CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 33112/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7879/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZErappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE BARI n. 10109/2019 depositata il 14/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di BARI, con l’ordinanza n. 10109/2019, ha accolto integralmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, reso in data 25.6.2019 dal Tribunale penale di Bari nell’ambito del procedimento n. 7654/2019 RGNR. Il giudice di merito, in particolare, ha affermato che la decisione di rigetto “al di là della mera elencazione della tipologia di reati per i quali è stato condannato il ricorrente (rapina, furto e furto con strappo), il Tribunale penale non ha specificato su quali elementi in concreto abbia ritenuta superata la soglia reddituale indicata dalla disciplina di settore.” Il Tribunale di Bari ha quindi aggiunto come ciò avesse ancor più rilevanza in considerazione che dalla imputazione delle sentenze di condanna emergesse “l’esiguità del conquibus e in alcuni casi della risalenza dei fatti penali” attribuiti all’odierno ricorrente. Se ne è dedotto che il ricorrente non avrebbe concretamente potuto vivere in una condizione agiata grazie ai proventi della sua attività delittuosa, “tanto più ove si consideri che la tipologia dei reati contestati appare indice rivelatore di una condizione generale di indigenza”. Per quel che rileva ancora in questa sede, il giudice di merito ha accolto il ricorso e, dopo aver considerato integrato il contraddittorio solo con l’agenzia delle entrate - Ministero dell’Economia, ha per tale ragione compensato le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] impugna la predetta decisione con ricorso affidato ad un motivo. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico strumento impugnatorio s i deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n. 4. C.p.c. nella parte in cui dispone la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento totale del ricorso. Il motivo è fondato. Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 4696/2019; conf. Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 8237/2022). La decisione del Tribunale di Bari non rispetta il principio innanzi riportato. L’apodittico ed astratto asserto, infatti, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o l’eventuale mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che statuirà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che sta