CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 21048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8389/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, via Buoncompagni n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] E. Cervellone , che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]R –Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Minturno, Regione Campania, Ministero della Giustizia, Tribunale di Cassino, [OSCURATO:PERSONA]! S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e OCC (Organismo di Composizione della Crisi) costituito presso l’[OSCURATO:PERSONA] Napoli, nella persona del Gestore della crisi nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza delCorte d’Appello di Napoli n . 1167 /202 4 , depositatail 15 . 3 .202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose a l Tribunale di Napoli ricorso per omologazione di un piano di ristrutturazione dei debitidel consumatore rivolto ai suoi creditori ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ( c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019). Il giudice diede avvio alla procedura e quindi omologò il piano, nonostante l’opposizione –per quanto qui interessa – di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva contestato che la debitrice meritasse di accederealla procedura, attribuendole la responsabilità di avere determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento. La società creditrice propose quindi reclamo alla Corte d’Appello di Napoli, la quale, in accoglimento del gravame, revocò l’omologazione del piano e dichiarò aperta la procedura di liquidazione controllata, rimettendo gli atti al tribunale «per quanto di competenza». Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione a rticol ato intre motiv i . [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria, si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione, errata, falsa applicazione della ratio d. lgs . 14/19 – aggiornato al d.lgs. n. 83/2022 in cui è confluita la normativa disciplinata dalla L.3/12 riformata dalla L. 176/2020 e dell’art. 69 , comma 1,ultima parte, c.c.i.i. in relazione all’art. 360 , n. 3 e n. 5 , c.p.c. Sul concetto di meritevolezza, tra “colpa lieve” e “colpa grave”». La ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha fatto uso, con riferimento alla condotta del consumatore, del concetto di «meritevolezza» , che sarebbe «ormai desueto e superato», tant’è che si attribuisceal giudice del merito una «disapplicazione della normativa attualmente vigente», avendo di fatto applicato «quella previgente». 1.1. Il motivo è inammissibile. Occorre partire dal presupposto che, al di là dell’uso , meramente descritt iv o , del termine «meritevolezza» , l’attuale disciplina è contenuta nell’art. 69, comma 1, c.c.i.i. ed esclude che possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che, secondo l’accertamento del giudice del merito, « ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Con questo testo normativo si è confrontata la Corte d’Appello di Napoli, giungendo alla conclusione – sulla base dell’accertamento dei fatti, di per sé qui insindacabile – che la ricorrente «ha tenuto un comportamento connotato da colpa grave», avendo «posto in essere una condotta di ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito». Contro tale accertamento è di fatto diretto il motivo di ricorso, nonostante il tentativodi vestirlo nei termini di una denuncia di « violazione o falsa applicazione di norme di diritto» o di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». In realtà, non vengono in discorso né l a disapplicazione della norma giuridica, nél’omesso esame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento di quei fatti da parte del giudice del merito, che, in esito all’accertamento, haconseguentemente a pplicato il diritto vigente. 2. Con i l secondo motivo , la ricorrent e denuncia «Violazione, errata, falsa applicazione dell’art. 69, comma 2 , decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al d . l gs. n. 83/2022 e degli artt.124 e 124- bis T.U.B. rispetto ai criteri di buona fede contrattuale ex artt. 1175 , 1176 , 1337 c.c. Violazione del merito creditizio e sanzione di inammissibilità del finanziatore a presentare opposizione o reclamo in sede di omologa in relazione all’art. 360,n. 3 e n. 5, c.p.c. » . La ricorrente contesta allaCorte territoriale di non avere adeguatamente apprezzato la negligenza del soggetto finanziatorenella valutazione del «merito creditizio» del cliente consumatore; ciòsia al fine di negare la legittimazione di quel creditore ad opporsi e a reclamare contro l’omologazione del piano, siaal fine di «elidere la gravità della colpa del debitore». 2.1. Il motivo è infondato. 2.1.1 Quanto al primo aspetto, occorre osservare che, secondo il chiaro disposto dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., il creditore colpevolenon può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per motivi giuridicio di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento. Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all’impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell’art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole ) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori). Nel caso di specie, il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA]. era appunto diretto a contestare la possibilità per l’attuale ricorrente di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per avere «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave». 2.1.2. Q uanto all’ulteriore questione posta con questo secondo motivo, non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatoree colpa di quest’ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coe sistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valuta to « il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate»nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia , a sua volta , «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui , come pretenderebbe parte ricorrente,«la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore»– significherebbe associare alla negligenza delcreditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, da ll’art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi –definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, daquelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionaleè solo un a dellepossibili forme). 3. Il terzo motivo è rubricato «Violazione, errata, falsa applicazione del concetto di consumatore ai sensi dell’art. 2, lett. e , c.c.i.i. in combinato con l’art. 69 del d . l gs . 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al d . l gs. 6 dicembre 2023, n. 224 – Violazione ai sensi dell’art. 360 , n. 3 e 5 , c.p.c. per aver il Giudice omesso di valutare circostanze decisive per il giudizio». La ricorrente contesta l’apprezzamento della Corte d’Appello su quello che nella sentenza viene definito «l’elevato livello di formazione dell’interessata», che avrebbe escluso «una condizione di “sudditanza” del consumatore non avveduto al cospetto dei cd. “poteri forti”». 3.1.Il motivo è inammissibile, perché – pur portando una critica astrattamente esaminabile in punto di correttezza della portata giuridica della norma – non aggredisce la vera ratio decidendidella sentenza impugnata. È sicuramente corretto il rilievo che il grado di istruzione non ha nulla a che vedere con la qualifica del debitore come consumatore, essendo tale semplicemente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta» (art. 2, lett. e, c.c.i.i.). Tuttavia la Corte d’Appello di Napoli non haaffatto negato alla ricorrente la qualifica di «consumatore» e non ha revocato per questo motivol’omologazione del piano che era stata invece accordata dal Tribunale.La Corte territoriale ha accertato che la consumatrice aveva determinato con colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento e statuito che, pertanto, non aveva diritto all’omologazione del piano. Anche l’applicazione al caso di specie dell’art. 124-bis T.U.B.( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia : d.lgs. n. 385 del 1993), norma che fa parte della disciplina del «credito ai consumatori» (Capo II del Titolo V I) , non è stata negata dal giudice a quo; ma – come si è visto sopra – tale applicazione non fa venire meno né la legittimazione del creditore al reclamo, né la rilevanza dellaaccertata colpa grave del consumatore. 4. Rigettato, complessivamente,il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della società controricorrente. Ovviamente non vi è luogo aprovvedere sulle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte