cpc, 420 c.p.c., 434 c.p.c. Violazione dell’art. 115 c.p.c.”. 5. Con un secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, “[OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 109/1994, dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 112 delle preleggi, dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto l’incentivo per l’attività di RUP nell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente sulla scorta del Regolamento del 2009, mentre doveva essere applicato ratione temporisil Regolamento del 2003, che non prevede l’incentivo per l’[OSCURATO:PERSONA]”. 6. Con il primo motivo del suo ricorso (proc. n. R.G. 15671/2022), [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “Art. 360 c.p.c. n. 3:Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., 414 cpc, 420 c.p.c., 434 c.p.c. Violazione dell’art. 115 c.p.c.”. Anche con tale censura addebita alla Corte palermitana di aver omesso ogni valutazione sulla sua eccezione, con la quale sin dal primo grado aveva dedotto l’inammissibilità della domanda avversaria in merito all’applicabilità del Regolamento del 2009, per mutatio libelli, ed anzi di aver posto proprio il Regolamento del 2009 a fondamento dell’accoglimento dell’appello proposto dagli attuali controricorrenti, con ciò violando l’art. 112 c.p.c. (ovvero il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), nonché le norme lavoristiche di cui agli artt.414, 420 e 434 c.p.c. 7. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “Art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 Legge n. 109/1994, dell’art. 92 D.lgs. n. 163/2006, dell’art. 112 delle preleggi, dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009”. Secondo la ricorrente, la decisione della Corte di appello di prendere come parametro di riferimento, per l’applicazione del Regolamento del 2009, l’Ordine di Servizio n. 13 del 13 luglio 2009, di conferimento dell’incarico ai lavoratori o comunque il periodo temporale in cui è stata svolta l’attività dei lavoratori, non è conforme a diritto, in quanto viola il combinato disposto dell’art. 92, comma 5, D.lgs n. 163/2006 ed i Regolamenti [OSCURATO:PERSONA] (del 2003 e del 2009), cui la legge ha demandato la determinazione dei criteri e della modalità di ripartizione ed erogazione dell’incentivo.8. Nota il Collegio che il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento anteriormente introdotto (n. 14326/2022) sono pressoché identici ai due motivi di ricorso, pure da qualificare ora come incidentale, formulati da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio di cassazione (n. 15671/2022). Pertanto anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale ed il primo motivo del successivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere congiuntamente esaminati. 9. Tali motivi sono inammissibili per difetto del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione. 10. Come già riportato in narrativa, la Corte territoriale aveva, tra l’altro, riferito che, per il primo giudice, le somme richieste dai lavoratori ricorrenti erano state rivendicate “ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento interno A.N.A.S. vigente, di cui alla disposizione di pagamento prot. CPA – 0070601-P del 14.11.2014 (v. all. 13 che si riferisce al regolamento per la ripartizione e l’erogazione dell’incentivo approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009)”. Inoltre, il Tribunale, in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, facendo riferimento all’art. 18, comma 1, L. n. 109/1994, aveva affermato che, ai rapporti di cui è causa, fosse applicabile solo il Regolamento del 24.1.2003, “escludendo l’applicabilità dei successivi regolamenti del 2009 e del 2011”. Per quanto qui rileva, i lavoratori appellanti avevano concluso nel senso di “confermare i decreti opposti o altrimenti ritenere e dichiarare che gli odierni appellanti hanno diritto alla liquidazione dell’incentivo nella misura degli importi indicati da [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo di pagamento n. 0070601-P del 14.11.2014”, vale a dire, la già menzionata disposizione che richiamava il regolamento in subiecta materia approvato con deliberazione n. 118 del 28.5.2009 (cfr. pagg. 1-3 dell’impugnata sentenza). Inoltre, la Corte distrettuale considerava che tale Regolamento (in breve) del 2009 “gli appellanti hanno posto sin dalla precedente fase di giudizio, a fondamento della pretesa fatta valere con le istanze di ingiunzione” (cfr. pag. 5 della stessa sentenza). 11. A fronte di tale precisa ricostruzione dei giudici di secondo grado quanto alla normativa legale e regolamentare invocata dagli allora appellanti, [OSCURATO:PERSONA], senza porla direttamente in discussione, assume che dagli stessi giudici sarebbe stata omessa ogni valutazione della propria eccezione di mutatio libelli delle controparti, eccezione asseritamente già sollevata in primo grado. L’[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non solo non specifica in che fase del primo grado avrebbe formulato tale eccezione, né richiama i relativi passi di propri scritti o di difese orali versate in verbali di causa in proposito; ma, pur assumendo che, nel primo grado, tale sua eccezione sarebbe “rimasta assorbita dall’accoglimento delle opposizioni e dal riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie del Regolamento del 2003”, neanche deduce come e quando detta eccezione sarebbe stata riproposta in secondo grado ex art. 346 c.p.c., a riguardo non richiamando testualmente alcun punto della propria memoria di costituzione in grado d’appello, ed anzi riferendo un contenuto delle proprie difese in quella sede che non fa alcun riferimento alla ridetta eccezione (cfr. pagg. 8 e 9 del controricorso nel proc. n. R.G. 14326/22 e pagg. 8-9 del ricorso nel proc. n. 15671/22). Inoltre, non considera che la Corte territoriale non dà conto della proposizione di una tale eccezione (in primo come in secondo grado). 12. Sono, invece, infondati il secondo motivo del ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso proposto dalla stessa nei confronti della Coppola, del Parisi e del Marianelli. 13. In primo luogo, condivisibilmente la Corte di merito aveva richiamato Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10222, secondo cui il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 della l. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. Cass. n. 10222/2020 ora cit., richiamando a riguardo altri precedenti di legittimità, aveva considerato che il diritto all’incentivo era stato disciplinato “dapprima, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, più volte modificato dal legislatore, quindi dal D.lgs. n. 163 del 2006, art. 92 ed infine dal D.lgs. n. 50 del 2016, art. 113”. E l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale al caso di specie, al comma 5, non diversamente dal previgente art. 18, comma 1, L. 109/1994, prevedeva che la somma non superiore ad un determinato importo “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione”. 14. Questa Corte di legittimità, inoltre, in proprie recenti ordinanze, rese in procedimenti che vedevano come ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sia pure in relazione a fattispecie nelle quali rilevava una delega di collaudo quale atto di conferimento dell’incarico, ha confermato, richiamando in tal senso Cass. n. 13456/2021, che, in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ. (così nella motivazione Cass. n. 7307, n. 7316, n. 7690, n. 8192, n. 8193 del 2023, nonché Cass. n. 33266/2022, in relazione, quest’ultima, a fattispecie analoga a quella che ci occupa). 15. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha ritenuto “che la prestazione lavorativa disimpegnata (a vario titolo quali componenti dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]) dagli odierni appellanti sulla base della disposizione di servizio n. 46 del 3 marzo 2008 – di affidamento dell’incarico di RUP di tutte le attività necessarie per l’opera appaltata, all’Ing. Iozza (v. all. n. 2 alla produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.21) – e dell’Ordine di Servizio n. 13 del 13 luglio 2009 (v. all. n. 4 alla produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.2021), con il quale viene, per la prima volta, costituita, da parte del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], la struttura di [OSCURATO:PERSONA] per l’appalto autostradale in argomentoed assegnati agli altri ricorrenti gli incarichi e le responsabilità ivi indicati, rientri a pieno titolo tra quella incentivata siccome prevista dal Regolamento A.N.A.S. del 2009 approvato con deliberazione n. 118 del 28 maggio 2009”, che, come già evidenziato, la Corte stessa reputava “richiamato nel dispositivo di pagamento del 14.11.2014”. La Corte territoriale riportava nella sua sentenza parte di motivazione e dispositivo dell’O.d.S. n. 13/2009 circa “l’istituzione della struttura operativa di [OSCURATO:PERSONA]”, ponendo in luce che nel seguito del provvedimento veniva “riportato l’organigramma delle figure professionali coinvolte nell’[OSCURATO:PERSONA] con i nominativi e i corrispondenti ruoli ricoperti da ciascuna di esse”. Concludeva, pertanto, questa prima parte della propria motivazione, ritenendo “che l’intera attività lavorativa degli odierni appellanti si svolse (a pieno titolo) –in base all’O.d.S. del 2009 citato –proprio sotto la vigenza del Regolamento del 2009, che –nel recepire la procedura di affidamento dei lavori al contraente generale introdotta, per la prima volta, dal D.lgs. n. 163/2006, artt. 173 e ss. –aveva previsto l’incentivo oggetto di causa anche per i dipendenti incaricati di costituire l’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]”. 16. Tali considerazioni della Corte di merito sono conformi ai principi di diritto sopra richiamati in relazione alla fattispecie concreta come accertata, in quanto il suddetto ordine di servizio n. 13/2009 è stato individuato quale atto di definitivo conferimento dell’incarico, produttivo dell’incentivo, nella vigenza ormai dell’apposito Regolamento interno del 2009.17. Rispetto a tali conclusioni [OSCURATO:PERSONA] negli identici motivi di ricorso e ricorso incidentale ora in esame obietta essenzialmente: che “Il criterio stabilito nel suddetto Regolamento del 2003, per l’applicazione temporale della disciplina regolamentare, è stato indicato espressamente nel “contratto di appalto di un lavoro”; che “anche nel suddetto Regolamento del 2009 “il contratto di appalto è assunto quale atto cui far riferimento”, e che “[OSCURATO:PERSONA] del 2009, infatti, è stato elaborato nel maggio 2009, ma è entrato in vigore il 3 agosto 2009 –circostanza, peraltro, non contestata exadverso … e non ha effetti retroattivi”. 18. Tutte tali deduzioni, però, esibiscono plurimi profili d’inammissibilità delle relative censure. 18.1. E’, infatti, ex se inammissibile, in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la dedotta violazione e/o falsa applicazione anche “dell’art. 2.2. del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003 nonché dell’art. 6 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2009”. In tal senso, giova premettere che, di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l’[OSCURATO:SOCIETA]., avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l’avvenuto conferimento – di valenza esclusivamente formale – della totalità delle azioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (così Cass., sez. un., 13.01.2023, n. 976, la quale in motivazione ha richiamato i propri precedenti in cui era specificato l’inquadramento quale ente pubblico economico).[OSCURATO:PERSONA], secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, i regolamenti degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale, hanno natura contrattuale e l’interpretazione di essi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (così nella motivazione Cass. n. 20283/2023, che richiama Cass. n. 4278/2000 e n. 10967/2023; nonché Cass. n. 11126/2023, in relazione a regolamenti del personale degli enti pubblici economici, sul rilievo che all’atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ma v. ex plurimisnello stesso senso già Cass., sez. lav., 16.12.1999, n. 14176). Tanto vale a maggior motivo per i regolamenti che qui vengono in considerazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha natura formale di società per azioni e sostanziale di ente pubblico economico, essendosi già visto che, per espressa previsione, già contenuta nell’abrogato art. 18, comma 1, L. n. 109/1994, e riprodotta nell’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti), la somma a titolo di incentivo “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione”. [OSCURATO:PERSONA], nelle censure in esame [OSCURATO:SOCIETA]. non denuncia vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, nei limiti in cui essi sono ora ammissibili in questa sede di legittimità; né fa valere la violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. Inoltre, i due motivi sono alquanto generici nel riferire molto parzialmente il contenuto dell’art. 2.2. del Regolamento del 2003 e dell’art. 6 del Regolamento del 2009. 18.3. Quanto, poi, all’assunto che il Regolamento del 2009 sarebbe entrato in vigore il 3.8.2009, la Corte di merito ha fatto invece riferimento alla data della deliberazione n. 118 del 28.5.2009, con la quale detto Regolamento è stato approvato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale accertamento di fatto, non deduce la violazione dell’art. 115, comma primo, c.p.c. rispetto alla circostanza dedotta dalla stessa, ed asseritamente incontestata, dell’entrata in vigore del Regolamento del 2009 il 3.8.2009; né, peraltro, deduce da quali atti del processo si dovrebbe trarre tale non contestazione delle controparti, e neppure indica da quali atti e documenti del processo si potrebbe desumere quella data di entrata in vigore. 19. Parimenti, inammissibile è lo specifico assunto di [OSCURATO:PERSONA] che “l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] era già esistente (in quanto costituito nel 2005 con OdS n. 37 dell’8 marzo 2005 …) ed è stato solo implementato con l’OdS n. 13/2009”. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non considera che la Corte distrettuale aveva ritenuto che: “Non è, invero, applicabile quale dies a quodell’attribuzione dell’incentivo, l’ordine di servizio n. 37 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come preteso dai ricorrenti, il quale, oltre a riportare solo un organigramma a struttura gerarchica con l’evidenza dei diversi ruoli funzionali, senza alcun cenno concreto alle figure professionali coinvolte nell’ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA], risulta abrogato con la successiva disposizione n. 90 del 6 marzo 2008 (v. all. 3 produzione di parte, successiva all’ordinanza della Corte del 25.03.21)”, e tanto dopo aver affermato, come già evidenziato, che “l’istituzione della struttura operativa di [OSCURATO:PERSONA]” in relazione all’opera in considerazione era stata disposta solo con l’O.d.S. n. 13/2009. [OSCURATO:PERSONA], perciò, contrappone assertivamente a quella della Corte d’appello una propria tesi in fatto su quando sarebbe stato nella specie costituito l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], per giunta senza criticare direttamente quanto accertato e considerato dalla stessa Corte. 20. Passando perciò ad esaminare il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio giudica inammissibile il primo motivo dello stesso. 20.1. In tal senso si nota anzitutto che erroneamente detto ricorrente si riferisce all’art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c., che attiene al ricorso per cassazione “per motivi di giurisdizione”. Il ricorrente, infatti, non pone una questione di giurisdizione, bensì deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto lo specifico profilo dell’omessa pronuncia sul primo motivo dell’appello suo e dei suoi consorti, a mezzo del quale veniva domandata la disapplicazione del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] del 2003, sicché la censura per tale error in procedendo doveva essere proposta ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza o del procedimento, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte.21. Il lungo, ma non chiaro sviluppo della censura, peraltro, attiene in realtà (non a tale error in procedendo, bensì) ad un’esposizione dell’evoluzione della disciplina di diritto sostanziale nel tempo applicabile in subiecta materia, nel corso della quale si assume anche che “la disciplina legislativa applicabile è quella del primo comma dell’art. 18 legge n. 109/1994” (cfr. pagg. 8-15 del ricorso in esame). 22. Il ricorrente, soprattutto, non spiega quale concreto e attuale interesse avrebbe a dedurre in questa sede di legittimità l’omessa pronuncia della Corte di merito circa la richiesta di disapplicazione ex art. 5 L. n. 2248/1865, all. E, del Regolamento del 2003, laddove la stessa Corte, come ben risulta dalla sua sentenza e dall’esame dei motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto applicabile in causa tale Regolamento, bensì quello del 2009. 23. Parimenti inammissibile è il secondo motivo dello stesso ricorso. 23.1. Come già accennato in narrativa, la Corte d’appello ha ritenuto che: “Risulta sfornita di compiuta allegazione in prime cure, sin dal ricorso per D.I., la pretesa attribuzione di un’ulteriore aliquota del 40% che spetterebbe allo Iozza quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA]. (v. rilievi alla bozza di ctu)”. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale valutazione della Corte territoriale che riguarda la mancanza di allegazione originaria, prima che di prova, di tale specifica pretesa, il secondo motivo sviluppa una serie di non chiare considerazioni, in parte fondate su accertamenti di fatto non compiuti dalla stessa Corte (ad es. sull’art. 15 del Capitolato speciale di affidamento –Norme generali). Ma, soprattutto, in punto di diritto quelle deduzioni sono intimamente e insanabilmente contraddittorie circa la disciplina applicabile: si fa, infatti, riferimento (anche) all’art. 176 d.lgs. n. 163/2006, che si assume “all’epoca vigente”, e, poco dopo, si richiama l’art. 18 L. n. 109-94 nel testo vigente “ratione temporis” (cfr. pag. 16 del ricorso in esame), senza considerare che la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al caso l’art. 92 d.lgs. n. 163/2006. E in proposito dev’essere considerato che l’art. 256, comma 1, di quest’ultimo decreto aveva espressamente abrogato l’intera “legge 11 febbraio 1994, n. 109”, facendo salvo solo “l’articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994”, norma, quest’ultima, che non interessa in questa sede. Sicché è evidente che non è contemporaneamente sostenibile l’applicazione dell’art. 18 L. n. 109/1994 e l’applicazione dell’art. 176 del d.lgs. n. 163/2006, ossia, di un decreto che aveva abrogato la legge precedente. Analogamente, in seguito si assume il regolamento del 2003, applicabile “ratione temporis” (a pag. 19 del ricorso in esame), ma subito dopo si fa riferimento “alla tabella 4 riportata all’art. 6 del Regolamento A.N.A.S. del 2009” (v. ibidem). 23.2. Questo ricorrente, infine, lamenta (anche) la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 190/2002, assumendo che anch’esso era “vigente all’epoca dei fatti in lite” (cfr. pag. 16 del suo ricorso), senza peraltro tener conto che trattasi di articolo abrogato nella sua interezza dal già cit. art. 256 d.lgs. n. 163/2006, con decorrenza dall’1 luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto. 24. Stante la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate le spese di questo giudizio di cassazione tra lo Iozza e l’[OSCURATO:SOCIETA].; mentre quest’ultima, soccombente del tutto nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Parisi e Marianelli, dev’essere condannata al pagamento, in favore di questi ultimi, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; e lo Iozza e l’[OSCURATO:PERSONA] sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi rispettivamente proposti, ove dovuto. P.Q.M. La Corte, preliminarmente riunito il ricorso n. R.G. 15671/2022 al ricorso n. R.G. 14326/2022, dichiara inammissibile quest’ultimo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. R.G. 14326/2022, e rigetta il ricorso, da qualificare come incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 15671/2022. Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 6.000 ,00 per compensi