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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 05666/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6500/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata ex lege presso gli uffici della medesima in [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdi ROMA n. 672/2024 depositata il 31/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal la ConsiglieraANNA MOSCARINI.Rilevato che: I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA] convennero, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendone la condanna al pagamento di somme a titolo di equa remunerazione per l’attività svolta durante il loro corso di specializzazione.

Si costituì in giudizio la convenuta, sollevando preliminarmente un’eccezione di prescrizione del diritto.

Il Tribunale adito, ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio della convenuta in quanto avvenuta dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, quindi nel termine previsto dall’art. 702 bis, comma 3 c.p.c. anche se successivamente al termine fissato dal giudice per la costituzioneai sensi del medesimo comma, accolse l’eccezione di prescrizione.

A seguito di appello dei medici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 672 del 31/1/2024, ha ritenuto fondato il motivo di appello con il quale gli appellanti avevanolamentato la decadenza della Presidenza del Consiglio dalla sollevata eccezione di prescrizione.

La Corte del gravame ha ritenuto di conformarsi all’indirizzo di questa Corte secondo cui “Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione” (Cass., n. 22205 del 2023).

Avverso la sentenza la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Hanno resistito i medici con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una proposta di definizione anticipata del ricorso nel senso della inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la corte del gravame deciso la questione processuale dedotta nel ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare,la proposta è così formulata: “considerato che l’unico motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c.; il provvedimento impugnato ha infatti deciso la questione di diritto processuale di che trattasi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. Ord. n. 22205 del 24/07/2023, Rv. 668606) e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; pertanto, propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità”. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha chiesto la decisione del Collegio.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,in vista della quale la parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – Nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152 cpc, comma 1 e 702 bis c.p.c. comma 3 e art. 12 delle prel. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la corte del gravame, nel ritenere perentorio il termine fissato dal giudice per la costituzione del convenuto, e dunque ritenendo tardiva la costituzione perfezionata dall’Avvocatura dello Stato entro i dieci giorni dalla udienzadi comparizione fissata, abbia violato l’art. 152, comma 1, l’art. 702-bis, co. 3 c.p.c. e l’art. 12 disp. prel. c.c.

In base al combinato disposto di queste disposizioni, ed in particolare al criterio dell’interpretazione letterale, la corte del gravame avrebbe errato nell’escludere la tempestività della costituzione avvenutaentro i dieci giorni dalla udienza indicata, così consentendo al giudice di ritenere un termine perentorio al di fuori di quelli ritenuti tali dal legislatore.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte nella PDA e cioè per contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha, sia nella menzionata ordinanza n. 22205 del 24/7/2023, sia in una successiva ordinanza n. 36291 del 28/12/2023, affermato il principio della perentorietà dei termini fissati dal giudice per la costituzione del convenuto nel procedimento sommario di cognizione, in ragione della peculiarità del rito.

Si richiama qui e si dà continuità al principio di diritto secondo cui “Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702- bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione” (Cass. 22205/ 2023).

Osserva questa Corte, nel precedente ora citato, che “il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, cit. consenta al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile.

Il che viene a significare che il giudice, mentre non pù concedere al convenuto un termine che sia più a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben pù imporne uno più ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine più ampio è stato stabilito, esso non può̀ che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis” (p. 7 della motivazione).

Questo orientamento va condiviso, con la conseguenza che, atteso che l’Amministrazione si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche l’eccezione di prescrizione, fatta, per l’appunto, al momento della costituzione in giudizio: né pù ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale.

Si rileva peraltro che parte ricorrente neppure ha depositato memoria illustrativa a seguito della ricezione della proposta.

Da quanto esposto consegue la piena adesione del Collegio alla proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, che si giustifica ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.

Ne consegue,ai sensi dell’art. 380-bis ult. comma c.p.c., oltre alla condanna alle spese, e, in applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la condanna ai sensi di questi ultimi, il cui disposto sottende, com’è noto, un abuso del processo.

Quanto all’applicazione del quarto comma, il Collegio condivide pienamente il principio di diritto secondo cui: In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bisc.p.c., è ammissibile la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., del Ministero della giustizia che abbia chiesto la decisione, ove questa risulti conforme alla proposta di definizione, giacché la Cassa delle ammende, sebbene sottoposta alla vigilanza di tale ministero, è un ente di diritto pubblico dotato di autonoma e distinta soggettività giuridica. (così Cass. n. 15324 del 2024).

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.400 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, nonché della somma di € 2000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.

Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500 a favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6500/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata ex lege presso gli uffici della medesima in [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdi ROMA n. 672/2024 depositata il 31/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal la ConsiglieraANNA MOSCARINI.Rilevato che: I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA] convennero, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendone la condanna al pagamento di somme a titolo di equa remunerazione per l’attività svolta durante il loro corso di specializzazione. Si costituì in giudizio la convenuta, sollevando preliminarmente un’eccezione di prescrizione del diritto. Il Tribunale adito, ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio della convenuta in quanto avvenuta dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, quindi nel termine previsto dall’art. 702 bis, comma 3 c.p.c. anche se successivamente al termine fissato dal giudice per la costituzioneai sensi del medesimo comma, accolse l’eccezione di prescrizione. A seguito di appello dei medici, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 672 del 31/1/2024, ha ritenuto fondato il motivo di appello con il quale gli appellanti avevanolamentato la decadenza della Presidenza del Consiglio dalla sollevata eccezione di prescrizione. La Corte del gravame ha ritenuto di conformarsi all’indirizzo di questa Corte secondo cui “Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione” (Cass., n. 22205 del 2023). Avverso la sentenza la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito i medici con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una proposta di definizione anticipata del ricorso nel senso della inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la corte del gravame deciso la questione processuale dedotta nel ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. In particolare,la proposta è così formulata: “considerato che l’unico motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 c.p.c.; il provvedimento impugnato ha infatti deciso la questione di diritto processuale di che trattasi in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (Cass. Ord. n. 22205 del 24/07/2023, Rv. 668606) e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; pertanto, propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia di inammissibilità”. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha chiesto la decisione del Collegio. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,in vista della quale la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – Nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152 cpc, comma 1 e 702 bis c.p.c. comma 3 e art. 12 delle prel. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la corte del gravame, nel ritenere perentorio il termine fissato dal giudice per la costituzione del convenuto, e dunque ritenendo tardiva la costituzione perfezionata dall’Avvocatura dello Stato entro i dieci giorni dalla udienzadi comparizione fissata, abbia violato l’art. 152, comma 1, l’art. 702-bis, co. 3 c.p.c. e l’art. 12 disp. prel. c.c. In base al combinato disposto di queste disposizioni, ed in particolare al criterio dell’interpretazione letterale, la corte del gravame avrebbe errato nell’escludere la tempestività della costituzione avvenutaentro i dieci giorni dalla udienza indicata, così consentendo al giudice di ritenere un termine perentorio al di fuori di quelli ritenuti tali dal legislatore. Il motivo è infondato per le ragioni esposte nella PDA e cioè per contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha, sia nella menzionata ordinanza n. 22205 del 24/7/2023, sia in una successiva ordinanza n. 36291 del 28/12/2023, affermato il principio della perentorietà dei termini fissati dal giudice per la costituzione del convenuto nel procedimento sommario di cognizione, in ragione della peculiarità del rito. Si richiama qui e si dà continuità al principio di diritto secondo cui “Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702- bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione” (Cass. 22205/ 2023). Osserva questa Corte, nel precedente ora citato, che “il fatto stesso che l’art. 702-bis, terzo comma, cit. consenta al giudice di “fissare” l’udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione è rimessa al giudice, nel rispetto di quella che è una soglia massima insuperabile. Il che viene a significare che il giudice, mentre non pù concedere al convenuto un termine che sia più a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben pù imporne uno più ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine più ampio è stato stabilito, esso non può̀ che essere perentorio, diversamente traducendosi l’ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis” (p. 7 della motivazione). Questo orientamento va condiviso, con la conseguenza che, atteso che l’Amministrazione si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche l’eccezione di prescrizione, fatta, per l’appunto, al momento della costituzione in giudizio: né pù ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale. Si rileva peraltro che parte ricorrente neppure ha depositato memoria illustrativa a seguito della ricezione della proposta. Da quanto esposto consegue la piena adesione del Collegio alla proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, che si giustifica ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c. Ne consegue,ai sensi dell’art. 380-bis ult. comma c.p.c., oltre alla condanna alle spese, e, in applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la condanna ai sensi di questi ultimi, il cui disposto sottende, com’è noto, un abuso del processo. Quanto all’applicazione del quarto comma, il Collegio condivide pienamente il principio di diritto secondo cui: In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bisc.p.c., è ammissibile la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., del Ministero della giustizia che abbia chiesto la decisione, ove questa risulti conforme alla proposta di definizione, giacché la Cassa delle ammende, sebbene sottoposta alla vigilanza di tale ministero, è un ente di diritto pubblico dotato di autonoma e distinta soggettività giuridica. (così Cass. n. 15324 del 2024). Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.400 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, nonché della somma di € 2000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500 a favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1
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