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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 04387/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29848/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché dei soci illimitatamente responsabiliImpresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] ServiziS.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, largo dei Lombardi n. 4 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro dott. [OSCURATO:PERSONA] RUSSOTTO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Emporio n. 16/A, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Pagni e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentanoe difendono unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sansonetti -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso il decreto cron. n. 5218 /20 19 depositato dal Tribunale di Pratoin data 2 9 . 7 .20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di ammissione al passivo del fa llimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei soci illimitatamente responsabili (come indicati in epigrafe) per un credito di € 240.000, oltre accessori, vantato– in prededuzione e con il privilegio di cui all’art. 2751 - bis, n. 2, c.c. –con riferimento all’a ttività professionale prestata in occasione della domanda di concordato preventivo che venne omologato dal Tribunale di Prato, ma che poi rimase inadempiuto, cosicché si pervenne alla dichiara zione di fallimento della società su istanza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del Pubblico Ministero.

Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare.

L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne parzialmente accolta dal Tribunale di Prato in composizione collegi ale , che ammis e il credito al passivo per il minore importo capitale di € 80.000, oltre accessori, in prededuzione e con il privilegio come richiesto, ravvisando l’inadempimento di uno soltanto dei due successivi incarichi professionali conferiti dalla società nell’ambito del procedimento per l’ammissione e per l’omologazione del concordato.

Contro il decretodel Tribunale, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] S . n.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso contenente anche un motivo di ricorsoincidentale.

Il fallimento ha quindi depositato controricorso in replica al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «violazione degli artt. 190 [c.p.c.] e 99, ultimo comma, legge fall., del diritto di difesa di cui all’art. 101 c.p.c. e a ll’art. 111 , commi 1 e 7, Cost.,con conseguente nullità del procedimento e [della] sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4 , c.p.c.».

Ilricorrente rileva che il Tribunale di Prato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concesso alle parti un termine venti giorni per il deposito di memorie e altro termine di successivi dieci giorni per il deposito di memorie di replica.

Sennonché, il decreto venne poi depositato il 29.7.2019 (con indicazione della data di deliberazione del 24.7.2019), ovverosia nel giorno de lla scadenza del primo dei termini concessie della decorrenza del secondo termine.

Per questo motivo si denuncia la nullità della sentenza [recte: decreto] per violazione del principio del contraddittorio.

2. Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento sia dei rimanenti motivi di ricorso principale, sia del ricorso incidentale.

2.1. Successivamente alla pronuncia del Tribunale di Prato, sullo specifico tema della sentenza d’appello emessadal giudice primadella scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, le Sezioni unite di questa Corte hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’ atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass.

S.u. n. 36596/2021).

Non vi è alcuna ragione che induca a non applicare tale condivisibile principio anche al presente caso in cui, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 99 legge fall., il tribunale aveva concesso termini per la scambio di scritture difensive (memoria e memoria di replica), salvo poi pronunciareil decreto senza attendere la scadenza di quei termini (e permettere quindi alle parti di depositare le memorie).

In particolare, non osta all’applicazione del principio il dato normativo che l’art. 99, comma 11, legge fall. non impone la concessione dei termini dopo l’udienza di discussione, prevedendola soltanto come facoltà discrezionale concessa al tribunale («Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie»).

Basterebbe osservare che anche nel rito ordinario di cognizione, nelle sue varie declinazioni, la concessione di termini per le difese scritte finali non è sempre necessaria, ma può essere negata o limitata dal giudice a seconda della sua discrezionale valutazione in merito alla complessità della causa (artt. 281- sexies, 350 - bis c.p.c.).

Non co nta che lo scambio di scritti difensivi sia imposto dalla legge o concesso dal giudice nell’esercizio di un potere discrezionale a lui attribuito dalla legge, perché in entrambi i casi i termini concessiconnotano «il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.): nel primo caso , in maniera rigida e vincolante; nel secondocaso, mediante la mediazione del potere discrezionale (ma non arbitrario) dalla legge attribuito al giudice.

Intale direzione questa Corte ha recentemente affermato il medesimo principio (e la medesima conseguenza in termini di nullità della sentenza) anche con riferimento al procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento(Cass. n. 9315/2025), nonostante l’art. 18 legge fall.nemmeno preveda esplicitamente il potere della corte d’appello di concedere termini per difese scritte dopo l’udienza in cui vengono «sentite le parti», limitandosi a un sintetico richiamo al « rispetto del contraddittorio», peraltro riferito in modo specifi co solo all’assunzione dei mezzi di prova.

Del resto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto anche nella modifica apportata all’art. 101c.p.c. dal l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, che ha aggiunto, nell’incipitdel comma 2, il seguent e periodo : «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».Tale disposizione , lungi dall’essere interpretabile in senso riduttivo della rilevanza del principio del contraddittorio (ovverosia nel senso che non ogni violazione del principio del contraddittorio comporti una «lesione del diritto di difesa»), è da intendere come ri volta proprio a sottolineare che la lesione del diritto di difesa può sussistere (e il giudice deve porvi rimedio con «i provvedimenti opportuni») anche a prescindere dalla violazione di uno specifico precetto normativo (ovverosia dalla «inosservanza di forme» prescritte dalla legge: art. 156, comma 1, c.p.c.) , qualora sia comunque alterato ilregolare sviluppo del contraddittorio.

E ciò è appunto ciò che avviene quando il giudice, ritenutane la necessità(o anche solo l’opportunità per un adeguato sviluppo del contraddittorio), concede alle parti un termine per svolgere una determinata attività difensiva, ma poi, contraddittoriamente, non consente lo svolgimento di quella attività.

Né si può ravvisare una contraddizione rispetto a tali univoche indicazioni del legislatore e della giurisprudenza di legittimità nel precedente ricordato dal contro ricorrente principale in memoria illustrativa (Cass.

S.u. n. 15130/2024).

In quel caso, infatti, l’affermazione secondo cui non è nulla l’ordinanza con cui il giudice di merito, senza prima sentire le parti,dispone il rinvio alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. è associata alla considerazione che è comunque assicurato il contraddittorio sulla questione di diritto davanti alla Corte e che «l’interesse delle parti a non subire la sospensione del procedimento a quo non può dirsi giuridicamente apprezzabile», perché «L’interesse alla rapida definizione del giudizio di merito recede rispetto all’esigenza di risolvere la questione di diritto rimessa alla Corte di legittimità in presenza delle condizioni normativamente fissate».

Si tratta, a ben vedere, di un provvedimento meramente interlocutorio,che, in quanto tale, non ha effetti sul la decisione della controversia ; potrà certamente averli la decisione della Corte di Cassazione, ma l’esercizio del diritto di difesa davanti a questa è assicurato dall’art. 363-bis, comma 4, c.p.c., con la possibilità per le parti di depositare memorie e di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

Il definitiva, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto con l’affermazione del seguente principio di diritto: «nel procedimento di impugnazione dello stato passivo disciplinato dall’art. 99 legge fall., qualora il tribunale si sia riservato di decidere concedendo alle parti te rmini per scritti difensivi e poi si sia pronunciato prima della scadenza di quei termini, il decretoè viziato da nullità per violazione del principio del contraddittoriocensurabile con ricorso per cassazione, a ciò non ostando il rilievo che il tribunale non è obbligato dalla legge aconcedere i termini , avendone soltanto la facoltà ».

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso principale segue la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale e con rinvio al Tribunale di Prato , perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso principale, con conseguente assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnat o e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29848/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché dei soci illimitatamente responsabiliImpresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] ServiziS.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, largo dei Lombardi n. 4 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro dott. [OSCURATO:PERSONA] RUSSOTTO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Emporio n. 16/A, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA]Pagni e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentanoe difendono unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sansonetti -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso il decreto cron. n. 5218 /20 19 depositato dal Tribunale di Pratoin data 2 9 . 7 .20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di ammissione al passivo del fa llimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei soci illimitatamente responsabili (come indicati in epigrafe) per un credito di € 240.000, oltre accessori, vantato– in prededuzione e con il privilegio di cui all’art. 2751 - bis, n. 2, c.c. –con riferimento all’a ttività professionale prestata in occasione della domanda di concordato preventivo che venne omologato dal Tribunale di Prato, ma che poi rimase inadempiuto, cosicché si pervenne alla dichiara zione di fallimento della società su istanza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del Pubblico Ministero. Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare. L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne parzialmente accolta dal Tribunale di Prato in composizione collegi ale , che ammis e il credito al passivo per il minore importo capitale di € 80.000, oltre accessori, in prededuzione e con il privilegio come richiesto, ravvisando l’inadempimento di uno soltanto dei due successivi incarichi professionali conferiti dalla società nell’ambito del procedimento per l’ammissione e per l’omologazione del concordato. Contro il decretodel Tribunale, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] S . n.c. di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso contenente anche un motivo di ricorsoincidentale. Il fallimento ha quindi depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «violazione degli artt. 190 [c.p.c.] e 99, ultimo comma, legge fall., del diritto di difesa di cui all’art. 101 c.p.c. e a ll’art. 111 , commi 1 e 7, Cost.,con conseguente nullità del procedimento e [della] sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4 , c.p.c.». Ilricorrente rileva che il Tribunale di Prato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concesso alle parti un termine venti giorni per il deposito di memorie e altro termine di successivi dieci giorni per il deposito di memorie di replica. Sennonché, il decreto venne poi depositato il 29.7.2019 (con indicazione della data di deliberazione del 24.7.2019), ovverosia nel giorno de lla scadenza del primo dei termini concessie della decorrenza del secondo termine. Per questo motivo si denuncia la nullità della sentenza [recte: decreto] per violazione del principio del contraddittorio. 2. Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento sia dei rimanenti motivi di ricorso principale, sia del ricorso incidentale. 2.1. Successivamente alla pronuncia del Tribunale di Prato, sullo specifico tema della sentenza d’appello emessadal giudice primadella scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, le Sezioni unite di questa Corte hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’ atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass. S.u. n. 36596/2021). Non vi è alcuna ragione che induca a non applicare tale condivisibile principio anche al presente caso in cui, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 99 legge fall., il tribunale aveva concesso termini per la scambio di scritture difensive (memoria e memoria di replica), salvo poi pronunciareil decreto senza attendere la scadenza di quei termini (e permettere quindi alle parti di depositare le memorie). In particolare, non osta all’applicazione del principio il dato normativo che l’art. 99, comma 11, legge fall. non impone la concessione dei termini dopo l’udienza di discussione, prevedendola soltanto come facoltà discrezionale concessa al tribunale («Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie»). Basterebbe osservare che anche nel rito ordinario di cognizione, nelle sue varie declinazioni, la concessione di termini per le difese scritte finali non è sempre necessaria, ma può essere negata o limitata dal giudice a seconda della sua discrezionale valutazione in merito alla complessità della causa (artt. 281- sexies, 350 - bis c.p.c.). Non co nta che lo scambio di scritti difensivi sia imposto dalla legge o concesso dal giudice nell’esercizio di un potere discrezionale a lui attribuito dalla legge, perché in entrambi i casi i termini concessiconnotano «il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.): nel primo caso , in maniera rigida e vincolante; nel secondocaso, mediante la mediazione del potere discrezionale (ma non arbitrario) dalla legge attribuito al giudice. Intale direzione questa Corte ha recentemente affermato il medesimo principio (e la medesima conseguenza in termini di nullità della sentenza) anche con riferimento al procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento(Cass. n. 9315/2025), nonostante l’art. 18 legge fall.nemmeno preveda esplicitamente il potere della corte d’appello di concedere termini per difese scritte dopo l’udienza in cui vengono «sentite le parti», limitandosi a un sintetico richiamo al « rispetto del contraddittorio», peraltro riferito in modo specifi co solo all’assunzione dei mezzi di prova. Del resto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato conforto anche nella modifica apportata all’art. 101c.p.c. dal l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, che ha aggiunto, nell’incipitdel comma 2, il seguent e periodo : «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».Tale disposizione , lungi dall’essere interpretabile in senso riduttivo della rilevanza del principio del contraddittorio (ovverosia nel senso che non ogni violazione del principio del contraddittorio comporti una «lesione del diritto di difesa»), è da intendere come ri volta proprio a sottolineare che la lesione del diritto di difesa può sussistere (e il giudice deve porvi rimedio con «i provvedimenti opportuni») anche a prescindere dalla violazione di uno specifico precetto normativo (ovverosia dalla «inosservanza di forme» prescritte dalla legge: art. 156, comma 1, c.p.c.) , qualora sia comunque alterato ilregolare sviluppo del contraddittorio. E ciò è appunto ciò che avviene quando il giudice, ritenutane la necessità(o anche solo l’opportunità per un adeguato sviluppo del contraddittorio), concede alle parti un termine per svolgere una determinata attività difensiva, ma poi, contraddittoriamente, non consente lo svolgimento di quella attività. Né si può ravvisare una contraddizione rispetto a tali univoche indicazioni del legislatore e della giurisprudenza di legittimità nel precedente ricordato dal contro ricorrente principale in memoria illustrativa (Cass. S.u. n. 15130/2024). In quel caso, infatti, l’affermazione secondo cui non è nulla l’ordinanza con cui il giudice di merito, senza prima sentire le parti,dispone il rinvio alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. è associata alla considerazione che è comunque assicurato il contraddittorio sulla questione di diritto davanti alla Corte e che «l’interesse delle parti a non subire la sospensione del procedimento a quo non può dirsi giuridicamente apprezzabile», perché «L’interesse alla rapida definizione del giudizio di merito recede rispetto all’esigenza di risolvere la questione di diritto rimessa alla Corte di legittimità in presenza delle condizioni normativamente fissate». Si tratta, a ben vedere, di un provvedimento meramente interlocutorio,che, in quanto tale, non ha effetti sul la decisione della controversia ; potrà certamente averli la decisione della Corte di Cassazione, ma l’esercizio del diritto di difesa davanti a questa è assicurato dall’art. 363-bis, comma 4, c.p.c., con la possibilità per le parti di depositare memorie e di partecipare all’udienza pubblica di discussione. Il definitiva, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto con l’affermazione del seguente principio di diritto: «nel procedimento di impugnazione dello stato passivo disciplinato dall’art. 99 legge fall., qualora il tribunale si sia riservato di decidere concedendo alle parti te rmini per scritti difensivi e poi si sia pronunciato prima della scadenza di quei termini, il decretoè viziato da nullità per violazione del principio del contraddittoriocensurabile con ricorso per cassazione, a ciò non ostando il rilievo che il tribunale non è obbligato dalla legge aconcedere i termini , avendone soltanto la facoltà ». 3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso principale segue la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale e con rinvio al Tribunale di Prato , perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso principale, con conseguente assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnat o e