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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19330/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caperna-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamentedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali èelettivamente domiciliato in Roma via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] 48 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ottavi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1621/2025depositata il 13/03/2025.Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto notificato il 5.7.2016, [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. sfratto per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida,in relazione alla quota del 50% del capannone commerciale ubicato indell’immobile sito nel predetto Comune, [OSCURATO:PERSONA] n. 135, benicatastalmente censiti, rispettivamente, al Foglio 20, Particella 439 (pianoT1), ed al Foglio 20, Particella 74 sub 1 e sub 2, concessi in godimento allaconduttrice giusta contratto stipulato il 28.2.1998, per la durata di unanno, con tacito rinnovo annuale in caso di mancata disdetta delle parti, alcanone mensile di vecchie lire

500.000. A sostegno della domanda loZaccari deduceva di aver comunicato regolare disdetta del contratto, conraccomandata a/r ricevuta il 19.8.2014, ma che, ciononostante, allascadenza del 28.2.2016/1.3.2016 la conduttrice non aveva ottemperato alrilascio dei beni condotti in locazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponevaalla richiesta di convalida deducendo di condurre in locazione l’immobiledistinto in catasto al Foglio 20, Particella 439 (capannone circondato daterreno), in base ad un contratto di locazione ad uso commercialeconcluso verbalmente.

Deduceva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto incomodato dai genitori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] l’appartamentofacente parte dell’immobile di cui alla particella 74, individuato dalsubalterno 10, ove abitava con la propria famiglia, nonché il garage, sub1, mentre i subalterni 11 e 12 (originati dal soppresso sub 2) eranooccupati dalla ditta AMG [OSCURATO:PERSONA].2.

Con sentenza n. 722/2018 il Tribunale di Frosinone accoglieva ladomanda attorea e dichiarava cessato per intervenuta scadenza alla datadel 28.2.2016 il contratto di locazione stipulato inter partes il 28.2.1998 eNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026registrato il 12.3.1998.

Condannava, per l’effetto, la [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della quota del 50% degli immobili comesopra catastalmente individuati ed alla refusione delle spese di lite.Rigettava, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzatadall’intimante.3.

Proposto appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., interveniva nelgiudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della società appellante, assumendo di essere titolare “diun diritto personale di godimento nascente proprio dal contratto dicomodato stipulato con i proprietari dell’immobile per l’utilizzodell’appartamento (distinto al Catasto dei Fabbricati nel Comune dilocale al piano terra (sito nel medesimo condominio e catastalmenteindividuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1) a titolo di pertinenzadell’appartamento come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino”incompatibile con l’accertamento di cui al capo a) e la condanna al rilasciodi cui al capo b) del dispositivo all’ultima pagina della sentenza di primogrado (all.to 05) e perciò chiedendo, nelle conclusioni (a pagina 8)dell’atto di intervento (all.to 07), di accertare e dichiarare che l’immobilesito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74,sub 1 (di cui alla sentenza impugnata), non era detenuto dalla societàZaccaria [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di locataria in forza del contratto di locazionestipulato con [OSCURATO:PERSONA] il 28.2.1998 e registrato il 12.3.1998 o in forzadi altro titolo, ma era invece detenuto da oltre venti anni da essainterveniente e dalla sua famiglia con diritto personale di godimento di usoesclusivo come pertinenza dell’appartamento utilizzato (e concesso) come“casa familiare” (catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensidell’art. 1803 e seguenti c.c. tutt’ora in vigore e concesso dall’appellatoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026sig. [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di comproprietario dell’immobile) il quale nonè quindi legittimato chiedere ed ottenerne il rilascio.4.

Con sentenza n. 1621/2025 depositata il 13.3.2025 la Corte d’appello diRoma rigettava sia l’appello che la domanda svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] con attod’intervento.5.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione congiunto laZaccari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.6.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che eccepisce in viapreliminare, l’inammissibilità dell’avverso ricorso siccome proposto inrelazione al motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonprevisto in caso di doppia pronuncia conforme nei due gradi di merito.7.

Il Consigliere delegato ha formulato - con provvedimento del 2 gennaio2026, notificato a mezzo pec il 16 gennaio 2026 - proposta di definizioneaccelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La proposta haavuto il seguente tenore: «l’unico motivo è inammissibile: intanto un viziodi motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioniredazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delleaffermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fattomancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare leragioni della propria decisione (v.

Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 –8054); nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalieargomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsichiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nellamisura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenzada elementi estranei alla motivazione stessa (sostanzialmente mirandosi,inammissibilmente, ad una rilettura del materiale istruttorio); sotto altroprofilo varrà aggiungere che il provvedimento reso sulle richiesteistruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di normeNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo neiristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma dicui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; non può, in linea diprincipio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assumequale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi ingiudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1,CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva inviolazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazioneai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.; una taleviolazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevidecadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910)ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto permotivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanzain rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richiesteo già acquisite; ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva,ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiutodi ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regolaprocessuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — comeè stato rilevato — «il potere (del giudice) di operare nel processo sceltediscrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lascianotuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attivitàpossa o debba essere svolta» (Cass. Sez.

U. 22/05/2012, n. 8077); in talcaso, «la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma èintrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazionecomplessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanzastessa della lite; il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in viaesclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch'essein un'attività processuale, esse siano suscettibili di essere portateall'attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi dellamotivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentitoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026sostituirsi al giudice di merito nel compierle» (Cass. Sez.

U. n. 8077 del2012, cit.); la mancata ammissione della prova pone, dunque, in taleipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione delfatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertantoessere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione inordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n.4369 del 1999): rilievo -questo- che vale anche con riferimento allamancata ammissione dell’interrogatorio formale, dal momento che laCorte ha motivato adeguatamente la propria determinazione sul punto (v.Cass. n. 20104 del 2009; n. 7195 del 2000) ed ha anche evidenziatocoerentemente che pure la mancata risposta al deferito interrogatorioformale non sarebbe valsa a ritenere come ammessi i fatti dedotti, alleluce delle considerazioni svolte con riferimento al complessivo materialeistruttorio già acquisito; la Corte d’appello ha dunque motivatamenteconsiderato irrilevanti le circostanze poste ad oggetto dei capitoli di prova;ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio nonriconducibile al paradigma di cui al num. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. maa quello di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità; intale prospettiva, invero, la censura si risolve (al di là della erroneaindicazione in rubrica di un error in procedendo) nella prospettazione diuna mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione dellafattispecie concreta; ciò, in via assorbente, per la preclusione che deriva— ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo,applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n.1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto giàprevisto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituitodall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corted'appello deciso, sul punto, in modo conforme alla sentenza di primoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere intal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione diprimo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste afondamento della decisione di appello (v.

Cass. 28/02/2023, n. 5947;15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774)»5.

I ricorrenti con memoria depositata il 25.2.2026 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - pur prospettando un errore di percezione degli atti di causanella parte in cui a pag. 3 della proposta (15° rigo e ss.) è riportato che“[…] con riferimento alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale,dal momento che la Corte ha motivato adeguatamente la propriadeterminazione sul punto (v.

Cass. n. 20104 del 2009; n. 7195 del 2000)ed ha anche evidenziato coerentemente che pure la mancata risposta aldeferito interrogatorio formale non sarebbe valsa a ritenere comeammessi i fatti dedotti, alle luce delle considerazioni svolte con riferimentoal complessivo materiale istruttorio già acquisito”, in quanto (comeriportato anche nel ricorso) l’interrogatorio formale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] èstato invece ammesso ed espletato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - hannoformulato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.6.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, inapplicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..7.

Entrambe le parti hanno depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per illogicità manifesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le richieste istruttoriedella società [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’intervenuta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],nonostante le stesse fossero rilevanti e decisive, così violando gli artt.230, 244 e 253 c.p.c.Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

La Corte – ferma la gradata condivisibilità della proposta di definizioneanticipata, come si dirà di seguito - deve preliminarmente rilevare comegli odierni ricorrenti, difesi dall’identico procuratore – Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caperna – siano in realtà portatori di interessi confliggenti, giacché,l’interveniente [OSCURATO:PERSONA], con l’atto d’intervento in appello ha dedotto di esserel’effettiva titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo allegandoun diritto incompatibile con l’accertamento circa il fatto che l’immobileoggetto della domanda fosse detenuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. inqualità di locataria in forza del contratto di locazione stipulato con ZaccariGino e la condanna al rilascio, così ponendo la sua posizione in conflittoavere difesa diversa.2.1.

Al riguardo si osserva che nel caso in cui tra due o più partisussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quandoesse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono ingiudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibilel'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, ela violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. n.1143/2020, Rv. 656717-01; Cass. n. 22772/2018) e non è suscettibile disanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesacongiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, siaperché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni checostituiscono impedimento all'esercizio dell'azione (Cass. n. 1765/2023,Rv. 666692-01).

È, inoltre, pacifico che il rilievo d'ufficiodell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallostesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deveessere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sullaquestione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi diquestione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti nonNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026può involgere profili difensivi non trattati (Cass. n. 17456/2022,Rv. 665049 - 01).3.

Tale rilievo renderebbe, dunque, superflua la disamina del motivo.Occorre, tuttavia, sottolineare, anche alla luce della proposta di definizioneaccelerata rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto, ex art. 380-bis.1c.p.c., la decisione, che il ricorso è inammissibile anche nel merito.4.

Il motivo di ricorso è, infatti, inammissibile, in primo luogo, per lapreclusione che deriva - ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. [neltesto, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett.a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto giàprevisto dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. [come sostituito dall’art.54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] - dall’avere la Corted'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d.doppia conforme), non avendo i ricorrenti assolto l'onere su di essigravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed incosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento delladecisione di appello (v.

Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320;06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).

In secondo luogo,perché, ove anche riqualificato come deduzione di nullità della sentenzaper vizio di motivazione, previsto dall'art. 132, commi 2 e 4 c.p.c. edall'art. 111 Cost., esso intanto può dirsi sussistente in quanto, per ragioniredazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delleaffermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fattomancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare leragioni della propria decisione (v.

Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 –8054).

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono, infatti, più ammissibili nel ricorso per cassazioneNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022, Rv. 664120-01) nonessendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza orazionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, laquale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nellasentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito.5.

Inoltre, come rilevato nella proposta di definizione, il provvedimentoreso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motiviche prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al temacontroverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, oveinvece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione delgiudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo diprova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamenteprescritta dal legislatore ma piuttosto - come è stato rilevato - «il potere(del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur nonessendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stessoampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba esseresvolta» (Cass. Sez.

U. 22/05/2012, n. 8077).

Nel caso di specie, purprospettando un vizio di motivazione, la doglianza nel suo complesso siNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026appalesa diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito deimedesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito ecompiutamente esaminati dai giudici a quibus.

Le censure si pongono,pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolatoal controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametroindividuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..6.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.7.

In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vannocondannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo.8.

La gradata condivisibilità della proposta dii definizione accelerata rendeapplicabile il disposto dell’art. 380-bis, terzo comma c.p.c., ove è previstoche la Corte «quando definisce il giudizio in conformità alla propostaapplica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96».

Peraltro, i presuppostiper la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. sarebberocomunque sussistiti, tenuto conto della condotta complessiva deiricorrenti, caratterizzata quanto meno da colpa grave, alla luce dellaragione di inammissibilità derivante dalla proposizione del ricorso conunico difensore in palese conflitto di interessi.

I ricorrenti vanno, dunque,condannati d'ufficio al pagamento in favore del controricorrente, inaggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata,assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute allaparte vittoriosa per questo grado di giudizio, nell'importo di Euro

2.000.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Condannaaltresì i ricorrenti al pagamento della somma di 2.000 euro in favore delcontroricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c..Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caperna-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamentedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali èelettivamente domiciliato in Roma via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] 48 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ottavi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1621/2025depositata il 13/03/2025.Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 5.7.2016, [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA].r.l. sfratto per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida,in relazione alla quota del 50% del capannone commerciale ubicato indell’immobile sito nel predetto Comune, [OSCURATO:PERSONA] n. 135, benicatastalmente censiti, rispettivamente, al Foglio 20, Particella 439 (pianoT1), ed al Foglio 20, Particella 74 sub 1 e sub 2, concessi in godimento allaconduttrice giusta contratto stipulato il 28.2.1998, per la durata di unanno, con tacito rinnovo annuale in caso di mancata disdetta delle parti, alcanone mensile di vecchie lire 500.000. A sostegno della domanda loZaccari deduceva di aver comunicato regolare disdetta del contratto, conraccomandata a/r ricevuta il 19.8.2014, ma che, ciononostante, allascadenza del 28.2.2016/1.3.2016 la conduttrice non aveva ottemperato alrilascio dei beni condotti in locazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponevaalla richiesta di convalida deducendo di condurre in locazione l’immobiledistinto in catasto al Foglio 20, Particella 439 (capannone circondato daterreno), in base ad un contratto di locazione ad uso commercialeconcluso verbalmente. Deduceva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto incomodato dai genitori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] l’appartamentofacente parte dell’immobile di cui alla particella 74, individuato dalsubalterno 10, ove abitava con la propria famiglia, nonché il garage, sub1, mentre i subalterni 11 e 12 (originati dal soppresso sub 2) eranooccupati dalla ditta AMG [OSCURATO:PERSONA].2. Con sentenza n. 722/2018 il Tribunale di Frosinone accoglieva ladomanda attorea e dichiarava cessato per intervenuta scadenza alla datadel 28.2.2016 il contratto di locazione stipulato inter partes il 28.2.1998 eNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026registrato il 12.3.1998. Condannava, per l’effetto, la [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della quota del 50% degli immobili comesopra catastalmente individuati ed alla refusione delle spese di lite.Rigettava, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzatadall’intimante.3. Proposto appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., interveniva nelgiudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della società appellante, assumendo di essere titolare “diun diritto personale di godimento nascente proprio dal contratto dicomodato stipulato con i proprietari dell’immobile per l’utilizzodell’appartamento (distinto al Catasto dei Fabbricati nel Comune dilocale al piano terra (sito nel medesimo condominio e catastalmenteindividuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1) a titolo di pertinenzadell’appartamento come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino”incompatibile con l’accertamento di cui al capo a) e la condanna al rilasciodi cui al capo b) del dispositivo all’ultima pagina della sentenza di primogrado (all.to 05) e perciò chiedendo, nelle conclusioni (a pagina 8)dell’atto di intervento (all.to 07), di accertare e dichiarare che l’immobilesito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74,sub 1 (di cui alla sentenza impugnata), non era detenuto dalla societàZaccaria [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di locataria in forza del contratto di locazionestipulato con [OSCURATO:PERSONA] il 28.2.1998 e registrato il 12.3.1998 o in forzadi altro titolo, ma era invece detenuto da oltre venti anni da essainterveniente e dalla sua famiglia con diritto personale di godimento di usoesclusivo come pertinenza dell’appartamento utilizzato (e concesso) come“casa familiare” (catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensidell’art. 1803 e seguenti c.c. tutt’ora in vigore e concesso dall’appellatoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026sig. [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di comproprietario dell’immobile) il quale nonè quindi legittimato chiedere ed ottenerne il rilascio.4. Con sentenza n. 1621/2025 depositata il 13.3.2025 la Corte d’appello diRoma rigettava sia l’appello che la domanda svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] con attod’intervento.5. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione congiunto laZaccari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.6. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che eccepisce in viapreliminare, l’inammissibilità dell’avverso ricorso siccome proposto inrelazione al motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonprevisto in caso di doppia pronuncia conforme nei due gradi di merito.7. Il Consigliere delegato ha formulato - con provvedimento del 2 gennaio2026, notificato a mezzo pec il 16 gennaio 2026 - proposta di definizioneaccelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. La proposta haavuto il seguente tenore: «l’unico motivo è inammissibile: intanto un viziodi motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioniredazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delleaffermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fattomancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare leragioni della propria decisione (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 –8054); nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalieargomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsichiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nellamisura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenzada elementi estranei alla motivazione stessa (sostanzialmente mirandosi,inammissibilmente, ad una rilettura del materiale istruttorio); sotto altroprofilo varrà aggiungere che il provvedimento reso sulle richiesteistruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di normeNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo neiristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma dicui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; non può, in linea diprincipio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assumequale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi ingiudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1,CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva inviolazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazioneai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.; una taleviolazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevidecadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910)ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto permotivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanzain rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richiesteo già acquisite; ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva,ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiutodi ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regolaprocessuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — comeè stato rilevato — «il potere (del giudice) di operare nel processo sceltediscrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lascianotuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attivitàpossa o debba essere svolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077); in talcaso, «la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma èintrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazionecomplessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanzastessa della lite; il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in viaesclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch'essein un'attività processuale, esse siano suscettibili di essere portateall'attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi dellamotivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentitoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026sostituirsi al giudice di merito nel compierle» (Cass. Sez. U. n. 8077 del2012, cit.); la mancata ammissione della prova pone, dunque, in taleipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione delfatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertantoessere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione inordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n.4369 del 1999): rilievo -questo- che vale anche con riferimento allamancata ammissione dell’interrogatorio formale, dal momento che laCorte ha motivato adeguatamente la propria determinazione sul punto (v.Cass. n. 20104 del 2009; n. 7195 del 2000) ed ha anche evidenziatocoerentemente che pure la mancata risposta al deferito interrogatorioformale non sarebbe valsa a ritenere come ammessi i fatti dedotti, alleluce delle considerazioni svolte con riferimento al complessivo materialeistruttorio già acquisito; la Corte d’appello ha dunque motivatamenteconsiderato irrilevanti le circostanze poste ad oggetto dei capitoli di prova;ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio nonriconducibile al paradigma di cui al num. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. maa quello di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità; intale prospettiva, invero, la censura si risolve (al di là della erroneaindicazione in rubrica di un error in procedendo) nella prospettazione diuna mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione dellafattispecie concreta; ciò, in via assorbente, per la preclusione che deriva— ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo,applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n.1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto giàprevisto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituitodall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corted'appello deciso, sul punto, in modo conforme alla sentenza di primoNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere intal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione diprimo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste afondamento della decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947;15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774)»5. I ricorrenti con memoria depositata il 25.2.2026 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - pur prospettando un errore di percezione degli atti di causanella parte in cui a pag. 3 della proposta (15° rigo e ss.) è riportato che“[…] con riferimento alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale,dal momento che la Corte ha motivato adeguatamente la propriadeterminazione sul punto (v. Cass. n. 20104 del 2009; n. 7195 del 2000)ed ha anche evidenziato coerentemente che pure la mancata risposta aldeferito interrogatorio formale non sarebbe valsa a ritenere comeammessi i fatti dedotti, alle luce delle considerazioni svolte con riferimentoal complessivo materiale istruttorio già acquisito”, in quanto (comeriportato anche nel ricorso) l’interrogatorio formale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] èstato invece ammesso ed espletato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - hannoformulato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.6. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, inapplicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..7. Entrambe le parti hanno depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per illogicità manifesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le richieste istruttoriedella società [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’intervenuta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],nonostante le stesse fossero rilevanti e decisive, così violando gli artt.230, 244 e 253 c.p.c.Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/20262. La Corte – ferma la gradata condivisibilità della proposta di definizioneanticipata, come si dirà di seguito - deve preliminarmente rilevare comegli odierni ricorrenti, difesi dall’identico procuratore – Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caperna – siano in realtà portatori di interessi confliggenti, giacché,l’interveniente [OSCURATO:PERSONA], con l’atto d’intervento in appello ha dedotto di esserel’effettiva titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo allegandoun diritto incompatibile con l’accertamento circa il fatto che l’immobileoggetto della domanda fosse detenuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. inqualità di locataria in forza del contratto di locazione stipulato con ZaccariGino e la condanna al rilascio, così ponendo la sua posizione in conflittoavere difesa diversa.2.1. Al riguardo si osserva che nel caso in cui tra due o più partisussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quandoesse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono ingiudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibilel'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, ela violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. n.1143/2020, Rv. 656717-01; Cass. n. 22772/2018) e non è suscettibile disanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesacongiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, siaperché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni checostituiscono impedimento all'esercizio dell'azione (Cass. n. 1765/2023,Rv. 666692-01). È, inoltre, pacifico che il rilievo d'ufficiodell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallostesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deveessere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sullaquestione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi diquestione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti nonNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026può involgere profili difensivi non trattati (Cass. n. 17456/2022,Rv. 665049 - 01).3. Tale rilievo renderebbe, dunque, superflua la disamina del motivo.Occorre, tuttavia, sottolineare, anche alla luce della proposta di definizioneaccelerata rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto, ex art. 380-bis.1c.p.c., la decisione, che il ricorso è inammissibile anche nel merito.4. Il motivo di ricorso è, infatti, inammissibile, in primo luogo, per lapreclusione che deriva - ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. [neltesto, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett.a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto giàprevisto dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. [come sostituito dall’art.54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] - dall’avere la Corted'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d.doppia conforme), non avendo i ricorrenti assolto l'onere su di essigravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed incosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento delladecisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320;06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774). In secondo luogo,perché, ove anche riqualificato come deduzione di nullità della sentenzaper vizio di motivazione, previsto dall'art. 132, commi 2 e 4 c.p.c. edall'art. 111 Cost., esso intanto può dirsi sussistente in quanto, per ragioniredazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delleaffermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fattomancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare leragioni della propria decisione (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 –8054). In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono, infatti, più ammissibili nel ricorso per cassazioneNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022, Rv. 664120-01) nonessendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza orazionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, laquale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nellasentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito.5. Inoltre, come rilevato nella proposta di definizione, il provvedimentoreso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motiviche prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al temacontroverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, oveinvece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione delgiudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo diprova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamenteprescritta dal legislatore ma piuttosto - come è stato rilevato - «il potere(del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur nonessendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stessoampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba esseresvolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077). Nel caso di specie, purprospettando un vizio di motivazione, la doglianza nel suo complesso siNumero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026appalesa diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito deimedesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito ecompiutamente esaminati dai giudici a quibus. Le censure si pongono,pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolatoal controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametroindividuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..6. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.7. In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vannocondannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo.8. La gradata condivisibilità della proposta dii definizione accelerata rendeapplicabile il disposto dell’art. 380-bis, terzo comma c.p.c., ove è previstoche la Corte «quando definisce il giudizio in conformità alla propostaapplica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96». Peraltro, i presuppostiper la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. sarebberocomunque sussistiti, tenuto conto della condotta complessiva deiricorrenti, caratterizzata quanto meno da colpa grave, alla luce dellaragione di inammissibilità derivante dalla proposizione del ricorso conunico difensore in palese conflitto di interessi. I ricorrenti vanno, dunque,condannati d'ufficio al pagamento in favore del controricorrente, inaggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata,assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute allaparte vittoriosa per questo grado di giudizio, nell'importo di Euro 2.000.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).Numero registro generale 12726/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 19330/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Condannaaltresì i ricorrenti al pagamento della somma di 2.000 euro in favore delcontroricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c..Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris