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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 20283/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11847/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 16/2019depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 475/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 16 del 2019 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la [OSCURATO:PERSONA], di cui era dipendente dall’1.1.87 con inquadramento di 1° livello della carriera amministrativa volta all’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato dall’11.7.99, nella categoria di Quadro direttivo, avendo svolto mansioni di condirettore, o in subordine di vice direttore ai sensi dell’art. 7 del ROP della [OSCURATO:PERSONA] nonché al riconoscimento del IV livello retributivo, con il conseguente trattamento economico, normativo e contributivo; ha condannato, infine, l’originario ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado.

2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che: a) per valutare il corretto inquadramento dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] occorreva avere riguardo non solo alla disciplina del [OSCURATO:PERSONA] della Cassa ma anche al CCNL per il personale dipendente delle aziende di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che sostituiva, con l’art. 23, le preesistenti disposizioni; b) era ravvisabile, oltre ad una mancanza di specifiche allegazioni con riferimento alle mansioni della qualifica intermedia attribuita dal primo giudice, rispetto a quella originariamente rivendicata e accettata dal lavoratore, anche un difetto di prova inidonea a suffragare la pretesa azionata.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc, la violazione degli artt. 1362 e ss. cc nonché la violazione dei canoni legali di ermeneutica, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la disciplina del CCNL per il personale delle aziende di credito ell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché il [OSCURATO:PERSONA] del Personale dell’Ente atteso che il rinvio operato dall’art. 1 del suddetto Regolamento alla contrattazione collettiva era limitato al trattamento retributivo e non anche alla individuazione dello status giuridico del personale.3.

Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c pc, la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, per essere la Corte distrettuale incorsa in un errore di percezione, cadente sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove raccolte, in relazione alla individuazione degli elementi caratterizzanti l’espletamento delle mansioni riconducibili alla qualifica di capo ufficio, parametrate erroneamente all’art. 78 del CCNL di settore e non alle disposizioni del ROP.

4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 91 cpc, perché la Corte di merito, avendo dovuto accogliere l’appello, avrebbe dovuto porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio e non a carico di esso Reitano.

5. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

6. Sotto il primo profilo, atteso che il Regolamento del personale degli enti pubblici economici, quale è la CRIASS, ha natura contrattuale (Cass.n. 4278/2000), era onere del ricorrente, non avendolo riportato integralmente nell’atto introduttivo del presente giudizio, quanto meno indicare la sua localizzazione, poiché, interpretandosi le clausole le une per mezzo delle altre, la sua complessiva consultazione è necessaria ai fini di consentire un corretto sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 22726/2011; Cass. n. 195/2016).

7. Nella fattispecie, tale onere non è stato adempiuto.

8. Con riguardo al secondo aspetto, invece, la Corte territoriale si è attenuta al principio (Cass. n. 5825/2000), cui si intende dare seguito, in virtù del quale, giacché i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, quale è la C.R.I.A.S. hanno natura contrattuale, in caso di successione nel tempo di essi, si realizza l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, ancorché queste ultime siano meno favorevoli ai lavoratori, senza che, in contrario, possa invocarsi il divieto di "reformatio in peius"(che opera sul diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro) o l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori, atteso che, per un verso, l'esistenza di un diritto quesito presuppone il riconoscimento dell'esistenza "ex lege" del diritto, il che è configurabile solo in caso di successione di leggi nel tempo, non anche nell'ipotesi di successione di normativa di origine pattizia, e, per altro verso, di diritti acquisiti può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine pattizia.

9. Inoltre, proprio perché i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale,hanno natura contrattuale, l'interpretazione di essi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dovendosi, a tale ultimo proposito, privilegiare l'elemento letterale del contratto quale primo e fondamentale criterio per accertare la volontà dei contraenti, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando tale volontà emerga con sufficiente chiarezza delle espressioni testuali (Cass.n. 4278/2000; Cass. n. 10967/2023).

10. Nel caso in esame, i giudici di seconde cure, con argomentazioni esenti dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis vigente, hanno precisato che, ai fini del corretto inquadramento professionale dei dipendenti CRIASS occorresse fare riferimento non solo alla disciplina del Regolamento della Cassa ma anche alle disposizioni del CCNL per il personale dipendente delle aziende di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il quale aveva introdotto un sistema di classificazione del personale articolato su quattro aree professionali omogenee che, a norma del richiamato contratto collettivo sostituiva integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto previsto nei preesistenti contratti collettivi di categoria o aziendali.

Hanno, inoltre, evidenziato che era lo stesso articolo 1 del Regolamento a fare rinvio alla contrattazione collettiva che non poteva considerarsi limitato alla sola determinazione del trattamento retributivo attesa la genericità delle mansioni e dei profili professionali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento stesso.

11. E’ ragionevole, quindi, l’interpretazione della Corte territoriale che, preso atto del rinvio esplicito, da parte del Regolamento, alla determinazione del trattamento economico ordinario stabilito dalla contrattazione collettiva, ha ritenuto che, anche per la individuazione delle relative mansioni e qualifiche di riferimento, dovesse aversi riguardo al CCNL, in virtù di un dato letterale del Regolamento stesso che non escludeva tale esegesi ed anzi la avvalorava.12.

La soluzione della Corte di merito, pertanto, oltre ad essere conforme ai principi statuiti in sede di legittimità, sopra richiamati, è anche stata adeguatamente motivata e si dimostra altresì plausibile.

13. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

14. E’ opportuno premettere che i l travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum" ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507/2023).

15. Nella fattispecie, deve osservarsi, da un lato, che non si verte in nessuna delle ipotesi sopra enunciate, dall’altro, che la censura si fonda sul presupposto della ritenuta non corretta individuazione del parametro di riferimento -per l’accertamento delle mansioni espletate e, cioè l’art. 78 del CCNL in luogo delle disposizioni del Regolamento- che invece, per quanto sopra detto, è stato ritenuto corretto.

16. Il terzo motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come conseguenza qualora l’originario appello fosse stato ritenuto infondato, per cui, in ungiudizio a critica vincolata quale è quello di cassazione, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, occorre pur sempre che i vizi prospettati siano tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (ex plurimis Cass. n. 32415/2021; Cass. n. 11603/2018).

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.18.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11847/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 16/2019depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 475/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 16 del 2019 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la [OSCURATO:PERSONA], di cui era dipendente dall’1.1.87 con inquadramento di 1° livello della carriera amministrativa volta all’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato dall’11.7.99, nella categoria di Quadro direttivo, avendo svolto mansioni di condirettore, o in subordine di vice direttore ai sensi dell’art. 7 del ROP della [OSCURATO:PERSONA] nonché al riconoscimento del IV livello retributivo, con il conseguente trattamento economico, normativo e contributivo; ha condannato, infine, l’originario ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado. 2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che: a) per valutare il corretto inquadramento dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] occorreva avere riguardo non solo alla disciplina del [OSCURATO:PERSONA] della Cassa ma anche al CCNL per il personale dipendente delle aziende di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che sostituiva, con l’art. 23, le preesistenti disposizioni; b) era ravvisabile, oltre ad una mancanza di specifiche allegazioni con riferimento alle mansioni della qualifica intermedia attribuita dal primo giudice, rispetto a quella originariamente rivendicata e accettata dal lavoratore, anche un difetto di prova inidonea a suffragare la pretesa azionata. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc, la violazione degli artt. 1362 e ss. cc nonché la violazione dei canoni legali di ermeneutica, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la disciplina del CCNL per il personale delle aziende di credito ell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché il [OSCURATO:PERSONA] del Personale dell’Ente atteso che il rinvio operato dall’art. 1 del suddetto Regolamento alla contrattazione collettiva era limitato al trattamento retributivo e non anche alla individuazione dello status giuridico del personale.3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c pc, la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, per essere la Corte distrettuale incorsa in un errore di percezione, cadente sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove raccolte, in relazione alla individuazione degli elementi caratterizzanti l’espletamento delle mansioni riconducibili alla qualifica di capo ufficio, parametrate erroneamente all’art. 78 del CCNL di settore e non alle disposizioni del ROP. 4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 91 cpc, perché la Corte di merito, avendo dovuto accogliere l’appello, avrebbe dovuto porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio e non a carico di esso Reitano. 5. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 6. Sotto il primo profilo, atteso che il Regolamento del personale degli enti pubblici economici, quale è la CRIASS, ha natura contrattuale (Cass.n. 4278/2000), era onere del ricorrente, non avendolo riportato integralmente nell’atto introduttivo del presente giudizio, quanto meno indicare la sua localizzazione, poiché, interpretandosi le clausole le une per mezzo delle altre, la sua complessiva consultazione è necessaria ai fini di consentire un corretto sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 22726/2011; Cass. n. 195/2016). 7. Nella fattispecie, tale onere non è stato adempiuto. 8. Con riguardo al secondo aspetto, invece, la Corte territoriale si è attenuta al principio (Cass. n. 5825/2000), cui si intende dare seguito, in virtù del quale, giacché i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, quale è la C.R.I.A.S. hanno natura contrattuale, in caso di successione nel tempo di essi, si realizza l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, ancorché queste ultime siano meno favorevoli ai lavoratori, senza che, in contrario, possa invocarsi il divieto di "reformatio in peius"(che opera sul diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro) o l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori, atteso che, per un verso, l'esistenza di un diritto quesito presuppone il riconoscimento dell'esistenza "ex lege" del diritto, il che è configurabile solo in caso di successione di leggi nel tempo, non anche nell'ipotesi di successione di normativa di origine pattizia, e, per altro verso, di diritti acquisiti può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine pattizia. 9. Inoltre, proprio perché i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale,hanno natura contrattuale, l'interpretazione di essi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dovendosi, a tale ultimo proposito, privilegiare l'elemento letterale del contratto quale primo e fondamentale criterio per accertare la volontà dei contraenti, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando tale volontà emerga con sufficiente chiarezza delle espressioni testuali (Cass.n. 4278/2000; Cass. n. 10967/2023). 10. Nel caso in esame, i giudici di seconde cure, con argomentazioni esenti dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis vigente, hanno precisato che, ai fini del corretto inquadramento professionale dei dipendenti CRIASS occorresse fare riferimento non solo alla disciplina del Regolamento della Cassa ma anche alle disposizioni del CCNL per il personale dipendente delle aziende di credito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il quale aveva introdotto un sistema di classificazione del personale articolato su quattro aree professionali omogenee che, a norma del richiamato contratto collettivo sostituiva integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto previsto nei preesistenti contratti collettivi di categoria o aziendali. Hanno, inoltre, evidenziato che era lo stesso articolo 1 del Regolamento a fare rinvio alla contrattazione collettiva che non poteva considerarsi limitato alla sola determinazione del trattamento retributivo attesa la genericità delle mansioni e dei profili professionali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento stesso. 11. E’ ragionevole, quindi, l’interpretazione della Corte territoriale che, preso atto del rinvio esplicito, da parte del Regolamento, alla determinazione del trattamento economico ordinario stabilito dalla contrattazione collettiva, ha ritenuto che, anche per la individuazione delle relative mansioni e qualifiche di riferimento, dovesse aversi riguardo al CCNL, in virtù di un dato letterale del Regolamento stesso che non escludeva tale esegesi ed anzi la avvalorava.12. La soluzione della Corte di merito, pertanto, oltre ad essere conforme ai principi statuiti in sede di legittimità, sopra richiamati, è anche stata adeguatamente motivata e si dimostra altresì plausibile. 13. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. 14. E’ opportuno premettere che i l travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum" ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507/2023). 15. Nella fattispecie, deve osservarsi, da un lato, che non si verte in nessuna delle ipotesi sopra enunciate, dall’altro, che la censura si fonda sul presupposto della ritenuta non corretta individuazione del parametro di riferimento -per l’accertamento delle mansioni espletate e, cioè l’art. 78 del CCNL in luogo delle disposizioni del Regolamento- che invece, per quanto sopra detto, è stato ritenuto corretto. 16. Il terzo motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come conseguenza qualora l’originario appello fosse stato ritenuto infondato, per cui, in ungiudizio a critica vincolata quale è quello di cassazione, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, occorre pur sempre che i vizi prospettati siano tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (ex plurimis Cass. n. 32415/2021; Cass. n. 11603/2018). 17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.18. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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