CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 14712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3383-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati - avverso la sentenza n. 4213/04/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/6/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 16/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello per revocazione, per dolo processuale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 32/22/2012 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto dei ricorsi, riuniti, avverso cartelle esattoriali relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2007— 2008, in favore del Consorzio di Boni fica di Pratica di Mare e del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria; il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare resiste con controricorso, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’agente della riscossione sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio a quelli iscritti al n. 10725/2017 r.g., n. 14185/2017 r.g., n. 22607/2020 r.g. e n. 27865/2022 r.g., in quanto le suddette controversie hanno diverso oggetto rispetto al giudizio di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., oppure concernono differenti pronunce di merito, delle quali è stata parimenti chiesta la revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.; 1.2.va inoltre disattesa l’istanza di rinvio a nuovo ruolo del processo depositata da parte ricorrente al fine di «avvalersi del termine fissato dalla Legge n. 197/2022 (definizione agevolata tributi ai sensi degli art. 2 commi 192, 195 e 197) fino al 30/09/2023 per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni», atteso che il giudizio di revocazione è estraneo all'applicazione della normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali, inclusa quella in esame (cfr. Cass. nn. 13306 del 28/06/2016; id. Cass. n. 272 del 09/01/2014; id. Cass. n. 13080 del 01/06/2006); 2.1. con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 395 n. 1 cod. proc. civ. e 64, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la sussistenza del dolo processuale, ai fini della richiesta di revocazione della sentenza di primo grado, per avere il Consorzio omesso di produrre la sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 13640/2012, emessa tra le medesime parti, non conosciuta dal ricorrente, che aveva ritenuto i Consorzi esenti da obblighi manutentivi, la sentenza, emessa dalla medesima Commissione tributaria provinciale, n. 145/22/2008, favorevole al contribuente, nonché altri «atti e documenti, ... depositati davanti ad altra giurisdizione, tesi a sostenere una tesi difensiva del tutto contraria a quella rappresentata in sede tributaria»; 2.2. la censura va disattesa; 2.3. il dolo processuale, previsto come motivo di revocazione dall'art 395 n 1 cod. proc. civ., deve consistere in un artificio subbiettivamente ed obiettivamente idoneo a paralizzare, o a sviare, la difesa dell'avversario, e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, cosicché il comportamento processuale di una delle parti, anche se censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e di probità imposti dall'art 88 cod. proc. civ., può essere assunto nel concetto didolo processuale revocatorio soltanto se si sia risolto in un'att ività positiva soggettivamente ed oggettivamente diretta al fine suindicato, e non sia consistita in un’omissione di attività processuale, la quale trovi giustificazione nel principio nemo tenetur edere contra se , al che consegue che il silenzio su fatti sfavorevoli alla parte interessata, la mancata produzione, o la mancatamenzione di un documento favorevole all'altra parte, il fatto di giovarsi di una situazione di minorata difesa, in cui l'altra parte possa trovarsi per cause non imputabili ad un fatto positivo dell'avversario, non possono integrare gli estremi deldolo processuale revocatorio (cfr. Cass. n. 26078 del 17/10/2018, Cass. n. 12875 del 09/06/2014, Cass. n. 23866del 19/09/2008 ); 2.4. s i sottrae allora alle censure svolte col motivo in esame la statuizione con cui la Commissione tributaria regionale, in linea con gli esposti principi, ha escluso la sussistenza, nella specie, del dolo revocatorio, sul rilievo che «il ricorrente non evidenzia alcun fatto specifico addebitabile al Consorzio che possa concretizzare una condotta fraudolenta», atteso che, dalla stessa prospettazione difensiva del ricorrente, dianzi riporta, il dolo dedotto si risolve in un semplice mendacio, che non poteva rilevare ai fini della configurabilità della prospettata ipotesi di revocazione; 3.1. con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 395, quarto comma, cod. proc. civ. e 31, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e lamenta che, nel giudizio di primo grado, pur avendo il contribuente richiesto un differimento dell’orario fissato per la discussione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale, quest’ultima aveva proceduto alla trattazione dei ricorsi riuniti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza della difesa del ricorrente e senza alcuna menzione nel verbale di udienza della suddetta istanza di differimento; 3.2. il ricorrente lamenta, pertanto, che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di rilevare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa del contribuente; 3.3. la censura è inammissibile; 3.4. trattasi, invero, di censura, attinente alla pretesa nullità del procedimento di primo grado, che, in ossequio al principio di conversione delle nullità processuali in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), avrebbe dovuto essere proposta con specifica doglianza in grado di appello e non mediante revocazione straordinaria ex art. 395 cod. proc. civ., con la conseguenza che tale nullità non è più deducibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione; 4.sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del Consorzio controricorrente, con liquidazione come da dispositivo; 5. nulla sulle spese tra il ricorrente e le parti rimaste intimate, stante la mancanza di attività difensiva P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del Consorzio controricorrente, in misura pari ad Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così decis