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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 09315/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20581-2021 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AvvocatiMichelaNatale e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat ura Generale dello Stato , presso i cuiUffici in v ia dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 5.7.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d ’a ppello di Roma - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società, emessa dal Tribunale di Tivoli in data 23.12.2020 - ha rigettato, nella resistenza del fallimento e dell’Agenzia delle E ntrate - R iscossione, l’impugnazione presentata, confermandola sentenza reclamata. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha osservato e rilevato che: (i) in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale, la stessa dovesse ritenersi inammissibile per tardività in quanto mai proposta nel giudizio prefallimentare; (ii) in relazione, poi, alla doglianza attinente all’invalidità della notifica delle cartelle esattoriali per la provenienza da indirizzo pec dell’Agenzia delle entrate non inserito nei registri pubblici IPA, Reginde o INIPEC, occorreva evidenziare che la pec, ancorchè non inserita nei registri pubblici, attestava comunque la provenienza del messaggio di posta elettronica da chi ne figuravaquale autore, con la conseguenza che nella fattispecie in esame la notifica delle cartelle aveva determinato l’interruzione della prescrizione e che peraltro la denunciata irregolarità attinente alla mancata registrazione dell’indirizzo pec del mittente poteva rilevare esclusivamente nell’ambito del procedimento teso alla riscossione del credito; (iii) non poteva neanche rilevare in senso contrario la circostanza che l’atto notificato – di natura non giudiziale – non fosse stato sottoscritto digitalmente; (iv) il rigetto della sopra esaminata doglianza rendeva anche irrilevanti le ulteriori censure avanzate nei confronti della singole cartelle sotto il profilo dell’inesigibilità connessaal periodo pandemico, posto che in ogni caso il passivo non sarebbe sceso sotto la soglia di procedibilità della domanda di trenta mila euro.

2. La sentenza, pubblicata il 5.7.2021, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, intimato, non ha svolto difese.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/72, nonché degli artt. 6-bis, 6-ter, 57-bise 71 del d.lgs. 82/05 e degli artt. 6 e 16-ter d.l.179/2012.

2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 2943 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/72, degli artt. 6-bis, 6-ter, 57- bise 71 del d.lgs. 82/2005 e degli artt. 6 e 16 ter d.l. 179/2012.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 cod.proc. c iv . e 118 disp. att. cod. proc. civ.

4. Il quarto mezzo denuncia, inoltre , la “nullità della sentenza e del procedimento.

Motivazione apparente.

Violazione degli artt.111 Cost. 112 e 132 cpc, 118 Disp.

Att. cpc”.

5. La ricorrente propone infine un quinto motivo rubricato“art. 360, comma 1, n. 4 cpc.

Nullità della sentenza e del procedimento.

Assunzione della decisione prima del perimento dei termini concessi alle parti per le note conclusive e repliche”. 5.1 Va esaminatoinnanzitutto, per ragioni di pregiudizialità logica-giuridica, l’ultimo motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate.

Deduce la ricorrente che la causa era stata deliberata in sede di reclamo in data 17.6.2021, e ciò ben prima che il Collegio giudicante conoscesse le note conclusive e le note di replica redatte dalle parti e prima che i relativi termini “perimessero”.

La doglianza è fondata, potendosi applicare anche al caso di specie i principi già dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine al mancato rispetto dei termini previsti, per il giudizio di cognizione ordinaria, dall’art. 190 cod. proc.civ.Sul punto giova ricordare che,con il noto arresto delle Sezioni Unite di questa Corten. 36596 del 25/11/2021 , è stato chiarito che “ la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32016del 11/12/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32538del 14/12/2024).

Nessun dubbio può insorgere in ordine all’applicabilità diquesti principi anche alprocedimento decisorio previsto dall’art. 18, decimoed undicesimo comma, l. fall., per il reclamo fallimentare, posto che gli stessi esprimono regole di carattere generale a tutela del diritto di difesa e di salvaguardia del contraddittorio processuale.

Ed invero, l’art. 18l. fall. prevede, al decimo comma, espressamente, per quanto concerne la fase istruttoria e di trattazione del reclamo, che “all’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari …”, specificando, nel comma successivo, che “La corte provvede sul ricorso con sentenza”.

Ebbene, questa Corte ritiene che, sebbene non sia espressamente prevista dalle norme in esame la concessione dei termini a difesa per la comunicazione degli scritti difensivi conclusionali, nel momento in cui la Corte territoriale reputi di concederli “sentendo le parti” anche att raverso un contraddittorio scritto, come avvenuto nel caso di specie, il diritto alla difesa e al contraddittorio processuale così riconosciuto deve essere garantito nella sua piena ed integrale espressione, come specificato dalle Sezioni Unite nell’arresto sopra ricordato, con la conseguenza che la sua violazione, determinata dall’aver la Corte adottato il provvedimento decisorio prima dello spirare dei termini da lei stessa concessi per il deposito di memorie conclusionali e di replica, provoca la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

Il quinto motivo di censura deve perciò essere accolto, dato che la Corte d’appello ha deciso il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. prima che fossero spirati i terminiconcessi per il deposito d i memorie conclusionali e repliche, così determinando un irreparabile pregiudizio al diritto al contraddittorio processualesecondo le modalità che erano state autorizzate, che ha comportatola nullità della sentenza qui impugnata.

Si impone,pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al quinto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello per una nuova lettura dell’odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati.

P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso,dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma che,in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20581-2021 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AvvocatiMichelaNatale e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat ura Generale dello Stato , presso i cuiUffici in v ia dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 5.7.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d ’a ppello di Roma - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società, emessa dal Tribunale di Tivoli in data 23.12.2020 - ha rigettato, nella resistenza del fallimento e dell’Agenzia delle E ntrate - R iscossione, l’impugnazione presentata, confermandola sentenza reclamata. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha osservato e rilevato che: (i) in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale, la stessa dovesse ritenersi inammissibile per tardività in quanto mai proposta nel giudizio prefallimentare; (ii) in relazione, poi, alla doglianza attinente all’invalidità della notifica delle cartelle esattoriali per la provenienza da indirizzo pec dell’Agenzia delle entrate non inserito nei registri pubblici IPA, Reginde o INIPEC, occorreva evidenziare che la pec, ancorchè non inserita nei registri pubblici, attestava comunque la provenienza del messaggio di posta elettronica da chi ne figuravaquale autore, con la conseguenza che nella fattispecie in esame la notifica delle cartelle aveva determinato l’interruzione della prescrizione e che peraltro la denunciata irregolarità attinente alla mancata registrazione dell’indirizzo pec del mittente poteva rilevare esclusivamente nell’ambito del procedimento teso alla riscossione del credito; (iii) non poteva neanche rilevare in senso contrario la circostanza che l’atto notificato – di natura non giudiziale – non fosse stato sottoscritto digitalmente; (iv) il rigetto della sopra esaminata doglianza rendeva anche irrilevanti le ulteriori censure avanzate nei confronti della singole cartelle sotto il profilo dell’inesigibilità connessaal periodo pandemico, posto che in ogni caso il passivo non sarebbe sceso sotto la soglia di procedibilità della domanda di trenta mila euro. 2. La sentenza, pubblicata il 5.7.2021, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, intimato, non ha svolto difese.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/72, nonché degli artt. 6-bis, 6-ter, 57-bise 71 del d.lgs. 82/05 e degli artt. 6 e 16-ter d.l.179/2012. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 2943 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/72, degli artt. 6-bis, 6-ter, 57- bise 71 del d.lgs. 82/2005 e degli artt. 6 e 16 ter d.l. 179/2012. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 cod.proc. c iv . e 118 disp. att. cod. proc. civ. 4. Il quarto mezzo denuncia, inoltre , la “nullità della sentenza e del procedimento. Motivazione apparente. Violazione degli artt.111 Cost. 112 e 132 cpc, 118 Disp. Att. cpc”. 5. La ricorrente propone infine un quinto motivo rubricato“art. 360, comma 1, n. 4 cpc. Nullità della sentenza e del procedimento. Assunzione della decisione prima del perimento dei termini concessi alle parti per le note conclusive e repliche”. 5.1 Va esaminatoinnanzitutto, per ragioni di pregiudizialità logica-giuridica, l’ultimo motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate. Deduce la ricorrente che la causa era stata deliberata in sede di reclamo in data 17.6.2021, e ciò ben prima che il Collegio giudicante conoscesse le note conclusive e le note di replica redatte dalle parti e prima che i relativi termini “perimessero”. La doglianza è fondata, potendosi applicare anche al caso di specie i principi già dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine al mancato rispetto dei termini previsti, per il giudizio di cognizione ordinaria, dall’art. 190 cod. proc.civ.Sul punto giova ricordare che,con il noto arresto delle Sezioni Unite di questa Corten. 36596 del 25/11/2021 , è stato chiarito che “ la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32016del 11/12/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32538del 14/12/2024). Nessun dubbio può insorgere in ordine all’applicabilità diquesti principi anche alprocedimento decisorio previsto dall’art. 18, decimoed undicesimo comma, l. fall., per il reclamo fallimentare, posto che gli stessi esprimono regole di carattere generale a tutela del diritto di difesa e di salvaguardia del contraddittorio processuale. Ed invero, l’art. 18l. fall. prevede, al decimo comma, espressamente, per quanto concerne la fase istruttoria e di trattazione del reclamo, che “all’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari …”, specificando, nel comma successivo, che “La corte provvede sul ricorso con sentenza”. Ebbene, questa Corte ritiene che, sebbene non sia espressamente prevista dalle norme in esame la concessione dei termini a difesa per la comunicazione degli scritti difensivi conclusionali, nel momento in cui la Corte territoriale reputi di concederli “sentendo le parti” anche att raverso un contraddittorio scritto, come avvenuto nel caso di specie, il diritto alla difesa e al contraddittorio processuale così riconosciuto deve essere garantito nella sua piena ed integrale espressione, come specificato dalle Sezioni Unite nell’arresto sopra ricordato, con la conseguenza che la sua violazione, determinata dall’aver la Corte adottato il provvedimento decisorio prima dello spirare dei termini da lei stessa concessi per il deposito di memorie conclusionali e di replica, provoca la nullità del procedimento e della conseguente sentenza. Il quinto motivo di censura deve perciò essere accolto, dato che la Corte d’appello ha deciso il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. prima che fossero spirati i terminiconcessi per il deposito d i memorie conclusionali e repliche, così determinando un irreparabile pregiudizio al diritto al contraddittorio processualesecondo le modalità che erano state autorizzate, che ha comportatola nullità della sentenza qui impugnata. Si impone,pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al quinto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello per una nuova lettura dell’odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso,dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma che,in
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