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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16376/2026

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procura in calceal ricorso;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il DECRETO al N. 68/2024 della CORTE D’APPELLO diGENOVA, depositato il 22/4/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1.

Il tribunale di Imperia, in composizione monocratica,con decreto del 22/12/2023, pronunciandosi sull’opposizioneproposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 283, comma8, c.c.i.i., nel testo in vigore ratione temporis, ha confermato ilNumero registro generale 25619/2024Nu2m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026decreto con il quale, in data 27/4/2023, lo stesso tribunale avevariconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] l’esdebitazionedell’incapiente.1.2.

L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo che lacorte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha accoltorespingendo, per l’effetto, la domanda di esdebitazione propostadall’istante.1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data18/11/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di taledecreto.1.4.

L’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.1.5.

Il Presidente ha proposto, a norma dell’art. 380-bisc.p.c., la definizione anticipata del ricorso rilevandonel’inammissibilità.1.6.

La ricorrente ha chiesto la decisione e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Il ricorso è inammissibile.2.2.

Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato indata 22/4/2024.2.3.

Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, indata 18/11/2024: ben oltre, dunque, il termine (lungo) di seimesi previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.2.4.

Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 50 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo in vigore rationetemporis, espressamente rinvia), non è assoggettato, comeprevede l’art. 9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale deitermini (tra l’1 agosto e il 31 agosto) prevista dall’art. 1 della l.n. 742/1969.Ric. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu3m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/20263.

Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto tardivo: masarebbe stato, a ben vedere, inammissibile anche per le ragioniprospettate nella proposta di definizione anticipata formulata anorma dell’art. 380-bis c.p.c.4.

Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Presidentein tale decreto, “al di là della … apparente formulazione (I.Omesso esame di fatto decisivo;

II. Violazione o falsaapplicazione degli artt. 283 co. 7 CCII e 1218 c.c.;

III. Violazioneo falsa applicazione degli artt. 2 e 283 co. 1 CCII e 2697 c.c.)”dei motivi di ricorso, “a venire in rilievo sostanzialmente nonsono né la disapplicazione di norme giuridiche, né l’omessoesame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento dei fatti e deglielementi probatori acquisiti in giudizio da parte dei giudici dimerito, che, in esito ad un accertamento insindacabile in questasede, e applicando il diritto vigente, hanno ritenuto sussistenteuna situazione di colpa grave della debitrice, ostativa allaconcessione del beneficio in discorso (v. di recente, in unafattispecie del tutto analoga in tema di piano di ristrutturazioneex art. 69 CCII, Cass. Sez. 1 n. 21048/2025, dove i giudici dimerito avevano accertato che il consumatore «ha determinatola situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede ofrode»)”: - in effetti, l’elemento su cui si incentra il ricorso èl’omesso esame “dei documenti costituiti dalla visura cameraledel [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge l’anno di costituzione dellasocietà (all.11), e dalle dichiarazioni dei redditi della sig.raRadulescu depositate agli atti, dalle quali emerge il progressivocalo di reddito derivante dalla partecipazione societaria (all.59)”,i quali, dimostrando (a suo dire) “la progressiva diminuzione deiricavi a causa dei notori fattori congiunturali che, prima ancoradella pandemia, hanno duramente colpito l’intero settorecommerciale” e, dunque, la “genesi del debito”, avrebberodovuto indurre i giudici a ritenere la sussistenza dell’ipotesi (nonRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu4m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026ostativa) della “colpa non grave” in ordine alla sua formazione;- “manca però … il profilo della decisività di tali elementi, a frontedi una precisa e puntuale motivazione della corte territoriale inmerito all’accertata colpa grave della debitrice (socioillimitatamente responsabile di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].)”, fondata su “rilievi dirimenti”, come “il modo in cuipassivo si è formato, in quanto è evidente che deriva da unacondotta sistematica - durata anni - di evasione fiscale econtributiva” (essendo stati “sistematicamente omessi ipagamenti di tasse, tributi e contributi dovuti, a decorrere dal2010, e quindi in modo del tutto indipendente dalla pandemia edalla crisi del settore, sopravvenuti rispetto all’epoca diformazione di gran parte del debito)” e la “grave mancanza didiligenza” da parte della stessa quale “socia illimitatamenteresponsabile” (che si è disinteressata “completamente e perlungo tempo della gestione amministrativa del bar e quindi dellasocietà alla quale aveva accettato di partecipare”); - questo“totale e prolungato disinteresse”, infatti, “ha riguardatol’evasione di imposte, tributi e contributi che notoriamentegravano su qualsiasi attività di impresa”, tanto più che, “a partiredall’anno 2010, quando la reclamante comunque aveva 22 anni,la situazione si è protratta per almeno 8/10 anni”, senza che lastessa (che pure, come emerge dal ricorso, p. 7, era benconsapevole della possibilita di “uscire dalla compaginesocietaria” per sottrarsi ai relative debiti) “si ponesse neppure ilproblema di verificare come venisse gestita la società e sevenisse fatto fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dell’Erario,per non incorrere in pesanti sanzioni”; - né, infine, sussiste lalamentata “violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quandovenga invertito il principio dell’onere della prova e non quandosi contesti, come nella specie, che la prova non sia stata assolta(da AdE) e dunque il concreto apprezzamento delle risultanzeRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re5gis tro generale 25619/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026istruttorie, da parte del giudice di merito (Cass. Sez.

U,16598/2016; Cass. 26366/2017, 13395/2018, 26769/2018,1634/2020, 17313/2020, 11362/2024)”.5.1.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.2.

La definizione del giudizio anche in conformità allaproposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.comporta, inoltre, le conseguenze previste dal terzo comma ditale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommacompresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00.5.3.

Nel giudizio di cassazione, infatti, la conformità delladecisione alla proposta di definizione (che, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c., costituisce il presupposto per la condannaex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., del ricorrente che abbiarichiesto la decisione) sussiste pure nel caso in cui “ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche suuna ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notificadel ricorso) rispetto a quella posta a fondamentodella proposta medesimo” (Cass.

SU n. 29708 del 2025).5.4.

La novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma28, lett. g, del d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dal18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1,del d.lgs. n. 149 cit.), in effetti, “contiene, nei casi di conformitàtra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica …della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamentodi una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euroRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu6m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/20265.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usala locuzione ‘altresì’”), “sì da codificare una ipotesi di abuso delprocesso, peraltro già immanente nel sistema processuale (daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nelsistema processuale)”, sicché “non attenersi ad una valutazionedel Presidente della Sezione che poi trovi conferma nelladecisione finale lascia certamente presumere una responsabilitàaggravata”.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate lespese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese anticipate adebito; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, di una somma equitativamentedeterminata, pari €. 5.000,00; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu7m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura in calceal ricorso;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il DECRETO al N. 68/2024 della CORTE D’APPELLO diGENOVA, depositato il 22/4/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1. Il tribunale di Imperia, in composizione monocratica,con decreto del 22/12/2023, pronunciandosi sull’opposizioneproposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 283, comma8, c.c.i.i., nel testo in vigore ratione temporis, ha confermato ilNumero registro generale 25619/2024Nu2m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026decreto con il quale, in data 27/4/2023, lo stesso tribunale avevariconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] l’esdebitazionedell’incapiente.1.2. L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo che lacorte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha accoltorespingendo, per l’effetto, la domanda di esdebitazione propostadall’istante.1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data18/11/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di taledecreto.1.4. L’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.1.5. Il Presidente ha proposto, a norma dell’art. 380-bisc.p.c., la definizione anticipata del ricorso rilevandonel’inammissibilità.1.6. La ricorrente ha chiesto la decisione e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso è inammissibile.2.2. Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato indata 22/4/2024.2.3. Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, indata 18/11/2024: ben oltre, dunque, il termine (lungo) di seimesi previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.2.4. Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 50 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo in vigore rationetemporis, espressamente rinvia), non è assoggettato, comeprevede l’art. 9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale deitermini (tra l’1 agosto e il 31 agosto) prevista dall’art. 1 della l.n. 742/1969.Ric. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu3m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/20263. Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto tardivo: masarebbe stato, a ben vedere, inammissibile anche per le ragioniprospettate nella proposta di definizione anticipata formulata anorma dell’art. 380-bis c.p.c.4. Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Presidentein tale decreto, “al di là della … apparente formulazione (I.Omesso esame di fatto decisivo; II. Violazione o falsaapplicazione degli artt. 283 co. 7 CCII e 1218 c.c.; III. Violazioneo falsa applicazione degli artt. 2 e 283 co. 1 CCII e 2697 c.c.)”dei motivi di ricorso, “a venire in rilievo sostanzialmente nonsono né la disapplicazione di norme giuridiche, né l’omessoesame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento dei fatti e deglielementi probatori acquisiti in giudizio da parte dei giudici dimerito, che, in esito ad un accertamento insindacabile in questasede, e applicando il diritto vigente, hanno ritenuto sussistenteuna situazione di colpa grave della debitrice, ostativa allaconcessione del beneficio in discorso (v. di recente, in unafattispecie del tutto analoga in tema di piano di ristrutturazioneex art. 69 CCII, Cass. Sez. 1 n. 21048/2025, dove i giudici dimerito avevano accertato che il consumatore «ha determinatola situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede ofrode»)”: - in effetti, l’elemento su cui si incentra il ricorso èl’omesso esame “dei documenti costituiti dalla visura cameraledel [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge l’anno di costituzione dellasocietà (all.11), e dalle dichiarazioni dei redditi della sig.raRadulescu depositate agli atti, dalle quali emerge il progressivocalo di reddito derivante dalla partecipazione societaria (all.59)”,i quali, dimostrando (a suo dire) “la progressiva diminuzione deiricavi a causa dei notori fattori congiunturali che, prima ancoradella pandemia, hanno duramente colpito l’intero settorecommerciale” e, dunque, la “genesi del debito”, avrebberodovuto indurre i giudici a ritenere la sussistenza dell’ipotesi (nonRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu4m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026ostativa) della “colpa non grave” in ordine alla sua formazione;- “manca però … il profilo della decisività di tali elementi, a frontedi una precisa e puntuale motivazione della corte territoriale inmerito all’accertata colpa grave della debitrice (socioillimitatamente responsabile di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].)”, fondata su “rilievi dirimenti”, come “il modo in cuipassivo si è formato, in quanto è evidente che deriva da unacondotta sistematica - durata anni - di evasione fiscale econtributiva” (essendo stati “sistematicamente omessi ipagamenti di tasse, tributi e contributi dovuti, a decorrere dal2010, e quindi in modo del tutto indipendente dalla pandemia edalla crisi del settore, sopravvenuti rispetto all’epoca diformazione di gran parte del debito)” e la “grave mancanza didiligenza” da parte della stessa quale “socia illimitatamenteresponsabile” (che si è disinteressata “completamente e perlungo tempo della gestione amministrativa del bar e quindi dellasocietà alla quale aveva accettato di partecipare”); - questo“totale e prolungato disinteresse”, infatti, “ha riguardatol’evasione di imposte, tributi e contributi che notoriamentegravano su qualsiasi attività di impresa”, tanto più che, “a partiredall’anno 2010, quando la reclamante comunque aveva 22 anni,la situazione si è protratta per almeno 8/10 anni”, senza che lastessa (che pure, come emerge dal ricorso, p. 7, era benconsapevole della possibilita di “uscire dalla compaginesocietaria” per sottrarsi ai relative debiti) “si ponesse neppure ilproblema di verificare come venisse gestita la società e sevenisse fatto fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dell’Erario,per non incorrere in pesanti sanzioni”; - né, infine, sussiste lalamentata “violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quandovenga invertito il principio dell’onere della prova e non quandosi contesti, come nella specie, che la prova non sia stata assolta(da AdE) e dunque il concreto apprezzamento delle risultanzeRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero re5gis tro generale 25619/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026istruttorie, da parte del giudice di merito (Cass. Sez. U,16598/2016; Cass. 26366/2017, 13395/2018, 26769/2018,1634/2020, 17313/2020, 11362/2024)”.5.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.2. La definizione del giudizio anche in conformità allaproposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.comporta, inoltre, le conseguenze previste dal terzo comma ditale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommacompresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00.5.3. Nel giudizio di cassazione, infatti, la conformità delladecisione alla proposta di definizione (che, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c., costituisce il presupposto per la condannaex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., del ricorrente che abbiarichiesto la decisione) sussiste pure nel caso in cui “ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche suuna ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notificadel ricorso) rispetto a quella posta a fondamentodella proposta medesimo” (Cass. SU n. 29708 del 2025).5.4. La novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma28, lett. g, del d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dal18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1,del d.lgs. n. 149 cit.), in effetti, “contiene, nei casi di conformitàtra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica …della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamentodi una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euroRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu6m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/20265.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usala locuzione ‘altresì’”), “sì da codificare una ipotesi di abuso delprocesso, peraltro già immanente nel sistema processuale (daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nelsistema processuale)”, sicché “non attenersi ad una valutazionedel Presidente della Sezione che poi trovi conferma nelladecisione finale lascia certamente presumere una responsabilitàaggravata”.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate lespese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese anticipate adebito; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, di una somma equitativamentedeterminata, pari €. 5.000,00; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25619/2024Nu7m ero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 16376/2026Data pubblicazione 26/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2024, n. 25619 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026