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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17159/2026

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l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3761/2021depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 1.6.2021 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale del medesimo circondario e con la quale era stata rigettatala domanda di accertamento del suo diritto di subentro nel contratto dilocazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Romaoriginariamente locato alla madre.La ricorrente aveva dedotto di abitare nell’alloggio sin dal 1987, di aversempre fatto parte del nucleo familiare dei genitori e di avertemporaneamente spostato solo la residenza altrove, riportandovela nelluglio 2020 dopo la morte della madre, ma prima di quella del padresubentrato nel godimento dell’alloggio stesso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la fondatezza della domandapoiché mai era stato ampliato il nucleo familiare ai fini dell’assegnazionedell’alloggio ai conviventi secondo la regolamentazione di cui alla l.r.12/1999.Il Tribunale, rilevato che non era mai stato richiesto l’ampliamento delnucleo familiare, che il padre dell’attrice non aveva neppure chiesto lavoltura a suo nome del contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva maicomunicato la sua presenza nell’immobile, rigettava la domanda.L’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondato sui medesimi motivi di fatto edi diritto veniva altresì rigettato.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Preliminarmente si rileva che il difensore di parte ricorrente ha dato attoche nelle more del giudizio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è deceduta.Si deve tuttavia rilevare che ‘nel giudizio di Cassazione, in considerazionedella particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità,non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con laconseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio non assume alcun rilievo, né consente agli eredidi tale parte l'ingresso nel processo’ (Cass n.1757/2016, Cass.n.9692/2013).Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 n.3 c.p.c. per «Falsa applicazione di norme di diritto,violazione del principio di cui all'art. 12 della legge regionale Lazio n. 12barra 1999 (nel testo vigente al momento del subentro avvenuto nel2000), in relazione al mancato riconoscimento della signora SilvestriZelinda come componente del nucleo familiare dell'originale assegnatarioe in relazione all'affermazione della Corte territoriale della mancanza didiritto al subentro in assenza della comunicazione dell'ampliamento delnucleo familiare».Assume che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che l’omessacomunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare escluda la possibilitàdi subentro non essendo prevista dalla normativa regionale alcunasanzione in merito, avendo la comunicazione indicata mera naturaricognitiva di un diritto già sorto.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, sempre ai sensi dell’art.360n.3 c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, conriferimento alla violazione del disposto di cui all'art. 11 e 12 della leggeregionale Lazio numero 12/1999 (nel testo vigente al momento delsubentro avvenuto nel 2000), in relazione all'affermazione della CorteNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026territoriale della mancanza di diritto al subentro in assenza dipresentazione formale della domanda di voltura nel rapporto locatizio».Assume che la mancata presentazione della formale voltura del contrattodi locazione ad opera del padre, che godeva dell’immobile insieme allamadre, non può avere quale conseguenza l’impossibilità di acquisire laqualità di assegnatario dell’alloggio.I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati.Si osserva che l’art.12 della L.R. 12/1999 dispone al primo comma che«Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o neglialtri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare,subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cuiall'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensidel comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5».Ai sensi del quarto comma: « per i fini di cui al comma 1, l'ampliamentodel nucleo familiare si determina nei seguenti casi: ..e) rientro dei figli,purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia diedilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.»Il successivo quinto comma dispone altresì che: «L'ingresso di uno deisoggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicatoall'ente gestore.

L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, aseguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenzadall'assegnazione.

Qualora dalla verifica risultino comunicazioni nonveritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'entegestore».Si premette che il ricorso, nei primi due motivi, omette completamente dispecificare ove le singole censure erano state svolte in sede di appello, econ quale tenore, e ciò in violazione del disposto di cui all’art.366 n.6.Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026c.p.c.; ancor più, dopo aver affermato che il Tribunale ha riconosciuto lasussistenza in fatto dell’effettivo rientro nell’abitazione oggetto dioriginaria assegnazione, non si allega alcun passaggio della motivazionerelativo al predetto accertamento.Anche a prescindere da tale profilo di inammissibilità, il ricorso ècomunque infondato.Ritiene infatti questa Corte di confermare l’indirizzo giurisprudenziale piùvolte affermato secondo cui “in materia di locazione di immobilidell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione èl'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina lacessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nelladisponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo poterediscrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore deisoggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, inqualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previstedalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendoinvece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione deiprincipi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto alsubentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466).

Secondo la prevalente epreferibile interpretazione a tale schema ricostruttivo non si sottrae ladisciplina dettata dalla citata legge reg.

Lazio n. 12 del 1999 [cheinterviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delleregioni ex art. 117 comma 4, Cost. (cfr.

Corte cost. sent. n. 94 del2007)].

Come è stato condivisibilmente rilevato (v.

Cass. n. 11230 del2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto almomento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazionead eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o divariazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibiliNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali chegiustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP.”.

Pertanto “le vicendesuccessorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali nonpuò insorgere il diritto, attribuito iure proprio (cfr.

Corte Cass. Sez. 2,Sentenza n. 178 del 10/01/2003; id.

Sez. 1, Sentenza n. 6588 del28/04/2003) ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo diassegnazione dell'alloggio e.r.p..

Non si dubita pertanto chel'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede comecomponente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscanocondizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto alsubentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo atali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per laconcessione del titolo di assegnazione dell'alloggio ERP.

La disciplinadettata dall'art. 12, comma 1, della legge regionale, individua infatti (inrelazione all'art. 11, commi 5 e 6 della legge regionale) i soggetticomponenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il"diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in taleaccertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, laprevia verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa,e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai"successibili" dei requisiti prescritti dalla legge reg.

Lazio n. 12 del 1999,art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinataall'assistenza abitativa.”(Cass. n.34161/2019, Cass. n.16063/2023).Ed ancora “va altresì osservato al riguardo che, in tema di locazioned'immobili di edilizia residenziale pubblica, costituisce orientamentoconsolidato di questa Corte che l'assegnazione, unico titolo che abiliti allalegittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "factaconcludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "adsubstantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed unapubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione diNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica dellapermanenza dei requisiti dei soggetti destinatari (Cass. n. 12957/2023;Cass. n. 4262/2024; Cass. n.22341/2025).Questa Corte ha poi altresì ritenuto che, proprio in considerazione dellenecessarie verifiche che la pubblica amministrazione deve svolgere al finedell’attribuzione dell’alloggio ERP, anche la comunicazione di rientro nelnucleo familiare deve essere necessariamente effettuata ai fini richiesti dalcomma 5 dell’art.12 l.12/1999 (Cass.n.549/2023 cui si rinvia per l’ampiamotivazione anche in merito alla citata Cass. n.25411/2017).Pertanto, nella specie, il motivo di ricorso non merita accoglimentoinquanto, a prescindere dall’effettiva prova dei requisiti in fatto in capoalla ricorrente, è mancata la richiesta di voltura dell’assegnazionedell’alloggio da parte del padre della [OSCURATO:PERSONA] così come la successivacomunicazione di rientro della stessa nel nucleo familiare e nell’alloggioprima del decesso del padre, né può essersi verificato alcun automaticosubentro, prima del padre e poi della ricorrente, in mancanza di un attoamministrativo di verifica della sussistenza dei necessari presupposti perl’assegnazione dell’alloggio seppur in via di subentro.

Deve escludersidunque il subentro stesso della ricorrente.Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 nn.3 e 4 c.p.c. per «violazione o falsa applicazione di norme didiritto nonché nullità della sentenza con riferimento alla violazione deldisposto di cui all'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e dell'art. 118disp. att. c.p.c. in relazione alla motivazione illogica, incoerente, incongruae contraddittoria comunque inidonea a sostenere il decisum e che pertantoha determinato una decisione ingiusta».Rileva che la domanda era diretta ad accertare il diritto al subentro e chela corte territoriale ha argomentato la propria decisione con riguardo alleipotesi di decadenza dall’assegnazione, mai eccepita dal ComuneNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026capitolino e con riferimento altresì ad ipotesi di assistenza materiale emorale dei genitori ovvero di pagamento dei canoni di locazione maiinvocate da essa ricorrente.Il motivo è infondato.La motivazione svolta dalla corte territoriale è comprensibile elogicamente sviluppata.Le argomentazioni svolte a proposito della decadenza presentano merocarattere ulteriormente esplicativo della soluzione affermata dal giudicedel gravame e non inficiano in alcun modo l’essenza della pronunciafondata sulla necessità di un atto formale della pubblica amministrazioneper riconoscere il subentro di ogni avente diritto.Analogamente le deduzioni relative ad un’eventuale assistenza morale emateriale prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] o al pagamento di canoni confermano lamotivazione svolta (e sempre in assenza di possibile verifica dellecontestazioni svolte in appello).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.

P.Q.MLa CorteRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese delgiudizio di cassazione liquidate in euro 1.200,00 oltre euro 200,00 peresborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3761/2021depositata il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 1.6.2021 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale del medesimo circondario e con la quale era stata rigettatala domanda di accertamento del suo diritto di subentro nel contratto dilocazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Romaoriginariamente locato alla madre.La ricorrente aveva dedotto di abitare nell’alloggio sin dal 1987, di aversempre fatto parte del nucleo familiare dei genitori e di avertemporaneamente spostato solo la residenza altrove, riportandovela nelluglio 2020 dopo la morte della madre, ma prima di quella del padresubentrato nel godimento dell’alloggio stesso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la fondatezza della domandapoiché mai era stato ampliato il nucleo familiare ai fini dell’assegnazionedell’alloggio ai conviventi secondo la regolamentazione di cui alla l.r.12/1999.Il Tribunale, rilevato che non era mai stato richiesto l’ampliamento delnucleo familiare, che il padre dell’attrice non aveva neppure chiesto lavoltura a suo nome del contratto e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva maicomunicato la sua presenza nell’immobile, rigettava la domanda.L’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondato sui medesimi motivi di fatto edi diritto veniva altresì rigettato.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato intre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Preliminarmente si rileva che il difensore di parte ricorrente ha dato attoche nelle more del giudizio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è deceduta.Si deve tuttavia rilevare che ‘nel giudizio di Cassazione, in considerazionedella particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità,non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con laconseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeinstaurazione del giudizio non assume alcun rilievo, né consente agli eredidi tale parte l'ingresso nel processo’ (Cass n.1757/2016, Cass.n.9692/2013).Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 n.3 c.p.c. per «Falsa applicazione di norme di diritto,violazione del principio di cui all'art. 12 della legge regionale Lazio n. 12barra 1999 (nel testo vigente al momento del subentro avvenuto nel2000), in relazione al mancato riconoscimento della signora SilvestriZelinda come componente del nucleo familiare dell'originale assegnatarioe in relazione all'affermazione della Corte territoriale della mancanza didiritto al subentro in assenza della comunicazione dell'ampliamento delnucleo familiare».Assume che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che l’omessacomunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare escluda la possibilitàdi subentro non essendo prevista dalla normativa regionale alcunasanzione in merito, avendo la comunicazione indicata mera naturaricognitiva di un diritto già sorto.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, sempre ai sensi dell’art.360n.3 c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, conriferimento alla violazione del disposto di cui all'art. 11 e 12 della leggeregionale Lazio numero 12/1999 (nel testo vigente al momento delsubentro avvenuto nel 2000), in relazione all'affermazione della CorteNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026territoriale della mancanza di diritto al subentro in assenza dipresentazione formale della domanda di voltura nel rapporto locatizio».Assume che la mancata presentazione della formale voltura del contrattodi locazione ad opera del padre, che godeva dell’immobile insieme allamadre, non può avere quale conseguenza l’impossibilità di acquisire laqualità di assegnatario dell’alloggio.I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati.Si osserva che l’art.12 della L.R. 12/1999 dispone al primo comma che«Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o neglialtri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare,subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cuiall'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensidel comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5».Ai sensi del quarto comma: « per i fini di cui al comma 1, l'ampliamentodel nucleo familiare si determina nei seguenti casi: ..e) rientro dei figli,purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia diedilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.»Il successivo quinto comma dispone altresì che: «L'ingresso di uno deisoggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicatoall'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, aseguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenzadall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni nonveritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'entegestore».Si premette che il ricorso, nei primi due motivi, omette completamente dispecificare ove le singole censure erano state svolte in sede di appello, econ quale tenore, e ciò in violazione del disposto di cui all’art.366 n.6.Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026c.p.c.; ancor più, dopo aver affermato che il Tribunale ha riconosciuto lasussistenza in fatto dell’effettivo rientro nell’abitazione oggetto dioriginaria assegnazione, non si allega alcun passaggio della motivazionerelativo al predetto accertamento.Anche a prescindere da tale profilo di inammissibilità, il ricorso ècomunque infondato.Ritiene infatti questa Corte di confermare l’indirizzo giurisprudenziale piùvolte affermato secondo cui “in materia di locazione di immobilidell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione èl'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina lacessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nelladisponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo poterediscrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore deisoggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, inqualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previstedalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendoinvece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione deiprincipi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto alsubentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente epreferibile interpretazione a tale schema ricostruttivo non si sottrae ladisciplina dettata dalla citata legge reg. Lazio n. 12 del 1999 [cheinterviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delleregioni ex art. 117 comma 4, Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 94 del2007)]. Come è stato condivisibilmente rilevato (v. Cass. n. 11230 del2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto almomento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazionead eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o divariazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibiliNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali chegiustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP.”. Pertanto “le vicendesuccessorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali nonpuò insorgere il diritto, attribuito iure proprio (cfr. Corte Cass. Sez. 2,Sentenza n. 178 del 10/01/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 6588 del28/04/2003) ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo diassegnazione dell'alloggio e.r.p.. Non si dubita pertanto chel'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede comecomponente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscanocondizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto alsubentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo atali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per laconcessione del titolo di assegnazione dell'alloggio ERP. La disciplinadettata dall'art. 12, comma 1, della legge regionale, individua infatti (inrelazione all'art. 11, commi 5 e 6 della legge regionale) i soggetticomponenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il"diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in taleaccertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, laprevia verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa,e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai"successibili" dei requisiti prescritti dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999,art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinataall'assistenza abitativa.”(Cass. n.34161/2019, Cass. n.16063/2023).Ed ancora “va altresì osservato al riguardo che, in tema di locazioned'immobili di edilizia residenziale pubblica, costituisce orientamentoconsolidato di questa Corte che l'assegnazione, unico titolo che abiliti allalegittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "factaconcludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "adsubstantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed unapubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione diNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica dellapermanenza dei requisiti dei soggetti destinatari (Cass. n. 12957/2023;Cass. n. 4262/2024; Cass. n.22341/2025).Questa Corte ha poi altresì ritenuto che, proprio in considerazione dellenecessarie verifiche che la pubblica amministrazione deve svolgere al finedell’attribuzione dell’alloggio ERP, anche la comunicazione di rientro nelnucleo familiare deve essere necessariamente effettuata ai fini richiesti dalcomma 5 dell’art.12 l.12/1999 (Cass.n.549/2023 cui si rinvia per l’ampiamotivazione anche in merito alla citata Cass. n.25411/2017).Pertanto, nella specie, il motivo di ricorso non merita accoglimentoinquanto, a prescindere dall’effettiva prova dei requisiti in fatto in capoalla ricorrente, è mancata la richiesta di voltura dell’assegnazionedell’alloggio da parte del padre della [OSCURATO:PERSONA] così come la successivacomunicazione di rientro della stessa nel nucleo familiare e nell’alloggioprima del decesso del padre, né può essersi verificato alcun automaticosubentro, prima del padre e poi della ricorrente, in mancanza di un attoamministrativo di verifica della sussistenza dei necessari presupposti perl’assegnazione dell’alloggio seppur in via di subentro. Deve escludersidunque il subentro stesso della ricorrente.Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 nn.3 e 4 c.p.c. per «violazione o falsa applicazione di norme didiritto nonché nullità della sentenza con riferimento alla violazione deldisposto di cui all'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e dell'art. 118disp. att. c.p.c. in relazione alla motivazione illogica, incoerente, incongruae contraddittoria comunque inidonea a sostenere il decisum e che pertantoha determinato una decisione ingiusta».Rileva che la domanda era diretta ad accertare il diritto al subentro e chela corte territoriale ha argomentato la propria decisione con riguardo alleipotesi di decadenza dall’assegnazione, mai eccepita dal ComuneNumero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026capitolino e con riferimento altresì ad ipotesi di assistenza materiale emorale dei genitori ovvero di pagamento dei canoni di locazione maiinvocate da essa ricorrente.Il motivo è infondato.La motivazione svolta dalla corte territoriale è comprensibile elogicamente sviluppata.Le argomentazioni svolte a proposito della decadenza presentano merocarattere ulteriormente esplicativo della soluzione affermata dal giudicedel gravame e non inficiano in alcun modo l’essenza della pronunciafondata sulla necessità di un atto formale della pubblica amministrazioneper riconoscere il subentro di ogni avente diritto.Analogamente le deduzioni relative ad un’eventuale assistenza morale emateriale prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] o al pagamento di canoni confermano lamotivazione svolta (e sempre in assenza di possibile verifica dellecontestazioni svolte in appello).Il ricorso deve dunque essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza. P.Q.MLa CorteRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese delgiudizio di cassazione liquidate in euro 1.200,00 oltre euro 200,00 peresborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.Numero registro generale 29593/2021Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 17159/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]