CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 20672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20778/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata presso l ’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente - enei confronti di Andrea ANGELI -intimato - avverso la sentenza de l la Corte d’Appello di Ancona n . 459/2023, depositatail 14 . 3 .20 23 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del l’art. 67 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: c.c.i.i.). Il diniego dell’esame nel merito del gravame è stato motivato dal giudice a quo attribuendo a [OSCURATO:SOCIETA]. negligenza nell’erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall’art. 124 - bis T.U.B. (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con d.lgs. n. 385 del 1993), con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l’attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo exart. 69 c.c.i.». Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] siè difesa con controricorso. L’altro soggetto intimato – un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo –non ha svolto difese. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.– la « violazione del d.lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 2». Laricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. i mpedisce al creditore corresponsabile del dissesto ( «c he ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » ) di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma sol tanto qualora la contestazione riguardi « la convenienza della proposta»; n on, invece, allorché l’opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore , c osì come delineat a dall’art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se …ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»). 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.1. La Corte d’Appelloha ritenuto – con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che è insindacabile in questa sede –che «la società reclamante [id est: [OSCURATO:SOCIETA].] abbia colpevolmente determinato quantomeno l’aggravamento della situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l’affermazione che «pertanto» [OSCURATO:SOCIETA]. non era «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.». In tal modo, il giudice a quo ha violato – senza fornire alcuna argomentazione– il chiaro disposto dell’art. 69 , comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta» , ovverosia per denunciare la lesione d el proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere,anche di questi creditor i , di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità , ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento. Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario , era estesa all’impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»(testo corrispondente a quelloinserito e rimasto poi invariato nell’art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 4 - ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole ) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori). 1.1.2. Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. si era opposta all’omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento». Pertanto, l’opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità.A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla legge alla Corte d’Appello, che invece non lo ha svol t o, dichiarando il reclamo inammissibile. 2. Con il secondo motivo, laricorrente censura « omesso esame di fatto decisivo per il giudizio – mancato esame della meritevolezza della debitrice – d. l gs. n . 14 del 12 . 1 . 2019 , art . 69, comma 1». 2.1. Questo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente, perchéla ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia affrontato nel merito il tema della meritevolezza della debitrice; omissione del tutto coerente con la premessa della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, mache ora dovrà essere altrettanto coerentementecolmata in sede di rinvio, data la cassazione della decisione di inammissibilità. 3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: «In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, i l creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i.– soltanto la presentazione di opposizione e reclamoper contestare la convenienza della proposta ». P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, perché d