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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15829/2026

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Ciccotti -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo pronunciata nel proc.

RG n.3596/2017, rep. n. 2015/2019, depositata il 16/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Teramo convenendo ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendone la condanna a corrisponderle ilcompenso che affermava di aver maturato per l’attività professionaleNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026prestata a suo favore.

In particolare, i congiunti di [OSCURATO:PERSONA],deceduta presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA], avevano convenuto in giudiziola struttura chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti al decesso; la Casa di Cura aveva chiamato in causa DarioPacchioni, medico, per rivalersi nei suoi confronti ove fosse statacondannata a risarcire gli eredi Tommasini; [OSCURATO:PERSONA], facente partedello stesso studio legale al quale faceva capo l’avvocato cherappresentava la Casa di Cura, aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] (a dire delquale ciò era stato conseguenza del fatto che egli non poteva essereassistito dallo stesso legale della Casa di Cura); [OSCURATO:PERSONA] avevaaltresì allegato di aver provveduto pure a chiamare in causa la società diassicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] -con instaurazione di autonomo giudiziopoi riunito-, perchè tenesse indenne l’assicurato in caso di sua condanna apagare. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito contestando la pretesa dipagamento, e rilevando, in particolare, l’invalidità/nullità del mandatodifensivo conferito alla controparte la quale aveva agito in conflitto diinteressi.Il Tribunale di Teramo aveva escluso il diritto al compenso della Rossi,ritenendo che ella avesse agito in evidente conflitto di interessi; DanielaRossi esercitava infatti la professione negli stessi locali in cui la esercitaval’avvocato che difendeva la Casa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito inmanleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’attrice non avrebbe dovutoassumere il mandato difensivo e la violazione deontologica commessaaveva inciso sul momento genetico del contratto frustrandone la causa da individuarsi in termini di cooperazione gestoria, fondata sull’intuituspersonae, alla cui attuazione una delle parti si impegna, con precisiobblighi di diligenza, correttezza e buona fede, nei confronti dell’altra ecoinvolgendo anche l’attività defensionale svolta nell’autonomo giudizionei confronti della società assicuratrice.Numero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ha proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost. [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese nei termini previsti rispetto all’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione e la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 1418 e 1343 c.c., nonché 112c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrenteabbia tenuto una condotta censurabile sotto il profilo deontologico eavrebbe comunque erroneamente ricavato da ciò un limite della causa delcontratto, sancendone la nullità mentre al più esso sarebbe statoannullabile -e, in assenza di domanda, l’annullamento non avrebbe potutoessere rilevato d’ufficio-.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 152 e 154 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

Il Tribunale aveva dato al convenuto termine di venti giorni primadell’udienza per la costituzione, e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudiziodieci giorni prima dell’udienza, non lo aveva rispettato; il Giudice avrebbedovuto dichiarare tardiva la costituzione della controparte, con decadenzadella stessa dalla facoltà di sollevare eccezioni e domande riconvenzionali.3.

Il terzo motivo è relativo alla prospettata violazione degli artt.1419 e 1372 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Secondo la ricorrente il compenso avrebbe dovuto essere riconosciutoquantomeno per l’attività relativa alla domanda di manleva svolta neiconfronti della società assicuratrice.Numero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/20264.

Si ritiene opportuno esaminare congiuntamente i tre motivi diricorso sintetizzati, che richiedono la soluzione delle questioni relative allavalidità del mandato e della procura rilasciati dal cliente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi.Tutti e tre i motivi sono infondati.Anche affermando la tardività della costituzione in giudizio di DarioPacchioni, avvenuta nel termine di dieci giorni prima dell’udienza e quindidopo la scadenza del termine di giorni venti antecedenti all’udienzaindicato dal Giudice ex art. 702 bis co 3 c.p.c. -cfr.

Cass. n. 5666/2025-, ilrilievo della situazione di conflitto di interessi in cui versava [OSCURATO:PERSONA] relazione allo svolgimento del mandato difensivo per il controricorrenteera comunque rilevabile d’ufficio, non trattandosi di eccezione in sensostretto rimessa esclusivamente all’iniziativa della parte interessata.

Lasituazione di conflitto di interessi deriva infatti, nel caso di specie, non dauna relazione tra le parti -che potrebbe essere oggetto di disposizione trale stesse se queste si trovassero nella stessa posizione di forza- ma dallaviolazione del [OSCURATO:PERSONA] al quale deve essereimprontata l’attività del difensore, nell’interesse non solo del singolocliente ma pubblico, riguardante anche il corretto svolgimento delprocesso nel rispetto dei dettami degli artt. 24 e 111 della Costituzione.Il divieto per l’avvocato di assumere la difesa di più parti tra loro inconflitto di interesse sussiste, ai sensi dell’art. 24 del [OSCURATO:PERSONA] conflitto, anche solo potenziale, o svolga attività che possono porsi inconflitto con gli interessi del cliente, ma anche quando assuma la difesa diun soggetto in conflitto anche solo potenziale di interessi con altrosoggetto seguito da un professionista facente parte del suo stesso studiolegale.

Il comma quinto dell’art. 24 del richiamato [OSCURATO:PERSONA] se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati cheNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazioneprofessionale o che esercitino negli stessi locali e collaborinoprofessionalmente in maniera non occasionale .Ove si verifichi una situazione inquadrabile nell’ambito del conflitto diinteressi, ai sensi dell’art. 24 co 5 del [OSCURATO:PERSONA] citato, si deveconsiderare nullo il secondo mandato conferito -cfr. tra le altre, perargomentare in tal senso, Cass. n. 28427/2023; Cass. n. 20881/2024;Cass. n. 17456/2022; Cass. n. 1143/2020, Cass. n. 22772/2018; lesentenze richiamate si riferiscono ad ipotesi in cui uno stesso difensorerappresenti, nello stesso giudizio o in giudizi diversi, più soggetti inconflitto di interessi ma, proprio attraverso il disposto del comma 5dell’art. 24 cit., individuano principi applicabili anche nel caso in cui partiin conflitto di interessi siano difese da avvocati facenti parte dello stessostudio professionale; il fatto che una domanda correlata alla stessacontroversia nella quale si manifesta la situazione (anche solo potenziale)di conflitto di interessi sia stata svolta in un diverso giudizio poi riunito alprimo non supera le considerazioni svolte e non permette di valutarepositivamente il mandato riferito al secondo incarico, perché comunqueanch’esso coinvolto dallo stesso vizio originario del primo-.Nelle ipotesi descritte il vizio del mandato, che si riflette direttamentesulla procura e quindi sullo ius postulandi in capo al difensore, è di nullitàin ragione degli interessi di rango costituzionale alla cui tutela losvolgimento del mandato professionale dell’avvocato è deputato, interessiche vengono ad essere gravemente compromessi in presenza di unasituazione di conflitto -cfr. per argomenti a supporto delle considerazionisvolte, oltre alle pronunce sopra richiamate, Cass. n. 13204/2012, che,nell’affrontare le conseguenze dell’attività processuale del procuratore inconflitto di interessi, evidenzia come L'attività processuale posta inessere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nullaed il relativo vizio è rilevabile d'ufficio, investendo la validità della procuraNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valoricostituzionalmente tutelati -.Le considerazioni svolte sono dirimenti e non permettonol’accoglimento del ricorso, rendendo superflua la valutazione delle altrequestioni poste.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna DanielaRossi al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ciccotti -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo pronunciata nel proc. RG n.3596/2017, rep. n. 2015/2019, depositata il 16/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Teramo convenendo ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendone la condanna a corrisponderle ilcompenso che affermava di aver maturato per l’attività professionaleNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026prestata a suo favore. In particolare, i congiunti di [OSCURATO:PERSONA],deceduta presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA], avevano convenuto in giudiziola struttura chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti al decesso; la Casa di Cura aveva chiamato in causa DarioPacchioni, medico, per rivalersi nei suoi confronti ove fosse statacondannata a risarcire gli eredi Tommasini; [OSCURATO:PERSONA], facente partedello stesso studio legale al quale faceva capo l’avvocato cherappresentava la Casa di Cura, aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] (a dire delquale ciò era stato conseguenza del fatto che egli non poteva essereassistito dallo stesso legale della Casa di Cura); [OSCURATO:PERSONA] avevaaltresì allegato di aver provveduto pure a chiamare in causa la società diassicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] -con instaurazione di autonomo giudiziopoi riunito-, perchè tenesse indenne l’assicurato in caso di sua condanna apagare. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito contestando la pretesa dipagamento, e rilevando, in particolare, l’invalidità/nullità del mandatodifensivo conferito alla controparte la quale aveva agito in conflitto diinteressi.Il Tribunale di Teramo aveva escluso il diritto al compenso della Rossi,ritenendo che ella avesse agito in evidente conflitto di interessi; DanielaRossi esercitava infatti la professione negli stessi locali in cui la esercitaval’avvocato che difendeva la Casa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito inmanleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’attrice non avrebbe dovutoassumere il mandato difensivo e la violazione deontologica commessaaveva inciso sul momento genetico del contratto frustrandone la causa da individuarsi in termini di cooperazione gestoria, fondata sull’intuituspersonae, alla cui attuazione una delle parti si impegna, con precisiobblighi di diligenza, correttezza e buona fede, nei confronti dell’altra ecoinvolgendo anche l’attività defensionale svolta nell’autonomo giudizionei confronti della società assicuratrice.Numero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ha proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost. [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese nei termini previsti rispetto all’adunanza in camera diconsiglio fissata per la discussione e la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 1418 e 1343 c.c., nonché 112c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrenteabbia tenuto una condotta censurabile sotto il profilo deontologico eavrebbe comunque erroneamente ricavato da ciò un limite della causa delcontratto, sancendone la nullità mentre al più esso sarebbe statoannullabile -e, in assenza di domanda, l’annullamento non avrebbe potutoessere rilevato d’ufficio-.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis, 152 e 154 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c. Il Tribunale aveva dato al convenuto termine di venti giorni primadell’udienza per la costituzione, e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudiziodieci giorni prima dell’udienza, non lo aveva rispettato; il Giudice avrebbedovuto dichiarare tardiva la costituzione della controparte, con decadenzadella stessa dalla facoltà di sollevare eccezioni e domande riconvenzionali.3. Il terzo motivo è relativo alla prospettata violazione degli artt.1419 e 1372 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente il compenso avrebbe dovuto essere riconosciutoquantomeno per l’attività relativa alla domanda di manleva svolta neiconfronti della società assicuratrice.Numero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/20264. Si ritiene opportuno esaminare congiuntamente i tre motivi diricorso sintetizzati, che richiedono la soluzione delle questioni relative allavalidità del mandato e della procura rilasciati dal cliente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi.Tutti e tre i motivi sono infondati.Anche affermando la tardività della costituzione in giudizio di DarioPacchioni, avvenuta nel termine di dieci giorni prima dell’udienza e quindidopo la scadenza del termine di giorni venti antecedenti all’udienzaindicato dal Giudice ex art. 702 bis co 3 c.p.c. -cfr. Cass. n. 5666/2025-, ilrilievo della situazione di conflitto di interessi in cui versava [OSCURATO:PERSONA] relazione allo svolgimento del mandato difensivo per il controricorrenteera comunque rilevabile d’ufficio, non trattandosi di eccezione in sensostretto rimessa esclusivamente all’iniziativa della parte interessata. Lasituazione di conflitto di interessi deriva infatti, nel caso di specie, non dauna relazione tra le parti -che potrebbe essere oggetto di disposizione trale stesse se queste si trovassero nella stessa posizione di forza- ma dallaviolazione del [OSCURATO:PERSONA] al quale deve essereimprontata l’attività del difensore, nell’interesse non solo del singolocliente ma pubblico, riguardante anche il corretto svolgimento delprocesso nel rispetto dei dettami degli artt. 24 e 111 della Costituzione.Il divieto per l’avvocato di assumere la difesa di più parti tra loro inconflitto di interesse sussiste, ai sensi dell’art. 24 del [OSCURATO:PERSONA] conflitto, anche solo potenziale, o svolga attività che possono porsi inconflitto con gli interessi del cliente, ma anche quando assuma la difesa diun soggetto in conflitto anche solo potenziale di interessi con altrosoggetto seguito da un professionista facente parte del suo stesso studiolegale. Il comma quinto dell’art. 24 del richiamato [OSCURATO:PERSONA] se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati cheNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazioneprofessionale o che esercitino negli stessi locali e collaborinoprofessionalmente in maniera non occasionale .Ove si verifichi una situazione inquadrabile nell’ambito del conflitto diinteressi, ai sensi dell’art. 24 co 5 del [OSCURATO:PERSONA] citato, si deveconsiderare nullo il secondo mandato conferito -cfr. tra le altre, perargomentare in tal senso, Cass. n. 28427/2023; Cass. n. 20881/2024;Cass. n. 17456/2022; Cass. n. 1143/2020, Cass. n. 22772/2018; lesentenze richiamate si riferiscono ad ipotesi in cui uno stesso difensorerappresenti, nello stesso giudizio o in giudizi diversi, più soggetti inconflitto di interessi ma, proprio attraverso il disposto del comma 5dell’art. 24 cit., individuano principi applicabili anche nel caso in cui partiin conflitto di interessi siano difese da avvocati facenti parte dello stessostudio professionale; il fatto che una domanda correlata alla stessacontroversia nella quale si manifesta la situazione (anche solo potenziale)di conflitto di interessi sia stata svolta in un diverso giudizio poi riunito alprimo non supera le considerazioni svolte e non permette di valutarepositivamente il mandato riferito al secondo incarico, perché comunqueanch’esso coinvolto dallo stesso vizio originario del primo-.Nelle ipotesi descritte il vizio del mandato, che si riflette direttamentesulla procura e quindi sullo ius postulandi in capo al difensore, è di nullitàin ragione degli interessi di rango costituzionale alla cui tutela losvolgimento del mandato professionale dell’avvocato è deputato, interessiche vengono ad essere gravemente compromessi in presenza di unasituazione di conflitto -cfr. per argomenti a supporto delle considerazionisvolte, oltre alle pronunce sopra richiamate, Cass. n. 13204/2012, che,nell’affrontare le conseguenze dell’attività processuale del procuratore inconflitto di interessi, evidenzia come L'attività processuale posta inessere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nullaed il relativo vizio è rilevabile d'ufficio, investendo la validità della procuraNumero registro generale 7303/2020Numero sezionale 1949/2025Numero di raccolta generale 15829/2026Data pubblicazione 22/05/2026e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valoricostituzionalmente tutelati -.Le considerazioni svolte sono dirimenti e non permettonol’accoglimento del ricorso, rendendo superflua la valutazione delle altrequestioni poste.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna DanielaRossi al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi