CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eRel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32811/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2241 /201 9 , pubblicata in data2 aprile 201 9 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto di rilascio emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, chiedendo che venisse accertato il proprio diritto al subentro nel contratto di locazione intercorso tra la madre, [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 12 novembre 2006, e l’Ater, a seguito di intervenuto ampliamento del nucleo familiare della assegnataria, dalla stessa comunicato all’Ente. A sostegno della domanda evidenziò che: dopo essersi allontanato, a seguito di matrimonio, dall’immobile, assegnato alla madre, era rientrato nel nucleo familiare della madre a seguito di intervenuta separazione personale dal coniuge; l’assegnataria aveva tempestivamente comunicato l’ampliamento del proprio nucleo familiare, dapprima con un documento scritto di proprio pugno, non accettato, e, successivamente, con un modulo prestampato e protocollato, di cui le era stata rilasciata una copia; analoga comunicazione era stata effettuata dall’assegnataria al Comune di Roma ai fini dell’aggiornamento della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti. In esito alla costituzione dell’Ater, che negò di avere ricevuto la comunicazione di ampliamento da parte dell’assegnataria, il Tribunale di Roma, respinte tutte le richieste istruttorie formulate, rigettò la domanda, rilevando che in atti vi era una mera comunicazione, della Volpetti allo Iacp,di rientro del figlio nel nucleo familiare, ma che non risultava formulata dall’assegnataria richiesta all’Ater di ampliamento del nucleo familiare, come previsto dal comma 5 dell’art. 12 della l.regionale n. 12/99. 2. La sentenza, impugnata dal Marini , è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, che, richiamando l’art. 12 della legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, ha osservato che l’appellante non aveva offerto prova di rivestire ‹‹la qualità di uno dei soggetti previsti dalla norma››, né che fosse stata data comunicazione del rientro nel nucleo familiare della madre. Ha rilevato, in particolare, che la mera allegazione, da parte dell’appellante,che fosse stata data comunicazione del suo rientro nel nucleo familiare della madre nulla provava a fronte della contestazione della ricezione di tale comunicazione e che neppure era stata depositata documentazione relativa alla intervenuta separazione, essendo stato prodotto solo il verbale di separazione , non munito del provvedimento di omologa; ha, infine, aggiunto che non era intervenuto provvedimento ricognitivo da parte dell’ente proprietario. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Considerato che 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 158, 2697 e 2728 c.c., 711, quarto comma, 474, 115 e 116 c.p.c. e 12, comma 4, lett. e), l. r. n. 12/99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 o 5, c.p.c.››, per avere la decisione impugnata ritenuto insussistenti i presupposti per il legittimo subentro nel rapporto di locazione della madre, sul rilievo che il verbale di separazione prodotto non risultav a munito di decreto di omologazione. 2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹ violazione o falsa applicazione degli artt. 447-bis, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 e 2724 cod. civ. e 12, comma 5, l. r. n. 12/99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto di non ammettere le prove testimoniali articolate volte a dimostrare l’avvenuta consegna all’Ater della comunicazione di ampliamento del nucleo familiare da parte della assegnataria, nonostante agli atti fossero stati allegati documenti rappresentanti indizi gravi, precisi e concordanti anche ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., la cui valutazione complessiva era in grado di fornire una valida prova presuntiva della presentazione di detta comunicazione. Sottolinea, in particolare, che la Corte d’appello, sebbene la dichiarazione contenente la comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare fosse pacificamente da riferire all’assegnataria, l’aveva ritenuta non sufficiente a dimostrare che fosse stata data notizia, da parte della Volpetti, all’ente gestore del rientro del figlio nel nucleo familiare, stante la negazione della sua ricezione da parte dell’Ater, senza valutare che l’avere effettuato una comunicazione di per sé svantaggiosa (sotto il profilo dell’aumento dell’imposta) non poteva che rappresentare, unitamente alla dichiarazione scritta di pugno dalla stessa Volpetti, un chiaro indizio della avvenuta comunicazione di ampliamento del nucleo familiare. Addebita, quindi, ai giudici di merito di non avere adeguatamente valutato gli elementi indiziari in atti edi non avere ammesso la prova testimoniale . 3. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 447-bis, 115, 116 e 210 5 c.p.c., 2697 e 2729 cod. civ. e 12, comma 5, l. r. n. 12/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Si duole il ricorrente che la Corte d’appello non abbiaammesso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c od. proc. civ. , sempre al fine di dimostrare l’avvenuta consegna all’Ater della comunicazione di ampliamento del nucleo familiare, pur essendo stati allegati documenti rappresentanti indizi gravi, precisi e concordanti dell’avvenutapresentazione di siffatta comunicazione. 4. I motivi formulati sono complessivamente inammissibili, in quanto nessuno di essi attinge la motivazione resa dalla decisione impugnata, nella sua parte finale, quanto alla mancanza del provvedimento ricognitivo, trattandosi di ratio decidendi da sola idonea a sorreggere la motivazionequanto al rigetto dell’appello. 5. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminatiin quanto entrambi volti a denunciare che la Corte territoriale non haammesso le richieste istruttorie formulate, vanno preliminarmente scrutinati per ragioni di ordine logico e sono inammissibili. 5.1. Il ricorrente assume di avere dedotto la prova testimoniale – i cui capitoli vengono trascritti - e di avere avanzato istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. in primo grado , ripro ponendo le medesime istanze istruttorie in secondo grado , a seguito di immotivato rigetto da parte del giudice di primo grado;addebita al la Corte d’appello di av erle parimenti respinte senza una adeguata motivazione. Ilricorrente omette, tuttavia, di precisare se le istanze istruttorie sono state reiterate in secondo grado in sede di precisazione delle conclusioni. E poiché la sentenza nulla dice al riguardo, in mancanza di dimostrazione del mantenimento della richiesta della prova testimoniale e della istanza ex art. 210 cod. proc. civ. in sede di precisazione delle conclusioni, deve far si applicazione del principio secondo cui ‹‹in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimost rare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello››( Cass., sez. 3, 13/09/2019, n. 22883 ; Cass., sez. 2, 27/02/2019, n. 5741; Cass., sez. 6-3, 23/11/2021, n. 36134). 5.2. Le doglianze non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità neppure là dove si denuncia la violazione dell’art.2729 cod. civ., in quanto, per come formulato, il motivo non è rispettoso dei criteri indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018. Infatti, la critica al ragionamento svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti,e quindi nella sollecitazione di un controllo sulla motivazione, che tuttavia non è consentitose non quando si denunci l’omesso esame di un fatto, principale o secondario, rilevante e decisivo, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, in cui nonviene neppure indicato quale sia il fatto storico pretermesso. 5.3. Ne consegue che neppure è ipotizzabile la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‹‹nuovo›› art. 360 , primo comma, n. 5 , c od. pro c. civ .) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598; Cass., sez. 6-3, 23/10/2018, n. 26769). 6. L’inammissibilità del secondo e del terzo motivo comporta che la decisione impugnata resta comunque giustificata, sulla base di una autonoma ratio decidendi , dal rilievo ostativo, correttamente attribuito dai giudici di appello, ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge regionale n. 12 del 1999, alla mancata comunicazione, da parte della assegnataria, del rientro del figlio nel nucleo familiare. Ai sensi della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, «l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che «qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente,il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei p rincipi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass.. sez. 1, 17/09/2004, n. 18738; Cass., sez. 3, 09/05/2017, n. 11230; Cass., sez. 6-3, 04/07/2017, n. 16466). Anche la disciplina dettata dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 , come è stato rilevato da questa Corte (Cass., sez. 3, 09/05/2017,n. 11230) risulta imperniat a sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio. Pertanto, l'accertamento dei requisiti soggettivi, che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato, costituiscecondizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio. La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della legge regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della legge regionale) i soggetti componenti del ‹‹ nucleo familiare ›› legittimati attivamente ad esercitare il ‹‹ diritto di subentro nell'assegnazione››, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai ‹‹successibili››dei requisiti prescritti dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per l'accesso all'edilizia r esidenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell’Ente gestore, nessun subentro può prodursi. Da tanto discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 7. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva dell’Azienda territoriale per l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp