CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27653/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27653/2021 Numero sezionale 4734/2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero di raccolta generale 17456/2022Data pubblicazione 30/05/2022 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1239/2021 depositata il 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l’ing. [OSCURATO:PERSONA], la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27653/2021 Numero sezionale 4734/2022 proposto ricorso per la cassazione della suindicata Numero di raccolta generale 17456/2022sentenza della Data pubblicazione 30/05/2022 Corte d’Appello di Napoli, che aveva accolto l’appello del geom. [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione a lui sfavorevole del locale Tribunale in una causa di pagamento di compensi professionali. che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale valutato erroneamente le prove testimoniali, ed in particolare quella di tale Fevola, non considerando che il Massa aveva ottenuto l’incarico professionale direttamente dai committenti, i quali avevano instaurato un rapporto d’opera col suo studio, nel quale il geometra era un mero collaboratore; inoltre, il gravame sarebbe stato accolto oltre i limiti della domanda proposta, che erano di € 20.000; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2230 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.c., giacché sarebbe stato stravolto il principio dell’onere della prova, non avendo la controparte dimostrato la sussistenza del contratto; che il Derviso si è costituito con controricorso, per resistere al ricorso avversario; che la Corte deve preliminarmente rilevare come gli odierni ricorrenti, difesi dall’identico procuratore – Avv. [OSCURATO:PERSONA] – siano in realtà portatori di interessi confliggenti, giacché, secondo la parte narrativa della stessa sentenza impugnata, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], Biagio e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], ossia gli originari convenuti nei giudizi successivamente riuniti, avevano chiamato in giudizio il Massa, al fine di essere manlevati nell’ipotesi di condanna al pagamento delle competenze professionali rivendicate dal Derviso. A sua volta, il Massa aveva richiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27653/2021 che, nel caso in cui tra due o più parti sussista Numero sezionale 4734/2022Numero di raccolta generale 17456/2022 un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a Data pubblicazione 30/05/2022 mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Sez. 6-3, n. 1143 del 20 gennaio 2020; Sez. 1, n. 22772 del 25 settembre 2018); che il rilievo di ufficio dell'inammissibilità è sottratto alla regola di cui all'art. 384 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo novellato dall'art. 12 d.Lgs. n. 40 del 2006), perché la norma è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Sez. U, Sentenza n. 25208 del 2015; Cass. 20 luglio 2011, n. 15964; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 2022 in motivazione), risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 cit. e all'art.101 cod. proc. civ.comma 2 (introdotto dalla L. n.69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591). che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27653/2021 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e conda Numero sezionale 4734/2022Numero di raccolta generale 17456/2022nna le parti ricorrenti al pagamento, in favore del Derviso, delle spese del Data pubblicazione 30/05/2022 giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A