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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 12957/2023

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onsigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19334/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre 4 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ATER) , elettivamente domiciliata in Roma V ia F. [OSCURATO:PERSONA] 20 (Avvocatura dell’ente), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8193/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data 29 ottobre 2010 l’[OSCURATO:PERSONA] (ATER) di Roma emetteva decreto n. 67347 con il quale intimava a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare l’alloggio, sito in Roma, occupato dalla stessa.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 comma 12 della legge n. 1035/72 la Moschella conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’ATER per sentire dichiarare inesistente e comunque illegittimo il decreto emesso dall’ente.

A fondamento della domanda deduceva che: a) il provvedimento impugnato era inesistente ovvero nullo, in quanto privo della sottoscrizione del Presidente o di un suo delegato; b) la sua posizione, come si desumeva dalla nota 54871/2009 dell’ente, non poteva qualificarsi di occupante abusiva, ma di legittima assegnataria; c) lei risiedeva nell’alloggio fin dal 1978, ove abitava con i nonni [OSCURATO:PERSONA] e Italia Bufarale, che erano legittimi assegnatari dell’immobile; d) nel 2004 sua nonna aveva accettato tutte le condizioni fissate dall’ente per l’acquisto dell’appartamento, ma l’ente non aveva dato seguito al trasferimento del bene; e) era irrilevante il fatto che lei nel 2005 aveva acquistato un locale categoria C ad uso negozio atteso che la normativa vigente in materia non contempla tali immobili tra quelli che concorrono ai fini della valutazione della permanenza deirequisiti reddituali.

L’ente si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21098/2013, respinta l’eccezione di giurisdizione, rigettava l’opposizione e condannava la Moschella al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione del giudice di primo grado proponeva impugnazione la Moschella, L’ente si costituiva anche nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8193/2018, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza del giudice di primo grado 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] resistito l’ente con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso e, in particolare, fa presente che in primo grado non era stata sollevata la questione della mancata applicazione della legge regionale n. 33/1987, in quanto non vi era stata nessuna contestazione da parte della convenuta sul fatto che la Moschella fosse subentrata nella locazionealla di lei nonna Bufarale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 della l.r.

Lazio n. 33/87, dell’art. 12 della l.r.

Lazio n. 12/1999, nonché degli artt. 132 c.p.c., dell’art.111 sesto comma Cost. e dell’art. 118 disp. att.

C.p.c. (in relazione all’art. 360 primo comma 4 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non ha applicato, ratione temporis, la l.r. n. 33/1987 ai fini dell’ampliamento e non ha motivato detta mancata applicazione.

Osserva che, se è vero che al momento del subentro era vigente la legge regionale n. 12/1999, era altrettanto vero che l’ampliamento del nucleo si era verificato e consolidato nel regime della legge regionale n. 33/1987, con la conseguenza che, a seguito dell’ampliamento (perfezionatosi in forza dell’art. 20 sesto comma della suddetta legge regionale), avrebbe dovuto essere affermato il suo diritto a subentrare nel contratto di locazione intestato alla propria nonna Italia Bufarale.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non l’ha considerata assegnataria dell’alloggio per cui è causa (nel senso di subentrata e/o avente titolo al subentro nella locazione, a seguito del decesso di sua nonna), nonostante che tale qualifica le fosse stata riconosciuta dalla stessa Ater nella lettera 21 ottobre 2009 e nella comparsa di costituzione e risposta (atti che sono stati totalmente ignorati).

Osserva che l’Ater non soltanto non aveva mai contestato la sua qualifica di assegnataria ma anzi in detti atti l’aveva espressamente dichiarata e confermata.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 sesto comma Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte ha rigettato (p. 5) l’eccezione di carenza di motivazione del provvedimento di rilascio sul presupposto che all’interno dello stesso vi sia l’espresso richiamo alla motivazione sine titulo.Osserva che nell’impugnato provvedimento non è spiegato per quale ragione lei, dopo 30 anni, occuperebbe sine titulo l’alloggio a decorrere dal 30 giugno 2008 e non avrebbe titolo al subentro.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 della l.r.

Lazio n. 12/1999 (in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non soltanto ha applicato, ai fini dell’ampliamento, detta norma, ma la ha anche erroneamente applicata.

Secondo la ricorrente, la circostanza che l’art. 12 non contempla espressamente, tra le ipotesi di ampliamento, le esigenze di convivenza con i familiari, previste invece dall’art. 11 ai fini dell’originaria assegnazione dell’alloggio, è attribuibile ad un difetto di coordinamento tra le due norme, in ragione del quale è possibile procedere ad una sua interpretazione estensiva.

Osserva parte ricorrente che l’ammissibilità di una interpretazione estensiva della norma si desume, oltre che dalla legge regionale n. 13/2018, che ha ampliato il numero dei soggetti in favore dei quali è previsto l’ampliamento, anche dalla delibera n. 38 del 2018 del Commissario straordinario dell’Ater di Roma, che ha per l’appunto interpretato l’art. 12 in esame nel senso da essa indicato.

2. Si premette che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione -locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass.22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass.09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass.17/09/2004, n. 18738).

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che (cfr., ad es., Cass. 9/05/2017, n. 11230) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizion e del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; b)la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione,nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.

Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere, in capo dei familiari dell'assegnatario, il diritto al subentro nel titolo di assegnazione dell’alloggio e.r.p., attribuito iure proprio (cfr. Cass. 10/01/2003, n. 178; Cass. 28/04/2003, n. 6588).

Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi (che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato) costituiscecondizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11230): dunque, il fatto che un congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cu ius, già assegnatario (Cass.20/12/2019, n. 34161; Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa (e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa).

In particolare, questa Corte, con la decisione 9/05/2017, n. 11230, dopo aver precisato che l'art. 12 del dpr 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale, ex art. 117 Cost., con particolare riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, ha rilevato che essa, nella disciplina del fenomeno successorio, è incentrata sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio e.r.p..

Quanto precede è evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12"), il quale, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa di iniziare il procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione.

In sostanza, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, anche la legislazione regionale del Lazio richiede un nuovo accertamento dei requisiti generali, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come "successibili", sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla "voltura" dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (...) prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, autorizzato dall'art. 13, comma 3, della legge n. 12/1999 (…), che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile .

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

3.1. Inammissibile è il primo motivo, in quanto nella sua illustrazione non argomenta, come dovrebbe, la violazione delle norme di legge regionali e nemmeno la loro falsa applicazione, ma postula che esse si sarebbero verificate in ragione di circostanze di fatto, la prima quella dell’avere vissuto con la nonna per oltre trenta anni, la seconda che la resistente l’avrebbe sempre considerata quale assegnataria.

Tanto evidenzia che il motivo ha la sostanza di sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti, la quale non è consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Peraltro, quanto al fatto di avere vissuto con la nonna già subentrata nell’assegnazione per 30 anni, non si indica dove e come fosse stato introdotto e acquisito in via probatoria agli atti del giudizio, sicché sotto tale profilo risulta anche violato l’art. 366 n. 6 c.p.c., che imponeva di fornire quella indicazione.

Quanto al fatto di essere stata considerata dall’ATER come assegnataria nelle due lettere indicate, il contenuto (riprodotto direttamente a pag. 5 nell’esposizione del fatto, quanto alla lettera del 2 - nel motivo si indica, peraltro, 21 - ottobre 2009, e quello genericamente riferito in modo indiretto a pag. 3 sempre dell’esposizione del fatto, laddove si afferma che in essa si faceva riferimento alla decadenza e non ad un’occupazione abusiva) non è in alcun modo idoneo a corroborare l’assunto, giacché il contenuto riprodotto quanto al primo documento non si spiega come e perché dovrebbe esprimere la volontà dell’ente di riconoscere alla ricorrente la qualità che vorrebbe e, dunque, si demanda a questa Corte di procedere di sua iniziativa a farlo, mentre il riferimento indiretto all’altra comunicazione, oltre a non specificare la parte del documento che conterrebbe quanto si sostiene, con manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., nuovamente non è corredato da alcuna argomentazione giustificativa dell’assunto, così nuovamente delegando inammissibilmente questa Corte nello stesso senso.

Quanto,infine , al riferimento alla comparsa di risposta, sussiste altrettale genericità.

Occorre poi aggiungere che il motivo è carente di qualsiasi argomentazione volta a spiegare come e perché dovesse essere applicata la norma dell’art. 20 comma 6 della l.r.

Lazio n. 33 del 1987.

Il motivo risulta, dunque, comunque del tutto generico (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017).

Infine, si rileva che, nelle ultime sei righe del motivo, del tutto eccentricamente rispetto all’intestazione, si allude ad una mancanza di motivazione su un motivo di appello, ma si evoca l’art. 132 c.p.c. e non l’art. 112 c.p.c.

E q uand’anche si volesse apprezzare la censura in questo senso, difetterebbe la sua ammissibilità ai sensi dell’art. 360- bis n. 2 c.p.c., secondo l’esegesi fornitane da Cass. n. 223421 del 2017 (e successive conformi) e ciò per difetto di decisività, sia per il fatto che, come si è detto, il presupposto della prova della convivenza trentennale non si sa se e dove sia stato acquisito, sia perché, come pure si è già detto, non è spiegato come e perché rilevasse la l.r. del 1987.

3.2. Inammissibile è il secondo m otivo, in quanto deduce la violazione degli artt. 115 c.c. e 2697 c.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass. Sez.

Un., n. 20867 del 2020; e, d’altra parte, presenta le stesse criticità del motivo precedente quanto all’evocazione della lettera dell’ottobre 2009.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto pretende di dedurre la violazione dell’art. 132 c.p.c. a) senza spiegare perché il riferimento alla motivazione dell’occupazione sine titulo non sarebbe stato sufficiente, b) senza riprodurre il contenuto del provvedimento e c) soprattutto evocando –contro la logica del vizio dedotto, per come individuato da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 -un elemento aliunde, il fatto della convivenza trentennale, riguardo al quale valgono sempre le carenze indicate a proposito del primo motivo.

3.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, atteso che non spiega come e perché sarebbe stato rilevante il contenuto dell’art. 11 della l.r. in relazionealla vicenda al fine di giustificare l’esegesi dell’art. 12 della legge, risolvendosi in una postulazione meramente apodittica.

4. Per completezza il Collegio rileva, comunque aggiuntivamente che tutti i motivi, in cui si articola – se li si potesse esam inare nonostante le carenze che ne determinano l’inammissibilità preliminare sotto i profili indicati – risulterebbero contenere prospettazioni inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

4.1. Quanto al primo, l'art. 12, comma 1, legge Regione Lazio n. 12 del 1999 prevede che in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5 .

Come già rilevato da questa corte nella pronuncia 4549/2017, la suddetta disposizione prevede il subingresso nell'assegnazione dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario così come definiti dall'art. 11, comma 5.

Il fatto a cui la norma collega l'effetto giuridico del subingresso è il decesso dell'assegnatario, sicché la disposizione a cui bisogna avere riguardo è quella vigente all'epoca del decesso.

4.2. Quanto al secondo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’assegnazione – che, si ribadisce, costituisce l’unico titolo che abiliti alla legittima detenzione di un alloggio e.r.p. –non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. n. 15645/2018 e n. 15196/2017): sia perché nella specie il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione; sia perché si verte nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.

In definitiva, la legittima detenzione di un alloggio e.r.p. può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A.

4.3. Quanto al terzo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si cfr., in part., Sezioni Unite n. 14267 del 2019), l’adozione dell’ordine di rilascio è per l’azienda un atto imposto dalla legge, ragion per cui i suoi effetti non si paralizzano con la deduzione di eventuali vizi amministrativi, ma soltanto con la dimostrazione dell’esistenza di un diritto.

Precisamente le Sezioni Unite con la menzionata sentenza hanno statuito che, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez.

U., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez.

U., 20 aprile 2018, n. 9918).

Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.

Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez.

U., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez.

U., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez.

U., 5 aprile2019, n. 9683).

4.4. Quanto alquarto motivo, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30781/2017 e n. 6017/2018): da un lato, l’art. 12 in esame rappresenta una lex specialis e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva, con la conseguenza che possono usufruire del beneficio del subentro soltanto i familiari ivi indicati (tra i quali non rientrano i discendenti); dall’altro,la fattispecie di cui all’art. 11 e quella di cui all’art. 12 sono tra di loro profondamente diverse, in quanto l’art. 11 indica i soggetti che possono fare parte del nucleo originariamente assegnatario mentre l’art. 12 indica coloro che possono vantare un diritto al subentro: il fatto che quest’ultimi siano una categoria più ristretta rispetto ai primi si giustifica in considerazione del fatto l’ente gestore ha il dovere di rivalutare l’interesse pubblico all’assegnazione dell’alloggio resosi disponibile e, rispetto a detto dovere, il subentro costituisce un evento eccezionale.

Occorre qui ribadire che la ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di e.r.p., i quali non possono formare oggetto di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge; e che il subentro costituisce un’eccezione alla regola e, in quanto tale, non è suscettibile né di interpretazione estensiva né di interpretazione analogica.

5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 2.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19334/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre 4 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ATER) , elettivamente domiciliata in Roma V ia F. [OSCURATO:PERSONA] 20 (Avvocatura dell’ente), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8193/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data 29 ottobre 2010 l’[OSCURATO:PERSONA] (ATER) di Roma emetteva decreto n. 67347 con il quale intimava a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare l’alloggio, sito in Roma, occupato dalla stessa. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 comma 12 della legge n. 1035/72 la Moschella conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’ATER per sentire dichiarare inesistente e comunque illegittimo il decreto emesso dall’ente. A fondamento della domanda deduceva che: a) il provvedimento impugnato era inesistente ovvero nullo, in quanto privo della sottoscrizione del Presidente o di un suo delegato; b) la sua posizione, come si desumeva dalla nota 54871/2009 dell’ente, non poteva qualificarsi di occupante abusiva, ma di legittima assegnataria; c) lei risiedeva nell’alloggio fin dal 1978, ove abitava con i nonni [OSCURATO:PERSONA] e Italia Bufarale, che erano legittimi assegnatari dell’immobile; d) nel 2004 sua nonna aveva accettato tutte le condizioni fissate dall’ente per l’acquisto dell’appartamento, ma l’ente non aveva dato seguito al trasferimento del bene; e) era irrilevante il fatto che lei nel 2005 aveva acquistato un locale categoria C ad uso negozio atteso che la normativa vigente in materia non contempla tali immobili tra quelli che concorrono ai fini della valutazione della permanenza deirequisiti reddituali. L’ente si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21098/2013, respinta l’eccezione di giurisdizione, rigettava l’opposizione e condannava la Moschella al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione del giudice di primo grado proponeva impugnazione la Moschella, L’ente si costituiva anche nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8193/2018, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza del giudice di primo grado 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] resistito l’ente con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso e, in particolare, fa presente che in primo grado non era stata sollevata la questione della mancata applicazione della legge regionale n. 33/1987, in quanto non vi era stata nessuna contestazione da parte della convenuta sul fatto che la Moschella fosse subentrata nella locazionealla di lei nonna Bufarale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 della l.r. Lazio n. 33/87, dell’art. 12 della l.r. Lazio n. 12/1999, nonché degli artt. 132 c.p.c., dell’art.111 sesto comma Cost. e dell’art. 118 disp. att. C.p.c. (in relazione all’art. 360 primo comma 4 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non ha applicato, ratione temporis, la l.r. n. 33/1987 ai fini dell’ampliamento e non ha motivato detta mancata applicazione. Osserva che, se è vero che al momento del subentro era vigente la legge regionale n. 12/1999, era altrettanto vero che l’ampliamento del nucleo si era verificato e consolidato nel regime della legge regionale n. 33/1987, con la conseguenza che, a seguito dell’ampliamento (perfezionatosi in forza dell’art. 20 sesto comma della suddetta legge regionale), avrebbe dovuto essere affermato il suo diritto a subentrare nel contratto di locazione intestato alla propria nonna Italia Bufarale. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non l’ha considerata assegnataria dell’alloggio per cui è causa (nel senso di subentrata e/o avente titolo al subentro nella locazione, a seguito del decesso di sua nonna), nonostante che tale qualifica le fosse stata riconosciuta dalla stessa Ater nella lettera 21 ottobre 2009 e nella comparsa di costituzione e risposta (atti che sono stati totalmente ignorati). Osserva che l’Ater non soltanto non aveva mai contestato la sua qualifica di assegnataria ma anzi in detti atti l’aveva espressamente dichiarata e confermata. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 sesto comma Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte ha rigettato (p. 5) l’eccezione di carenza di motivazione del provvedimento di rilascio sul presupposto che all’interno dello stesso vi sia l’espresso richiamo alla motivazione sine titulo.Osserva che nell’impugnato provvedimento non è spiegato per quale ragione lei, dopo 30 anni, occuperebbe sine titulo l’alloggio a decorrere dal 30 giugno 2008 e non avrebbe titolo al subentro. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 della l.r. Lazio n. 12/1999 (in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte non soltanto ha applicato, ai fini dell’ampliamento, detta norma, ma la ha anche erroneamente applicata. Secondo la ricorrente, la circostanza che l’art. 12 non contempla espressamente, tra le ipotesi di ampliamento, le esigenze di convivenza con i familiari, previste invece dall’art. 11 ai fini dell’originaria assegnazione dell’alloggio, è attribuibile ad un difetto di coordinamento tra le due norme, in ragione del quale è possibile procedere ad una sua interpretazione estensiva. Osserva parte ricorrente che l’ammissibilità di una interpretazione estensiva della norma si desume, oltre che dalla legge regionale n. 13/2018, che ha ampliato il numero dei soggetti in favore dei quali è previsto l’ampliamento, anche dalla delibera n. 38 del 2018 del Commissario straordinario dell’Ater di Roma, che ha per l’appunto interpretato l’art. 12 in esame nel senso da essa indicato. 2. Si premette che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione -locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass.22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass.09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass.17/09/2004, n. 18738). Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che (cfr., ad es., Cass. 9/05/2017, n. 11230) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizion e del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; b)la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione,nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione. Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere, in capo dei familiari dell'assegnatario, il diritto al subentro nel titolo di assegnazione dell’alloggio e.r.p., attribuito iure proprio (cfr. Cass. 10/01/2003, n. 178; Cass. 28/04/2003, n. 6588). Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi (che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato) costituiscecondizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11230): dunque, il fatto che un congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cu ius, già assegnatario (Cass.20/12/2019, n. 34161; Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa (e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa). In particolare, questa Corte, con la decisione 9/05/2017, n. 11230, dopo aver precisato che l'art. 12 del dpr 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale, ex art. 117 Cost., con particolare riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, ha rilevato che essa, nella disciplina del fenomeno successorio, è incentrata sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio e.r.p.. Quanto precede è evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12"), il quale, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa di iniziare il procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione. In sostanza, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, anche la legislazione regionale del Lazio richiede un nuovo accertamento dei requisiti generali, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come "successibili", sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla "voltura" dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (...) prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, autorizzato dall'art. 13, comma 3, della legge n. 12/1999 (…), che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile . 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo, in quanto nella sua illustrazione non argomenta, come dovrebbe, la violazione delle norme di legge regionali e nemmeno la loro falsa applicazione, ma postula che esse si sarebbero verificate in ragione di circostanze di fatto, la prima quella dell’avere vissuto con la nonna per oltre trenta anni, la seconda che la resistente l’avrebbe sempre considerata quale assegnataria. Tanto evidenzia che il motivo ha la sostanza di sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti, la quale non è consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Peraltro, quanto al fatto di avere vissuto con la nonna già subentrata nell’assegnazione per 30 anni, non si indica dove e come fosse stato introdotto e acquisito in via probatoria agli atti del giudizio, sicché sotto tale profilo risulta anche violato l’art. 366 n. 6 c.p.c., che imponeva di fornire quella indicazione. Quanto al fatto di essere stata considerata dall’ATER come assegnataria nelle due lettere indicate, il contenuto (riprodotto direttamente a pag. 5 nell’esposizione del fatto, quanto alla lettera del 2 - nel motivo si indica, peraltro, 21 - ottobre 2009, e quello genericamente riferito in modo indiretto a pag. 3 sempre dell’esposizione del fatto, laddove si afferma che in essa si faceva riferimento alla decadenza e non ad un’occupazione abusiva) non è in alcun modo idoneo a corroborare l’assunto, giacché il contenuto riprodotto quanto al primo documento non si spiega come e perché dovrebbe esprimere la volontà dell’ente di riconoscere alla ricorrente la qualità che vorrebbe e, dunque, si demanda a questa Corte di procedere di sua iniziativa a farlo, mentre il riferimento indiretto all’altra comunicazione, oltre a non specificare la parte del documento che conterrebbe quanto si sostiene, con manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., nuovamente non è corredato da alcuna argomentazione giustificativa dell’assunto, così nuovamente delegando inammissibilmente questa Corte nello stesso senso. Quanto,infine , al riferimento alla comparsa di risposta, sussiste altrettale genericità. Occorre poi aggiungere che il motivo è carente di qualsiasi argomentazione volta a spiegare come e perché dovesse essere applicata la norma dell’art. 20 comma 6 della l.r. Lazio n. 33 del 1987. Il motivo risulta, dunque, comunque del tutto generico (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). Infine, si rileva che, nelle ultime sei righe del motivo, del tutto eccentricamente rispetto all’intestazione, si allude ad una mancanza di motivazione su un motivo di appello, ma si evoca l’art. 132 c.p.c. e non l’art. 112 c.p.c. E q uand’anche si volesse apprezzare la censura in questo senso, difetterebbe la sua ammissibilità ai sensi dell’art. 360- bis n. 2 c.p.c., secondo l’esegesi fornitane da Cass. n. 223421 del 2017 (e successive conformi) e ciò per difetto di decisività, sia per il fatto che, come si è detto, il presupposto della prova della convivenza trentennale non si sa se e dove sia stato acquisito, sia perché, come pure si è già detto, non è spiegato come e perché rilevasse la l.r. del 1987. 3.2. Inammissibile è il secondo m otivo, in quanto deduce la violazione degli artt. 115 c.c. e 2697 c.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass. Sez. Un., n. 20867 del 2020; e, d’altra parte, presenta le stesse criticità del motivo precedente quanto all’evocazione della lettera dell’ottobre 2009. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto pretende di dedurre la violazione dell’art. 132 c.p.c. a) senza spiegare perché il riferimento alla motivazione dell’occupazione sine titulo non sarebbe stato sufficiente, b) senza riprodurre il contenuto del provvedimento e c) soprattutto evocando –contro la logica del vizio dedotto, per come individuato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 -un elemento aliunde, il fatto della convivenza trentennale, riguardo al quale valgono sempre le carenze indicate a proposito del primo motivo. 3.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, atteso che non spiega come e perché sarebbe stato rilevante il contenuto dell’art. 11 della l.r. in relazionealla vicenda al fine di giustificare l’esegesi dell’art. 12 della legge, risolvendosi in una postulazione meramente apodittica. 4. Per completezza il Collegio rileva, comunque aggiuntivamente che tutti i motivi, in cui si articola – se li si potesse esam inare nonostante le carenze che ne determinano l’inammissibilità preliminare sotto i profili indicati – risulterebbero contenere prospettazioni inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. 4.1. Quanto al primo, l'art. 12, comma 1, legge Regione Lazio n. 12 del 1999 prevede che in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5 . Come già rilevato da questa corte nella pronuncia 4549/2017, la suddetta disposizione prevede il subingresso nell'assegnazione dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario così come definiti dall'art. 11, comma 5. Il fatto a cui la norma collega l'effetto giuridico del subingresso è il decesso dell'assegnatario, sicché la disposizione a cui bisogna avere riguardo è quella vigente all'epoca del decesso. 4.2. Quanto al secondo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’assegnazione – che, si ribadisce, costituisce l’unico titolo che abiliti alla legittima detenzione di un alloggio e.r.p. –non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. n. 15645/2018 e n. 15196/2017): sia perché nella specie il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione; sia perché si verte nell’ambito dell’erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari. In definitiva, la legittima detenzione di un alloggio e.r.p. può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A. 4.3. Quanto al terzo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si cfr., in part., Sezioni Unite n. 14267 del 2019), l’adozione dell’ordine di rilascio è per l’azienda un atto imposto dalla legge, ragion per cui i suoi effetti non si paralizzano con la deduzione di eventuali vizi amministrativi, ma soltanto con la dimostrazione dell’esistenza di un diritto. Precisamente le Sezioni Unite con la menzionata sentenza hanno statuito che, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. U., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. U., 20 aprile 2018, n. 9918). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. U., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. U., 5 aprile2019, n. 9683). 4.4. Quanto alquarto motivo, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30781/2017 e n. 6017/2018): da un lato, l’art. 12 in esame rappresenta una lex specialis e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva, con la conseguenza che possono usufruire del beneficio del subentro soltanto i familiari ivi indicati (tra i quali non rientrano i discendenti); dall’altro,la fattispecie di cui all’art. 11 e quella di cui all’art. 12 sono tra di loro profondamente diverse, in quanto l’art. 11 indica i soggetti che possono fare parte del nucleo originariamente assegnatario mentre l’art. 12 indica coloro che possono vantare un diritto al subentro: il fatto che quest’ultimi siano una categoria più ristretta rispetto ai primi si giustifica in considerazione del fatto l’ente gestore ha il dovere di rivalutare l’interesse pubblico all’assegnazione dell’alloggio resosi disponibile e, rispetto a detto dovere, il subentro costituisce un evento eccezionale. Occorre qui ribadire che la ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di e.r.p., i quali non possono formare oggetto di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge; e che il subentro costituisce un’eccezione alla regola e, in quanto tale, non è suscettibile né di interpretazione estensiva né di interpretazione analogica. 5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 2.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi
Decreto Cassazione n. 12957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris