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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2023

Cassazione n. 36291/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18480/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 449/2022 depositata il24/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha acquistato e poi messo in vendita apparecchi elettronici di gioco normalmente utilizzati dagli utenti nelle relative sale da gioco.

Gli apparecchi sono stati acquistati in quanto ritenuti conformi alle specifiche tecniche imposte da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.- Se non che, quegli stessi apparecchi di gioco sono stati poi oggetto di un provvedimento di sequestro penale, basato proprio sulla loro irregolarità amministrativa, sequestro che poi si è trasformato in un provvedimento di confisca, all’esito di un procedimento penale. 2.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque citato in giudizio Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] lamentando di avere subito un danno nel fatto di avere erroneamente confidato nella certificazione di regolarità degli apparecchi, rivelatasi poi errata, e nel conseguente provvedimento ablatorio imposto alla società dal giudice penale. 3.-Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, che ha ritenuto l’eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, ed ha osservato come si trattasse di termine quinquennale, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità, e che quel termine decorreva dal momento del sequestro e non già da quello di confisca. 4.-Questa decisione è impugnata dalla società con cinque motivi di ricorso e memoria.

Ne chiede il rigetto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta una violazione dell’articolo 702 bis c.p.c.

La questione è la seguente.

La ricorrente aveva eccepito, in primo grado, la tardiva costituzione in giudizio della Amministrazione: il giudice aveva dato termine fino al 15.1.20016, con il decreto di fissazione della udienza, mentre la costituzione è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Tribunale non si è pronunciato, e la questione è stata riproposta in appello, dove è stata rigettata con il seguente argomento: la costituzione è tempestiva se avviene comunque nel termine di dieci giorni prima della udienza (ex articolo 702 bis c.p.c.), non rilevando invece il diverso termine assegnato dal giudice, essendo la decadenza (dalla eccezione di prescrizione) “connessa esclusivamente alla mancata costituzione del convenuto entro il termine di dieci giorni prima della udienza” (p.8).

Più precisamente, se il termine per la costituzione del convenuto può essere fissato anteriormente ai dieci giorni (come nel caso che ci occupa) ad opera del provvedimento del giudice, che fissa l’udienza, quello invece per eccepire la prescrizione ha sorte diversa, in quanto coincide con il decimo giorno anteriore alla udienza, per espressa previsione dell’articolo 702 c.p.c..

Questa ricostruzione è contestata dalla ricorrente, la quale invece assume che i due termini coincidono (per costituirsi e per eccepire) e scadono quando il giudice fissa il limite per costituirsi, termine che altrimenti non avrebbe ragione d’essere se comunque sia si applicasse quello di legge, o quest’ultimo si sostituisse a quello automaticamente.

Il motivo è fondato.

E’ principio di diritto che Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702- bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione (Cass. 22205/ 2023).

Osserva questa Corte, nel precedente citato, che il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, cit. consenta al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile.

Il che viene a significare che il giudice, mentre non pù concedere al convenuto un termine che sia pi ù a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben pù imporne uno pi ù ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine più ampio è stato stabilito, esso non pu ̀̀ che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis (p. 7 della motivazione).

Questo orientamento va condiviso, con la conseguenza che, atteso che l’Amministrazione si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche l’eccezione di prescrizione, fatta, per l’appunto, al momento della costituzione in giudizio: né pù ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale. 6.-L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri quattro.

Essi infatti vertono, il secondo, sulla natura della responsabilità, se da illecito aquiliano o da contatto sociale, e dunque sul conseguente termine di prescrizione; il terzo, sul dies a quo della prescrizione, se stabilito al momento del sequestro o alla successiva definitiva consapevolezza della irregolarità dei macchinari; il quarto sulla circostanza che il giudice di merito non si è pronunciato sulla questione della decorrenza, sempre della prescrizione, a partire dalla scadenza dei nulla osta fissata dall’Amministrazione; il quinto sull’omesso esame del fatto indicato al motivo precedente.

Si tratta dunque tutti di motivi che attengono alla durata ed al termine di inizio della prescrizione e presuppongono che di prescrizione possa discutersi.

Il ricorso va pertanto accolto.

La decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18480/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 449/2022 depositata il24/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha acquistato e poi messo in vendita apparecchi elettronici di gioco normalmente utilizzati dagli utenti nelle relative sale da gioco. Gli apparecchi sono stati acquistati in quanto ritenuti conformi alle specifiche tecniche imposte da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.- Se non che, quegli stessi apparecchi di gioco sono stati poi oggetto di un provvedimento di sequestro penale, basato proprio sulla loro irregolarità amministrativa, sequestro che poi si è trasformato in un provvedimento di confisca, all’esito di un procedimento penale. 2.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque citato in giudizio Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] lamentando di avere subito un danno nel fatto di avere erroneamente confidato nella certificazione di regolarità degli apparecchi, rivelatasi poi errata, e nel conseguente provvedimento ablatorio imposto alla società dal giudice penale. 3.-Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, che ha ritenuto l’eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, ed ha osservato come si trattasse di termine quinquennale, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità, e che quel termine decorreva dal momento del sequestro e non già da quello di confisca. 4.-Questa decisione è impugnata dalla società con cinque motivi di ricorso e memoria. Ne chiede il rigetto l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta una violazione dell’articolo 702 bis c.p.c. La questione è la seguente. La ricorrente aveva eccepito, in primo grado, la tardiva costituzione in giudizio della Amministrazione: il giudice aveva dato termine fino al 15.1.20016, con il decreto di fissazione della udienza, mentre la costituzione è avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale non si è pronunciato, e la questione è stata riproposta in appello, dove è stata rigettata con il seguente argomento: la costituzione è tempestiva se avviene comunque nel termine di dieci giorni prima della udienza (ex articolo 702 bis c.p.c.), non rilevando invece il diverso termine assegnato dal giudice, essendo la decadenza (dalla eccezione di prescrizione) “connessa esclusivamente alla mancata costituzione del convenuto entro il termine di dieci giorni prima della udienza” (p.8). Più precisamente, se il termine per la costituzione del convenuto può essere fissato anteriormente ai dieci giorni (come nel caso che ci occupa) ad opera del provvedimento del giudice, che fissa l’udienza, quello invece per eccepire la prescrizione ha sorte diversa, in quanto coincide con il decimo giorno anteriore alla udienza, per espressa previsione dell’articolo 702 c.p.c.. Questa ricostruzione è contestata dalla ricorrente, la quale invece assume che i due termini coincidono (per costituirsi e per eccepire) e scadono quando il giudice fissa il limite per costituirsi, termine che altrimenti non avrebbe ragione d’essere se comunque sia si applicasse quello di legge, o quest’ultimo si sostituisse a quello automaticamente. Il motivo è fondato. E’ principio di diritto che Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702- bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione (Cass. 22205/ 2023). Osserva questa Corte, nel precedente citato, che il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, cit. consenta al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile. Il che viene a significare che il giudice, mentre non pù concedere al convenuto un termine che sia pi ù a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben pù imporne uno pi ù ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine più ampio è stato stabilito, esso non pu ̀̀ che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis (p. 7 della motivazione). Questo orientamento va condiviso, con la conseguenza che, atteso che l’Amministrazione si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche l’eccezione di prescrizione, fatta, per l’appunto, al momento della costituzione in giudizio: né pù ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale. 6.-L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri quattro. Essi infatti vertono, il secondo, sulla natura della responsabilità, se da illecito aquiliano o da contatto sociale, e dunque sul conseguente termine di prescrizione; il terzo, sul dies a quo della prescrizione, se stabilito al momento del sequestro o alla successiva definitiva consapevolezza della irregolarità dei macchinari; il quarto sulla circostanza che il giudice di merito non si è pronunciato sulla questione della decorrenza, sempre della prescrizione, a partire dalla scadenza dei nulla osta fissata dall’Amministrazione; il quinto sull’omesso esame del fatto indicato al motivo precedente. Si tratta dunque tutti di motivi che attengono alla durata ed al termine di inizio della prescrizione e presuppongono che di prescrizione possa discutersi. Il ricorso va pertanto accolto. La decisione cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
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