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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41410/2025

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nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza , il Tribunale cautelare d i Roma ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere,emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 10/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o , la misura cautelare de lla custodia in carcere in relazione aplurime cessioni di sostanza stupefacente, tipo hashish , da solo o in concorso con altri,di cui ai capi da 1 a 11 , nel periodo ricompreso tra i mesi di agosto e dicembre 2024, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. pro c . pen., in relazione all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Argomenta il ricorrente che sia l’ordinanza genetica che quella impugnata avrebbero disapplicato il diritto vivente secondo cui sono penalmente irrilevanti le condotte di cui all'articolo 73 d.p.r.309 del 1990, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto che in quelle di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, integrando in tali casi la fattispecie di consumo di gruppo.

L'ordinanza impugnata dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in tema,avrebbe illogicamente escluso, nel caso concreto , che fosse ravvisabile un cosiddetto acquisto di gruppo e ciò in quanto il tempo degli acquisti sarebbe predeterminato e così pure le quantità richieste per il consumo personale dei mandanti maggiorenni e tossicodipendenti.

Igiudici avrebbero confermato che il gruppo di ragazzi monitorato,ivi compreso il ricorrente P azienza , era dedito al consumo di stupefacenti,ma poi avrebbero negato l'irrilevanza delle condotte strumentali all'assunzione delle sostanze pur se i capi di incolpazioni che riguardano il ricorrente, concernono tali azioni e il consumo personale.

E così facendo avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da elementi non significativi quali:il disappunto per la perdita dello stupefacente, la colorita esultanza dei tre consumatori intercettati per essere riusciti a eludere il loro coinvolgimento nel ritrovamento della sostanzastupefacente da parte delle forze dell’ordine, il propos i to di riacquisto dell'hashish.

L'ordinanza impugnata al contrario avrebbe dovuto spiegare come tali elementi avrebbero escluso i mandati all'acquisto e il consumo personale.

Contraddittoria sarebbe la motivazione che avrebbe negato il mandato di acquisto del Giammatteo al [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo,come anche gli altri giovani monitorati, contattavano il ricorrente per istigarlo ad acquistare la quantità di sostanza stupefacente per il loro uso personale.

Del tutto omessa,in ragione del diverso quadro del consumo di gruppo, sarebbe la valutazione della prova dello scopo del c.d. acquisto per conto proprio e di successiva cessione. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. in relazione all’omessa esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti irrilevanti gli elementi per la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e con riguardo ai profili di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata.

Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva ancorato allo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in ambienti illeciti dediti al narcotraffico anche in posizione sovraordinata rispetto agli altri pusher. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione sotto il profilo dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e delle altremisure non detentive. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. con riguardo alla pena che il tribunale ha stimato irrogabile senza considerare il possibile riconoscimento del vincolo della continuazione e dell’inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali degli acquirenti. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 lett. a) cod.proc.pen. insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio nella specie insussistenza del pericolo attuale e concreto che i testimoni possano essere influenzati in un successivo dibattimento e insussistenza del concreto pericolo che possano essere eliminate le tracce del reato. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. insussistenza del pericolo di recidiva nella specie insussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva tratto dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso èinammissibile.

5. Le censure in punto gravi indizi di colpevolezza, meramente riproduttive di quelle già devolute al giudice del riesame e da quel giudice disattese con motivazione congrua e conforme a diritto ed anche versate in fatto, s ono inammissibili.

Il ricorrente ripropone la medesima tesi difensiva sul consumo di gruppo, già devoluta ai giudici cautelari e disattesa con motivazione congrua e fondata sulle emergenze probatorie che si risolve anche in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravitàindiziaria, anche con riguardo all’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate,secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il Tribunale del riesame ha,invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicitàmanifest a , le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente tipo hashish anche in concorso con altri (Cerroni e Calcatelli), cessionimonitorate attraverso l’attività di intercettazione e i servizi di o.c.p., ma confermate dalle dichiarazioni dei singoli acquirenti che hanno raccontatodi acquisti sistematici anche per alcuni mesi e con frequenza settimanale.

Il Tribunale ha poi disatteso la ricorrenza dell’ipotesi di consumo di gruppo, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, argomentando che:1) nessuno degli assuntori sentite a sommarie informazioni ha dichiarato di aver consumato lo stupefacente acquistato con sistematicità dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quest'ultimo, con esclusione di un rapporto mandante-mandatario, 2) le indagini compiute non avevano dato conto,in alcun modo, dell'esistenza di un gruppo di giovani che commissionava l'acquisto al [OSCURATO:PERSONA] e che poi si riuniva per consumarlo,essendo al contrario emerso che ognuno degli assuntori contattava singolarmente il [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle singole dosi per il consumo individuale, 3) era stato accertato che ricorrente aveva un suo mercato di riferimento e che,stante le dimensioni circoscritte del territorio in cui operava , conosceva da tempo molti suoi clienti situazione che non valeva ricondurre le sue condotte nell'ipotesi penalmente irrilevante del consumo di gruppo.

Né era ravvisabile un consumo personale da parte del [OSCURATO:PERSONA], deponendo, al contrario, per la finalità di cessione dello stupefacente detenuto, il chiaro riferimento al successivo guadagno preventivato in circa 100 euro e dalla stessa affermazione contenute nelle intercettazioni che “era tutto venduto” (cfr. pag. 4).

L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente ed ha escluso una situazione riconducibile all’ipotesi del consumo di gruppo, a cui consegue l’irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, in assenza della condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzodi uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto ( Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961 –01).

IlTribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione alle plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l’ha congruamente argomentata, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

6. I motiv i di ricorso in punto sussistenza delle esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura di massimo rigore, che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza.

Il pericolo di recidiva, nella dimensione concreta e attuale, è stato ritenuto in ragione del fatto che, come risulta dal compendio intercettato e dalle dichiarazioni degli acquirenti, l’indagato era divenuto Ii referente pressoché esclusivo del traffico illecito di hashish nel territorio di Velletri, in grado di soddisfare per mesi la propria clientela con prontezza sistematicità avendo sempre una disponibilità costante e stupefacente in un contesto nel quale alcuni acquirenti avevano riferito di essersi approvvigionati dall'indagato da 4/5 anni (cf. pag. 5).

Anche la personalità del prevenuto,sebbene non gravato da precedenti penali specifici,è stata ritenuta significativa per fondare il pericolo di recidiva poiché, oltre alle tre condanne definitive, il ricorrente , che non svolge alcuna attività lavorativa, è stato tratto in arresto il 1 luglio 2025 , dunque , in epoca assolutamente recente, sempre a Velletri,per detenzione illecita di stupefacenti in quantonel corso di un controllo di Pg era stata rinvenuta nella sua disponibilità la sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 100 grammi, ed ancora lo stesso èstato denunciato a piede libero in data 28 novembre 2024 all'esito della perquisizione domiciliare della sua abitazione ove venivano rinvenuti nella sua disponibilità, oltre alla sostanza stupefacente tipo hashish , un bilancino di precisione.

A fronte del descritto quadro cautelare,il tribunale ha argomenta to la proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore a fronteggiare il menzionato pericolo e l'inidoneità di misure meno gradate,ivi inclusi gli arresti domiciliari,che non consentono di scongiurare il pericolo di recidiva e di rescissione dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] col contesto criminale in cui è risultato essere inserito.

Evidenzia, ancora, il tribunale che l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari appare chiara laddove, scrive il tribunale, in occasione dell'arresto del 1 luglio 2025,all'interno dell'abitazione di residenza, ove la madre tentava di disfarsi di un'ulteriore sostanza stupefacente, di ritagli di bustine termosaldate , veniva rivenuta sostanza stupefacente pari a 0,54 grammi di cocaina , oltre al rinvenimento di altri tre grammi della stessa sostanza, elementi questi che rendono palese, secondo il tribunale,l'inidoneità di misure diverse da quella della custodia cautelare in carcere ivi compresi gli arresti domiciliari tenuto conto che presso il domicilio veniva svolta parte della attività criminosa.

Le dimensioni e la continuità dell’attività di spaccio non consentono la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, questione che non risulta neppure devoluta nei motivi di riesame, mentre priva di rilevanza è ulteriore questione della considerazione, quale condizione di applicazione della misura ai sensi degli artt. 275 e 280 cod.proc.pen ., dell’eventualericonoscimento del vincolo della continuazione tra i reati.

Infine, anche l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. è stata congruamente argomentata, a pag. 6, laddove il tribunale ha evidenziato il comportamento della ricorrente allorché si trovava in caserma,a seguito di controllo di PG,durante il quale inviava dei messaggi all’amico Calcatelli nonché coindagato,chiedendogli di fare pulizie.

Peraltro, deve rammentarsi che , in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura, (Sez. 3, n. 35973 del03/03/2015, Quinang, Rv. 264811; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, Rv. 203610; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Rv. 194729), sicchè in presenza di un pericolo di recidiva, l’interessato non ha interesse.

7. Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza , il Tribunale cautelare d i Roma ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere,emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 10/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o , la misura cautelare de lla custodia in carcere in relazione aplurime cessioni di sostanza stupefacente, tipo hashish , da solo o in concorso con altri,di cui ai capi da 1 a 11 , nel periodo ricompreso tra i mesi di agosto e dicembre 2024, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. pro c . pen., in relazione all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Argomenta il ricorrente che sia l’ordinanza genetica che quella impugnata avrebbero disapplicato il diritto vivente secondo cui sono penalmente irrilevanti le condotte di cui all'articolo 73 d.p.r.309 del 1990, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto che in quelle di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, integrando in tali casi la fattispecie di consumo di gruppo. L'ordinanza impugnata dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in tema,avrebbe illogicamente escluso, nel caso concreto , che fosse ravvisabile un cosiddetto acquisto di gruppo e ciò in quanto il tempo degli acquisti sarebbe predeterminato e così pure le quantità richieste per il consumo personale dei mandanti maggiorenni e tossicodipendenti. Igiudici avrebbero confermato che il gruppo di ragazzi monitorato,ivi compreso il ricorrente P azienza , era dedito al consumo di stupefacenti,ma poi avrebbero negato l'irrilevanza delle condotte strumentali all'assunzione delle sostanze pur se i capi di incolpazioni che riguardano il ricorrente, concernono tali azioni e il consumo personale. E così facendo avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da elementi non significativi quali:il disappunto per la perdita dello stupefacente, la colorita esultanza dei tre consumatori intercettati per essere riusciti a eludere il loro coinvolgimento nel ritrovamento della sostanzastupefacente da parte delle forze dell’ordine, il propos i to di riacquisto dell'hashish. L'ordinanza impugnata al contrario avrebbe dovuto spiegare come tali elementi avrebbero escluso i mandati all'acquisto e il consumo personale. Contraddittoria sarebbe la motivazione che avrebbe negato il mandato di acquisto del Giammatteo al [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest'ultimo,come anche gli altri giovani monitorati, contattavano il ricorrente per istigarlo ad acquistare la quantità di sostanza stupefacente per il loro uso personale. Del tutto omessa,in ragione del diverso quadro del consumo di gruppo, sarebbe la valutazione della prova dello scopo del c.d. acquisto per conto proprio e di successiva cessione. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. in relazione all’omessa esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti irrilevanti gli elementi per la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e con riguardo ai profili di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva ancorato allo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in ambienti illeciti dediti al narcotraffico anche in posizione sovraordinata rispetto agli altri pusher. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione sotto il profilo dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e delle altremisure non detentive. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 275 cod.proc.pen. con riguardo alla pena che il tribunale ha stimato irrogabile senza considerare il possibile riconoscimento del vincolo della continuazione e dell’inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali degli acquirenti. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 lett. a) cod.proc.pen. insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio nella specie insussistenza del pericolo attuale e concreto che i testimoni possano essere influenzati in un successivo dibattimento e insussistenza del concreto pericolo che possano essere eliminate le tracce del reato. -Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. insussistenza del pericolo di recidiva nella specie insussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva tratto dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso èinammissibile. 5. Le censure in punto gravi indizi di colpevolezza, meramente riproduttive di quelle già devolute al giudice del riesame e da quel giudice disattese con motivazione congrua e conforme a diritto ed anche versate in fatto, s ono inammissibili. Il ricorrente ripropone la medesima tesi difensiva sul consumo di gruppo, già devoluta ai giudici cautelari e disattesa con motivazione congrua e fondata sulle emergenze probatorie che si risolve anche in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravitàindiziaria, anche con riguardo all’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate,secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il Tribunale del riesame ha,invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicitàmanifest a , le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente tipo hashish anche in concorso con altri (Cerroni e Calcatelli), cessionimonitorate attraverso l’attività di intercettazione e i servizi di o.c.p., ma confermate dalle dichiarazioni dei singoli acquirenti che hanno raccontatodi acquisti sistematici anche per alcuni mesi e con frequenza settimanale. Il Tribunale ha poi disatteso la ricorrenza dell’ipotesi di consumo di gruppo, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, argomentando che:1) nessuno degli assuntori sentite a sommarie informazioni ha dichiarato di aver consumato lo stupefacente acquistato con sistematicità dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quest'ultimo, con esclusione di un rapporto mandante-mandatario, 2) le indagini compiute non avevano dato conto,in alcun modo, dell'esistenza di un gruppo di giovani che commissionava l'acquisto al [OSCURATO:PERSONA] e che poi si riuniva per consumarlo,essendo al contrario emerso che ognuno degli assuntori contattava singolarmente il [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle singole dosi per il consumo individuale, 3) era stato accertato che ricorrente aveva un suo mercato di riferimento e che,stante le dimensioni circoscritte del territorio in cui operava , conosceva da tempo molti suoi clienti situazione che non valeva ricondurre le sue condotte nell'ipotesi penalmente irrilevante del consumo di gruppo. Né era ravvisabile un consumo personale da parte del [OSCURATO:PERSONA], deponendo, al contrario, per la finalità di cessione dello stupefacente detenuto, il chiaro riferimento al successivo guadagno preventivato in circa 100 euro e dalla stessa affermazione contenute nelle intercettazioni che “era tutto venduto” (cfr. pag. 4). L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, si è fatta carico delle censure sollevate dal ricorrente ed ha escluso una situazione riconducibile all’ipotesi del consumo di gruppo, a cui consegue l’irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, in assenza della condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzodi uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto ( Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961 –01). IlTribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione alle plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l’ha congruamente argomentata, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 6. I motiv i di ricorso in punto sussistenza delle esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura di massimo rigore, che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza. Il pericolo di recidiva, nella dimensione concreta e attuale, è stato ritenuto in ragione del fatto che, come risulta dal compendio intercettato e dalle dichiarazioni degli acquirenti, l’indagato era divenuto Ii referente pressoché esclusivo del traffico illecito di hashish nel territorio di Velletri, in grado di soddisfare per mesi la propria clientela con prontezza sistematicità avendo sempre una disponibilità costante e stupefacente in un contesto nel quale alcuni acquirenti avevano riferito di essersi approvvigionati dall'indagato da 4/5 anni (cf. pag. 5). Anche la personalità del prevenuto,sebbene non gravato da precedenti penali specifici,è stata ritenuta significativa per fondare il pericolo di recidiva poiché, oltre alle tre condanne definitive, il ricorrente , che non svolge alcuna attività lavorativa, è stato tratto in arresto il 1 luglio 2025 , dunque , in epoca assolutamente recente, sempre a Velletri,per detenzione illecita di stupefacenti in quantonel corso di un controllo di Pg era stata rinvenuta nella sua disponibilità la sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 100 grammi, ed ancora lo stesso èstato denunciato a piede libero in data 28 novembre 2024 all'esito della perquisizione domiciliare della sua abitazione ove venivano rinvenuti nella sua disponibilità, oltre alla sostanza stupefacente tipo hashish , un bilancino di precisione. A fronte del descritto quadro cautelare,il tribunale ha argomenta to la proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore a fronteggiare il menzionato pericolo e l'inidoneità di misure meno gradate,ivi inclusi gli arresti domiciliari,che non consentono di scongiurare il pericolo di recidiva e di rescissione dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] col contesto criminale in cui è risultato essere inserito. Evidenzia, ancora, il tribunale che l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari appare chiara laddove, scrive il tribunale, in occasione dell'arresto del 1 luglio 2025,all'interno dell'abitazione di residenza, ove la madre tentava di disfarsi di un'ulteriore sostanza stupefacente, di ritagli di bustine termosaldate , veniva rivenuta sostanza stupefacente pari a 0,54 grammi di cocaina , oltre al rinvenimento di altri tre grammi della stessa sostanza, elementi questi che rendono palese, secondo il tribunale,l'inidoneità di misure diverse da quella della custodia cautelare in carcere ivi compresi gli arresti domiciliari tenuto conto che presso il domicilio veniva svolta parte della attività criminosa. Le dimensioni e la continuità dell’attività di spaccio non consentono la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, questione che non risulta neppure devoluta nei motivi di riesame, mentre priva di rilevanza è ulteriore questione della considerazione, quale condizione di applicazione della misura ai sensi degli artt. 275 e 280 cod.proc.pen ., dell’eventualericonoscimento del vincolo della continuazione tra i reati. Infine, anche l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. è stata congruamente argomentata, a pag. 6, laddove il tribunale ha evidenziato il comportamento della ricorrente allorché si trovava in caserma,a seguito di controllo di PG,durante il quale inviava dei messaggi all’amico Calcatelli nonché coindagato,chiedendogli di fare pulizie. Peraltro, deve rammentarsi che , in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura, (Sez. 3, n. 35973 del03/03/2015, Quinang, Rv. 264811; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, Rv. 203610; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, Rv. 194729), sicchè in presenza di un pericolo di recidiva, l’interessato non ha interesse. 7. Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favo
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