CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 22205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11798 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Coppoletta R.G. 11798/2020 Cron. Rep. C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6996/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 702-biscod. proc. civ. i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione mediche – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna della convenuta al pagamento, in loro favore, dell’adeguata retribuzione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ovvero al risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito. Il Tribunale di Catania dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, dove la causa fu riassunta dagli attori. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accertò, per alcuni dei ricorrenti, l’esistenza del giudicato o comunque la litispendenza in relazione a giudizi analoghi e dichiarò non luogo a provvedere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta cancellazione della causa dal ruolo. 2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme, rispettivamente, di euro 33.570 in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], di euro 26.856 in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di euro 20.142 in favore dei dottori Strazzanti, Granà e Bonanno. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, che era fondato il primo motivo di appello col quale gli appellanti avevano lamentato la decadenza della Presidenza del Consiglio rispetto alla sollevata eccezione di prescrizione. Il Tribunale, infatti, aveva fissato, per la costituzione di quest’ultima ai sensi dell’art. 702-bis, terzo comma, cod. proc. civ., il termine del 24 aprile 2015, essendo l’udienza fissata per il 7 maggio 2015. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, però, si era costituita soltanto il 27 aprile 2015, per cui l’eccezione di prescrizione era da ritenere tardiva. 2.2. Ciò premesso, la Corte romana è passata al merito della pretesa avanzata dai medici e ha osservato che, in relazione alle specializzazioni non comprese nell’elenco di cui alle note direttive comunitarie i medici erano tenuti a dimostrare l’equipollenza rispetto a quelle previste; e il relativo onere della prova era a loro carico, a nulla rilevando il fatto che quelle specializzazioni fossero state poi inserite nel d.m. 31 ottobre 1991, perché la sussistenza delle condizioni per il diritto alla remunerazione costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio. Ne conseguiva che dovevano essere rigettate le domande dei dottori Libra, Labruna, Palmeri, Spoto, Pulvirenti e Milazzo, avendo costoro conseguito specializzazioni non comprese negli elenchi di cui alle direttive comunitarie. Quanto ai rimanenti medici appellanti, la domanda meritava accoglimento, con condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di durata dei rispettivi corsi, con interessi dal 3 agosto 2001, data della costituzione in mora. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato a due motivi. Resistono i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Strazzanti, Granà e Bonanno con un unico controricorso. Col medesimo atto propongono ricorso incidentale i dottori Labruna, Mangano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 702-bis, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. in relazione all’eccezione di prescrizione. La parte ricorrente ricostruisce l’iterprocessuale del giudizio di primo grado, ricordando che la Presidenza del Consiglio dei ministri si era costituita, davanti al Tribunale, in data 27 aprile 2015, rispettando quindi il termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione che era stata fissata per il successivo 7 maggio. Dal testo dell’art. 702-bis cit. emerge che nel proce dimento sommario il convenuto deve costituirsi «entro dieci giorni prima dell’udienza di comparizione», a pena di decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio. I termini processuali, ivi compresi quelli concessi dal giudice, possono essere considerati perentori solo in presenza di un’apposita previsione legislativa, dovendosi altrimenti ritenere tutti ordinatori. Poiché la citata disposizione definisce perentorio solo il termine di dieci giorni prima dell’udienza, il diverso e maggiore termine fissato nella specie dal giudice avrebbe dovuto essere considerato ordinatorio. Di conseguenza, essendo avvenuta la costituzione della Presidenza del Consiglio nel rispetto del termine di dieci giorni rispetto alla data dell’udienza, la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare tardiva la costituzione rispetto al termine fissato dal giudice; e l’eccezione di prescrizione, quindi, doveva essere considerata tempestiva, così come disposto dal Tribunale. Il motivo contesta, poi, il fatto che la sentenza impugnata abbia accolto in dispositivo la domanda della dottoressa Guarino nonostante ella non risultasse tra i medici appellanti, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. È opportuno premettere, in punto di fatto, che dal controllo degli atti –doveroso in considerazione del tipo di censura proposto, di carattere processuale – risulta che la causa, dopo essere stata riassunta davanti al Tribunale di Roma, fu chiamata alla prima udienza in data 23 febbraio 2015. In quell’occasione il difensore degli attori, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiese un breve rinvio per poter rinnovare la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rinvio che venne concesso dal giudice il quale fissòla successiva udienza per il 7 maggio, con termine per la notifica fino al 25 marzo e termine per la costituzione del convenuto fino al 24 aprile 2015. La costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenne il 27 aprile 2015, in vista dell’udienza del 7 maggio che era da ritenere, a tutti gli effetti, la prima udienza. 1.3. Ciò premesso, la questione di diritto sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi (a quanto consta per la prima volta) consiste nello stabilire come debba essere interpretata la disposizione dell’art. 702-bis, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile nella presente fattispecie ratione temporis (prima dell’abrogazione dello stesso, disposta dall’art. 3, comma 48, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149). In particolare, si tratta di stabilire quale sia l’interpretazione corretta dell’espressione, contenuta nel citato terzo comma, secondocui il giudice designato «fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza»; decidendo, in altri termini, entro quale data il convenuto debba costituirsi qualora il giudice gli conceda un termine che va a cadere prima dei dieci giorni antecedenti la data dell’udienza. Per poter rispondere a tale interrogativo è opportuno rilevare che il meccanismo delineato dalla legge – il quale pre vede la fissazione di un termine a ritroso, a carico del convenuto, imponendogli la costituzione in giudizio non oltre dieci giorni prima dell’udienza – ha di mira due obiettivi: da un lato, quello di garantire l’attore, il quale deve essere messo in condizione di conoscere la linea difensiva del convenuto entro un termine ragionevole antecedente l’udienza; dall’altro, quello di consentire al giudice di avere a disposizione un termine minimo per poter studiare gli atti processuali e condurre la prima udienza essendo adeguatamente preparato. D’altra parte, lo stesso terzo comma dell’art. 702-bis cit. dispone che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, «deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione»; e quest’ulteriore cadenza processuale è fissata a tutela del convenuto, il quale deve parimenti disporre di un tempo ragionevole per preparare le sue difese. Questo essendo il quadro normativo, la Corte ritiene che la questione debba essere risolta alla luce dei principi generali dettati in materia di termini processuali. Se è vero, infatti, che l’art. 152, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che sia la legge stessa a definirli perentori, è altrettanto vero che questa seconda affermazione va intesa, come riconosciuto da autorevole dottrina, nel senso che la perentorietà di un termine non debba derivare solo dall’espressa previsione della legge, ma possa desumersi indirettamente attraverso le espressioni usate e attraverso la considerazione del profilo funzionale di quel termine. Applicando questo principio generale al caso specifico, si trae la conclusione per cui il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, cit. consenta al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile. Il che viene a significare che il giudice, mentre non può concedere al convenuto un termine che sia più a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben può imporne uno più ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine più ampio è stato stabilito, esso non può che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis. La decisione della Corte d’appello, dunque, è da ritenere corretta, perché, essendosi l’Avvocatura dello Stato costituita in data 27 aprile 2015, il termine fissato dal giudice per il 24 aprile non è stato rispettato; né può valere che tale costituzione sia avvenuta nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza indicato dall’art. 702-bis del codice. Per cui correttamente la Corte romana ha ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei ministri fosse decaduta dal potere di sollevare l’eccezione di prescrizione. 1.4. Il primo motivo del ricorso principale è perciò rigettato, enunciandosi il seguente principio di diritto: «Nelle cause trattate col rito sommario, l’art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., deve essere interpretato nel senso che il convenuto è tenuto a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza; qualora, però, il giudice abbia fissato un termine maggiore, questo deve intendersi come perentorio, per cui la costituzione del convenuto oltre detto termine è da ritenere tardiva, anche se avvenutanel rispetto del termine di legge di dieci giorni». 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 39, 42 e 324 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata accolto anche la domanda della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] nonostante ella non risultasse nell’elenco dei medici appellanti e nonostante fosse stata dichiarata, riguardo a lei, la litispendenza. 2.1. Il motivo è fondato. Come si legge dall’epigrafe della sentenza impugnata, la dottoressa Guarino non era tra gli appellanti. La Corte d’appello non ha mai nominato tale professionista, neppure nel corpo della motivazione, dove è scritto soltanto che sono fondate le domande degli «altri appellanti» – esclusi cioè quelli la cui domanda è stata respinta – tra i quali non figura la dottoressa Guarino. Il nome di quest’ultima compare invece nel solo dispositivo, senza alcuna spiegazione o illustrazione, ed è quindi da ritenere pacificamente come unrefuso; che però determina la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello accolto il gravame di un soggetto che non aveva impugnato la sentenza del Tribunale. Ricorso incidentale. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, degli artt. 4 e 5 della medesima, dell’art. 1 del d.m. 31 ottobre 1991 e dell’art. 1 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. I medici la cui domanda è stata respinta (Labruna, Mangano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dopo aver ricordato di aver conseguito una o due specializzazioni e di aver prodotto regolare certificazione attestante il superamento dei relativi corsi, richiamano la giurisprudenza di questa Corte che ammette il diritto alla remunerazione anche per alcune specializzazioni non comprese negli elenchi, a condizione che sussista l’equipollenza. Nella specie, i ricorrenti hanno conseguito specializzazioni in medicina legale e delle assicurazioni, farmacologia (indirizzo tossicologia), chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, fisiopatologia e fisiochinesi respiratoria e angiologia medica, tutte ricomprese negli elenchi del citato d.m. 31 ottobre 1991. Ritengono, quindi, che la loro domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento. 3.1. Il motivo non è fondato. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, quando il medico agisce deducendo l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione oppure l’indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due Stati membri, detta inclusione o indicazione è un fatto costitutivo delladomanda. Essa va dunque allegata dal medico attore, anche se, discendendo dal riscontro delle emergenze degli elenchi di cui alle note direttive, si profila come fatto costitutivo apprezzabile sub specie di mera quaestio iuris, che, come tale, non è oggetto di un’eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa e dunque sfugge anche all’incidenza del principio di non contestazione, che concerne le circostanze di fatto. Tanto con ogni conseguenza anche ai fini del possibile rilievo in sede di impugnazione. Quando, invece, il medico agisce deducendo l’equipollenza della specializzazione nazionale frequentata ad una di uno Stato membro indicata negli elenchi, certamente anche tale equipollenza è fatto costitutivo del diritto fatto valere dal medico, ma non è una mera quaestio iuris, implicando anche e necessariamente profili fattuali che debbono essere allegati dal medico per evidenziarla e dimostrarla. Rispetto a tali allegazioni è palese che si configura l’onere di contestazione e, qualora l’Amministrazione non abbia ottemperato ad esso in primo grado, si deve escludere che tale contestazione possa essere fatta in appello, e ciò nemmeno invocando la possibilità in appello di sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio, consentita dall’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Lo svolgimento di un’attività di contestazione di fatti che in primo grado non si erano contestati non è in alcun modo riconducibile a quel potere ed anzi, dovendo il thema probandi essere definito in primo grado in ossequio alle preclusioni indicate dalla disciplina dell’art. 183 cod. proc. civ., si tratta di attività che non è consentita in appello (per riferimenti in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735). Facendo applicazione di questi principi, nel caso in esame si ha che i ricorrenti si sono limitati ad osservare, a sostegno delle proprie ragioni, di aver ritualmente e tempestivamente prodotto fin dal giudizio di primo grado leidonee certificazioni dei rispettivi titoli conseguiti, ma tale indicazione non può essere sufficiente. Nessuna delle specializzazioni conseguite dai ricorrenti, infatti, risulta compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE; e i ricorrenti richiamano, a conforto della loro tesi, il fatto che esse sarebbero ricomprese nell’elenco di cui al d.m. 31 ottobre 1991. Rileva il Collegio, però, che tutti i medici ricorrenti dichiarano di aver conseguito le rispettive specializzazioni in data antecedente il citato decreto, con la sola eccezione del dott. [OSCURATO:PERSONA] che dichiara di aver conseguito la specializzazione in medicina legale nel 1994; la quale, però, è stata inserita nell’elenco del d.m. 31 ottobre 1991 solo a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. 30 ottobre 1993. Questa Corte ha già affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità (v. l’ordinanza n. 25414 del 2022 cit.), che nel periodo compreso tra la scadenza del termine concesso allo Stato italiano per dare attuazione alle direttive comunitarie e il completamento del corso di specializzazione da parte dei medici specializzandi non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» della specializzazione conseguita dagli odierni controricorrenti. Il che viene a significare che le specializzazioni degli odierni ricorrenti sono state conseguite in un momento nel quale nessuna disposizione dell’ordinamento eurounitario stabiliva la loro ricomprensione negli elenchi; né risulta essere stata mai proposta, in sede di merito, una possibile valutazione in termini di equipollenza e, a monte, dedotte le necessarie allegazioni fattuali giustificative, riguardo alle quali, se del caso, avrebbe potuto assumere rilievo il principio di non contestazione; i ter mini della pretesa equipollenza, infatti, non risultano indicati in questo giudizio di legittimità come proposti nel giudizio di merito (cosa che avrebbe richiesto l’indicazione del dove e del come di tale proposizione). È pertanto giuridicamente insostenibile che i corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti debbano ritenersi equipollenti a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne frequentato. E, se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla direttiva 75/363 (come modificata dalla direttiva 82/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (così l’ordinanza n. 25414del 2022). Per cui è irrilevante il fatto che la citata specializzazione sia stata ricompresa nelle successive direttive comunitarie (e nel d.m. 31 ottobre 1991), a fronte della conclusione del corso in epoca certamente anteriore a quella in cui la ricomprensione è divenuta obbligatoria. 4. In conclusione, è accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre è rigettato il primo, ed è rigettato anche il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione e senza rinvio, poiché la dottor essa [OSCURATO:PERSONA] non ave v a proposto appello avverso la decisione del Tribunale. In considerazione dell’esito della decisione, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate, anche in riferimento ai medici controricorrenti che sono risultati vincitori, attesa la novità della questione processuale relativa all’interpretazione dell’art. 702-bisdel codice di rito. Non occorre provvedere sulle spese di appello, data la mancanza di colpevolezza in capo all’intimata. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettail primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione e senza rinvio, poiché la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione; non luogo a provvedere sulle spese di appello quanto alla dottoressa Guar