CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3951/2019;Numero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di liquidazione n.15029013453 mediante il quale provvedeva al recupero dell’imposta diregistro (per euro 23.052,00) e delle imposte ipocatastali (per euro50.00 ciascuna), dovute e non autoliquidate dal notaio a seguito di attodi conferimento di un terreno da parte di uno dei soci della società cheaveva deliberato l’aumento di capitale a copertura della quotasottoscritta.2. [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con lasentenza n. 382/10/2016, dopo aver respinto le eccezioni formali delcontribuente relative alla sottoscrizione dell’avviso e alla tempestivitàdell’avviso, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente la violazionedell’art. 42 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 3 ter d.lgs. 463/1997, in quantol’imposta liquidata non sarebbe “principale” ma “suppletiva” e, per taleragione, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un “avviso diaccertamento”, anziché un “avviso liquidazione”, e notificarlodirettamente alle parti e non al notaio.3. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con lasentenza 813/1/2018, confermava integralmente la pronuncia di primogrado, rigettando l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale delcontribuente.4. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello lamentando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. 131/86 e dell’art. 3 ter del d.lgs.463/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c.; ilcontribuente non si costituiva nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte di cassazione accoglieva il ricorso per cassazione e,decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso proposto dalcontribuente.5. In data 10.11.2025 il contribuente ha proposto ricorso perrevocazione della ordinanza resa dalla Corte di cassazione, ai sensi delcomma 1, n. 1, dell’art. 395 c.p.c., per dolo processuale dell’Ufficio aidanni del contribuente. Il contribuente ha depositato controricorso.6. L’Agenzia delle entrate ed il contribuente in data 7 maggio 2026hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia chel’ordinanza n. 14913/2024, resa nel giudizio RG 3951/2019 dalla Cortedi cassazione, Sezione Tributaria, è stata emessa in conseguenza deldolo dell’Agenzia delle entrate, stante l’omessa comunicazionedell’avvenuta definizione della lite di cui al d.l. 119/2018 e delpagamento di tutte le rate previste, e, pertanto, va impugnata ai sensidegli artt. 391 ter e 395 n. 1 c.p.c.In particolare, il ricorrente rileva di aver proposto la definizioneagevolata della lite con il pagamento del 15% del tributo incontestazione (pari ad euro 3.472,80) come previsto dal d.l. 119 del2018 in 8 rate da euro 434,10 ciascuna, depositando la relativa istanzaai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018 in data 7/6/2019 unitamente alpagamento della prima rata e formulando alla Commissione TributariaRegionale della Liguria istanza di sospensione del giudizio RG1461/2016. In assenza di diniego nei termini di legge la definizioneagevolata richiesta diveniva definitiva ed il contribuente provvedeva apagare le rate successive. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazionel’Agenzia delle entrate non ha però provveduto a comunicarel’intervenuta definizione agevolata della lite, nemmeno con memoriaillustrativa in vista della adunanza camerale fissata per il 14/5/2024.Numero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il contribuente ha quindi ricevuto in data 11/9/2025 una copiadell’ordinanza (comunicata ai fini dell’art. 133 c.p.c.), con contestualerichiesta da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato di pagamentodella somma di euro 3.450,00 a titolo di spese del giudizio dilegittimità, essendo l’Agenzia delle entrate risultata vittoriosa.Il comportamento doloso dell’Agenzia ha influito in mododeterminante sulla decisione, inducendo la Corte in errore sulladebenza dell’imposta che il contribuente aveva già versato con laprocedura di definizione agevolata della lite.2. L’Agenzia delle entrate nel depositare il controricorso ha rilevatola tardività del ricorso per revocazione, atteso il decorso dei sessantagiorni previsti dalla scoperta del vizio ai sensi dell’art. 64 del d.lgs.546/1992 decorrente dalla data di pubblicazione della pronuncia dellaCorte il 28/5/2024 a nulla rilevando la comunicazione ai sensi dell’art.133 c.p.c. o la richiesta del pagamento delle spese da partedell’Avvocatura poiché il vizio era già conoscibile al momento dellapubblicazione della decisione. La controricorrente ha poi evidenziatol’infondatezza del ricorso, atteso che la definizione della lite ai sensi deld.l. 119/2018 non ha effetti automatici sul giudizio e spettava alla partecostituirsi e chiedere la sospensione del giudizio documentandol’istanza di definizione e l’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle entrateha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine,la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazionedelle spese di lite.3. In data 7 maggio 2026 il ricorrente ha depositato memoria nellaquale ha chiesto riconoscersi e dichiararsi l’intervenuta definizioneagevolata della lite con conseguente inefficacia della sentenzaimpugnata, estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.4. In pari data l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria nellaquale ha concluso per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per laNumero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026dichiarazione di cessazione della materia del contendere concompensazione delle spese di lite.5. In via preliminare va respinta l’eccezione di tardività del ricorsoper revocazione sollevata dalla controricorrente.Secondo la giurisprudenza della Corte per integrare la fattispeciedel dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma,n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà eprobità previsto dall’art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti ilmendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece,un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici oraggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzarela difesa avversaria e ad impedire al giudice l’accertamento della verità,pregiudicando l’esito del procedimento (da ultimo Cass. sez. 5,30/4/2026, n. 11935 che riporta Cass. n. 2862/2023; Cass. n.41792/2021 e già in Cass. n. 5329/2005; in termini anche Cass. n.14712/2023, che richiama Cass. n. 26078/2018, Cass. n. 12875/2014e Cass. n. 23866/2008).Il termine per proporre la revocazione ai sensi degli artt. 391 terc.p.c. e 398 comma 2 c.p.c. decorre dalla scoperta del dolo o dellafalsità, e poiché a mente dell’art. 395 comma 1 n. 1) la sentenzaimpugnata per revocazione deve essere “l’effetto del dolo di una delleparti”, non può non affermarsi che la decorrenza del termine siricolleghi al momento in cui la pronuncia sia stata resa e sia legalmenteconosciuta.A tal fine si osserva che risulta improprio il riferimento compiuto daparte dell’Agenzia delle entrate all’art. 64 del d.l.gs. 546/1992, perchédetta disposizione normativa attiene alla revocazione delle sentenzetributarie di merito.Nel caso di specie è stata impugnata per revocazione una pronunciadella Corte di cassazione, per cui la disciplina dello strumento diNumero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnazione si rinviene nell’art. 391 bis c.p.c. che a sua volta va lettoin combinato disposto con gli artt. 325 c.p.c., 326 e 327 c.p.c.Da tanto consegue che se l’art. 391 bis c.p.c. prevede in viagenerale che la revocazione può essere chiesta entro il termineperentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dallapubblicazione del provvedimento, l’art. 326 c.p.c. prevede, per ladecorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza e, perquanto qui di interesse, la scoperta del dolo, mentre l’art. 327 c.p.c.stabilisce che, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, larevocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.Da tanto consegue che il termine di cui all’art. 395 n. 1 c.p. non puòfarsi decorrere automaticamente, come rilevato dalla Agenzia delleentrate, dalla pubblicazione della sentenza e cioè il 28 maggio 2024,vista l’esclusione di detta ipotesi dall’art. 327 c.p.c., bensì va ricollegatoalla scoperta del dolo.Nel caso di specie non sono stati dedotti dall’Agenzia delle entrateelementi sufficienti per individuare il momento nel quale il dolo è statoscoperto, per cui deve ritenersi che la parte non abbia avuto contezzadella sentenza sfavorevole quanto meno prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]allorquando le veniva notificata la sentenza ai fini della richiesta dellespese di lite. E’ vero infatti che detta comunicazione, così come quellache viene menzionata per essere avvenuta in pari data ai sensi dell’art.133 c.p.c., non integra un’ipotesi di conoscenza legale dell’atto, madeve comunque osservarsi che la parte da tale momento ha avutocomunque contezza della definizione del giudizio di cassazione e delladecisione che, infatti, ha provveduto ad impugnare entro i sessantagiorni e cioè il 10/11/2025.Il ricorso per revocazione, pertanto, non è tardivo.Numero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/20266. In via altresì preliminare va dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, vista l’istanza del ricorrente e l’adesione, siapure in via subordinata, dell’Agenzia delle entrate.La definizione della lite ai sensi del d.l. 119/2018 documentata dalricorrente, confermata dall’Agenzia delle entrate nel presente giudizio,poiché nulla ha osservato al riguardo, fa venir meno l’interesse delleparti ad una pronuncia nel presente giudizio, in virtù dell’estinzione delgiudizio a mente dell’art. 46 comma 1 d.lgs. 546/1992, che contemplal'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi didefinizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altrocaso di cessazione della materia del contendere.La sentenza impugnata, depositata in epoca successiva alperfezionamento della definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art.6 del d.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per effetto della definizione èinefficace, per cui non vi è interesse delle parti ad ottenere la pronunciasulla revocazione della stessa.Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate nella memoria da ultimodepositata ha affermato che la pronuncia n. 1696/2024 è da ritenersiinefficace e che il versamento operato dal contribuente a titolo di spesedi lite è stato espressamente riconosciuto come indebito conconseguente avvio dell’iter per il rimborso.7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, comprese quelle dellapresente impugnazione, all’esito di una valutazione complessiva dellalite compiuta ai sensi dell’art. 15, primo comma, D.lgs. 546/1992 e,pertanto, in un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis previstadal comma 3 dell’art. 46 citato, quale conseguenza automatica diqualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmenteillegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005,devono interamente compensarsi, dovendosi considerare la definizioneNumero registro generale 23815/2025Numero sezionale 4253/2026Numero di raccolta generale 17958/2026Data pubblicazione 04/06/2026in sede amministrativa della controversia e la richiesta in tal senso delleparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione delgiudizio per cessazione della materia del contendere e conseguenteestinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in sensorestrittivo limitata alle ipotesi ivi previste.La Corte, P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere.Compensa interamente tra le parti le spese processuali.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti