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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22405/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14272/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] TESTA, Emma COSTANTINO e [OSCURATO:PERSONA] SANTARSIERO, domiciliat e in R oma , via Germanico n. 72, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l e rappresenta e difende -controricorrenti - Emanuela VARONE, -intimata - avverso la s entenza n. 752 /201 9 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 25/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le attuali controricorrent i e l’intimata , già dipendent i di [OSCURATO:SOCIETA]. addett e all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), vennero trasferit e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza dell’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11 , comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012.

La legge che ha disposto il trasferimento prevede che«Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» .

Inoltre, «Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

Le lavoratr ici convenne ro in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischioe valore dell’ assicurazione sanitaria .

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse le domande con riferimento a tutte le voci contestate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato.

Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Roma , la quale accolse l’impugnazione limitatamente al valore dell’assicurazione sanitaria, rigettandola per il resto.

Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o .

Tre lavoratricisi sono difes e con controricorso , depositando altresì memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Una quarta lavora trice è invece rimasta intimata, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, degli artt. 85, 88, e 91 del CCNL 2002-2005, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, dell’art. 3 Cost., in relazione a ll’ar t. 360 , comma 1,n. 3 c.p.c. » .

1.1. Il ricorrente addebita alla corte d’appello di non avere considerato «il dato oggettivo e incontrovertibile che il ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompreso nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui allo stesso si applicano i contratti del comparto Ministeri».

Inoltre, il ricorrente osserva che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare l’art. 77, inserisce le voci di cui qui si discute tra quelle della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa», contestando alla corte territoriale di avere ridotto il carattere della fissità e continuità alla mera periodicità.

Nel considerare analiticamente ciascuna delle voci controverse, nega che esse possano essere considerate fisse e continu ativ e e afferma, con particolare riferimento al premio di produzione, che «la componente della produttività è per sua natura cangiante nel tempo e va misurata a posteriori non essendo possibile ipotizzarne un valore immutato nel tempo …, prescindendo da risultanze concrete». 2.Il ricorso è in fondato .

2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative».

Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge.

Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf.

Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021).

A tale impostazione si intende qui dare continuità, sicché risulta del tutto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui considera «distorta» la prospettiva adottata dalla corte d’appello perchéquesta «non considera … che il ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompreso nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui allo stesso si applicano i contratti del comparto Ministeri».

Al contrario , come si è scrit to sopra , questo è un aspetto del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Lo stesso deve dirsi per i riferimenti al «mutato assetto, sotto il profilo oggettivo, della prestazione e dell’organizzazione del lavoro concernente il personale ex ANAS transitato presso il Ministero» e alla « non dimostrata continuità delle situazioni organizzative e lavorative che possono giustificare presso il nuovo datore di lavoro la corresponsionedelle voci accessorie».

2.3. Senz’altro pertinente è invece il riferimento all’art.77 del CCNL ANAS2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retri buzione fissa » da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime «premio di produzione», «indennità di rischio» e « indennità di funzione».

Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) .

L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporr e che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative».

Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative».

In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, andando a riscontrare nelle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 85, 88 e 91) la natura stabile e garantita – in altri termini, fissa e continuativa– delle voci in contestazione.

La corte territoriale ha verificato che anche il premio di produzione – che pure è solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo – è invece riconosciuto dal CCNL (art. 91 ) « in modo fisso, in misura correl ata al livello retributivo contrattuale di appartenenza, senza alcun riferimento a incentivi meritocratici individuali o alla produttività aziendale, al raggiungimento di determinati risultati o a valutazioni discrezionali».

Né ciò può porre un problema diingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata .

Infatti, le differenti modalità di formazione de i rispettivi trattamenti economic i complessiv i sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. , diverse discipline contrattuali.

Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che , del resto, nulla di specifico ha obiettatoin proposito il Ministero.

3. In definitiva, l a sentenza impugnata non merita censura e il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, tale dichiaratosi nella memoria illustrativa.

La liquidazione segue in dispositivo.Nulla per le spese per quanto riguardala posizione della parte intimata.

4. Si dà atto che , nonostante il rigetto del ricorso, non sussiste il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, come tale esente dal pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta ilricorso; condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità– da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle controricorrenti –

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14272/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] TESTA, Emma COSTANTINO e [OSCURATO:PERSONA] SANTARSIERO, domiciliat e in R oma , via Germanico n. 72, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l e rappresenta e difende -controricorrenti - Emanuela VARONE, -intimata - avverso la s entenza n. 752 /201 9 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 25/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le attuali controricorrent i e l’intimata , già dipendent i di [OSCURATO:SOCIETA]. addett e all’[OSCURATO:PERSONA] (IVCA), vennero trasferit e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ° .10.2012 , in forza dell’art. 36, comma 5,del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 11 , comma 5, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012. La legge che ha disposto il trasferimento prevede che«Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento …» . Inoltre, «Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». Le lavoratr ici convenne ro in giudizio il Ministero per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nel calcolo del trattamento economico goduto in precedenza, rilevante a l fine dell a quantificazione dell’assegno ad personam, anche del le seguenti voci , previste dalla contrattazione collettiva, ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischioe valore dell’ assicurazione sanitaria . Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse le domande con riferimento a tutte le voci contestate , condannando il Ministero a pagare l’assegno ad personam nella misura da rideterminarein base a quanto accertato. Il Ministero appellò la sentenza da vanti al la Corte d’Appello di Roma , la quale accolse l’impugnazione limitatamente al valore dell’assicurazione sanitaria, rigettandola per il resto. Contro la sentenza della corte territoriale il Ministero ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o . Tre lavoratricisi sono difes e con controricorso , depositando altresì memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Una quarta lavora trice è invece rimasta intimata, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, degli artt. 85, 88, e 91 del CCNL 2002-2005, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, dell’art. 3 Cost., in relazione a ll’ar t. 360 , comma 1,n. 3 c.p.c. » . 1.1. Il ricorrente addebita alla corte d’appello di non avere considerato «il dato oggettivo e incontrovertibile che il ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompreso nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui allo stesso si applicano i contratti del comparto Ministeri». Inoltre, il ricorrente osserva che il [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, in particolare l’art. 77, inserisce le voci di cui qui si discute tra quelle della «retribuzione variabile» e non della «retribuzione fissa», contestando alla corte territoriale di avere ridotto il carattere della fissità e continuità alla mera periodicità. Nel considerare analiticamente ciascuna delle voci controverse, nega che esse possano essere considerate fisse e continu ativ e e afferma, con particolare riferimento al premio di produzione, che «la componente della produttività è per sua natura cangiante nel tempo e va misurata a posteriori non essendo possibile ipotizzarne un valore immutato nel tempo …, prescindendo da risultanze concrete». 2.Il ricorso è in fondato . 2.1. Giova innanzitutto precisare che quello di cui qui si discute è solo l’esatto criterio da utilizzare per la determinazione dell’assegno ad personam che l’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011 prescrive di riconoscere ai dipendenti transitati da [OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel caso in cui il trattamento economico spettante in base al lor o inquadramento ministeriale risulti inferiore al «trattamento economico fondamentale ed accessorio»goduto in precedenza, di cui la legge assicura al lavoratore il mantenimento «limitatamente alle voci fisse e continuative». Non è in discussione – e non ha alcuna influenza sulla materia del contendere – che a quei rapporti di lavor o si applicheranno, dal momento del trasferimento, i contratt i collettividel « comparto Ministeri e dell ’ Area I della dirigenza » , come del resto esplicitato nella stessa disposizione di legge. Ma non vi è dubbio che il carattere fisso e continuativo delle varie voci del trattamento economico deve essere apprezzato sulla scorta del [OSCURATO:PERSONA] ANAS, perché è in applicazione di quel Contratto che quelle voci d el trattamento economico venivano erogate. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in controversie del tutto analoghe alla presente, che: « La ratio della previsione è all’evidenza quella di garantire la conservazione, all’esito del trasferimento ex lege, del livello complessivo della retribuzione sul quale il dipendente poteva fare affidamento presso [OSCURATO:SOCIETA].» e che « la invarianza delle condizioni di lavoro e delle funzioni svolte … dopo il trasferimento al Ministero … non trova rilievo nella norma né corrisponde alla sua ratio» (Cass. n. 35690/2021; conf. Cass.nn. 23057/2021 e 32441/2021). A tale impostazione si intende qui dare continuità, sicché risulta del tutto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui considera «distorta» la prospettiva adottata dalla corte d’appello perchéquesta «non considera … che il ricorrente, con decorrenza 1°.10.2012, è ricompreso nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui allo stesso si applicano i contratti del comparto Ministeri». Al contrario , come si è scrit to sopra , questo è un aspetto del tutto irrilevante ai fini del decidere. Lo stesso deve dirsi per i riferimenti al «mutato assetto, sotto il profilo oggettivo, della prestazione e dell’organizzazione del lavoro concernente il personale ex ANAS transitato presso il Ministero» e alla « non dimostrata continuità delle situazioni organizzative e lavorative che possono giustificare presso il nuovo datore di lavoro la corresponsionedelle voci accessorie». 2.3. Senz’altro pertinente è invece il riferimento all’art.77 del CCNL ANAS2002/2005 che, nell’individuare la struttura della retribuzione, distingue le voci di « retri buzione fissa » da quelle di «retribuzione variabile», inserendo tra queste ultime «premio di produzione», «indennità di rischio» e « indennità di funzione». Sennonché, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al di là della suggestione terminologica, la ripartizione descritta nel citato art. 77, a ben vedere, « evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore» (Cass. n. 28082/2021) . L ’art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011 è chiaro nel disporr e che il trattamento economicoche il personale trasferito ha diritto di mantenere è quello «fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative». Poiché il trattamento fondamentale, che corrisponde alla retribuzione base, è per sua natura fisso e continuativo, il criterio di limitazione serve a discriminare, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, proprio le voci del trattamento accessorio, le quali non necessariamente dipend ono d al conseguimento di specifici obiettivi , ma possono essere anch’esse «fisse e continuative». In quest’ottica si è correttamente mossa la corte d’appello nella sentenza impugnata, andando a riscontrare nelle specifiche clausole del contratto collettivo (artt. 85, 88 e 91) la natura stabile e garantita – in altri termini, fissa e continuativa– delle voci in contestazione. La corte territoriale ha verificato che anche il premio di produzione – che pure è solitamente agganciato all’evento incerto del raggiungimento di un determinato risultato positivo – è invece riconosciuto dal CCNL (art. 91 ) « in modo fisso, in misura correl ata al livello retributivo contrattuale di appartenenza, senza alcun riferimento a incentivi meritocratici individuali o alla produttività aziendale, al raggiungimento di determinati risultati o a valutazioni discrezionali». Né ciò può porre un problema diingiustificata disparità di trattamento tra ex dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e dipendenti ministeriali, la cui produttività è diversamente remunerata . Infatti, le differenti modalità di formazione de i rispettivi trattamenti economic i complessiv i sono la naturale conseguenza del fatto che alle due categorie di lavoratori si applicavano, fino al trasferimento dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. , diverse discipline contrattuali. Non rimane che rilevare che l’interpretazione data dalla corte d’appello alle singole clausole del CCNL è coerente con il loro contenuto testuale e che , del resto, nulla di specifico ha obiettatoin proposito il Ministero. 3. In definitiva, l a sentenza impugnata non merita censura e il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, tale dichiaratosi nella memoria illustrativa. La liquidazione segue in dispositivo.Nulla per le spese per quanto riguardala posizione della parte intimata. 4. Si dà atto che , nonostante il rigetto del ricorso, non sussiste il presupposto per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, come tale esente dal pagamento del contributo. P.Q.M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità– da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle controricorrenti –
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