CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1960/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02586 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1.in un contratto di mutuo tra la banca [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] quest'ultima dichiarava di essere debitrice verso alcuni soci finanziatori e di impegnarsi a far sì che il credito di tali soci fosse postergato al rimborso integrale di quanto dovuto alla banca; 2. al momento della registrazione del mutuo, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su tale dichiarazione, qualificata come atto ricognitivo di debito. Precisamente, l'Agenzia motivava l'avviso scrivendovi che "nel contratto di mutuo sottoposto a registrazione la società mutuataria [OSCURATO:SOCIETA] ... riconosce di avere un debito verso i soci ... per C 5069719,00 relativo ad un finanziamento soci concesso all'impresa stessa. Tale negozio giuridico, quale atto di natura dichiarativa, sconta l'imposta proporzionale di registro con aliquota dell'1°/0 sull'ammontare del debito indicato in atti ... ex art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986"; 3. l'avviso impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] veniva annullato dalla CTP di Roma; 4. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha accolto l'appello dell'ufficio ritenendo la dichiarazione correttamente qualificata dall'ufficio come atto ricognitivo di debito e la [OSCURATO:SOCIETA] tenuta al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/86; 5. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 6. l'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione tardiva"; 7. la ricorrente ha deposito memoria ex art. 380 bis, c.p.c.; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR è incorsa in "manifesta ultra-petizione" per avere fatto riferimento alla (dichiarazione qualificata come) ricognizione di debito quale atto enunciato nel contratto di mutuo e così ai presupposti dell'art. 22 d.P.R. 131/86 laddove invece l'Agenzia aveva assoggettato tale dichiarazione ad imposta come disposizione del contratto di mutuo e dunque con riferimento all'art. 21 del medesimo d.P.R.; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.22 d.P.R. 131/86, 3 e 11 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R., e 1988 c.c. per avere la CTR ritenuto la ricordata dichiarazione quale ricognizione di debito soggetta a tassazione ai sensi del citato art. 22 del d.P.R.; 3. il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Il primo motivo resta assorbito. La CTR ha doppiamente errato: nel qualificare la dichiarazione in questione come ricognizione di debito e nel ritenere applicabile l'art.22 del d.P.R. 131/86. La ricognizione di debito è l'atto con cui il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza di un debito (art.1988 c.c.). Essa può essere titolata o non titolata a seconda che contenga o non contenga il riferimento al rapporto fondamentale da cui il debito trae origine. Ha natura "puramente dichiarativa". In ragione di tale natura -e del contenuto indubbiamente patrimoniale che la sottrae all'ambito applicativo dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. 131/86 (Cass. 24804/2014)- è soggetta "ad imposta di registro con aliquota dell'1°/0 fissata per tale specie di atti dall'art.3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131", senza che quindi -si aggiunge per precisazione- possa trovare applicazione il residuale art. 9 della tariffa che prevede l'aliquota del 3% per la registrazione di "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale" (Cass.17869/2021; Cass. 16829/2008; Cass. 12432/2007). Per costante giurisprudenza di questa Corte, la ricognizione di debito al pari della promessa di pagamento, spiega effetti solo se rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, e se rimessa con lo specifico intento del primo di ribadire l'esistenza del debito (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.2104 del 14/02/2012). La CTR ha errato nell'avallare la qualificazione data dall'ufficio ad una dichiarazione contenuta nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] come ricognizione del debito della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto ai suoi soci atteso che questi non erano i diretti destinatari della dichiarazione. Ha poi ulteriormente errato nel ritenere che la dichiarazione così qualificata potesse comportare l'assoggettamento ad imposta della banca ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/86. L'art.22 del d.P.R. 131/86 stabilisce, al comma primo, che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate Una dichiarazione contenuta in un contratto, con cui una parte esponga all'altra di avere un debito verso un terzo non è una dichiarazione di debito e, dato che ai fini dell'applicazione dell'art. 22 occorre che le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato siano le stesse, una ricognizione di debito non può comportare l'applicazione della norma se non quando detta ricognizione sia contenuta in un atto tra debitore e creditore; 4. il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi è necessità di accertamenti in fatto cosicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso; 5. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nell'importo complessivo di €5300,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre €200,00 per