CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 30412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21086/2024 R.G. proposto da -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E PRIVERNATE –[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5990/2024, depositatail 26.9.2024; udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’ avv . [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rivolse al Tribunale di Latina per chiedere l’omologazione di un piano del consumatoredi cui agli artt. 67 e s. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in breve, c.c.i.i. ), proposto per risolvere il sovraindebitamento gravante sui patrimoni dei suoi defunti genitori, dichiarando di avere accettato le eredità di entrambi con il beneficio d’inventario ai sensi degli artt. 484 e s. c.c. Il Tribunale di Latina accolse la domanda, nonostante l’opposizione di Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Circeo e del Privernate (d’ora innanzi, per brevità, anche «la banca») , la quale propose reclamo contro la sentenza di omologazione. LaCorte d’Appello di Roma accolse il reclamo , ritenendo la ristrutturazione dei debiti del consumatore incompatibile con l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. La bancasi è difesa con controricorso . Neirispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e l a ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivodi ricor so denuncia « v izio di cui all’art. 360, co mma 1 , n. 4 , c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 1 delle ragioni difensive esposte dall’odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo». Cisi duole che la Corte d’Appello di Roma non abbia dato alcuna risposta alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione a reclamare della banca , alla quale la ricorrente aveva attribuito la colpa di non avere ponderato il merito creditizio dei genitori , così concorrendo a determinare il loro sovraindebitamento. 1.1. Il motivo è infondato sotto due profili. 1.1.1. Innanzitutto, non sussiste l’omessa pronuncia, in quanto l’accoglimento del reclamo comporta un implicito rigetto dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione della reclamante (Cass. nn. 25710/2024; 20718/2018;29191/2017; 24155/2017). 1.1.2. In secondo luogo, alla luce del chiaro disposto dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., « il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare “ la convenienza della proposta”, ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivointeresse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità,ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento»(Cass. n. 20672/2025) . Ed è appunto una questione giuridica, e non di mera convenienza per il singolo creditore, quella posta dalla banca reclamante contestando la compatibilità tra accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e presentazione di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. 2. I l secondo motivo di r icorso denuncia «v izio di cui all’art. 360, co mma 1 , n. 4 , c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 2 delle ragioni difensive esposte dall’odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo». In questo caso l’eccezioneche si assume trascurata dal giudice del merito riguarda la prospettata inammissibilità del reclamo per carenza del requisito di specificità «sancito dall’art.342 c.p.c. estensivamente applicabile ad ogni processo impugnatorio». 2.1. Anche questo motivo è infondato, sotto entrambi i profili che vi sono riconoscibili. Sia, infatti, perché l’eccezione deve intendersi implicitamente rigettata (il che, come sopra rilevato, basta per escludere l’omessa pronuncia), sia perché non si pu ò condividere la tesi secondo cui la disciplina d e ll’art. 342 c.p.c. , dettata per l’atto d’appello , s arebbe estensibile ad ogni mezzo di gravame (in senso contrario, v. Cass. nn. 4893/2019; 9174/2012). In questo caso l’impugnazione data all’attuale controricorrente e da lla stessa esperita , ai sensi dell’ art. 70, comma 8, c.c.i.i., era il reclamo di cui all’art. 51 c.c.i.i. , che trova in quella sede la sua compiuta disciplina. 3. Il terzo motivo è rubricato «vizio di cui all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 484 ss. c.c. e degli art. 67 ss. del d.lgs. n. 14/2019, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c.: inesistenza giuridica dell’affermata incompatibilità tra gli istituti dell’accettazione beneficiata dell’eredità e della composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento del consumatore». Si censura l’affermazione della corte d’appello secondo cui la liquidazione dell’eredità beneficiata e la ristrutturazione dei debiti del consumatore «rispondono a finalità e logiche differenti», sicché la prima non potrebbe trovare soluzione tramite la seconda. La ricorrenteconfuta tale tesi rilevando che l’erede beneficiato, previa autorizzazione del giudice, può stipulare transazioni relative ai beni ereditari (art. 493 c.c.) e che la qualità di consumatore è trasmissibile agli eredi (Cass. n. 18579/2018). 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Occorre precisare, per delimitare l’oggetto dell’indagine,che nel caso in esame si tratta di una domanda di omologazionedel piano del consumatore che venne presentata ex novo dalla erede e non d i un subentro dell a erede in un a procedura di composizioneg ià apert a su ricorso , e in vita , de i genitori. Pertanto, si deve constatare che l’erede ha presentatouna domanda per la composizione di un sovraindebitamento che non è il proprio, bensìquello dei suoi dant i causa . Inoltre, proprio in virtù della accettazione con beneficio d’inventario, nemmeno si prospetta l’ipotesi che il sovraindebitamento in cui versavano i genitori possa avere contagiato la situazione dell a erede, ponendolaa sua volta in uno «stato di crisi o di insolvenza » (art. 2, lett. c, c.c.i.i.). Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di incompatibilitàtra i due istituti valorizzati dalla corte territoriale, l’erede con beneficio d’inventario di un de cuius (consumatore e) sovraindebitatonon può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa al «consumatore sovraindebitato» (art. 67, comma 1, c.c.i.i.).La ricorrente, allegando di avere accettato le eredità dei genitori con beneficio d’inventario, contraddice (o al meno non allega) l’esistenza del presupposto oggettivonecessario per accedere alle «procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento», ovverosia di essere un soggetto, appunto, sovraindebitato. Correttamente il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno «stato» che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale.In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all’eredità o – come nella fattispecie – l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario pongono il chiamato e l’erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello «stato»di sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, escludono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedioa quello «stato». 3.1.2. Non si tratta, quindi, di adottare una «interpretazione creativa» d i un « divieto » non esplicitamente dettato dal legislatore, come paventa l a ricorrente . Né di affermare una incompatibilità ontologica tra liquidazione dell’eredità beneficiata e « soluzione negoziata su base concorsuale»del rapporto con i creditori del de cuius (ammesso e non concesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore possa essere considerata una «soluzione negoziata», posto che i creditori non sono chiamati ad approvare la «proposta» del debitore). È sufficiente prendere atto che la ricorrente non versa, né afferma di versare, nello «stato» che legittima il debitore a ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 3.1.3. Del tutto irrilevante rispetto alla decisione della causa risulta, pertanto, anche la trasmissibilità all’erede della qualità di consumatore, che questa Corte ha affermato a tutt’altri fini (Cass. n. 18579/2018, che, in tema di contratti tra professionista e consumatore, ha indicato larilevanza del luogo di residenza dell’erede del contraente consumatore a l fine dell’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u, d.lgs. n. 206 del 2005). 3.1.4. Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: «L’erede che accetta con beneficio d’inventario l’eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo “stato” in cui questi versava, in quanto – nel mentre non può presentare il ricorso “in luogo” o “in sostituzione” del defunto – difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d’inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno “stato di crisi o di insolvenza” dell’erede» 4. Rigettatoil ricorso– per quanto detto , con integrazione della motivazione del giudice del merito, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. –, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri