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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13412/2026

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nza n. 4190/7/2025 depositata in data 6.6.2025 dalla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 292202000059609 25 002, emessa in conseguenza dell’iscrizione a ruolo, aisensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/92, delle somme dovute in base alpresupposto avviso di accertamento n.

TYQ03C601365/2011, relativoall’anno d’imposta 2006, notificato (in data 9.11.2011) nei confronti DiNoto Ignazio, nella qualità di ex socio, liquidatore e legale rappresentantedella cessata società, e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di exsocio della cessata società, a seguito del rigetto del ricorso da questi ultimiproposto da parte della C.T.P. di Caltanissetta.2.

La C.T.P. di Caltanissetta dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendoche “… l’avviso di accertamento TYQ03C601365/2011 ha interessato sia lasocietà che il [OSCURATO:PERSONA], al pari della sentenza n. 657/1/2019 dellaCommissione Provinciale di Caltanissetta che ha respinto il ricorso.

Perchiarezza espositiva si evidenzia pure che l’avviso di accertamentoriguarda la società ma pure i due soci, in quanto sono stati ritenutiresponsabili del mancato pagamento delle somme dovute all’Erario econseguite dalla liquidazione del capitale sociale all’atto della cancellazionedella società.

Dunque, non sono ammissibili i motivi di ricorso che sonovolti a riproporre questioni già oggetto del giudizio concluso con lasentenza n. 657/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta,quali l’inidoneità dell’accertamento a costituire titolo nei confronti dei sociovvero ad evidenziare la sussistenza di una responsabilità dei soci per laliquidazione del patrimonio sociale.

Su tali questioni dovrà pronunciarsi laCorte in sede di gravame.

Quanto all’idoneità di una sentenza di primogrado a costituire titolo esecutivo, non può che richiamarsi quantodisposto dall’art. 68 d.lgs n. 546/92: «Anche in deroga a quanto previstonelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossionefrazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, iltributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve esserepagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustiziaNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontarerisultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, ecomunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente ilricorso»; In considerazione della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] primo grado l’Amministrazione ha avuto ragione di agire a tutela delsentenza.

Un ulteriore rilievo è che l’impugnazione del ruolo è stataespressamente esclusa dall’art. 3-bis del decreto legge 21.10.2021 n.146, come integrato, in sede di conversione, dall’articolo 1, comma 1,della legge 17.12.21 n. 215, sulla cui interpretazione deve richiamarsi lasentenza n. 262/2022 delle Sezioni Unite che hanno ritenutemanifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dellapredetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.,quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse dellalegge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez.

U, Sentenza n. 26283 del06/09/2022)”.3.

La Corte di giustizia di secondo grado accoglieva invece il gravame delcontribuente, rilevando d’ufficio la nullità dell’atto impositivo, prodromicoall’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

La Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 24 e 57 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n.Numero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/20264, c.p.c.), l’Agenzia delle Entrate eccepisce sotto un primo profilo, laviolazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe, per avere i giudicidel gravame fondato la propria decisione sul rilievo officioso di unaquestione (l’emissione del presupposto avviso nei confronti di una societàcancellata) che non era stata dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado, nel quale – come noto – a pena di decadenza devono essereformulati tutti i motivi di contestazione di parte contribuente (delimitandocosì in modo rigoroso il thema decidendum) e che in ogni caso esulava deltutto dall’oggetto del giudizio.

Oggetto del giudizio non era infatti ilpresupposto avviso di accertamento con cui erano stati rettificati gliimponibili societari (avviso, come più volte ricordato, tutt’ora sub iudice insede di legittimità), ma la cartella di pagamento emessa in conseguenzadel rigetto del ricorso da parte della Corte di primo grado.

Ne discende cheoggetto del giudizio potevano e possono essere soltanto eventuali vizipropri della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, e non anche vizi delpresupposto avviso di accertamento, oggetto di autonomo giudizio diimpugnazione.

Oltretutto, nel proprio ricorso introduttivo, riprodotto inricorso in ossequio al canone della autosufficienza, [OSCURATO:PERSONA] GiorgioCristoforo aveva contestato l’iscrizione a ruolo a proprio carico sotto variprofili, lamentando in sostanza il proprio difetto di legittimazione passivarispetto ai debiti tributari accertati a carico della società nel presuppostoavviso, dando atto della pendenza di autonomo procedimento avverso lostesso, mentre nulla aveva contestato in ordine ad una eventuale nullitàdell’avviso societario, questione, come detto, oggetto di altro giudizio, emeno che mai in quanto sostanziante la rettifica degli imponibili dichiaratida una società cancellata e quindi inesistente.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR602/73 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia assume che in ogni caso lasentenza impugnata è erronea per violazione e falsa applicazione delleNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026norme in epigrafe, nella parte in cui ha ritenuto invalido l’avviso in quantoasseritamente emesso nei confronti di società cancellata, e quindi non piùesistente come soggetto giuridico, atteso che, in caso di società estinta siverifica un fenomeno successorio, per cui legittimamente l’avviso era statonotificato agli ex soci.

Il regime di concreta ed effettiva responsabilitàpersonale dei soci – e quindi, nel caso delle società di capitali (in cui laresponsabilità dei soci è di regola limitata a quanto percepito in sede diliquidazione), l’eventuale assegnazione di una quota residua del patrimoniosociale all’esito della liquidazione – riguarda il distinto e successivomomento della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato enon già quello dell’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata.3.

Con il terzo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo econtroverso (art. 360, n. 5, c.p.c.), l’Agenzia propone, sempre insubordine, il motivo che precede sul piano del vizio di omesso esame,deducendo che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità (pertutte, cfr. Cass. n. 15422/21 e n. 15035/17), nel caso di estinzione di unasocietà di capitali (come nella fattispecie), ai fini dell’accertamento dieventuali debiti tributari facenti capo alla società cancellata, lalegittimazione si trasferisce ipso iure ai soci, i quali ai fini de quibus sonoquindi automaticamente successori della società e titolari dellalegittimazione passiva (anche processuale) del rapporto tributario (sulpiano, si ribadisce, dell’accertamento dell’eventuale debito tributario).

Ilregime di concreta ed effettiva responsabilità personale dei soci – e quindi,nel caso delle società di capitali (in cui la responsabilità dei soci è di regolalimitata a quanto percepito in sede di liquidazione), l’eventualeassegnazione di una quota residua del patrimonio sociale all’esito dellaliquidazione – riguarda il distinto e successivo momento (non giàdell’accertamento del debito tributario in capo alla società cessata ma)della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato.

In altriNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026termini, la circostanza che i soci non abbiano percepito somme in base albilancio finale di liquidazione non preclude l’accertamento di un eventualedebito tributario in capo alla società, né elide la legittimazione degli stessiai fini de quibus.4.

Il primo motivo, di rilievo assorbente, è fondato.4.1.

La CGT-2 della Sicilia ha accolto l’appello del contribuente, “rilevando,d’ufficio, l’insanabile invalidità dell’avviso di accertamento, di cui è statadestinataria la società, una volta che, come nel caso di specie, essa risulticancellata dal Registro delle Imprese, in data antecedente alla “notifica”(peraltro da ritenere, anch’essa inesistente, per la medesima ragionetemporale) dell’atto di accertamento (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez.

VI – TOrd.za n. 17791/2016).”4.2.

Questa Corte (tra le più recenti, Cass. 30775/2023) ha già avutomodo di chiarire che, nel processo tributario, la cartella di pagamento puòessere impugnata solo per vizi propri e non per quelli che attengonoall’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto aconoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartellapredetta (ex plurimis , Cass. 11/11/2004, n. 21477; Cass. 29/07/2011, n.16641; Cass. 11/03/2015, n. 4818; Cass. 24/05/2017, n. 13102; Cass.11/05/2017, n. 11610), con la conseguenza ulteriore che la cartellaesattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, aventetitolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo enon impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenziosotributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizisuscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamentopresupposto (Cass. 31/10/2017, n. 25995; nello stesso senso cfr. Cass.28/02/2018, n. 4614).

Inoltre, è stato rilevato che la questionedell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancatadeduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare allaNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattazione e decisione del merito (cfr. Cass. 17/05/2017, n.12244).4.3.

Quanto poi alla circostanza che il ricorso avverso l’avvisod’accertamento presupposto era stato già proposto ed era pendente almomento dell’introduzione di quello avente ad oggetto l’impugnazionedella cartella di pagamento a valle, questa Corte ha già chiarito che nelprocesso tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art.39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l’impugnazione,rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento,in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo preclusoproporre avverso la stessa vizi di merito relativi all’avviso di accertamento,a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suoannullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della “causapetendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum”; tra le due cause difettainoltre l’identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento,in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica egiuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di unacausa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sullacompetenza territoriale (cfr. Cass. 30/3/2021, n.8737).4.4.

E’ stato pertanto affermato il seguente principio di diritto: «In tema diprocesso tributario, è inammissibile il ricorso avverso la cartella dipagamento con il quale il contribuente, che abbia avuto precedenteconoscenza dell’atto impositivo presupposto e lo abbia giàtempestivamente impugnato, faccia valere nuovamente ed esclusivamentevizi di merito relativi all’avviso di accertamento a monte e non denunzi vizipropri della cartella a valle, sussistendo tra i due giudizi diversità della“causa petendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum” ammissibile».5.

Nel caso di specie, la CGT-2 della Sicilia, nonostante l’oggetto delgiudizio attenesse alla cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art 68 deldecreto legislativo n. 546/92 e nonostante fosse pendente il giudizio diimpugnazione avverso l’atto impositivo prodromico (avviso diNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026accertamento n.

TYQ03C601365/2011), come rilevato dalla C.T.P., cheaveva ritenuto (correttamente) inammissibili le doglianze formulateavverso l’avviso di accertamento - tra le quali non era peraltro neppurestata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento societario per esserstato emesso nei confronti di società estinta -, ha erroneamente rilevatod’ufficio la nullità del predetto atto prodromico, incorrendo pertanto nelvizio di ultrapetizione.6.

I motivi secondo e terzo, proposti in via subordinata, rimangonoassorbiti, stante l’accoglimento del primo motivo.7.

In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per unnuovo esame, tenuto conto dei principi sopra illustrati, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza n. 4190/7/2025 depositata in data 6.6.2025 dalla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 292202000059609 25 002, emessa in conseguenza dell’iscrizione a ruolo, aisensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/92, delle somme dovute in base alpresupposto avviso di accertamento n. TYQ03C601365/2011, relativoall’anno d’imposta 2006, notificato (in data 9.11.2011) nei confronti DiNoto Ignazio, nella qualità di ex socio, liquidatore e legale rappresentantedella cessata società, e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di exsocio della cessata società, a seguito del rigetto del ricorso da questi ultimiproposto da parte della C.T.P. di Caltanissetta.2. La C.T.P. di Caltanissetta dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendoche “… l’avviso di accertamento TYQ03C601365/2011 ha interessato sia lasocietà che il [OSCURATO:PERSONA], al pari della sentenza n. 657/1/2019 dellaCommissione Provinciale di Caltanissetta che ha respinto il ricorso. Perchiarezza espositiva si evidenzia pure che l’avviso di accertamentoriguarda la società ma pure i due soci, in quanto sono stati ritenutiresponsabili del mancato pagamento delle somme dovute all’Erario econseguite dalla liquidazione del capitale sociale all’atto della cancellazionedella società. Dunque, non sono ammissibili i motivi di ricorso che sonovolti a riproporre questioni già oggetto del giudizio concluso con lasentenza n. 657/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta,quali l’inidoneità dell’accertamento a costituire titolo nei confronti dei sociovvero ad evidenziare la sussistenza di una responsabilità dei soci per laliquidazione del patrimonio sociale. Su tali questioni dovrà pronunciarsi laCorte in sede di gravame. Quanto all’idoneità di una sentenza di primogrado a costituire titolo esecutivo, non può che richiamarsi quantodisposto dall’art. 68 d.lgs n. 546/92: «Anche in deroga a quanto previstonelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossionefrazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, iltributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve esserepagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustiziaNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontarerisultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, ecomunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente ilricorso»; In considerazione della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] primo grado l’Amministrazione ha avuto ragione di agire a tutela delsentenza. Un ulteriore rilievo è che l’impugnazione del ruolo è stataespressamente esclusa dall’art. 3-bis del decreto legge 21.10.2021 n.146, come integrato, in sede di conversione, dall’articolo 1, comma 1,della legge 17.12.21 n. 215, sulla cui interpretazione deve richiamarsi lasentenza n. 262/2022 delle Sezioni Unite che hanno ritenutemanifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dellapredetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.,quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse dellalegge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez. U, Sentenza n. 26283 del06/09/2022)”.3. La Corte di giustizia di secondo grado accoglieva invece il gravame delcontribuente, rilevando d’ufficio la nullità dell’atto impositivo, prodromicoall’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 24 e 57 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n.Numero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/20264, c.p.c.), l’Agenzia delle Entrate eccepisce sotto un primo profilo, laviolazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe, per avere i giudicidel gravame fondato la propria decisione sul rilievo officioso di unaquestione (l’emissione del presupposto avviso nei confronti di una societàcancellata) che non era stata dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado, nel quale – come noto – a pena di decadenza devono essereformulati tutti i motivi di contestazione di parte contribuente (delimitandocosì in modo rigoroso il thema decidendum) e che in ogni caso esulava deltutto dall’oggetto del giudizio. Oggetto del giudizio non era infatti ilpresupposto avviso di accertamento con cui erano stati rettificati gliimponibili societari (avviso, come più volte ricordato, tutt’ora sub iudice insede di legittimità), ma la cartella di pagamento emessa in conseguenzadel rigetto del ricorso da parte della Corte di primo grado. Ne discende cheoggetto del giudizio potevano e possono essere soltanto eventuali vizipropri della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, e non anche vizi delpresupposto avviso di accertamento, oggetto di autonomo giudizio diimpugnazione. Oltretutto, nel proprio ricorso introduttivo, riprodotto inricorso in ossequio al canone della autosufficienza, [OSCURATO:PERSONA] GiorgioCristoforo aveva contestato l’iscrizione a ruolo a proprio carico sotto variprofili, lamentando in sostanza il proprio difetto di legittimazione passivarispetto ai debiti tributari accertati a carico della società nel presuppostoavviso, dando atto della pendenza di autonomo procedimento avverso lostesso, mentre nulla aveva contestato in ordine ad una eventuale nullitàdell’avviso societario, questione, come detto, oggetto di altro giudizio, emeno che mai in quanto sostanziante la rettifica degli imponibili dichiaratida una società cancellata e quindi inesistente.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR602/73 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia assume che in ogni caso lasentenza impugnata è erronea per violazione e falsa applicazione delleNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026norme in epigrafe, nella parte in cui ha ritenuto invalido l’avviso in quantoasseritamente emesso nei confronti di società cancellata, e quindi non piùesistente come soggetto giuridico, atteso che, in caso di società estinta siverifica un fenomeno successorio, per cui legittimamente l’avviso era statonotificato agli ex soci. Il regime di concreta ed effettiva responsabilitàpersonale dei soci – e quindi, nel caso delle società di capitali (in cui laresponsabilità dei soci è di regola limitata a quanto percepito in sede diliquidazione), l’eventuale assegnazione di una quota residua del patrimoniosociale all’esito della liquidazione – riguarda il distinto e successivomomento della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato enon già quello dell’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata.3. Con il terzo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo econtroverso (art. 360, n. 5, c.p.c.), l’Agenzia propone, sempre insubordine, il motivo che precede sul piano del vizio di omesso esame,deducendo che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità (pertutte, cfr. Cass. n. 15422/21 e n. 15035/17), nel caso di estinzione di unasocietà di capitali (come nella fattispecie), ai fini dell’accertamento dieventuali debiti tributari facenti capo alla società cancellata, lalegittimazione si trasferisce ipso iure ai soci, i quali ai fini de quibus sonoquindi automaticamente successori della società e titolari dellalegittimazione passiva (anche processuale) del rapporto tributario (sulpiano, si ribadisce, dell’accertamento dell’eventuale debito tributario). Ilregime di concreta ed effettiva responsabilità personale dei soci – e quindi,nel caso delle società di capitali (in cui la responsabilità dei soci è di regolalimitata a quanto percepito in sede di liquidazione), l’eventualeassegnazione di una quota residua del patrimonio sociale all’esito dellaliquidazione – riguarda il distinto e successivo momento (non giàdell’accertamento del debito tributario in capo alla società cessata ma)della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato. In altriNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026termini, la circostanza che i soci non abbiano percepito somme in base albilancio finale di liquidazione non preclude l’accertamento di un eventualedebito tributario in capo alla società, né elide la legittimazione degli stessiai fini de quibus.4. Il primo motivo, di rilievo assorbente, è fondato.4.1. La CGT-2 della Sicilia ha accolto l’appello del contribuente, “rilevando,d’ufficio, l’insanabile invalidità dell’avviso di accertamento, di cui è statadestinataria la società, una volta che, come nel caso di specie, essa risulticancellata dal Registro delle Imprese, in data antecedente alla “notifica”(peraltro da ritenere, anch’essa inesistente, per la medesima ragionetemporale) dell’atto di accertamento (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI – TOrd.za n. 17791/2016).”4.2. Questa Corte (tra le più recenti, Cass. 30775/2023) ha già avutomodo di chiarire che, nel processo tributario, la cartella di pagamento puòessere impugnata solo per vizi propri e non per quelli che attengonoall’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto aconoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartellapredetta (ex plurimis , Cass. 11/11/2004, n. 21477; Cass. 29/07/2011, n.16641; Cass. 11/03/2015, n. 4818; Cass. 24/05/2017, n. 13102; Cass.11/05/2017, n. 11610), con la conseguenza ulteriore che la cartellaesattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, aventetitolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo enon impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenziosotributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizisuscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamentopresupposto (Cass. 31/10/2017, n. 25995; nello stesso senso cfr. Cass.28/02/2018, n. 4614). Inoltre, è stato rilevato che la questionedell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancatadeduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare allaNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattazione e decisione del merito (cfr. Cass. 17/05/2017, n.12244).4.3. Quanto poi alla circostanza che il ricorso avverso l’avvisod’accertamento presupposto era stato già proposto ed era pendente almomento dell’introduzione di quello avente ad oggetto l’impugnazionedella cartella di pagamento a valle, questa Corte ha già chiarito che nelprocesso tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art.39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l’impugnazione,rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento,in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo preclusoproporre avverso la stessa vizi di merito relativi all’avviso di accertamento,a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suoannullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della “causapetendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum”; tra le due cause difettainoltre l’identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento,in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica egiuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di unacausa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sullacompetenza territoriale (cfr. Cass. 30/3/2021, n.8737).4.4. E’ stato pertanto affermato il seguente principio di diritto: «In tema diprocesso tributario, è inammissibile il ricorso avverso la cartella dipagamento con il quale il contribuente, che abbia avuto precedenteconoscenza dell’atto impositivo presupposto e lo abbia giàtempestivamente impugnato, faccia valere nuovamente ed esclusivamentevizi di merito relativi all’avviso di accertamento a monte e non denunzi vizipropri della cartella a valle, sussistendo tra i due giudizi diversità della“causa petendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum” ammissibile».5. Nel caso di specie, la CGT-2 della Sicilia, nonostante l’oggetto delgiudizio attenesse alla cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art 68 deldecreto legislativo n. 546/92 e nonostante fosse pendente il giudizio diimpugnazione avverso l’atto impositivo prodromico (avviso diNumero registro generale 18503/2025Numero sezionale 3395/2026Numero di raccolta generale 13412/2026Data pubblicazione 09/05/2026accertamento n. TYQ03C601365/2011), come rilevato dalla C.T.P., cheaveva ritenuto (correttamente) inammissibili le doglianze formulateavverso l’avviso di accertamento - tra le quali non era peraltro neppurestata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento societario per esserstato emesso nei confronti di società estinta -, ha erroneamente rilevatod’ufficio la nullità del predetto atto prodromico, incorrendo pertanto nelvizio di ultrapetizione.6. I motivi secondo e terzo, proposti in via subordinata, rimangonoassorbiti, stante l’accoglimento del primo motivo.7. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per unnuovo esame, tenuto conto dei principi sopra illustrati, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 13412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris