CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acque s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 3579/2022 depositata il 20 settembre 2022.Numero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/2026Data pubblicazione 15/07/2026Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliLa controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n. 2017BG0143882)emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente)concernente una rettifica di un classamento di un impianto di depurazionedi acque cui l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) attribuiva lacategoria catastale D/7 in luogo di quella E/9 proposta dalla societàricorrente.La CTP ha accolto il ricorso, sul presupposto che si trattasse di "costruzionee fabbricato per speciali esigenze pubbliche e non un opificio perché gli èpreclusa qualsiasi attività produttiva a favore di clienti, ossia di soggettidiversi dai suoi soci, tutti Enti pubblici".La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appellodell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti ragioni:- è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] è una società totalmente pubblica per lagestione "in house" del servizio idrico integrato per conto dei propri soci,ovvero di 150 Comuni e della Provincia di Bergamo;- altrettanto pacifico è che gli impianti pubblici di depurazione sonorealizzati per uno specifico ambito di utenze pubbliche ed una specificatipologia di reflui, consistenti in acque di ciclo idrico integrato e cioèscarichi civili e acque di dilavamento stradali (gli impianti in questionenon sono utilizzabili per gli scarichi industriali);- gli impianti hanno dimensioni notevoli in considerazione dell'ampiezza delbacino di utenze pubbliche servite e non sono commerciabili, perché iltrattamento del ciclo idrico integrato è riservato alla gestione pubblica;- è, infine, pacifico che l'attività esercitata non può avere fini di lucro e intal senso depongono anche circolare n.4 del 16 maggio 2006 e dalla notaministeriale n.327 del 2 giugno 1997, che distinguono l'opificio che opericon scopo di lucro che deve essere inquadrato nella categoria D, daquello per il quale lo scopo di lucro sia assente e che, per tale ragione,deve essere inquadrato nella categoria E.Numero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/2026- A volere ritenere diversamente, tutti gli impianti di depurazioneData pubblicazione 15/07/2026rientrerebbero nella categoria D, in quanto industriali, con conseguentesvuotamento della categoria alternativa.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre lacontroparte si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., l’erronea e/o falsa applicazione di norme di dirittodegli artt. 4 e 10 del r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 8 del Regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949, dell’art. 1,comma 244, della Legge n. 190/2014, dell’art 5 del D.L. n 262/2006 –unità immobiliari speciali e particolari.2. 1. Il motivo è fondato.3. La questione del classamento catastale dei depuratori idrici comunali ègià stata recentemente affrontata e risolta da questa corte di legittimitàla quale – nel richiamare e fare propria la giurisprudenza formatasi conriguardo a fattispecie analoghe: (tra le altre, v. Cass. 12741/18 sulclassamento dell’impianto di discarica per la gestione dei rifiuti solidiurbani e la captazione di biogas; Cass. n. 17022/20 sugli impianti dicompostaggio dei rifiuti; Cass. 9427/19 sugli impianti del servizio idricointegrato; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19393; Cass., Sez. 5^, 13luglio 2021, n. 19873) ha stabilito che: «in tema di classificazionecatastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha naturaeconomica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimentodelle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibilinella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlisostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commercialee produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni cheospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7,senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibilecon la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevanteNumero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/2026partecipazione pubblica» (Cass., Sez. 5, n. 2247/2021, Rv. 660306 – 01,Data pubblicazione 15/07/2026Sez. 6 - 5, n. 3921/2022, Rv. 663876 - 01).Nello stesso senso si è pronunciata in modo uniforme la giurisprudenzasuccessiva ribadendo che, come si evince dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella l. 24 novembre2006, n. 286, a tenore del quale nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale’, la qualificazione nel gruppo“E” è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto,cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli radicalmente incommerciabilied estranei ad ogni logica di scambio e di produzione industriale (Cass.,Sez. 5, n. 34855/2021).Posto che la norma citata instaura una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria “E”, da un lato, e destinazione dell’immobilead uso commerciale o industriale, dall’altro, diventa dirimente, ai fini dellavalutazione del corretto censimento dell’immobile, accertare se lagestione dell’impianto di depurazione presenti gli obiettivi caratteri dellaeconomicità intesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo”,ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel sensoche questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori dellaproduzione.A questo scopo è irrilevante che l’impianto di depurazione sia destinatoad una attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale allosvolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitatasecondo parametri essenzialmente imprenditoriali, intesi appunto comeconseguiti attraverso l’applicazione di tariffe predeterminate.Si è, così, anche chiarito che il sistema tariffario che connota il servizioidrico integrato (L. n. 36 del 1994, art. 9, comma 1; D.Lgs. n. 152 delNumero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/20262006, art. 141; D.Lgs. cit., art. 154, comma 1 mod. dal D.P.R. n. 116 delData pubblicazione 15/07/20262011) richiama i principi, oltre che di corrispettività, di efficienza, efficaciaed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto comela tariffa del servizio idrico integrato configuri appunto il corrispettivo diuna prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un attoautoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nelcontratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez.5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l’ispirazione della relativagestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con ilrequisito teleologico minimo per l’assunzione della qualificaimprenditoriale (art. 2050 c.c.).La normativa di settore con riferimento alla gestione del servizio idricointegrato richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sirichiama in tal senso la l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: " Icomuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambitomedesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art.4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri diefficienza, di efficacia e di economicità"; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizipubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili difognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestitosecondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dellenorme nazionali e comunitarie"; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154,comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art.1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idricae del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti Corte di Cassazione- copia non ufficiale 8 di 10 necessari, dell'entità dei costi di gestione delleopere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di unaquota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata laNumero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/2026copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo ilData pubblicazione 15/07/2026principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura dicorrispettivo".L’inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema trova ancheconferma nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre2010 e n. 187 dell’8 giugno 2011, che hanno affermato la riconducibilitàalle materie della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”.In linea con questa ricostruzione si pone, a superamento dei pregressiindirizzi di prassi, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16maggio 2006 n. 4 la quale ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che lecostruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delleacque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e,pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è daindividuare nel gruppo “D”.La natura economica dell’attività non viene meno per la circostanza chea gestire il servizio pubblico sia direttamente l’ente territoriale piuttostoche una azienda municipalizzata o una società partecipata in toto dalComune (o da un consorzio di Comuni), in quanto ciò che rileva ai fini delclassamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la suadestinazione funzionale.Tali principi sono stati di recente ulteriormente ribaditi (Cass., Sez. 5, n.21287 del 2025) con l’ulteriore rilievo secondo cui l’interesse generale cuiallude la gravata sentenza non esclude, né l’autonomia funzionale ereddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specificoordinamento catastale, né la loro stessa rilevanza nell’ordinamentoeurounitario - in tema di aiuti di Stato e di concorrenza - sotto il profilodell’identificazione di un’impresa la cui nozione si correla, a prescinderedal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., trale tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE,27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ProvinciaNumero registro generale 6694/2023Numero sezionale 5345/2026Numero di raccolta generale 23296/2026Data pubblicazione 15/07/2026Betania, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE,punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz,procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimentoC-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122,123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75).Nel caso di specie, era dunque appropriata la classificazione D7, a nullarilevando la finalità pubblicistica dell’attività di depurazione delle acque,così come la integrale partecipazione pubblica al capitale dell’odiernacontroricorrente.Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata; non sussistendo la necessità di accertamenti in fatto, la causadeve essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto.4. Stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzointerpretativo, sussistono i presupposti per l’integrale compensazionedelle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originarioricorso della società;spese tutte compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile,il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]