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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01765/2023

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gge senza indicare le norme violate, ma postula una contraddizione nella decisione di primo grado nel fatto di avere, da un lato, affermato la colpa del conducente e, per altro verso, di aver rigettato la domanda del terzo trasportato: segno, tra l'altro, che non v'era contraddizione tra le due posizioni, ossia che esse non erano contrastanti, altrimenti la colpa del conducente avrebbe comportato risarcimento per il terzo.

Vale quanto osservato in precedenza: il conflitto di interessi è sia astratto, tra conducente e terzo trasportato, e dunque a prescindere da quanto emerge in giudizio; sia concreto, vale a dire che può ulteriormente concretizzarsi a causa dell'accertamento fatto dal giudice di merito: che poi quest'ultimo abbia potuto errare nell'affermare, da un lato, la colpa del conducente, e dall'altro negare SA ciA,, ' 3 risarcimento al trasportato, era questione da far valere in appello, nel merito, e che non è stata esaminata per via della preliminare rilevanza della inammissibilità della impugnazione; ma è decisione , comunque, non incidente sul conflitto di interessi, nel senso che non lo elimina, ma anzi lo evidenzia, se è vero, come si dolgono i ricorrenti, che la corretta decisione avrebbe dovuto essere di ritenere il conducente responsabile verso il trasportato.

6. -II terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 157 c.p.c. e del principio di conservazione degli effetti dell'atto.

La tesi dei ricorrenti è che, ammessa l'esistenza del conflitto di interessi, avrebbe dovuto evitarsi la pronuncia di inammissibilità perché l'atto (forse l'appello?) aveva raggiunto comunque lo scopo, dovendosi seguire la regola per cui tale esito costituisce sanatoria della nullità.

Il motivo è infondato.

Intanto non si comprende cosa significhi che l'atto ha raggiunto lo scopo: l'atto di cui si discute è la costituzione di un unico difensore per più parti, il cui scopo è la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti e dunque lo scopo raggiunto è proprio quello vietato.

In secondo luogo, la regola invocata vale per le nullità, non già per situazioni riconducibili alla inammissibilità che è sanzione che risponde a finalità diverse: non già mancata corrispondenza dell'atto allo schema legale, ma impedimenti all'esercizio dell'azione. 7.-Infine, con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.

La tesi è che l'inammissibilità in appello va dichiarata in limine, sentite le parti, mentre la corte di merito, nel caso presente, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione all'esito del giudizio, violando quindi il disposto dell'articolo 348 bis c.p.c.

Il motivo è infondato.

Va da sé che l'inammissibilità in questione non è quella descritta e prevista dalla citata norma, che si riferisce ad un giudizio prognostico circa la fondatezza dell'appello e che proprio per il fatto di dare rilievo ad una prognosi, impone una declaratoria in limine; qui l'inammissibilità è l'esito del vaglio delle posizioni fatte valere e del riscontro in tali posizioni di un conflitto di interesse, il cui accertamento ben può risultare all'esito del giudizio.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 1600,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del- ricorrentoz, puintp, dell'ulteriore importo a g\d‘ 4 titolo di contribut

gge senza indicare le norme violate, ma postula una contraddizione nella decisione di primo grado nel fatto di avere, da un lato, affermato la colpa del conducente e, per altro verso, di aver rigettato la domanda del terzo trasportato: segno, tra l'altro, che non v'era contraddizione tra le due posizioni, ossia che esse non erano contrastanti, altrimenti la colpa del conducente avrebbe comportato risarcimento per il terzo. Vale quanto osservato in precedenza: il conflitto di interessi è sia astratto, tra conducente e terzo trasportato, e dunque a prescindere da quanto emerge in giudizio; sia concreto, vale a dire che può ulteriormente concretizzarsi a causa dell'accertamento fatto dal giudice di merito: che poi quest'ultimo abbia potuto errare nell'affermare, da un lato, la colpa del conducente, e dall'altro negare SA ciA,, ' 3 risarcimento al trasportato, era questione da far valere in appello, nel merito, e che non è stata esaminata per via della preliminare rilevanza della inammissibilità della impugnazione; ma è decisione , comunque, non incidente sul conflitto di interessi, nel senso che non lo elimina, ma anzi lo evidenzia, se è vero, come si dolgono i ricorrenti, che la corretta decisione avrebbe dovuto essere di ritenere il conducente responsabile verso il trasportato. 6. -II terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 157 c.p.c. e del principio di conservazione degli effetti dell'atto. La tesi dei ricorrenti è che, ammessa l'esistenza del conflitto di interessi, avrebbe dovuto evitarsi la pronuncia di inammissibilità perché l'atto (forse l'appello?) aveva raggiunto comunque lo scopo, dovendosi seguire la regola per cui tale esito costituisce sanatoria della nullità. Il motivo è infondato. Intanto non si comprende cosa significhi che l'atto ha raggiunto lo scopo: l'atto di cui si discute è la costituzione di un unico difensore per più parti, il cui scopo è la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti e dunque lo scopo raggiunto è proprio quello vietato. In secondo luogo, la regola invocata vale per le nullità, non già per situazioni riconducibili alla inammissibilità che è sanzione che risponde a finalità diverse: non già mancata corrispondenza dell'atto allo schema legale, ma impedimenti all'esercizio dell'azione. 7.-Infine, con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. La tesi è che l'inammissibilità in appello va dichiarata in limine, sentite le parti, mentre la corte di merito, nel caso presente, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione all'esito del giudizio, violando quindi il disposto dell'articolo 348 bis c.p.c. Il motivo è infondato. Va da sé che l'inammissibilità in questione non è quella descritta e prevista dalla citata norma, che si riferisce ad un giudizio prognostico circa la fondatezza dell'appello e che proprio per il fatto di dare rilievo ad una prognosi, impone una declaratoria in limine; qui l'inammissibilità è l'esito del vaglio delle posizioni fatte valere e del riscontro in tali posizioni di un conflitto di interesse, il cui accertamento ben può risultare all'esito del giudizio. Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 1600,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del- ricorrentoz, puintp, dell'ulteriore importo a g\d‘ 4 titolo di contribut