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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11935/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore;- intimata –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24904/2025,depositata in data 09/09/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Le vicende della presente controversia sono irrefutabilmentequelle risultanti dall’ordinanza impugnata per revocazione.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12/11/2019 notificò aRocco [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 068-2019-9050258789-000, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602del 1973, con riferimento ai seguenti atti impositivi:a) avviso di addebito INPS n. 36820180012090189000 percontributi I.V.S.;b) intimazione di pagamento n.

T9DIPRD00972/2017 relativo adavviso di accertamento n.

T9D012I06663/2011 emesso con riferimentoall’anno d’imposta 2007;c) intimazione di pagamento n.

T9DIPRD00973/2017 relativo adavviso di accertamento n.

T9D012I06677/2011 emesso con riferimentoall’anno d’imposta 2008,per gli importi come rideterminati dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia n. 4179/11/2014 depositata indata 30 luglio 2014, passata in giudicato.Il contribuente impugnò l’intimazione di pagamento del 2019dinanzi alla CTP di Milano rappresentando che gli avvisi di accertamentosopra indicati (alle lett. b e c), poste a base delle intimazioniimpugnate, erano stati annullati con sentenza della CTR dellaLombardia n. 1531/05/2017, passata in giudicato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026La CTP di Milano con sentenza n. 2993/14/2021, depositata in data6 luglio 2021, annullò l’intimazione di pagamento impugnata ritenendoche il giudicato di cui alla sentenza della CTR del 2017 (n.1531/05/2017), di annullamento degli avvisi di accertamento posti abase dell’intimazione impugnata, prevalesse, in quanto successiva, suquello di cui alla sentenza del 2014 (n. 4179/11/2014) che aveva,invece, confermato gli avvisi di accertamento, rideterminando lapretesa erariale.L’Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla CTR lombardache lo rigettò con sentenza n. 4337/20/2022.Tale statuizione venne impugnata dall’Agenzia delle entrate conricorso per cassazione affidato ad un unico motivo che questa Corte,con l’ordinanza qui impugnata per revocazione, accolse con decisionedi merito di rigetto dell’originario ricorso del contribuente sostenendoche:- la CTR lombarda con la sentenza n. 4179/11/2014 avevaconfermato gli avvisi di accertamento n.

T9D012I06663/2011 e n.T9D012I06677/2011, emessi rispettivamente con riferimento agli annid’imposta 2007 e 2008, rideterminando le pretese erariali nella misuradel 44% del maggior reddito d’impresa accertato;- l’Agenzia delle entrate aveva quindi proceduto ad emettere irelativi provvedimento di sgravio (parziale) e successivamente l’agenteper la riscossione aveva notificato al contribuente la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria;- il contribuente aveva impugnato detta comunicazione eccependola violazione dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della legge 228 del2012;- la CTP di Milano con sentenza n. 5667/2015 aveva annullato glialle istanze di annullamento proposte dal contribuente, secondo quantoprevisto dall’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026- la CTR lombarda con sentenza n. 1531/2017 aveva rigettato ilgravame proposto dalle agenzie fiscali;- l’oggetto del giudizio definito con tale sentenza riguardavasoltanto l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, e non anche gli avvisi di accertamento presupposti delleintimazioni di pagamento impugnate, sui quali si era formato ilgiudicato con la sentenza della CTR della Lombardia n. 4179/11/2014;- d’altronde, la CTR non avrebbe potuto procedere all’annullamentodegli avvisi di accertamento, posto che la procedura di cui alla legge228 del 2012 poteva riguardare solo gli atti della riscossione, e non gliavvisi di accertamento definitivi, sui quale l’iscrizione a ruolo si fonda;l’art. 1, comma 540, della legge citata prevede, infatti, l’annullamentodi diritto delle partite di ruolo rispetto alle quali l’ente creditore non harisposto nel termine di 220 giorni all’istanza di sospensione dellariscossione presentata dal debitore ai sensi del comma 538 della citatadisposizione;- ciò che viene annullato, dunque, è il ruolo formato dall’entecreditore per la riscossione coattiva del credito erariale, ma non il titologiuridico in forza del quale il ruolo è stato formato, in quanto è solo conla formazione del ruolo che l’[OSCURATO:PERSONA] dà avvio allariscossione coattiva delle imposte accertate;- a seguito dell’annullamento delle partite di ruolo, l’Ente creditorepuò, quindi, ovviamente iscrivere nuovamente a ruolo se il titologiuridico legittimante l’iscrizione è ancora valido;- nel caso di specie, a seguito dell’annullamento delle partite diruolo relative agli atti impositivi in esame con la sentenza della CTRdella Lombardia n. 1531/05/2017, alla quale l’Amministrazioneproceduto in seguito ad intimare nuovamente il pagamento degliimporti risultanti dovuti in forza della sentenza di secondo grado dellastessa CTR n. 4179/11/2014, passata in giudicato, che haNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026rideterminato il maggiore imponibile per gli anni 2007 e 2008 dovutodal contribuente;- era dunque evidente l’errore in cui era incorsa la Corte territorialenel ritenere che gli avvisi di accertamento n.

T9D012I06663/2011 perl’anno 2007 e n.

T9D012I06677/2011 per l’anno 2008 fossero statiannullati con la sentenza di secondo grado n. 1531/05/2017 e,conseguentemente, sussistente un conflitto di giudicati, che invece nonc’era;- nella fattispecie il titolo giuridico degli affidamenti di cui alleintimazioni in questione è costituito dalla sentenza di secondo grado n.4179/2014 depositata in data 30 luglio 2014 e passata in giudicato indata 16 marzo 2015 per mancata impugnazione, sentenza checonsente la riscossione della pretesa tributaria dalla stessa accertatadefinitivamente nel termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art.2953 c.c.Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso perrevocazione affidato ad un motivo, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso, restando intimata l’agente della riscossione.Con istanza del 25/11/2025 il ricorrente ha chiesto la sospensione,anche inaudita altera parte, dell’esecutività dell’ordinanza di questaCorte e dell’esecuzione dell’intimazione esattoriale n.06820199050258789000 e degli avvisi in esso contenuti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente confermato il decreto con cui è statadisattesa l’istanza di sospensione, già richiesta inaudita altera parte,2.

Venendo al motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.395, primo comma, n. 1 c.p.c. sostenendo che la statuizione impugnataè frutto di dolo processuale dell’Agenzia delle Entrate che aveva indottoin errore questa Corte mediante la riproduzione nel ricorso perNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026cassazione un documento «incompleto e fuorviante», ovvero lasentenza n. 5667/40/2015 della CTP di Milano (successivamenteconfermata dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 1531/05/2017),senza la riproduzione della prima pagina in cui erano indicati gli attiimpugnati, ovvero «la comunicazione di iscrizione ipotecaria esoprattutto gli accertamenti esecutivi n.T9D012I06663/2011 en.T9D012I06677/2011».Sentenza, quella della CTP, che il ricorrente afferma di averprodotto in allegato al controricorso, come Doc.

D, sub.1.Premette il ricorrente di aver proposto tempestivamente il ricorsoper revocazione, nel termine di trenta giorni decorrenti dal momentoin cui era venuto a conoscenza del dolo di Agenzia delle Entrate, ossiadal 9.09.2025, data di pubblicazione dell’ordinanza impugnata.Sostiene, quindi, che l’ordinanza impugnata, n. 24904/2025, èl’effetto del dolo processuale posto in essere dall’Agenzia delle Entrate,concretizzatosi nella deliberata esibizione di una copia incompleta dellasentenza n. 5667/40/2015 della CTP di Milano, documento decisivo perla risoluzione della controversia.3.

Ciò posto, osserva il Collegio che nella giurisprudenza di questaCorte è reiterata l’affermazione secondo cui per integrare la fattispeciedel dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma,n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà eprobità previsto dall’art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti ilmendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece,un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici oraggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzarela difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità,pregiudicando l’esito del procedimento (ex plurimis, Cass. n.2862/2023; Cass. n. 41792/2021 e già in Cass. n. 5329/2005; intermini anche Cass. n. 14712/2023, che richiama Cass. n.26078/2018, Cass. n. 12875/2014 e Cass. n. 23866/2008).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026In Cass. n. 1207/2020 si è quindi ribadito che per integrare lafattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c.,non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità,richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta,concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesaavversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e,quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti,questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisividella causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento sutale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo diquesto iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficientel'accertamento della verità.4.

Orbene, nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie in cui èlo stesso ricorrente ad ammettere di aver prodotto in giudizio la copiaintegrale della sentenza della CTP di Milano n. 5667/40/2015 chel’Agenzia delle entrate aveva trascritto nel ricorso per cassazione nelleparti che riteneva rilevanti per sé, sicché il contestato comportamentofraudolento - che tale, però, non è – non ha costituito ostacoloall’attività difensiva della controparte essendo stata la Corte messa incondizione di esaminare il documento nella sua integralità.4.1.

Inoltre, a prescindere dalla considerazione se l’Agenzia delleentrate fosse o meno tenuta a riprodurre nel ricorso per cassazione ilcontenuto integrale della sentenza impugnata, compreso il frontespiziodella stessa, come pretende l’odierno ricorrente, giacché tale questionesi sposta sul versante del corretto adempimento dell’onere di specificitàdel ricorso, previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., chegiammai può risolversi un errore revocatorio (Cass. n. 13109/2024),osserva il Collegio che l’omessa riproduzione del predetto frontespiziodella sentenza della CTP di Milano, in cui erano elencati, tra gli attiNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnati, anche gli avvisi di accertamento, era priva di qualsiasirilevanza e decisività ai fini del giudizio.Invero, non è da quell’elenco che questa Corte avrebbe potutodesumere gli atti oggetto di impugnazione, ma dal contenuto dellasentenza stessa e, in caso di contrasto, come nella specie - in cui nellaparte dedicata allo svolgimento del processo la CTP molto chiaramenteafferma che «il ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata […] inrelazione al mancato (integrale) pagamento di n. 2 avvisi diaccertamento» - avrebbe dovuto dare prevalenza alla motivazionedella sentenza e non all’elenco contenuto nel frontespizio della stessa.Elencazione chiaramente errata, tanto da essere stata corretta nellasentenza della CTR che il ricorrente sostiene, senza alcuna ragionevolespiegazione o fondamento, non riportare «per mero errore» tutti gli attielencati nella sentenza di primo grado.5.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrentecondannato al pagamento in favore della sola parte costituita, l’Agenziadelle entrate, delle spese processuali che si liquidano come indispositivo.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese processuali cheliquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore;- intimata –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24904/2025,depositata in data 09/09/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Le vicende della presente controversia sono irrefutabilmentequelle risultanti dall’ordinanza impugnata per revocazione.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12/11/2019 notificò aRocco [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 068-2019-9050258789-000, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602del 1973, con riferimento ai seguenti atti impositivi:a) avviso di addebito INPS n. 36820180012090189000 percontributi I.V.S.;b) intimazione di pagamento n. T9DIPRD00972/2017 relativo adavviso di accertamento n. T9D012I06663/2011 emesso con riferimentoall’anno d’imposta 2007;c) intimazione di pagamento n. T9DIPRD00973/2017 relativo adavviso di accertamento n. T9D012I06677/2011 emesso con riferimentoall’anno d’imposta 2008,per gli importi come rideterminati dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia n. 4179/11/2014 depositata indata 30 luglio 2014, passata in giudicato.Il contribuente impugnò l’intimazione di pagamento del 2019dinanzi alla CTP di Milano rappresentando che gli avvisi di accertamentosopra indicati (alle lett. b e c), poste a base delle intimazioniimpugnate, erano stati annullati con sentenza della CTR dellaLombardia n. 1531/05/2017, passata in giudicato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026La CTP di Milano con sentenza n. 2993/14/2021, depositata in data6 luglio 2021, annullò l’intimazione di pagamento impugnata ritenendoche il giudicato di cui alla sentenza della CTR del 2017 (n.1531/05/2017), di annullamento degli avvisi di accertamento posti abase dell’intimazione impugnata, prevalesse, in quanto successiva, suquello di cui alla sentenza del 2014 (n. 4179/11/2014) che aveva,invece, confermato gli avvisi di accertamento, rideterminando lapretesa erariale.L’Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla CTR lombardache lo rigettò con sentenza n. 4337/20/2022.Tale statuizione venne impugnata dall’Agenzia delle entrate conricorso per cassazione affidato ad un unico motivo che questa Corte,con l’ordinanza qui impugnata per revocazione, accolse con decisionedi merito di rigetto dell’originario ricorso del contribuente sostenendoche:- la CTR lombarda con la sentenza n. 4179/11/2014 avevaconfermato gli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 e n.T9D012I06677/2011, emessi rispettivamente con riferimento agli annid’imposta 2007 e 2008, rideterminando le pretese erariali nella misuradel 44% del maggior reddito d’impresa accertato;- l’Agenzia delle entrate aveva quindi proceduto ad emettere irelativi provvedimento di sgravio (parziale) e successivamente l’agenteper la riscossione aveva notificato al contribuente la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria;- il contribuente aveva impugnato detta comunicazione eccependola violazione dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della legge 228 del2012;- la CTP di Milano con sentenza n. 5667/2015 aveva annullato glialle istanze di annullamento proposte dal contribuente, secondo quantoprevisto dall’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026- la CTR lombarda con sentenza n. 1531/2017 aveva rigettato ilgravame proposto dalle agenzie fiscali;- l’oggetto del giudizio definito con tale sentenza riguardavasoltanto l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, e non anche gli avvisi di accertamento presupposti delleintimazioni di pagamento impugnate, sui quali si era formato ilgiudicato con la sentenza della CTR della Lombardia n. 4179/11/2014;- d’altronde, la CTR non avrebbe potuto procedere all’annullamentodegli avvisi di accertamento, posto che la procedura di cui alla legge228 del 2012 poteva riguardare solo gli atti della riscossione, e non gliavvisi di accertamento definitivi, sui quale l’iscrizione a ruolo si fonda;l’art. 1, comma 540, della legge citata prevede, infatti, l’annullamentodi diritto delle partite di ruolo rispetto alle quali l’ente creditore non harisposto nel termine di 220 giorni all’istanza di sospensione dellariscossione presentata dal debitore ai sensi del comma 538 della citatadisposizione;- ciò che viene annullato, dunque, è il ruolo formato dall’entecreditore per la riscossione coattiva del credito erariale, ma non il titologiuridico in forza del quale il ruolo è stato formato, in quanto è solo conla formazione del ruolo che l’[OSCURATO:PERSONA] dà avvio allariscossione coattiva delle imposte accertate;- a seguito dell’annullamento delle partite di ruolo, l’Ente creditorepuò, quindi, ovviamente iscrivere nuovamente a ruolo se il titologiuridico legittimante l’iscrizione è ancora valido;- nel caso di specie, a seguito dell’annullamento delle partite diruolo relative agli atti impositivi in esame con la sentenza della CTRdella Lombardia n. 1531/05/2017, alla quale l’Amministrazioneproceduto in seguito ad intimare nuovamente il pagamento degliimporti risultanti dovuti in forza della sentenza di secondo grado dellastessa CTR n. 4179/11/2014, passata in giudicato, che haNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026rideterminato il maggiore imponibile per gli anni 2007 e 2008 dovutodal contribuente;- era dunque evidente l’errore in cui era incorsa la Corte territorialenel ritenere che gli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 perl’anno 2007 e n. T9D012I06677/2011 per l’anno 2008 fossero statiannullati con la sentenza di secondo grado n. 1531/05/2017 e,conseguentemente, sussistente un conflitto di giudicati, che invece nonc’era;- nella fattispecie il titolo giuridico degli affidamenti di cui alleintimazioni in questione è costituito dalla sentenza di secondo grado n.4179/2014 depositata in data 30 luglio 2014 e passata in giudicato indata 16 marzo 2015 per mancata impugnazione, sentenza checonsente la riscossione della pretesa tributaria dalla stessa accertatadefinitivamente nel termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art.2953 c.c.Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso perrevocazione affidato ad un motivo, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso, restando intimata l’agente della riscossione.Con istanza del 25/11/2025 il ricorrente ha chiesto la sospensione,anche inaudita altera parte, dell’esecutività dell’ordinanza di questaCorte e dell’esecuzione dell’intimazione esattoriale n.06820199050258789000 e degli avvisi in esso contenuti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente confermato il decreto con cui è statadisattesa l’istanza di sospensione, già richiesta inaudita altera parte,2. Venendo al motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.395, primo comma, n. 1 c.p.c. sostenendo che la statuizione impugnataè frutto di dolo processuale dell’Agenzia delle Entrate che aveva indottoin errore questa Corte mediante la riproduzione nel ricorso perNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026cassazione un documento «incompleto e fuorviante», ovvero lasentenza n. 5667/40/2015 della CTP di Milano (successivamenteconfermata dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 1531/05/2017),senza la riproduzione della prima pagina in cui erano indicati gli attiimpugnati, ovvero «la comunicazione di iscrizione ipotecaria esoprattutto gli accertamenti esecutivi n.T9D012I06663/2011 en.T9D012I06677/2011».Sentenza, quella della CTP, che il ricorrente afferma di averprodotto in allegato al controricorso, come Doc. D, sub.1.Premette il ricorrente di aver proposto tempestivamente il ricorsoper revocazione, nel termine di trenta giorni decorrenti dal momentoin cui era venuto a conoscenza del dolo di Agenzia delle Entrate, ossiadal 9.09.2025, data di pubblicazione dell’ordinanza impugnata.Sostiene, quindi, che l’ordinanza impugnata, n. 24904/2025, èl’effetto del dolo processuale posto in essere dall’Agenzia delle Entrate,concretizzatosi nella deliberata esibizione di una copia incompleta dellasentenza n. 5667/40/2015 della CTP di Milano, documento decisivo perla risoluzione della controversia.3. Ciò posto, osserva il Collegio che nella giurisprudenza di questaCorte è reiterata l’affermazione secondo cui per integrare la fattispeciedel dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma,n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà eprobità previsto dall’art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti ilmendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece,un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici oraggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzarela difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità,pregiudicando l’esito del procedimento (ex plurimis, Cass. n.2862/2023; Cass. n. 41792/2021 e già in Cass. n. 5329/2005; intermini anche Cass. n. 14712/2023, che richiama Cass. n.26078/2018, Cass. n. 12875/2014 e Cass. n. 23866/2008).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026In Cass. n. 1207/2020 si è quindi ribadito che per integrare lafattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c.,non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità,richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta,concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesaavversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e,quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti,questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisividella causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento sutale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo diquesto iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficientel'accertamento della verità.4. Orbene, nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie in cui èlo stesso ricorrente ad ammettere di aver prodotto in giudizio la copiaintegrale della sentenza della CTP di Milano n. 5667/40/2015 chel’Agenzia delle entrate aveva trascritto nel ricorso per cassazione nelleparti che riteneva rilevanti per sé, sicché il contestato comportamentofraudolento - che tale, però, non è – non ha costituito ostacoloall’attività difensiva della controparte essendo stata la Corte messa incondizione di esaminare il documento nella sua integralità.4.1. Inoltre, a prescindere dalla considerazione se l’Agenzia delleentrate fosse o meno tenuta a riprodurre nel ricorso per cassazione ilcontenuto integrale della sentenza impugnata, compreso il frontespiziodella stessa, come pretende l’odierno ricorrente, giacché tale questionesi sposta sul versante del corretto adempimento dell’onere di specificitàdel ricorso, previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., chegiammai può risolversi un errore revocatorio (Cass. n. 13109/2024),osserva il Collegio che l’omessa riproduzione del predetto frontespiziodella sentenza della CTP di Milano, in cui erano elencati, tra gli attiNumero registro generale 19585/2025Numero sezionale 1896/2026Numero di raccolta generale 11935/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnati, anche gli avvisi di accertamento, era priva di qualsiasirilevanza e decisività ai fini del giudizio.Invero, non è da quell’elenco che questa Corte avrebbe potutodesumere gli atti oggetto di impugnazione, ma dal contenuto dellasentenza stessa e, in caso di contrasto, come nella specie - in cui nellaparte dedicata allo svolgimento del processo la CTP molto chiaramenteafferma che «il ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata […] inrelazione al mancato (integrale) pagamento di n. 2 avvisi diaccertamento» - avrebbe dovuto dare prevalenza alla motivazionedella sentenza e non all’elenco contenuto nel frontespizio della stessa.Elencazione chiaramente errata, tanto da essere stata corretta nellasentenza della CTR che il ricorrente sostiene, senza alcuna ragionevolespiegazione o fondamento, non riportare «per mero errore» tutti gli attielencati nella sentenza di primo grado.5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrentecondannato al pagamento in favore della sola parte costituita, l’Agenziadelle entrate, delle spese processuali che si liquidano come indispositivo. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese processuali cheliquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]