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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28427/2023

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11144del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40A61 A462D) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53H04 F6l1D) -ricorrente -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delrappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A24 G920V) -controricorrente -ricorrente in via incidentale- nonché COCCIA Vittorio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42H15 F380X) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 104/2021, pubblicatain data 15 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrentein via principale; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] moni, per la societàcontroricorrente e ricorrente in via inciden- tale.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di indennizzo assicurativo.

La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità po- sitiva per la somma di € 51.187,30.

Insorte contestazioni su tale dichiarazione, il giudice dell’ese- cuzione ha proceduto all’accertamento dell’obbligo del terzo, con ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario pre- visto dall’art. 549 c.p.c., per un complessivo importo pari ad € 750.000,00 e, successivamente, con distinta ordinanza, ope- rate le decurtazioni per alcuni pagamenti già effettuati, ha as- segnato alla creditrice procedente l’importo di € 594.833,17.

La terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso ciascuna delle due indicate ordinanze.

Le due opposizioni sono state riunite e sono state solo parzial- mente accolte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha annullato entrambe le ordinanze opposte, statuendo che «la somma che la [OSCURATO:SOCIETA]. è tenuta a corrispondere, in forza dell’obbligo di manleva contrattualmente assunto e tenuto conto di quanto già corrisposto per le causali indicate in moti- vazione è pari ad euro 319.833,17» e condannando «il creditore Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 procedente [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto all’importo di euro 319.833,17 (al netto delle somme versate dalla UnipolSai e meglio indicate in parte motiva: euro 62.448,51, 92.718,32, 200.000,00) in forza dell’ordinanza di assegnazione del 5.6.2019».

Ricorre la Novi, sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste al ricorso incidentale con autonomo controri- corso.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 3 maggio 2023, ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare l’attuale sussistenza del rapporto di mandato tra il Coccia e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di decidere sull’eccezione pregiudiziale di conflitto di interessi e di nullità della procura».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 24 Cost. e 83 c.p.c. e nullità del procedi- mento e della sentenzain relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente applicato le norme in tema di con- flitto di interesse tra il procuratore e la parte e, Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 conseguentemente, non ha accertato la nullità della procura e dell’intero procedimento di opposizione».

I primi due motividel ricorso principale possono essere esami- nati congiuntamente, in quanto connessi logicamente e giuridi- camente.

La ricorrente deducedi avere denunciato, già nel corso del giu- dizio di merito, il conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il difensore della società assicuratrice opponente (avvocato [OSCURATO:PERSONA] moni), per essere questi, al tempo stesso, anche difensore dell’assicurato nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, avente ad oggetto la responsabilità professionale di cui alla polizza di assicurazione controversa nel presente giudizio, il che, a suo dire, avrebbe determinato la nullità del relativo mandato difensivo e, dunque, della stessa costituzione in giudizio della società opponente.

Il tribunale ha rigettato tale eccezione affermando, da una parte, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionaledel Coccia, era costituito esclu- sivamente per quest’ultimo, non perla compagnia di assicura- zioni (peraltro su incarico di quest’ultima, come previsto dalle condizioni di polizza) e, dall’altra parte, che il medesimo aveva assunto la difesa della compagnia nel procedimento esecutivo promosso dalla Novi solo dopo che era cessato ogni rapporto con il Coccia (cfr. pag. 5 della sentenza: «Nel successivo pro- cedimento esecutivo, poi, il medesimo difensore, allorquando era cessato ogni rapporto con il Coccia, ha assunto le difese della compagnia di assicurazioni di talchéil potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il Coccia era tenuto a corrispondere»).

La ricorrente sostiene che la statuizione sarebbe censurabile: a) per non avere il giudice di merito preso in esame il fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era costituito per il Coccia anche nel grado di Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 appello del giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale di quest’ultimo, ancora pendente, il che impediva di ritenere che fosse realmente cessato con lo stesso ogni rap- porto idoneo a determinare il denunciato conflitto di interessi; b) per non essere stati correttamente applicati i principi di di- ritto in tema di nullità del mandato difensivo in caso di conflitto di interessi tra diverse parti assistite, conflitto a suo dire erro- neamente escluso solo sulla base della considerazione per cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era costituito esclusivamente per il Coccia nel processodi cognizione ed esclusivamente per la compagnia as- sicuratrice nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, senza una adeguata valutazione delle effettive posizioni difensive as- sunte dalle due parti nei distinti giudizi e, quindi, senza verifi- care la sussistenza di una attuale e concreta situazione di con- flitto fra esse, quanto meno potenziale, con la precisazione che la situazione di concreto conflitto era stata anche specifica- mente indicataed individuata da essa ricorrente, nel segnalare che nel giudizio di cognizione il Coccia avrebbe avuto interesse a chiamare in causa il suo assicuratore chiedendogli di mettere a disposizione il massimale di polizza, al fine di ottenere di es- sere indennizzato anche oltre il detto massimale, mentre nel giudizio di accertamento dell’obbligo di indennizzo l’interesse della compagnia era di ridurre al minimo la copertura, in evi- dente contrasto con l’interesse del Coccia, personalmente ob- bligato per la differenza.

I motivi di ricorso in esame sono fondati. 1.1La decisione impugnata si fonda su due ordini di argomen- tazioni logico-giuridiche, entrambenon conformi a i principi di diritto applicabili nella fattispecie.

I due ordini di argomentazionisono i seguenti: a) che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse costituito esclusivamente per il Coccia nel giudizio di accertamento della sua responsabilitàpro- fessionaleed esclusivamente per la compagnia di assicurazione Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligazione indennitaria diquesta nei con- fronti dello stesso Coccia (unitamente all’ulteriorerilievo, ope- rato dal tribunale senza peraltro chiarirne adeguatamente le ef- fettive implicazioni,che restano oscure, per cui il fatto che nel giudizio di cognizione il difensore avesse omesso di chiamare in causa la compagnia costituiva al più una mala gestionella con- duzione della lite, da parte sua, ma non aveva causato danni alla Novi); b) che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto l’incarico per la com- pagnia nell’ambito del processo esecutivo«allorquando era ces- sato ogni rapporto con il Coccia»… … « di talch é il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il Coccia era tenuto a corrispondere».

Entrambi gli argomenti risultano in realtà inconferenti ai fini della individuazione di un eventuale concreto conflitto di inte- ressi tra le due parti assistite dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della nullità del suo duplice mandato difensivo (nullità che se- condo la giurisprudenza di questa Corte è sempre rilevabile, anche di ufficio: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 –01). 1.2.1Con riguardo al primo ordine di argoment azioni , si os- serva che il principio per cui è vietato ad un avvocato di assu- mere validamente l’incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro e che determina, di conseguenza, la nullità del secondo man- dato difensivo, non vale solo in caso di costituzione contestuale dell’avvocato in un unico giudizio per più parti, ma vale anche in relazione a giudizi diversi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.

Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 15884del 25/06/2013, Rv. 626953 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550del 24/01/2011, Rv. 616322 - 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 21350del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018 , Rv. 648113 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 8842del 10/05/2004, Rv. 572758 – 01 ) e, addirittura, per l’at- tività stragiudiziale o non professionale (cfr. art. 24 codice deontologico).

D’altra parte, se anche possa escludersi in concreto unconflitto di interessi tra assicurato e assicuratore della responsabilità ci- vile nel giudizio diretto ad accertare la responsabilità del primo (purché egli non intenda in quel giudizio far valere il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre il massimale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11780del 27/11/1993, Rv. 484520 – 01 ) , tale conflitto certamente sussiste laddove penda, separata- mente e contemporaneamente al primo, anche il giudizio volto ad individuare l’esatto ammontare dell’obbligo di indennizzo dell’assicuratore, oltre il quale la responsabilità dell’assicurato nei confronti del danneggiato resta esclusivamente a suo ca- rico. [OSCURATO:PERSONA], così come certamente non avrebbe potuto difendere al tempo stesso il Coccia e la sua compagnia assicu- ratrice nel giudizio di responsabilità del primo, se in quel giudi- zio fosse stata chiamatain causa l’assicuratrice per far valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo, così non può assumere la difesa di assicurato e assicuratore in due giudizi aventi sostan- zialmente identico oggetto, solo perché autonomi e, tanto meno, perché quello di accertamento dell’obbligo di indennizzo non è stato promosso direttamente dall’assicurato, ma da un suo creditore, in virtù della legittimazione straordinaria di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.. 1.2.2Con riguardo al secondo ordine di argomentazioni, poi, la definizione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’assicurato solo in primo grado, specie laddove il medesimo Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 difensore si sia costituito per lo stesso assicurato anche in quello di appello, certamente non può determinare la cessa- zione del conflitto, perché l’accertamento della responsabilità risarcitoria gravante sull’assicurato non può dirsi definitivo dopo la sola sentenza di primo grado. 1.3La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al punto oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame, affinché in sede di rinvio venga adeguatamente rivalutata, sulla base dei principi di diritto fin qui esposti,la dedotta situazione di incompatibilità del legale costituito per la società assicura- trice opponente, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

È opportuno dare conto, in proposito, che (come è stato rilevato dallo stesso Procuratore Generale nella sua requisitoria) la con- troricorrente, nel chiedere il rigetto dei motivi di ricorso in esame (benché senza proporre alcun ricorso incidentale), ha richiamato una scrittura privata (che afferma di aver prodotto nel giudizio di merito) con la quale il Coccia avrebbe accettato le clausole di limitazione della responsabilità che risultano in discussione anche nel presente giudizio (precisamente: la clau- sola di scoperto e quella di esclusione della solidarietà), soste- nendo che anche in virtù di tale scrittura sarebbe da escludere il dedotto conflitto.

La scrittura in questione non pare essere stata in alcun modo presa in considerazione dal tribunale: in sede di rinvio, dunque, dovrà in primo luogo essere stabilito se essa sia stata regolar- mente prodotta e se sia valutabile sul piano istruttorio.

D’altra parte, ai fini di un suo eventuale effettivo rilievo dovrà, nel caso, altresì tenersiconto sia della sua effettivaopponibilità alla creditrice Novi , sia del fatto che le questioni controverse nel presente giudizio non sonolimitate a quelle relative all a validit à ed efficacia delleclausole del contratto di assicurazione aventi ad oggetto lo scoperto edil vincolo di solidarietà, essendovene certamente anche altre, che prescindono da tali clausole (come, Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 ad esempio,quella relativa alla pretesa di ”accantonamento ” di € 200.000,00, oggetto degli ultimi due motivi del ricorso prin- cipale). 1.4L’accoglimento dei motivi di ricorso in esame, comporta la cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del conflitto di interessi e la nullità del mandato difensivo del legale costituito per la parte che ha pro- posto l’opposizione, determinando, almeno potenzialmente , la nullità dell’intero giudizio di merito, se non purel’inammissibi- lità dell’opposizione stessa (fatte salve eventuali sanatorie, la cui possibile operatività dovrà essere valutata anch’essa in sede di rinvio, laddove sia confermatala sussistenza del dedotto con- flitto di interesse). 2.Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 1341 e 1342 c.c. in rela- zione all’art. 360, comma 1, nn. 3-5, nella parte in cui il Tribu- nale ha escluso la natura vessatoria della clausola relativa allo scoperto del 10%, senza esaminare il fatto controverso di ri- conducibilità della stessa alla polizza».

Con il quarto motivodel ricorso principale si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui la somma di euro 200.000,00 non è stata versata dalla Unipolsai, ma soltanto accantonata per il suo assicurato [OSCURATO:PERSONA]».

Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3nella parte in cui il Tribu- nale ha ritenuto erroneamente non contestata la circostanza secondo cui la Unipolsai avrebbe corrisposto la somma di euro 200.000,00».

Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedell’artt. 1341 comma 2 c.c. - Art.360 c.p.c., nn. 3 e 5».

In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ri- corso principale gli ultimi tre motivi dello stesso ricorso princi- pale, nonché il ricorso incidentale, restano assorbiti siccome at- tinenti al merito della controversia, che dovrà eventualmente essere oggetto di rinnovata valutazione, ove risolte positiva- mente le questioni in rito. 3.I prim i due motivi del ricorso principale sono accolti, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11144del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40A61 A462D) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53H04 F6l1D) -ricorrente -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delrappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A24 G920V) -controricorrente -ricorrente in via incidentale- nonché COCCIA Vittorio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42H15 F380X) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 104/2021, pubblicatain data 15 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 10 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoria scritta in atti, per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrentein via principale; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] moni, per la societàcontroricorrente e ricorrente in via inciden- tale. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di indennizzo assicurativo. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità po- sitiva per la somma di € 51.187,30. Insorte contestazioni su tale dichiarazione, il giudice dell’ese- cuzione ha proceduto all’accertamento dell’obbligo del terzo, con ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario pre- visto dall’art. 549 c.p.c., per un complessivo importo pari ad € 750.000,00 e, successivamente, con distinta ordinanza, ope- rate le decurtazioni per alcuni pagamenti già effettuati, ha as- segnato alla creditrice procedente l’importo di € 594.833,17. La terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso ciascuna delle due indicate ordinanze. Le due opposizioni sono state riunite e sono state solo parzial- mente accolte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha annullato entrambe le ordinanze opposte, statuendo che «la somma che la [OSCURATO:SOCIETA]. è tenuta a corrispondere, in forza dell’obbligo di manleva contrattualmente assunto e tenuto conto di quanto già corrisposto per le causali indicate in moti- vazione è pari ad euro 319.833,17» e condannando «il creditore Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 10 procedente [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto all’importo di euro 319.833,17 (al netto delle somme versate dalla UnipolSai e meglio indicate in parte motiva: euro 62.448,51, 92.718,32, 200.000,00) in forza dell’ordinanza di assegnazione del 5.6.2019». Ricorre la Novi, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste al ricorso incidentale con autonomo controri- corso. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 3 maggio 2023, ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare l’attuale sussistenza del rapporto di mandato tra il Coccia e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di decidere sull’eccezione pregiudiziale di conflitto di interessi e di nullità della procura». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 24 Cost. e 83 c.p.c. e nullità del procedi- mento e della sentenzain relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente applicato le norme in tema di con- flitto di interesse tra il procuratore e la parte e, Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 10 conseguentemente, non ha accertato la nullità della procura e dell’intero procedimento di opposizione». I primi due motividel ricorso principale possono essere esami- nati congiuntamente, in quanto connessi logicamente e giuridi- camente. La ricorrente deducedi avere denunciato, già nel corso del giu- dizio di merito, il conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il difensore della società assicuratrice opponente (avvocato [OSCURATO:PERSONA] moni), per essere questi, al tempo stesso, anche difensore dell’assicurato nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, avente ad oggetto la responsabilità professionale di cui alla polizza di assicurazione controversa nel presente giudizio, il che, a suo dire, avrebbe determinato la nullità del relativo mandato difensivo e, dunque, della stessa costituzione in giudizio della società opponente. Il tribunale ha rigettato tale eccezione affermando, da una parte, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionaledel Coccia, era costituito esclu- sivamente per quest’ultimo, non perla compagnia di assicura- zioni (peraltro su incarico di quest’ultima, come previsto dalle condizioni di polizza) e, dall’altra parte, che il medesimo aveva assunto la difesa della compagnia nel procedimento esecutivo promosso dalla Novi solo dopo che era cessato ogni rapporto con il Coccia (cfr. pag. 5 della sentenza: «Nel successivo pro- cedimento esecutivo, poi, il medesimo difensore, allorquando era cessato ogni rapporto con il Coccia, ha assunto le difese della compagnia di assicurazioni di talchéil potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il Coccia era tenuto a corrispondere»). La ricorrente sostiene che la statuizione sarebbe censurabile: a) per non avere il giudice di merito preso in esame il fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era costituito per il Coccia anche nel grado di Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 10 appello del giudizio di cognizione relativo alla responsabilità professionale di quest’ultimo, ancora pendente, il che impediva di ritenere che fosse realmente cessato con lo stesso ogni rap- porto idoneo a determinare il denunciato conflitto di interessi; b) per non essere stati correttamente applicati i principi di di- ritto in tema di nullità del mandato difensivo in caso di conflitto di interessi tra diverse parti assistite, conflitto a suo dire erro- neamente escluso solo sulla base della considerazione per cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era costituito esclusivamente per il Coccia nel processodi cognizione ed esclusivamente per la compagnia as- sicuratrice nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, senza una adeguata valutazione delle effettive posizioni difensive as- sunte dalle due parti nei distinti giudizi e, quindi, senza verifi- care la sussistenza di una attuale e concreta situazione di con- flitto fra esse, quanto meno potenziale, con la precisazione che la situazione di concreto conflitto era stata anche specifica- mente indicataed individuata da essa ricorrente, nel segnalare che nel giudizio di cognizione il Coccia avrebbe avuto interesse a chiamare in causa il suo assicuratore chiedendogli di mettere a disposizione il massimale di polizza, al fine di ottenere di es- sere indennizzato anche oltre il detto massimale, mentre nel giudizio di accertamento dell’obbligo di indennizzo l’interesse della compagnia era di ridurre al minimo la copertura, in evi- dente contrasto con l’interesse del Coccia, personalmente ob- bligato per la differenza. I motivi di ricorso in esame sono fondati. 1.1La decisione impugnata si fonda su due ordini di argomen- tazioni logico-giuridiche, entrambenon conformi a i principi di diritto applicabili nella fattispecie. I due ordini di argomentazionisono i seguenti: a) che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse costituito esclusivamente per il Coccia nel giudizio di accertamento della sua responsabilitàpro- fessionaleed esclusivamente per la compagnia di assicurazione Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 10 nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligazione indennitaria diquesta nei con- fronti dello stesso Coccia (unitamente all’ulteriorerilievo, ope- rato dal tribunale senza peraltro chiarirne adeguatamente le ef- fettive implicazioni,che restano oscure, per cui il fatto che nel giudizio di cognizione il difensore avesse omesso di chiamare in causa la compagnia costituiva al più una mala gestionella con- duzione della lite, da parte sua, ma non aveva causato danni alla Novi); b) che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto l’incarico per la com- pagnia nell’ambito del processo esecutivo«allorquando era ces- sato ogni rapporto con il Coccia»… … « di talch é il potenziale conflitto era superato, essendosi già accertata la somma che il Coccia era tenuto a corrispondere». Entrambi gli argomenti risultano in realtà inconferenti ai fini della individuazione di un eventuale concreto conflitto di inte- ressi tra le due parti assistite dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della nullità del suo duplice mandato difensivo (nullità che se- condo la giurisprudenza di questa Corte è sempre rilevabile, anche di ufficio: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 –01). 1.2.1Con riguardo al primo ordine di argoment azioni , si os- serva che il principio per cui è vietato ad un avvocato di assu- mere validamente l’incarico di difesa contemporaneamente per due parti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra loro e che determina, di conseguenza, la nullità del secondo man- dato difensivo, non vale solo in caso di costituzione contestuale dell’avvocato in un unico giudizio per più parti, ma vale anche in relazione a giudizi diversi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 10 15884del 25/06/2013, Rv. 626953 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550del 24/01/2011, Rv. 616322 - 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 21350del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018 , Rv. 648113 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 8842del 10/05/2004, Rv. 572758 – 01 ) e, addirittura, per l’at- tività stragiudiziale o non professionale (cfr. art. 24 codice deontologico). D’altra parte, se anche possa escludersi in concreto unconflitto di interessi tra assicurato e assicuratore della responsabilità ci- vile nel giudizio diretto ad accertare la responsabilità del primo (purché egli non intenda in quel giudizio far valere il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre il massimale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11780del 27/11/1993, Rv. 484520 – 01 ) , tale conflitto certamente sussiste laddove penda, separata- mente e contemporaneamente al primo, anche il giudizio volto ad individuare l’esatto ammontare dell’obbligo di indennizzo dell’assicuratore, oltre il quale la responsabilità dell’assicurato nei confronti del danneggiato resta esclusivamente a suo ca- rico. [OSCURATO:PERSONA], così come certamente non avrebbe potuto difendere al tempo stesso il Coccia e la sua compagnia assicu- ratrice nel giudizio di responsabilità del primo, se in quel giudi- zio fosse stata chiamatain causa l’assicuratrice per far valere il diritto dell’assicurato all’indennizzo, così non può assumere la difesa di assicurato e assicuratore in due giudizi aventi sostan- zialmente identico oggetto, solo perché autonomi e, tanto meno, perché quello di accertamento dell’obbligo di indennizzo non è stato promosso direttamente dall’assicurato, ma da un suo creditore, in virtù della legittimazione straordinaria di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.. 1.2.2Con riguardo al secondo ordine di argomentazioni, poi, la definizione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’assicurato solo in primo grado, specie laddove il medesimo Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 10 difensore si sia costituito per lo stesso assicurato anche in quello di appello, certamente non può determinare la cessa- zione del conflitto, perché l’accertamento della responsabilità risarcitoria gravante sull’assicurato non può dirsi definitivo dopo la sola sentenza di primo grado. 1.3La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al punto oggetto delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame, affinché in sede di rinvio venga adeguatamente rivalutata, sulla base dei principi di diritto fin qui esposti,la dedotta situazione di incompatibilità del legale costituito per la società assicura- trice opponente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. È opportuno dare conto, in proposito, che (come è stato rilevato dallo stesso Procuratore Generale nella sua requisitoria) la con- troricorrente, nel chiedere il rigetto dei motivi di ricorso in esame (benché senza proporre alcun ricorso incidentale), ha richiamato una scrittura privata (che afferma di aver prodotto nel giudizio di merito) con la quale il Coccia avrebbe accettato le clausole di limitazione della responsabilità che risultano in discussione anche nel presente giudizio (precisamente: la clau- sola di scoperto e quella di esclusione della solidarietà), soste- nendo che anche in virtù di tale scrittura sarebbe da escludere il dedotto conflitto. La scrittura in questione non pare essere stata in alcun modo presa in considerazione dal tribunale: in sede di rinvio, dunque, dovrà in primo luogo essere stabilito se essa sia stata regolar- mente prodotta e se sia valutabile sul piano istruttorio. D’altra parte, ai fini di un suo eventuale effettivo rilievo dovrà, nel caso, altresì tenersiconto sia della sua effettivaopponibilità alla creditrice Novi , sia del fatto che le questioni controverse nel presente giudizio non sonolimitate a quelle relative all a validit à ed efficacia delleclausole del contratto di assicurazione aventi ad oggetto lo scoperto edil vincolo di solidarietà, essendovene certamente anche altre, che prescindono da tali clausole (come, Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 10 ad esempio,quella relativa alla pretesa di ”accantonamento ” di € 200.000,00, oggetto degli ultimi due motivi del ricorso prin- cipale). 1.4L’accoglimento dei motivi di ricorso in esame, comporta la cassazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del conflitto di interessi e la nullità del mandato difensivo del legale costituito per la parte che ha pro- posto l’opposizione, determinando, almeno potenzialmente , la nullità dell’intero giudizio di merito, se non purel’inammissibi- lità dell’opposizione stessa (fatte salve eventuali sanatorie, la cui possibile operatività dovrà essere valutata anch’essa in sede di rinvio, laddove sia confermatala sussistenza del dedotto con- flitto di interesse). 2.Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 1341 e 1342 c.c. in rela- zione all’art. 360, comma 1, nn. 3-5, nella parte in cui il Tribu- nale ha escluso la natura vessatoria della clausola relativa allo scoperto del 10%, senza esaminare il fatto controverso di ri- conducibilità della stessa alla polizza». Con il quarto motivodel ricorso principale si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui la somma di euro 200.000,00 non è stata versata dalla Unipolsai, ma soltanto accantonata per il suo assicurato [OSCURATO:PERSONA]». Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3nella parte in cui il Tribu- nale ha ritenuto erroneamente non contestata la circostanza secondo cui la Unipolsai avrebbe corrisposto la somma di euro 200.000,00». Ric. n. 11144/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 10 Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia « Viola- zione e/o falsa applicazionedell’artt. 1341 comma 2 c.c. - Art.360 c.p.c., nn. 3 e 5». In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ri- corso principale gli ultimi tre motivi dello stesso ricorso princi- pale, nonché il ricorso incidentale, restano assorbiti siccome at- tinenti al merito della controversia, che dovrà eventualmente essere oggetto di rinnovata valutazione, ove risolte positiva- mente le questioni in rito. 3.I prim i due motivi del ricorso principale sono accolti, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso p