CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 2539/2021 depositata il 14/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate notificò alla società oggi ricorrente unavviso di liquidazione relativo a imposta di registro in relazione a un attoNumero registro generale 31979/2021Numero sezionale 5152/2026Numero di raccolta generale 22163/2026Data pubblicazione 28/06/2026pubblico stipulato il 30/9/2015 e registrato il 2 ottobre successivo. Sitrattava di un mutuo stipulato con una banca mediante il quale la societàmutuataria, oggi ricorrente, riconosceva d’avere un debito verso i sociriguardo a un finanziamento che gli stessi le avevano concesso. Atteso chel’importo finanziato era di € 5.069.719,00, l’Ufficio applicò l’impostaproporzionale al 1% (art. 3 tariffa, parte prima, allegata al t.u. registro)liquidando € 50.759,69.La società contribuente impugnò l’avviso avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma che, con sentenza n. 11980/18, accolse ilricorso ritenendo che fosse onere dell’Ufficio provare che l’atto menzionatonell’atto pubblico non fosse stato sottoposto a tassazione, prova nonraggiunta nel caso specifico.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con la società e mediante la sentenza n.2539/21 indicata in epigrafe, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello, alla ricognizione di debito, in quanto attoavente natura dichiarativa, è applicabile l’imposta proporzionale comeavvenuto con l’avviso impugnato (Cass. 12432/07 e 16829/08). Ha altresìrichiamato una diversa sentenza del giudice tributario (19528/41/17),ormai passata in giudicato, che ha respinto il ricorso del notaio che rogòl’atto oggetto di questo procedimento, anche lui destinatario d’avviso diliquidazione quale coobbligato, ritenendo che tale pronuncia costituiscagiudicato esterno vincolante anche nella presente controversia. Il richiamooperato dall’art. 11 dell’atto pubblico in questione, relativo al citatoriconoscimento di debito, doveva pertanto essere sottoposto all’impostaproporzionale come detto.Ricorre per cassazione la società sulla base di due motivi.Resiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31979/2021Numero sezionale 5152/2026Numero di raccolta generale 22163/2026Data pubblicazione 28/06/20261. Con il primo motivo la società ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1988 cc, 3 e 11 della Tariffa, parte prima, allegataal d.P.R. 131/86 (t.u. registro) in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. Sostiene che:a) la clausola di cui all’art. 11 del contratto di mutuo non potrebbe essereconsiderata ricognizione di debito, non essendovi una “dichiarazioneespressa con specifica intenzione ricognitiva” né partecipando all’atto ilcreditore cui la ricognizione avrebbe dovuto essere indirizzata;b) in ogni caso, alla ricognizione di debito sarebbe sempre applicabilel’imposta di registro in misura fissa, come ritenuto dalle ordinanze 8152 e15910/21 di questa Corte, in quanto essa non crea nuove obbligazioni mariconosce ex post gli effetti economici dei contratti pregressi stipulati tra leparti.1.1 Il motivo è fondato.1.2 La questione è stata in effetti a lungo dibattuta dalla giurisprudenza,come risulta altresì dalle pronunce richiamate dalla Corte di merito, ma èormai pervenuta a definizione con la sentenza delle SSUU 7682/2023.Secondo tale insegnamento, la scrittura privata non autenticata diricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramentericognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto unaprestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro inmisura fissa solo in caso d'uso (Cass. Sez. U., 16/03/2023, n. 7682, Rv.667196 - 02). L’orientamento è stato confermato più volte, anche inepoca recentissima (Sez. 5 n. 3154 del 12/2/2026) ribadendo come siaespressione di principio consolidato la statuizione secondo cui laricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, noncostituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazionemeramente processuale della causa debendi, comportante una semplicerelevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizionedi debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapportoNumero registro generale 31979/2021Numero sezionale 5152/2026Numero di raccolta generale 22163/2026Data pubblicazione 28/06/2026fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n.2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n.26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.Ne consegue che l’atto di riconoscimento di debito, quale atto meramentericognitivo e, come tale, atto giuridico in senso stretto, non produce alcuneffetto reale o obbligatorio, essendo l’obbligazione riferita al rapportofondamentale essendo, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievopatrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul pianodell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazioneprocessuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto diriconoscimento.1.3 Va inoltre osservato come la ricognizione non appaia direttamenterimessa dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni, ciò che laallontana ulteriormente dalla fattispecie richiamata (vv. Cass.25942/2022, intercorsa tra la stessa società contribuente e altro istituto dicredito, e la sentenza 2104/2012) né rileva che il documento che lacontenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, delcreditore medesimo (Cass. Sez. 3, 29/05/2023, n. 15057, Rv. 667999 -01).2. Con il secondo motivo la società lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. Si duole che la Corte di merito abbia ritenuto giudicatoesterno vincolante quello adottato dalla stessa Commissione TributariaProvinciale con sentenza 19528/41/2017, intercorso tra l’Agenzia e ilnotaio rogante, atteso che la contribuente vi era estranea. In base alledisposizioni codicistiche succitate, la sentenza intercorsa tra il creditore euno dei debitori in solido non ha efficacia nei confronti dei condebitorimentre il giudicato può vincolare solo le parti del giudizio.2.1 Il motivo è fondato.Numero registro generale 31979/2021Numero sezionale 5152/2026Numero di raccolta generale 22163/2026Data pubblicazione 28/06/20262.2 Erra la sentenza impugnata ove esplicita chiaramente la volontà diritenere vincolante ai sensi dell’art. 2909 c.c. la pronuncia di meritopassata in giudicato nella controversia intercorsa tra l’Ufficio e il notaiorogante: la stessa non potrebbe comunque essere ritenuta tale atteso cheè stata pronunciata in una causa tra soggetti diversi, né eredi né aventicausa delle parti della lite.In ogni caso appare fondata la censura anche sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 1306 c.c., secondo cui la sentenza, pronunciata tra ilcreditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altricondebitori.3. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’originarioricorso della contribuente.Nella liquidazione delle spese deve tenersi conto che la risoluzione delcontrasto giurisprudenziale è avvenuta solamente con la pronuncia aSezioni Unite succitata, sicché sussistono le gravi ragioni che giustificanol’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sia per le fasidi merito che per quella di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accoglie l’originario ricorso della contribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e dellapresente fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.Il PresidenteMilena Balsamo