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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08237/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14222-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PUGLIANELLO ; - intimato - avverso la sentenza n. 1639/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che qui rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] denunzia con il ricorso, fondato su un solo motivo, nei confronti del Comune di Puglianello quanto segue: proposta opposizione avverso un verbale di accertamento violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia locale, il Giudice di pace, accolta la stessa, annullò il verbale in parola e, tuttavia, compensò le spese di lite, giustificando quest’ultima statuizione col fatto che la parte avrebbe potuto stare in giudizio personalmente per espressa disposizione di legge; il Tribunale, disattese l’impugnazione del predetto, il quale si era doluto della compensazione disposta dal primo Giudice, integrata la motivazione del Giudice di pace, valorizzando la “non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, [nonché la] sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi”, evidenziando, inoltre, “la natura seriale dei procedimenti di opposizione avverso sanzione amministrativa in materia di infrazioni al Codice della Strada, tanto che i ricorsi sono schematizzati, contengono motivi di impugnazione standardizzati e ripetitivi e sono agevolmente reperibili anche su internet"; che la Damiano ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura, con la quale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 13bis, l. n. 247/2012, lamentando la non corrispondenza delle ragioni giustificative addotte dalla sentenza gravata alle ipotesi normativamente prevista per far luogo a compensazione delle spese, la violazione del diritto di difesa e del diritto a una giusta remunerazione per l’attività professionale; considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata per le ragioni che seguono: - dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di Ric. 2021 n. 14222 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf.

Cass.n. 3977/2020); - nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Benevento si pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte avrebbe potuto agire personalmente, trattandosi di facoltà che non può in alcun modo impedire all’interessato di avvalersi di un avvocato; b) nel resto, l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. >>; considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di altro giudice, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2021 n. 14222 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 14222 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14222-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PUGLIANELLO ; - intimato - avverso la sentenza n. 1639/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che qui rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] denunzia con il ricorso, fondato su un solo motivo, nei confronti del Comune di Puglianello quanto segue: proposta opposizione avverso un verbale di accertamento violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia locale, il Giudice di pace, accolta la stessa, annullò il verbale in parola e, tuttavia, compensò le spese di lite, giustificando quest’ultima statuizione col fatto che la parte avrebbe potuto stare in giudizio personalmente per espressa disposizione di legge; il Tribunale, disattese l’impugnazione del predetto, il quale si era doluto della compensazione disposta dal primo Giudice, integrata la motivazione del Giudice di pace, valorizzando la “non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, [nonché la] sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi”, evidenziando, inoltre, “la natura seriale dei procedimenti di opposizione avverso sanzione amministrativa in materia di infrazioni al Codice della Strada, tanto che i ricorsi sono schematizzati, contengono motivi di impugnazione standardizzati e ripetitivi e sono agevolmente reperibili anche su internet"; che la Damiano ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura, con la quale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 13bis, l. n. 247/2012, lamentando la non corrispondenza delle ragioni giustificative addotte dalla sentenza gravata alle ipotesi normativamente prevista per far luogo a compensazione delle spese, la violazione del diritto di difesa e del diritto a una giusta remunerazione per l’attività professionale; considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata per le ragioni che seguono: - dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di Ric. 2021 n. 14222 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass.n. 3977/2020); - nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Benevento si pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte avrebbe potuto agire personalmente, trattandosi di facoltà che non può in alcun modo impedire all’interessato di avvalersi di un avvocato; b) nel resto, l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. >>; considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di altro giudice, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 14222 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14222/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 8237/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 14222 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E
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