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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 06598/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5031/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e d el [OSCURATO:PERSONA].

Coop. i n L. C.A . in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2174/2024 depositata il 22/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano - sez.

IV civile - n. 2174/2024, pubblicata il 22 luglio 2024, non notificata, con la quale è stata confermata la precedente decisione del Tribunale di Milano, n. 4543 del 26 maggio 2021, che a propria volta aveva dichiarato –nei confronti del solo convenuto [OSCURATO:PERSONA] - l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa e della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del l’atto dispositivo contenuto nel rogito [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2014 rep. 15740 racc. 8949, trascritto in data 5 agosto 2014 reg. gen. 8988 reg. part . 6773 .

C on detto atto si era provveduto alla integrazione con altri immobili del fondo patrimoniale preesistente, già costituito in precedenza dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rogito [OSCURATO:PERSONA] rep. 14617, racc. 8309, in data 12 giugno 2012.

La revocatoria ordinaria era propiziata da un’azione di responsabilità promossa dalle due attrici nei confronti nel [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex amministratore della BPEL soc. coop.

2. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA].

3. Entrambe le intimate si sono costituite con un unico controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto si articola su quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo si contesta ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento a causa dell’asserita nullità della procura alle liti conferita al medesimo difensore da parti tra loro in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 83, 162 c.p.c. e 182 c.p.c. così come interpretati dalla S.C.

Il motivo è infondato.

In punto di diritto occorre ricordare che la nozione di conflitto di interessi riguardante il difensore, tale da riflettersi sulla legittimità della procura ottenuta da due o più parti, ricorre solo se tale situazione, attuale o potenziale, sia valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro (cfr. ex multiis, Sez. 3, sent. n. 26769 del 18/09/2023).

Tale conflitto, che si è precisato non essere necessariamente sincronico, è stato ravvisato, ad esempio, nel caso dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo e, quindi,la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 28427/2023); così ancora nel caso di difensore costituitosi nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo (Cass. n. 1765/2023), mentre nel giudizio di legittimità si è pure precisato che il conflitto non rileva ad ampio spettro, ma solo con riguardo ai motivi il cui accoglimento sia di vantaggio per l’una ed in detrimento dell’altra parte cumulativamente difesa dall’unico difensore (Cass. n. 24839/2022).

Quello che rileva ai fini della invalidità della procura del difensore, in altri termini, è un conflitto, diretto o potenziale, ma non puramente ipotetico od eventuale, in presenza del quale il legale non possa perseguire l’interesse dell’una senza, per ciò stesso, incidere sull’interesse di cui l’altra parte contestualmente (o successivamente) difesa è portatrice.

Tale situazione, che va riguardata non in astratto, ma con riferimento all’oggetto concreto del giudizio in cui si pone la questione, certamente non ricorre rispetto alla domanda di (mera) inefficacia degli atti dispositivi causativi della diminuzione della garanzia patrimoniale che il presunto debitore – attinto da un’azione risarcitoria attualmente sub iudice esercitata da entrambe le parti attrici – avrebbe causato.

L’actio pauliana ha infatti esclusivamente lo scopo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c., senza travolgere la validità dell’atto pregiudizievole, consentendo al creditore che l’abbia esperita vittoriosamente di soddisfarsi esecutivamente sul bene oggetto dello stesso atto, come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore.

La titolarità del credito invece – se spettante in solido ad entrambe le parti o ad una di esse - sarà piuttosto stabilita nel diverso giudizio in cui il diritto è oggetto di accertamento, laddove – in ogni caso – la questione sarebbe ulteriormente contestabile dal debitore, in sede esecutiva, qualora i beni oggetto di revocatoria fossero attinti da un creditore privo di legittimazione attiva.

Ne deriva, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sostiene la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 Cost., 81, 100 e 112 c.p.c., in quanto il giudicante non avrebbe verificato le condizioni dell’azione, disapplicando i provvedimenti amministrativi che hanno, prima, determinato la risoluzione bancaria e, quindi, sancito l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di creditoin precedenza amministrato (fra gli altri) dal ricorrente.

La doglianza in esame è palesemente inammissibile sotto più profili.

Da un lato, rileva l’assenza di impugnazione –di cui comunque non si dà conto – del provvedimento di risoluzione concernente la Banca di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore e che, successivamente risulta essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, non potendosi certamente trasformare un giudizio di revocatoria ordinaria nella sede per dibattere della legittimità di provvedimenti non tempestivamente gravati e che al più riguardano l’individuazione della titolarità sostanziale del credito risarcitorio - oggetto di altro giudizio – e non della condizione dell’azione intesa, più rettamente, quale titolarità affermata del diritto che si fa valere.

Dall’altro, la doglianza manca altresì di sufficiente specificità, richiamando orientamenti unionali in tema di aiuti di stato che in questa sede appaiono irrilevanti.

E’ infine inammissibile anche nella parte in cui si deduce una pretesa carenza di legittimazione attiva delle attrici, posto che l’azione revocatoria ordinaria può essere pacificamente esercitata anche a tutela di un credito sotto condizione o litigioso (vds. ad es., sulla scorta di un consolidato indirizzo, Sez. 3, ord. n. 15275 del 30/05/2023 e, soprattutto, Sez.

Un., sent. n. 9440 del 18/05/2004, secondo cui “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”).

3. Il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. concernela violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sotto il profilo della scientia damni, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e agli artt. 101 c.p.c., 112 c.p.c. e 115 c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso, invece, si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. sotto il profilo, nuovamente, della scientia damni, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Detti motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto mirano –al di là del formale richiamo all’art. 360 n. 3 c.p.c. - a rimettere in discussione gli accertamenti effettuati in modo conforme dai giudici di merito di primo e secondo grado, in ordine all’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria.

Come è noto, infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); e difatti (Sez.

U, sent. n. 34476 del 27/12/2019) “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

Del resto, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Sez. 1, ord. n. 9192 del 02/04/2021).

Tanto ricordato, relativamente al profilo oggettivo la decisione impugnata, a fronte delle deduzioni e produzioni dell’appellante, rileva che “il pregiudizio alle ragioni dei creditori è evidente: il denaro è stato convogliato in un bene immobile che, sebbene entrato fugacemente nel patrimonio del debitore, ne è altrettanto repentinamente uscito segregato in un fondo, con ciò realizzando, con tutta evidenza, il pregiudizio contemplato dalla norma atteso che il conferimento del bene nel fondo comporta una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito rispetto alla liquidità giacente sul conto del debitore”.

Mentre per il presupposto soggettivo, la sentenza di merito ricorda come poche settimane prima del compimento dell’atto revocando una nota della Banca d’Italia prodotta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse evidenziato rischiosità potenziali e l’esigenza di accantonamenti ulteriori per oltre 130 milioni di Euro, nonché la posizione di ex amministratore dello stesso fino all’anno immediatamente precedente, nel quale sia erano formati i crediti deteriorati, i quali erano poi stati l’oggetto di un incontro dei vertici della banca con i quali il ricorrente manteneva contatti.

Si tratta, come è evidente, di valutazioni che non manifestano palesi illogicità e che attengono alla valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, non essendo qui consentita una nuova rivalutazione meritale.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nulla per le spese quanto alla posizione processuale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in assenza di attività difensiva e presente nel giudizio quale litisconsorte processuale.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida in Euro 8.000, oltre Euro 200 per anticipazioni, spese generali ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5031/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e d el [OSCURATO:PERSONA]. Coop. i n L. C.A . in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2174/2024 depositata il 22/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano - sez. IV civile - n. 2174/2024, pubblicata il 22 luglio 2024, non notificata, con la quale è stata confermata la precedente decisione del Tribunale di Milano, n. 4543 del 26 maggio 2021, che a propria volta aveva dichiarato –nei confronti del solo convenuto [OSCURATO:PERSONA] - l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa e della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del l’atto dispositivo contenuto nel rogito [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2014 rep. 15740 racc. 8949, trascritto in data 5 agosto 2014 reg. gen. 8988 reg. part . 6773 . C on detto atto si era provveduto alla integrazione con altri immobili del fondo patrimoniale preesistente, già costituito in precedenza dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rogito [OSCURATO:PERSONA] rep. 14617, racc. 8309, in data 12 giugno 2012. La revocatoria ordinaria era propiziata da un’azione di responsabilità promossa dalle due attrici nei confronti nel [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex amministratore della BPEL soc. coop. 2. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Entrambe le intimate si sono costituite con un unico controricorso. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto si articola su quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo si contesta ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento a causa dell’asserita nullità della procura alle liti conferita al medesimo difensore da parti tra loro in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 83, 162 c.p.c. e 182 c.p.c. così come interpretati dalla S.C. Il motivo è infondato. In punto di diritto occorre ricordare che la nozione di conflitto di interessi riguardante il difensore, tale da riflettersi sulla legittimità della procura ottenuta da due o più parti, ricorre solo se tale situazione, attuale o potenziale, sia valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro (cfr. ex multiis, Sez. 3, sent. n. 26769 del 18/09/2023). Tale conflitto, che si è precisato non essere necessariamente sincronico, è stato ravvisato, ad esempio, nel caso dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo e, quindi,la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 28427/2023); così ancora nel caso di difensore costituitosi nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo (Cass. n. 1765/2023), mentre nel giudizio di legittimità si è pure precisato che il conflitto non rileva ad ampio spettro, ma solo con riguardo ai motivi il cui accoglimento sia di vantaggio per l’una ed in detrimento dell’altra parte cumulativamente difesa dall’unico difensore (Cass. n. 24839/2022). Quello che rileva ai fini della invalidità della procura del difensore, in altri termini, è un conflitto, diretto o potenziale, ma non puramente ipotetico od eventuale, in presenza del quale il legale non possa perseguire l’interesse dell’una senza, per ciò stesso, incidere sull’interesse di cui l’altra parte contestualmente (o successivamente) difesa è portatrice. Tale situazione, che va riguardata non in astratto, ma con riferimento all’oggetto concreto del giudizio in cui si pone la questione, certamente non ricorre rispetto alla domanda di (mera) inefficacia degli atti dispositivi causativi della diminuzione della garanzia patrimoniale che il presunto debitore – attinto da un’azione risarcitoria attualmente sub iudice esercitata da entrambe le parti attrici – avrebbe causato. L’actio pauliana ha infatti esclusivamente lo scopo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c., senza travolgere la validità dell’atto pregiudizievole, consentendo al creditore che l’abbia esperita vittoriosamente di soddisfarsi esecutivamente sul bene oggetto dello stesso atto, come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore. La titolarità del credito invece – se spettante in solido ad entrambe le parti o ad una di esse - sarà piuttosto stabilita nel diverso giudizio in cui il diritto è oggetto di accertamento, laddove – in ogni caso – la questione sarebbe ulteriormente contestabile dal debitore, in sede esecutiva, qualora i beni oggetto di revocatoria fossero attinti da un creditore privo di legittimazione attiva. Ne deriva, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sostiene la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 Cost., 81, 100 e 112 c.p.c., in quanto il giudicante non avrebbe verificato le condizioni dell’azione, disapplicando i provvedimenti amministrativi che hanno, prima, determinato la risoluzione bancaria e, quindi, sancito l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di creditoin precedenza amministrato (fra gli altri) dal ricorrente. La doglianza in esame è palesemente inammissibile sotto più profili. Da un lato, rileva l’assenza di impugnazione –di cui comunque non si dà conto – del provvedimento di risoluzione concernente la Banca di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore e che, successivamente risulta essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, non potendosi certamente trasformare un giudizio di revocatoria ordinaria nella sede per dibattere della legittimità di provvedimenti non tempestivamente gravati e che al più riguardano l’individuazione della titolarità sostanziale del credito risarcitorio - oggetto di altro giudizio – e non della condizione dell’azione intesa, più rettamente, quale titolarità affermata del diritto che si fa valere. Dall’altro, la doglianza manca altresì di sufficiente specificità, richiamando orientamenti unionali in tema di aiuti di stato che in questa sede appaiono irrilevanti. E’ infine inammissibile anche nella parte in cui si deduce una pretesa carenza di legittimazione attiva delle attrici, posto che l’azione revocatoria ordinaria può essere pacificamente esercitata anche a tutela di un credito sotto condizione o litigioso (vds. ad es., sulla scorta di un consolidato indirizzo, Sez. 3, ord. n. 15275 del 30/05/2023 e, soprattutto, Sez. Un., sent. n. 9440 del 18/05/2004, secondo cui “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”). 3. Il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. concernela violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sotto il profilo della scientia damni, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e agli artt. 101 c.p.c., 112 c.p.c. e 115 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso, invece, si lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. sotto il profilo, nuovamente, della scientia damni, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. Detti motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto mirano –al di là del formale richiamo all’art. 360 n. 3 c.p.c. - a rimettere in discussione gli accertamenti effettuati in modo conforme dai giudici di merito di primo e secondo grado, in ordine all’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria. Come è noto, infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); e difatti (Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019) “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”. Del resto, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Sez. 1, ord. n. 9192 del 02/04/2021). Tanto ricordato, relativamente al profilo oggettivo la decisione impugnata, a fronte delle deduzioni e produzioni dell’appellante, rileva che “il pregiudizio alle ragioni dei creditori è evidente: il denaro è stato convogliato in un bene immobile che, sebbene entrato fugacemente nel patrimonio del debitore, ne è altrettanto repentinamente uscito segregato in un fondo, con ciò realizzando, con tutta evidenza, il pregiudizio contemplato dalla norma atteso che il conferimento del bene nel fondo comporta una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito rispetto alla liquidità giacente sul conto del debitore”. Mentre per il presupposto soggettivo, la sentenza di merito ricorda come poche settimane prima del compimento dell’atto revocando una nota della Banca d’Italia prodotta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse evidenziato rischiosità potenziali e l’esigenza di accantonamenti ulteriori per oltre 130 milioni di Euro, nonché la posizione di ex amministratore dello stesso fino all’anno immediatamente precedente, nel quale sia erano formati i crediti deteriorati, i quali erano poi stati l’oggetto di un incontro dei vertici della banca con i quali il ricorrente manteneva contatti. Si tratta, come è evidente, di valutazioni che non manifestano palesi illogicità e che attengono alla valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, non essendo qui consentita una nuova rivalutazione meritale. 4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese quanto alla posizione processuale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in assenza di attività difensiva e presente nel giudizio quale litisconsorte processuale. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida in Euro 8.000, oltre Euro 200 per anticipazioni, spese generali ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, d